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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/04/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2527/2021 R.G., promossa da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Salmé, giusta procura in atti opponente
contro in con sede in Ozzano dell'Emilia (BO), Controparte_1
via Liguria n. 12/14, codice fiscale e partita iva rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avvocato Andrea Paternoster, giusta procura in atti opposta
All'udienza del 14.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 22.2.2021, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 5.2.2021, con il quale la
[...]
gli ha intimato il pagamento della somma di euro 29.873,65, in Controparte_1
forza del decreto ingiuntivo n. 8669/2015 emesso dal Tribunale di Bologna nei confronti della società , Controparte_2 Controparte_3
nonché dei soci illimitatamente responsabili , e Controparte_2 Controparte_4 [...]
L'opponente, con un unico motivo di doglianza, ha eccepito l'illegittimità Pt_1
dell'azione esecutiva denunciando la violazione dell'art. 2304 c.c., non avendo il creditore
1 previamente escusso il patrimonio sociale della Controparte_5
, costituito dall'immobile sito a Catania, via Missori
[...]
n. 39 (in catasto al foglio 30, p.lla 540, sub 1). Ha chiesto, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la declaratoria di nullità dell'atto di precetto con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata il 27.5.2021 si è costituita in giudizio la
[...]
contestando la fondatezza dell'opposizione sul presupposto che, in forza Controparte_1
del medesimo titolo esecutivo, sarebbe stato presentato intervento nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 780/2015 RG Es. pendente presso il Tribunale di Catania, nell'ambito della quale erano stati già esperiti tre tentativi di vendita andati deserti. L'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, la condanna alle spese processuali nonché l'ulteriore condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nel corso del giudizio è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a precetto proposta da non è fondata. Parte_1
L'art. 2304 c.c. prevede che “i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui “ la responsabilità del socio
illimitatamente responsabile delle società in nome collettivo per i debiti sociali è assistita - ai sensi dell'art. 2304 c.c. - dal beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, la
cui violazione è deducibile ed impone al creditore sociale istante di dover provare
l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risulti aliunde dimostrata, in modo certo, l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche
parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata (cfr., anche nelle relative motivazioni, Cass., SU, n. 28709 del 2020; Cass. n. 998 del 2022)” (Cass. n.
33176/2023).
In applicazione di tale principio di diritto, incombe sul creditore sociale dimostrare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio della società per potere agire esecutivamente nei confronti del socio illimitatamente responsabile.
2 Rileva il decidente come, nel caso di specie, l'opposta abbia assolto all'onere probatorio suindicato.
Premesso che il titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata azione esecutiva è
rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 8669/2015 emesso dal Tribunale di Bologna nei confronti della società e dei soci illimitatamente responsabili, in relazione all'unico bene immobile facente parte del patrimonio della società (indicato nell'atto di opposizione da parte di ) la ha dato prova di avere depositato Parte_1 Controparte_1
atto di intervento in data 27.6.2016 (doc. 4 – comparsa di risposta) nella procedura esecutiva immobiliare n. 780/2015 promossa da ai danni della società Parte_2 [...]
(doc. 3). Controparte_5
L'opposta ha pure documentato che, nell'ambito della citata procedura esecutiva, oltre al credito vantato dalla procedente pari ad euro 9.0070,87, tra il 2016 ed il 2018 sarebbero intervenuti (per euro 35.840,01 al privilegio – doc. 5), (per euro Controparte_6 CP_7
124.607,71 al privilegio – doc. 6), (per euro 21.055,33 al privilegio – doc. 7), Lebez CP_8
s.p.a. (per euro 27.856,27 al chirografo – doc. 8).
È stato inoltre dimostrato che, prima della notifica dell'atto di precetto qui opposto, siano stati esperiti tre tentativi di vendita andati deserti (rispettivamente in data 8.1.2017, 21.5.2019 e
1.12.2020 – doc. 9-11) e che il professionista delegato, con relazione del 2.12.2020, avrebbe informato il giudice dell'esecuzione della riduzione del prezzo base d'asta ad euro 83.742,19.
Per quanto sopra, a fronte di un credito complessivo di euro 240.000, di cui euro 160.447,72 al privilegio, alla data della notifica dell'atto di precetto nei confronti del socio illimitatamente responsabile l'immobile pignorato sarebbe stato posto in vendita ad un prezzo insufficiente a soddisfare i soli creditori privilegiati, tra i quali non è compresa la Controparte_1
[...]
I fatti successivi hanno corroborato la tesi dell'opposta.
Ed invero, a seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione del 21.3.2021 con cui è
stato autorizzato il professionista delegato ad esperire ulteriori tentativi di vendita a prezzo ribassato (doc. 13), l'immobile è stato aggiudicato in corso di causa in data 28.9.2021 al prezzo di euro 65.000 (doc. 16), importo inferiore a soddisfare i creditori privilegiati.
Alla luce delle superiori considerazioni, rispetto alla doglianza di parte opponente contenuta nell'atto introduttivo, il creditore opposto ha dimostrato che già prima della notifica dell'atto di precetto (5.2.2021), era stata tentata l'escussione del patrimonio sociale e che, anche
3 laddove si fosse pervenuti all'aggiudicazione, il ricavato della vendita non sarebbe stato idoneo a soddisfare il credito chirografario fondato sul decreto ingiuntivo n. 8669/2015 emesso dal Tribunale di Bologna.
Non pare dirimente la circostanza che, alla data della notifica dell'atto di precetto, la procedura esecutiva non fosse ancora conclusa, dal momento che il professionista delegato aveva già
depositato in data 2.12.2020 la relazione al giudice dell'esecuzione attestante l'esito negativo dei tentativi di vendita e la cospicua riduzione del prezzo base d'asta di vendita ad euro
83.742,19; importo che, secondo ragionevolezza, anche in presenza di gara con pluralità di offerte, non sarebbe pervenuto a raggiungere la somma di euro 240.000 idonea a soddisfare integralmente i creditori privilegiati e chirografari.
Con riguardo ai restanti crediti vantati dalla Controparte_5 Controparte_5
(indicati nella prima memoria ex art. 183 comma 6 Controparte_3
c.p.c.), si osserva come gli stessi non sarebbero stati in grado di soddisfare integralmente la pretesa creditoria dell'opposta. Tali crediti, fondati su decreti ingiuntivi non opposti emessi dal giudice di pace, ammontano rispettivamente ad euro 1.142,19 (nei confronti di ), Parte_3
euro 2.808,27 (nei confronti di ) ed euro 2.966,36 (nei confronti di Controparte_9 Parte_4
. Pertanto, anche laddove l'opposta avesse tentato la procedura di pignoramento
[...]
presso terzi, avrebbe ricavato un importo di circa 7.000 euro, insufficiente alla soddisfazione integrale del credito.
Alla luce delle superiori considerazioni, è stata dimostrata l'insufficienza parziale del patrimonio della Controparte_5
a soddisfare la pretesa creditoria vantata dalla
[...] Controparte_1
sicché l'azione esecutiva minacciata nei confronti di con l'atto di
[...] Parte_1
precetto opposto deve ritenersi legittima, sussistendo il diritto dell'opposta a procedere esecutivamente nei confronto del socio illimitatamente responsabile.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 7.616, oltre spese generali, iva e c.p.a., facendo applicazione dei valori medi di tutte le fasi processuali.
La domanda di condanna per lite temeraria formulata dall'opposta, ex art. 96 c.p.c., non merita accoglimento, non ricorrendo nella condotta dell'opponente i presupposti della responsabilità
processuale aggravata.
PER QUESTI MOTIVI
4 Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2527/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione a precetto proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 7.616, oltre spese generali, iva e c.p.a.; Controparte_1
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, il 30 aprile 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2527/2021 R.G., promossa da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Salmé, giusta procura in atti opponente
contro in con sede in Ozzano dell'Emilia (BO), Controparte_1
via Liguria n. 12/14, codice fiscale e partita iva rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avvocato Andrea Paternoster, giusta procura in atti opposta
All'udienza del 14.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 22.2.2021, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 5.2.2021, con il quale la
[...]
gli ha intimato il pagamento della somma di euro 29.873,65, in Controparte_1
forza del decreto ingiuntivo n. 8669/2015 emesso dal Tribunale di Bologna nei confronti della società , Controparte_2 Controparte_3
nonché dei soci illimitatamente responsabili , e Controparte_2 Controparte_4 [...]
L'opponente, con un unico motivo di doglianza, ha eccepito l'illegittimità Pt_1
dell'azione esecutiva denunciando la violazione dell'art. 2304 c.c., non avendo il creditore
1 previamente escusso il patrimonio sociale della Controparte_5
, costituito dall'immobile sito a Catania, via Missori
[...]
n. 39 (in catasto al foglio 30, p.lla 540, sub 1). Ha chiesto, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la declaratoria di nullità dell'atto di precetto con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata il 27.5.2021 si è costituita in giudizio la
[...]
contestando la fondatezza dell'opposizione sul presupposto che, in forza Controparte_1
del medesimo titolo esecutivo, sarebbe stato presentato intervento nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 780/2015 RG Es. pendente presso il Tribunale di Catania, nell'ambito della quale erano stati già esperiti tre tentativi di vendita andati deserti. L'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, la condanna alle spese processuali nonché l'ulteriore condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nel corso del giudizio è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sono state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a precetto proposta da non è fondata. Parte_1
L'art. 2304 c.c. prevede che “i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale”.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui “ la responsabilità del socio
illimitatamente responsabile delle società in nome collettivo per i debiti sociali è assistita - ai sensi dell'art. 2304 c.c. - dal beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, la
cui violazione è deducibile ed impone al creditore sociale istante di dover provare
l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risulti aliunde dimostrata, in modo certo, l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche
parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata (cfr., anche nelle relative motivazioni, Cass., SU, n. 28709 del 2020; Cass. n. 998 del 2022)” (Cass. n.
33176/2023).
In applicazione di tale principio di diritto, incombe sul creditore sociale dimostrare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio della società per potere agire esecutivamente nei confronti del socio illimitatamente responsabile.
2 Rileva il decidente come, nel caso di specie, l'opposta abbia assolto all'onere probatorio suindicato.
Premesso che il titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata azione esecutiva è
rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 8669/2015 emesso dal Tribunale di Bologna nei confronti della società e dei soci illimitatamente responsabili, in relazione all'unico bene immobile facente parte del patrimonio della società (indicato nell'atto di opposizione da parte di ) la ha dato prova di avere depositato Parte_1 Controparte_1
atto di intervento in data 27.6.2016 (doc. 4 – comparsa di risposta) nella procedura esecutiva immobiliare n. 780/2015 promossa da ai danni della società Parte_2 [...]
(doc. 3). Controparte_5
L'opposta ha pure documentato che, nell'ambito della citata procedura esecutiva, oltre al credito vantato dalla procedente pari ad euro 9.0070,87, tra il 2016 ed il 2018 sarebbero intervenuti (per euro 35.840,01 al privilegio – doc. 5), (per euro Controparte_6 CP_7
124.607,71 al privilegio – doc. 6), (per euro 21.055,33 al privilegio – doc. 7), Lebez CP_8
s.p.a. (per euro 27.856,27 al chirografo – doc. 8).
È stato inoltre dimostrato che, prima della notifica dell'atto di precetto qui opposto, siano stati esperiti tre tentativi di vendita andati deserti (rispettivamente in data 8.1.2017, 21.5.2019 e
1.12.2020 – doc. 9-11) e che il professionista delegato, con relazione del 2.12.2020, avrebbe informato il giudice dell'esecuzione della riduzione del prezzo base d'asta ad euro 83.742,19.
Per quanto sopra, a fronte di un credito complessivo di euro 240.000, di cui euro 160.447,72 al privilegio, alla data della notifica dell'atto di precetto nei confronti del socio illimitatamente responsabile l'immobile pignorato sarebbe stato posto in vendita ad un prezzo insufficiente a soddisfare i soli creditori privilegiati, tra i quali non è compresa la Controparte_1
[...]
I fatti successivi hanno corroborato la tesi dell'opposta.
Ed invero, a seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione del 21.3.2021 con cui è
stato autorizzato il professionista delegato ad esperire ulteriori tentativi di vendita a prezzo ribassato (doc. 13), l'immobile è stato aggiudicato in corso di causa in data 28.9.2021 al prezzo di euro 65.000 (doc. 16), importo inferiore a soddisfare i creditori privilegiati.
Alla luce delle superiori considerazioni, rispetto alla doglianza di parte opponente contenuta nell'atto introduttivo, il creditore opposto ha dimostrato che già prima della notifica dell'atto di precetto (5.2.2021), era stata tentata l'escussione del patrimonio sociale e che, anche
3 laddove si fosse pervenuti all'aggiudicazione, il ricavato della vendita non sarebbe stato idoneo a soddisfare il credito chirografario fondato sul decreto ingiuntivo n. 8669/2015 emesso dal Tribunale di Bologna.
Non pare dirimente la circostanza che, alla data della notifica dell'atto di precetto, la procedura esecutiva non fosse ancora conclusa, dal momento che il professionista delegato aveva già
depositato in data 2.12.2020 la relazione al giudice dell'esecuzione attestante l'esito negativo dei tentativi di vendita e la cospicua riduzione del prezzo base d'asta di vendita ad euro
83.742,19; importo che, secondo ragionevolezza, anche in presenza di gara con pluralità di offerte, non sarebbe pervenuto a raggiungere la somma di euro 240.000 idonea a soddisfare integralmente i creditori privilegiati e chirografari.
Con riguardo ai restanti crediti vantati dalla Controparte_5 Controparte_5
(indicati nella prima memoria ex art. 183 comma 6 Controparte_3
c.p.c.), si osserva come gli stessi non sarebbero stati in grado di soddisfare integralmente la pretesa creditoria dell'opposta. Tali crediti, fondati su decreti ingiuntivi non opposti emessi dal giudice di pace, ammontano rispettivamente ad euro 1.142,19 (nei confronti di ), Parte_3
euro 2.808,27 (nei confronti di ) ed euro 2.966,36 (nei confronti di Controparte_9 Parte_4
. Pertanto, anche laddove l'opposta avesse tentato la procedura di pignoramento
[...]
presso terzi, avrebbe ricavato un importo di circa 7.000 euro, insufficiente alla soddisfazione integrale del credito.
Alla luce delle superiori considerazioni, è stata dimostrata l'insufficienza parziale del patrimonio della Controparte_5
a soddisfare la pretesa creditoria vantata dalla
[...] Controparte_1
sicché l'azione esecutiva minacciata nei confronti di con l'atto di
[...] Parte_1
precetto opposto deve ritenersi legittima, sussistendo il diritto dell'opposta a procedere esecutivamente nei confronto del socio illimitatamente responsabile.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 7.616, oltre spese generali, iva e c.p.a., facendo applicazione dei valori medi di tutte le fasi processuali.
La domanda di condanna per lite temeraria formulata dall'opposta, ex art. 96 c.p.c., non merita accoglimento, non ricorrendo nella condotta dell'opponente i presupposti della responsabilità
processuale aggravata.
PER QUESTI MOTIVI
4 Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2527/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
RIGETTA l'opposizione a precetto proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 7.616, oltre spese generali, iva e c.p.a.; Controparte_1
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, il 30 aprile 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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