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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1256/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente e Relatore
GRECHI CATERINA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4225/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12574/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 17 e pubblicata il 17/11/2021
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 647/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 21421/25 accoglieva parzialmente, in punto di spese, il ricorso di Ricorrente_1 avverso la sentenza della CGT II° del Lazio di rigetto dell'appello dal medesimo proposto avverso la sentenza della CTP di ROMA, che accogliendo il ricorso per l'annullamento dell'estratto di Ruolo relativo a cartelle di pagamento per tasse automobilistiche per l'importo complessivo di € 4.444,66, aveva compensato le spese di lite.
La CGT II°, confermando la sentenza di prime cure, ha ritenuto condivisibile la decisione gravata, in relazione alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, giustificanti ex art. 15 del d.lgs. n. 546/92, la compensazione delle spese di lite, in ragione non solo del comportamento delle parti e della oscillante giurisprudenza di legittimità, ma anche della considerazione che, alla luce della più recente normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 146/21, il ricorso per l'annullamento dell'estratto di ruolo sarebbe stato inammissibile, avendo la S.C. chiarito che detta novella è applicabile anche ai giudizi pendenti (n.
26283/22).
Per quanto d'interesse, la S.C. ha ritenuto che le “gravi ed eccezionali ragioni” che permettono la compensazione delle spese di lite, pur non essendo esattamente determinabili “a priori” vanno determinate in via interpretativa da parte del giudice del merito con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche;
siccome tali gravi ed eccezionali ragioni devono essere espressamente indicate in motivazione e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendo essere espresse con formula generica, nella specie non sussisteva l'oscillazione giurisprudenziale rilevata, in quanto la controversia era stata decisa sulla base di una pronuncia della S.
C. di tre anni prima e sussisteva, inoltre, il giudicato interno sulla validità impugnazione dell'estratto di ruolo, essendo conseguenzialmente irrilevante la novella sopravvenuta sulla non impugnabilità del ruolo, quand'anche applicabile anche ai giudizi pendenti.
Riassumeva Ricorrente_1, mentre la Regione Lazio, pur ritualmente intimata non si costitutiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce del tenore letterale della sentenza rescindente, questa Corte deve solo provvedere alla liquidazione delle spese del primo grado, in ragione del valore della controversia pari ad € 4.444,66 per il primo grado e per i gradi successivi in ragione del valore delle spese non liquidate in primo grado ed oggetto di controversia nei predetti gradi successivi, alla luce dei minimi tabellari, sufficientemente remunerativi, attesa la semplicità della controversia, per le fasi di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale (in quanto nel giudizio tributario, attesa la sua specificità rispetto al giudizio ordinario di cognizione civile – trattandosi di controversia essenzialmente documentale
-la fase istruttoria o di trattazione dell'istruttoria viene liquidata solo se effettivamente compiuta).
Vanno, pertanto, liquidati i seguenti importi:
Giudizio di primo grado: € 950,00, oltre accessori, da distrarsi, oltre spese vive documentate.
Giudizio di secondo grado: € 250,00, oltre accessori da distrarsi, oltre spese vive documentate.
Giudizio di Cassazione: € 350,00, oltre accessori da distrarsi, oltre spese vive documentate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in favore del procuratore antistatario, oltre spese vive documentate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello in sede di rinvio. Condanna la Regione Lazio a pagare le spese di lite che liquida in
€ 250,00, oltre accessori da distrarsi.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente e Relatore
GRECHI CATERINA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4225/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12574/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 17 e pubblicata il 17/11/2021
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 647/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 21421/25 accoglieva parzialmente, in punto di spese, il ricorso di Ricorrente_1 avverso la sentenza della CGT II° del Lazio di rigetto dell'appello dal medesimo proposto avverso la sentenza della CTP di ROMA, che accogliendo il ricorso per l'annullamento dell'estratto di Ruolo relativo a cartelle di pagamento per tasse automobilistiche per l'importo complessivo di € 4.444,66, aveva compensato le spese di lite.
La CGT II°, confermando la sentenza di prime cure, ha ritenuto condivisibile la decisione gravata, in relazione alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, giustificanti ex art. 15 del d.lgs. n. 546/92, la compensazione delle spese di lite, in ragione non solo del comportamento delle parti e della oscillante giurisprudenza di legittimità, ma anche della considerazione che, alla luce della più recente normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 146/21, il ricorso per l'annullamento dell'estratto di ruolo sarebbe stato inammissibile, avendo la S.C. chiarito che detta novella è applicabile anche ai giudizi pendenti (n.
26283/22).
Per quanto d'interesse, la S.C. ha ritenuto che le “gravi ed eccezionali ragioni” che permettono la compensazione delle spese di lite, pur non essendo esattamente determinabili “a priori” vanno determinate in via interpretativa da parte del giudice del merito con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche;
siccome tali gravi ed eccezionali ragioni devono essere espressamente indicate in motivazione e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendo essere espresse con formula generica, nella specie non sussisteva l'oscillazione giurisprudenziale rilevata, in quanto la controversia era stata decisa sulla base di una pronuncia della S.
C. di tre anni prima e sussisteva, inoltre, il giudicato interno sulla validità impugnazione dell'estratto di ruolo, essendo conseguenzialmente irrilevante la novella sopravvenuta sulla non impugnabilità del ruolo, quand'anche applicabile anche ai giudizi pendenti.
Riassumeva Ricorrente_1, mentre la Regione Lazio, pur ritualmente intimata non si costitutiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce del tenore letterale della sentenza rescindente, questa Corte deve solo provvedere alla liquidazione delle spese del primo grado, in ragione del valore della controversia pari ad € 4.444,66 per il primo grado e per i gradi successivi in ragione del valore delle spese non liquidate in primo grado ed oggetto di controversia nei predetti gradi successivi, alla luce dei minimi tabellari, sufficientemente remunerativi, attesa la semplicità della controversia, per le fasi di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale (in quanto nel giudizio tributario, attesa la sua specificità rispetto al giudizio ordinario di cognizione civile – trattandosi di controversia essenzialmente documentale
-la fase istruttoria o di trattazione dell'istruttoria viene liquidata solo se effettivamente compiuta).
Vanno, pertanto, liquidati i seguenti importi:
Giudizio di primo grado: € 950,00, oltre accessori, da distrarsi, oltre spese vive documentate.
Giudizio di secondo grado: € 250,00, oltre accessori da distrarsi, oltre spese vive documentate.
Giudizio di Cassazione: € 350,00, oltre accessori da distrarsi, oltre spese vive documentate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in favore del procuratore antistatario, oltre spese vive documentate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello in sede di rinvio. Condanna la Regione Lazio a pagare le spese di lite che liquida in
€ 250,00, oltre accessori da distrarsi.