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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
LT MA, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 179/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 340/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 2
e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- NOTA SPESE SPESE LITE - sull'appello n. 233/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_4 Numero_1 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 340/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 2
e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420220016557913000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Le parti si rifanno a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate - Riscossione impugna avanti questa Corte la sentenza n. 340/2024 con la quale i giudici della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Vicenza avevano accolto il ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 srl avverso la cartella di pagamento di € 15.771,90, notificata via pec dall'Agenzia, afferente il mancato versamento Irpef ed Iva accertato mediante il controllo automatizzato di cui all'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 sul mod. 770/2018 riferito all'annualità 2017.
Nel giudizio avanti la Corte provinciale, la società Ricorrente_1 aveva rappresentato i seguenti motivi d'impugnazione:
1) errata determinazione dell'importo e della sanzione;
2) mancanza di motivazione della cartella;
3) violazione delle leggi nn. 241/90 e 212/2000;
4) nullità della notifica per utilizzo pec e della firma in formato pades.
I giudici di prime cure riconoscevano fondata solamente la violazione, da parte dell' ADER, dell'art. 3 della
L. n. 241/90 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000, per non aver allegato alla cartella e per non aver prodotto in giudizio a seguito dell' emissione dell' ordinanza di esibizione n. 27/2024, l' atto prodromico i cui estremi erano indicati nell'atto impugnato notificato alla società a seguito del controllo automatizzato del mod. 770 ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, ossia la preventiva comunicazione d'irregolarità di cui al terzo comma del precitato art. 36 bis.
In conseguenza di tale omissione, i giudici di prime cure avevano ritenuto di avvalersi dei criteri presuntivi di cui all'art. 116 cpc.
Con la sentenza de qua veniva, altresì, disposta la compensazione delle spese di giudizio.
In sede di appello, ADER chiede la riforma della sentenza n. 340/24, sostenendo la non obbligatorietà della notifica della comunicazione preventiva d'irregolarità di cui all'art. 36 bis comma 3 del D.P.R. n. 600/73, trattandosi di importi quantificati nella dichiarazione direttamente dalla società Ricorrente_1, non oggetto di contestazione da parte dell' Agenzia ma il cui versamento risulta omesso.
Ricorrente_1 srl si costituiva nel giudizio de quo mediante il deposito di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La società, a sua volta, propone separato appello (RG n.179/2025) avverso la medesima sentenza n.
340/2024, limitatamente alla parte con la quale i primi giudici avevano disposto la compensazione delle spese di lite nonostante la soccombenza dell' Agenzia.
ADER si costituisce nel suddetto giudizio, chiedendo all'adito Collegio di disporne la riunione con l'appello di cui al RG n. 233/2025 per connessione. Nel merito, chiede all'adito Collegio di voler rigettare l'appello proposto dalla società Ricorrente_1, in considerazione del parziale accoglimento, da parte dei primi giudici, degli innumerevoli motivi di doglianza esposti in sede d'impugnazione della cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dispone la riunione per connessione soggettiva ed oggettiva dei processi di cui ai numeri di RG 179/2025 e 233/2025.
Nel merito, l'appello proposto dall' Agenzia delle Entrate – Riscossione di Vicenza é fondato e va accolto.
Prima di procedere all' esame della controversia, si rende necessario precisare che il novellato art. 132 cpc consente al giudice di non riepilogare lo svolgimento del processo.
Il giudice, quindi, non deve occuparsi di tutte le allegazioni prodotte dalle parti e prendere in esame tutte le argomentazioni da queste svolte.
Ciò che importa é che il convincimento risulti da un esame logico e coerente delle prove ritenute idonee e sufficienti a giustificarlo, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
Le restanti questioni non trattate, non andranno necessariamente ritenute omesse (error in procedendo), ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Tutto ciò premesso, questa Corte concentra la propria attenzione, trattandosi di decisione dal cui esito dipende necessariamente l'accoglimento o meno dell'appello proposto da Ricorrente_1 sulle spese, sull'esame dell' unico motivo di doglianza sollevato dall' Agenzia delle Entrate - Riscossione sulla sentenza n. 340/2024.
A parere di questo Collegio, il motivo d'impugnazione é fondato.
E' ormai opinione consolidata quella di non considerare obbligatoria l'allegazione alla cartella di pagamento del cosiddetto “avviso di irregolarità”, a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, nel caso in cui si appalesi la mancanza del presupposto della sussistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell'accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo.
Tra l'altro, il predetto articolo non prevede in alcun modo la sanzione della nullità della cartella nell'ipotesi di mancata allegazione dell'avviso.
Nel caso de quo, la dichiarazione, mai contestata nella sostanza dalla società, é regolare, ciò che manca
é il versamento delle somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente.
Conseguentemente, si ribadisce che nessuna carenza motivazionale viene accertata nella cartella de qua, essendo conseguenza di un controllo con rilievo meramente cartolare nei confronti di quanto dichiarato dallo stesso contribuente il quale, pertanto, si trova, già all'origine, nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione.
La valutazione del motivo di doglianza specificato, rende superfluo l'esame di ogni altra eccezione, che deve ritenersi assorbita e non omessa.
L'appello dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione va, quindi, accolto e, per l'effetto, va confermata la legittimità dell'atto impugnato.
Il totale accoglimento dell' appello dell' ADER, comporta, conseguentemente, il rigetto dell'appello proposto da Ricorrente_1 srl avverso la statuizione delle spese.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000,00, oltre oneri di legge, a favore del difensore dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione, avv. Difensore_4 , dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
dispone la riunione dei due processi per connessione. Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Respinge l'appello della società Ricorrente_1 srl. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000,00, oltre oneri di legge, a favore del difensore dell' Agenzia delle
Entrate - Riscossione, avv. Difensore_4, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
LT MA, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 179/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 340/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 2
e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- NOTA SPESE SPESE LITE - sull'appello n. 233/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_4 Numero_1 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 340/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 2
e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420220016557913000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Le parti si rifanno a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agenzia delle Entrate - Riscossione impugna avanti questa Corte la sentenza n. 340/2024 con la quale i giudici della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Vicenza avevano accolto il ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 srl avverso la cartella di pagamento di € 15.771,90, notificata via pec dall'Agenzia, afferente il mancato versamento Irpef ed Iva accertato mediante il controllo automatizzato di cui all'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 sul mod. 770/2018 riferito all'annualità 2017.
Nel giudizio avanti la Corte provinciale, la società Ricorrente_1 aveva rappresentato i seguenti motivi d'impugnazione:
1) errata determinazione dell'importo e della sanzione;
2) mancanza di motivazione della cartella;
3) violazione delle leggi nn. 241/90 e 212/2000;
4) nullità della notifica per utilizzo pec e della firma in formato pades.
I giudici di prime cure riconoscevano fondata solamente la violazione, da parte dell' ADER, dell'art. 3 della
L. n. 241/90 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000, per non aver allegato alla cartella e per non aver prodotto in giudizio a seguito dell' emissione dell' ordinanza di esibizione n. 27/2024, l' atto prodromico i cui estremi erano indicati nell'atto impugnato notificato alla società a seguito del controllo automatizzato del mod. 770 ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, ossia la preventiva comunicazione d'irregolarità di cui al terzo comma del precitato art. 36 bis.
In conseguenza di tale omissione, i giudici di prime cure avevano ritenuto di avvalersi dei criteri presuntivi di cui all'art. 116 cpc.
Con la sentenza de qua veniva, altresì, disposta la compensazione delle spese di giudizio.
In sede di appello, ADER chiede la riforma della sentenza n. 340/24, sostenendo la non obbligatorietà della notifica della comunicazione preventiva d'irregolarità di cui all'art. 36 bis comma 3 del D.P.R. n. 600/73, trattandosi di importi quantificati nella dichiarazione direttamente dalla società Ricorrente_1, non oggetto di contestazione da parte dell' Agenzia ma il cui versamento risulta omesso.
Ricorrente_1 srl si costituiva nel giudizio de quo mediante il deposito di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La società, a sua volta, propone separato appello (RG n.179/2025) avverso la medesima sentenza n.
340/2024, limitatamente alla parte con la quale i primi giudici avevano disposto la compensazione delle spese di lite nonostante la soccombenza dell' Agenzia.
ADER si costituisce nel suddetto giudizio, chiedendo all'adito Collegio di disporne la riunione con l'appello di cui al RG n. 233/2025 per connessione. Nel merito, chiede all'adito Collegio di voler rigettare l'appello proposto dalla società Ricorrente_1, in considerazione del parziale accoglimento, da parte dei primi giudici, degli innumerevoli motivi di doglianza esposti in sede d'impugnazione della cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dispone la riunione per connessione soggettiva ed oggettiva dei processi di cui ai numeri di RG 179/2025 e 233/2025.
Nel merito, l'appello proposto dall' Agenzia delle Entrate – Riscossione di Vicenza é fondato e va accolto.
Prima di procedere all' esame della controversia, si rende necessario precisare che il novellato art. 132 cpc consente al giudice di non riepilogare lo svolgimento del processo.
Il giudice, quindi, non deve occuparsi di tutte le allegazioni prodotte dalle parti e prendere in esame tutte le argomentazioni da queste svolte.
Ciò che importa é che il convincimento risulti da un esame logico e coerente delle prove ritenute idonee e sufficienti a giustificarlo, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
Le restanti questioni non trattate, non andranno necessariamente ritenute omesse (error in procedendo), ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Tutto ciò premesso, questa Corte concentra la propria attenzione, trattandosi di decisione dal cui esito dipende necessariamente l'accoglimento o meno dell'appello proposto da Ricorrente_1 sulle spese, sull'esame dell' unico motivo di doglianza sollevato dall' Agenzia delle Entrate - Riscossione sulla sentenza n. 340/2024.
A parere di questo Collegio, il motivo d'impugnazione é fondato.
E' ormai opinione consolidata quella di non considerare obbligatoria l'allegazione alla cartella di pagamento del cosiddetto “avviso di irregolarità”, a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, nel caso in cui si appalesi la mancanza del presupposto della sussistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell'accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo.
Tra l'altro, il predetto articolo non prevede in alcun modo la sanzione della nullità della cartella nell'ipotesi di mancata allegazione dell'avviso.
Nel caso de quo, la dichiarazione, mai contestata nella sostanza dalla società, é regolare, ciò che manca
é il versamento delle somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente.
Conseguentemente, si ribadisce che nessuna carenza motivazionale viene accertata nella cartella de qua, essendo conseguenza di un controllo con rilievo meramente cartolare nei confronti di quanto dichiarato dallo stesso contribuente il quale, pertanto, si trova, già all'origine, nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione.
La valutazione del motivo di doglianza specificato, rende superfluo l'esame di ogni altra eccezione, che deve ritenersi assorbita e non omessa.
L'appello dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione va, quindi, accolto e, per l'effetto, va confermata la legittimità dell'atto impugnato.
Il totale accoglimento dell' appello dell' ADER, comporta, conseguentemente, il rigetto dell'appello proposto da Ricorrente_1 srl avverso la statuizione delle spese.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000,00, oltre oneri di legge, a favore del difensore dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione, avv. Difensore_4 , dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
dispone la riunione dei due processi per connessione. Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Respinge l'appello della società Ricorrente_1 srl. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000,00, oltre oneri di legge, a favore del difensore dell' Agenzia delle
Entrate - Riscossione, avv. Difensore_4, dichiaratosi antistatario.