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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 4027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4027 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio OR Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2614/2022 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale del 06.05.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
C.F._ ( . iva ) in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall' avv. Giovanni Actis (c.f. ) - - ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli via Santa Lucia n. 107
APPELLANTE
E
1 (c.f./p. iva Controparte_1
), in persona del l.r.p.t. - Commissario Liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Giuseppe Bosco (c.f. ), con domicilio digitale all'indirizzo pec C.F._3
Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1062/2022 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data
05.05.2022, notificata in data 16 maggio 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 13.06.2022 la ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe Parte_1 indicata, resa a definizione del giudizio di merito introdotto dall'appellante ai sensi dell'art. 616 seg.
c.p.c. in contraddittorio con il debitore esecutato, il Controparte_2
[...]
Con la pronuncia appellata è stata dichiarata cessata la materia del contendere e la è stata T_ condannata al pagamento delle spese di lite in favore del , liquidate in complessivi euro CP
25.000,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La statuizione di cessazione della materia del contendere è stata resa sul presupposto che il pignoramento che la aveva intrapreso nei confronti del CAP era fondato su di un titolo medio T_ tempore caducato: segnatamente, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso per forniture di carburante rese in favore del CAP per l'importo di euro 988.630,98, oltre interessi e spese della procedura monitoria, successivamente revocato dal GO in sede di opposizione all'ingiunzione.
Come precisato in sentenza, emerge dagli atti di causa che il Cap ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo suindicato innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere RG 7020/2020 e che, aderendo alla proposta conciliativa formulata dal giudice ordinario ex art. 185 bis c.p.c., in data 8 settembre 2021 ha provveduto a rimettere in una unica soluzione a mezzo bonifico bancario alla la somma di euro 989.953,59 comprensiva di Parte_2 sorta capitale ed interessi legali, circostanza pacificamente riconosciuta dalle parti.
Con sentenza non definitiva n. 964/2022 del 21.03.2022 il Tribunale di S.Maria C.V., prendendo atto dell'intervenuto pagamento della sorte capitale del decreto monitorio opposto ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo alla sorta capitale e agli interessi legali e ha revocato il decreto ingiuntivo.
2 Il Tribunale ha fatto applicazione, in sentenza, del principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale, intervenuta a causa di un provvedimento pronunciato nel relativo giudizio di cognizione, il giudizio di opposizione all'esecuzione si deve concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e a tale esito decisorio deve affiancarsi la regolazione delle spese secondo i criteri della soccombenza virtuale (Cass. SS.UU. del 21 settembre 2021 n. 25478).
La soccombenza virtuale della è stata affermata in considerazione del fatto che il T_ CP
(debitore esecutato) era sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, e che pertanto sussisteva il divieto di sottoporre ad esecuzione forzata individuale i beni della l.c.a. (artt. 51 e 201 L.F. e art. 3 l. n.
400/1975).
Col proposto gravame la ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 T_
c.p.c., dell'art. 617 c.p.c., degli artt. 111 e 111 bis l.f., e ha chiesto riformarsi la pronuncia nel senso di una diversa motivazione della statuizione di cessata la materia del contendere e nel senso della compensazione integrale delle spese di lite.
Radicatasi la lite, si è costituito il con comparsa del 19.12.2022 (per l'udienza del 20.12.2022), CP resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
Mutati la Sezione e il relatore, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in epigrafe indicata, la Corte ha posto la causa in decisione, autorizzando le parti allo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è nel merito, infondato, e deve essere respinto.
3 Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., per aver il
Tribunale di Benevento dichiarato la cessazione della materia del contendere senza precisare che la stessa era derivata dal pagamento spontaneo del debitore, e non dall'accoglimento della proposta conciliativa formulata dal giudice dell'opposizione all'ingiunzione.
Dalla spontaneità del pagamento sarebbe derivata la rinuncia, seppur implicita, dell'opponente alla domanda di accertamento dell'inesistenza del credito, e, dunque, l'impossibilità di valutare la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione, con la conseguente soccombenza, seppur virtuale, della creditrice rispetto al pagamento delle spese legali.
Con il secondo motivo la lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art 617 c.p.c., per non T_ aver il primo giudice accolto l'eccezione, da essa proposta, di tardività dell'opposizione del CAP, qualificandola come opposizione all'esecuzione e non già come opposizione agli atti esecutivi.
Con il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 111 bis L.F. per non aver ritenuto il Tribunale, sebbene ai soli fini della soccombenza virtuale, che l'azione giudiziaria, anche esecutiva, è proponibile, nonostante il fosse in liquidazione coatta, in virtù della natura del CP credito azionato, che, oltre a non essere contestato, era di rango prededucibile e privilegiato (v. atto di appello p. 13).
Con il quarto motivo la si duole della condanna subita al pagamento delle spese e competenze T_ del giudizio.
In sintesi, l'appellante non contesta la decisione del primo giudice relativa alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, quanto piuttosto la motivazione che la sorregge.
Ritiene che la cessata materia del contendere debba essere dichiarata con la precisazione che essa è derivata dall'adempimento spontaneo del debitore, che implicitamente, con il suo gesto solutorio, avrebbe rinunciato alla domanda di accertamento in ordine alla fondatezza del credito azionato in monitorio.
Ritiene, ancora, che l'opposizione effettuata dal debba essere qualificata come opposizione CP agli atti esecutivi, e, come tale, tardiva.
Sostiene la legittimità della tutela esecutiva individuale del credito, prededucibile e non contestato, ai sensi degli artt. 111 e 111 bis L.F.
4 Così ragionando, verrebbe meno la soccombenza virtuale della creditrice, con conseguente illegittimità della condanna alle spese.
Le doglianze non sono fondate.
La pronuncia gravata è coerente con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che, dirimendo un contrasto, hanno statuito che: “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione
(nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione» (Cass. Civ. SS.UU.
25478/2021).
Partendo dalla regola, ampiamente condivisa in giurisprudenza e dottrina, secondo cui il processo esecutivo esige l'esistenza di un titolo valido ed efficace per l'intera durata della procedura, il giudice dell'opposizione all'esecuzione deve dichiarare cessata la materia del contendere allorquando venga accertato che il titolo non era esecutivo ovvero venga annullato nel corso dei giudizi proposti per la sua impugnazione, senza che ciò determini di per sé la fondatezza dell'opposizione stessa.
Ne deriva che la liquidazione delle spese del giudizio non è da effettuarsi automaticamente in favore dell'opponente, ma deve avvenire utilizzando il criterio della soccombenza virtuale, che costituisce declinazione del principio di causalità, valutando, a tal fine, l'intera vicenda processuale.
Venendo al caso di specie, ne deriva che è del tutto irrilevante che il titolo esecutivo sia venuto meno per adempimento spontaneo del debitore piuttosto che per accoglimento della proposta conciliativa del
Tribunale dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento.
Del pari infondato è il secondo motivo di gravame.
La ritiene che il , per paralizzare l'azione esecutiva, avrebbe dovuto proporre T_ CP opposizione a precetto nel termine di 20 giorni dalla sua notifica. Avendo disatteso tale termine, sarebbe decaduto dal diritto di eccepire l'impignorabilità dei beni del debitore.
Si osserva, in senso contrario, che il ha eccepito l'impossibilità per il creditore di iniziare o CP proseguire l'esecuzione forzata individuale, essendo il debitore in liquidazione coatta, ai sensi degli artt.
51 e 201 L.F., art. 107 RD n. 267/1942 e art 3. L.400/75, senza contestare la regolarità di uno o più atti dell'esecuzione.
5 Trattasi, pertanto, di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggettata al regime di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c., dettato in tema di opposizione agli atti esecutivi (v. Cass. Civ. 14449/2016).
Anche il terzo motivo d'appello è infondato e deve essere rigettato.
La ritiene che i crediti prededucibili non contestati potessero essere tutelati mediante esecuzione T_ individuale sui beni della procedura concorsuale. Il divieto posto dall'art. 51 L.F. sarebbe, infatti, superato dal disposto degli articoli 111 e 111 bis L.F., per il quale i crediti prededucibili, soddisfatti con precedenza assoluta rispetto agli altri, se non contestati, per collocazione ed ammontare, possono essere pagati al di fuori del riparto, se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti.
Applicando l'art. 111 bis, insomma, secondo la , nel caso in cui il Commissario, in presenza di un T_ ingente attivo, non provveda al pagamento del credito prededucibile non contestato, il titolare di siffatto credito sarebbe legittimato ad agire in sede giudiziaria, anche esecutiva, per chiedere la condanna al pagamento del suo credito.
Ciò risponderebbe all'esigenza di fornire una “proiezione processuale all'istituto della prededuzione”.
Rileva, in senso contrario, la Corte che il richiamato art. 111 bis, lungi dal sottrarre i crediti prededucibili non contestati al divieto di cui all'art. 51, prevede la mera possibilità, per il Commissario liquidatore, a certe condizioni, di pagare il credito prededucibile al di fuori del riparto.
La Suprema Corte, al riguardo, ha chiarito che tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili, sono tutelabili in via dichiarativa esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 L. Fall., atteso che la previsione di un'unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione, presso un solo organo, delle domande di accertamento del passivo e, perciò, anche di quelle di coloro che accampino un titolo di credito prededucibile, senza che tale assetto possa ritenersi mutato alla luce della previsione della L. Fall., art. 111 bis, in materia di fallimento (v. Cass. Civ. n. 16844/2015).
Il precedente di merito allegato alla memoria di replica di parte appellante attiene ad un credito sorto nel corso della procedura, e non è, pertanto, sovrapponibile al caso di specie.
Da quanto argomentato deriva l'infondatezza della censura mossa dall'appellante anche in ordine al quarto motivo.
Alla luce dell'intera vicenda processuale, considerato che nessuna azione esecutiva può essere intrapresa sul patrimonio della liquidazione coatta amministrativa per espressa e chiara disposizione di legge,
6 applicato il menzionato principio espresso dalle SS.UU. in ordine alla liquidazione delle spese di lite, la decisione impugnata appare immune da censure.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite tuttora controverso, corrispondente all'importo delle spese di lite liquidate dal
Tribunale (fino a 26.000,00 euro), attestandosi nei minimi in ragione della ripetitività delle questioni affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, che liquida in euro € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 30.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio OR
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio OR Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2614/2022 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza collegiale del 06.05.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
C.F._ ( . iva ) in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall' avv. Giovanni Actis (c.f. ) - - ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli via Santa Lucia n. 107
APPELLANTE
E
1 (c.f./p. iva Controparte_1
), in persona del l.r.p.t. - Commissario Liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Giuseppe Bosco (c.f. ), con domicilio digitale all'indirizzo pec C.F._3
Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1062/2022 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data
05.05.2022, notificata in data 16 maggio 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 13.06.2022 la ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe Parte_1 indicata, resa a definizione del giudizio di merito introdotto dall'appellante ai sensi dell'art. 616 seg.
c.p.c. in contraddittorio con il debitore esecutato, il Controparte_2
[...]
Con la pronuncia appellata è stata dichiarata cessata la materia del contendere e la è stata T_ condannata al pagamento delle spese di lite in favore del , liquidate in complessivi euro CP
25.000,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La statuizione di cessazione della materia del contendere è stata resa sul presupposto che il pignoramento che la aveva intrapreso nei confronti del CAP era fondato su di un titolo medio T_ tempore caducato: segnatamente, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso per forniture di carburante rese in favore del CAP per l'importo di euro 988.630,98, oltre interessi e spese della procedura monitoria, successivamente revocato dal GO in sede di opposizione all'ingiunzione.
Come precisato in sentenza, emerge dagli atti di causa che il Cap ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo suindicato innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere RG 7020/2020 e che, aderendo alla proposta conciliativa formulata dal giudice ordinario ex art. 185 bis c.p.c., in data 8 settembre 2021 ha provveduto a rimettere in una unica soluzione a mezzo bonifico bancario alla la somma di euro 989.953,59 comprensiva di Parte_2 sorta capitale ed interessi legali, circostanza pacificamente riconosciuta dalle parti.
Con sentenza non definitiva n. 964/2022 del 21.03.2022 il Tribunale di S.Maria C.V., prendendo atto dell'intervenuto pagamento della sorte capitale del decreto monitorio opposto ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo alla sorta capitale e agli interessi legali e ha revocato il decreto ingiuntivo.
2 Il Tribunale ha fatto applicazione, in sentenza, del principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale, intervenuta a causa di un provvedimento pronunciato nel relativo giudizio di cognizione, il giudizio di opposizione all'esecuzione si deve concludere con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e a tale esito decisorio deve affiancarsi la regolazione delle spese secondo i criteri della soccombenza virtuale (Cass. SS.UU. del 21 settembre 2021 n. 25478).
La soccombenza virtuale della è stata affermata in considerazione del fatto che il T_ CP
(debitore esecutato) era sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, e che pertanto sussisteva il divieto di sottoporre ad esecuzione forzata individuale i beni della l.c.a. (artt. 51 e 201 L.F. e art. 3 l. n.
400/1975).
Col proposto gravame la ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 T_
c.p.c., dell'art. 617 c.p.c., degli artt. 111 e 111 bis l.f., e ha chiesto riformarsi la pronuncia nel senso di una diversa motivazione della statuizione di cessata la materia del contendere e nel senso della compensazione integrale delle spese di lite.
Radicatasi la lite, si è costituito il con comparsa del 19.12.2022 (per l'udienza del 20.12.2022), CP resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
Mutati la Sezione e il relatore, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in epigrafe indicata, la Corte ha posto la causa in decisione, autorizzando le parti allo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è nel merito, infondato, e deve essere respinto.
3 Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., per aver il
Tribunale di Benevento dichiarato la cessazione della materia del contendere senza precisare che la stessa era derivata dal pagamento spontaneo del debitore, e non dall'accoglimento della proposta conciliativa formulata dal giudice dell'opposizione all'ingiunzione.
Dalla spontaneità del pagamento sarebbe derivata la rinuncia, seppur implicita, dell'opponente alla domanda di accertamento dell'inesistenza del credito, e, dunque, l'impossibilità di valutare la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione, con la conseguente soccombenza, seppur virtuale, della creditrice rispetto al pagamento delle spese legali.
Con il secondo motivo la lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art 617 c.p.c., per non T_ aver il primo giudice accolto l'eccezione, da essa proposta, di tardività dell'opposizione del CAP, qualificandola come opposizione all'esecuzione e non già come opposizione agli atti esecutivi.
Con il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 111 bis L.F. per non aver ritenuto il Tribunale, sebbene ai soli fini della soccombenza virtuale, che l'azione giudiziaria, anche esecutiva, è proponibile, nonostante il fosse in liquidazione coatta, in virtù della natura del CP credito azionato, che, oltre a non essere contestato, era di rango prededucibile e privilegiato (v. atto di appello p. 13).
Con il quarto motivo la si duole della condanna subita al pagamento delle spese e competenze T_ del giudizio.
In sintesi, l'appellante non contesta la decisione del primo giudice relativa alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, quanto piuttosto la motivazione che la sorregge.
Ritiene che la cessata materia del contendere debba essere dichiarata con la precisazione che essa è derivata dall'adempimento spontaneo del debitore, che implicitamente, con il suo gesto solutorio, avrebbe rinunciato alla domanda di accertamento in ordine alla fondatezza del credito azionato in monitorio.
Ritiene, ancora, che l'opposizione effettuata dal debba essere qualificata come opposizione CP agli atti esecutivi, e, come tale, tardiva.
Sostiene la legittimità della tutela esecutiva individuale del credito, prededucibile e non contestato, ai sensi degli artt. 111 e 111 bis L.F.
4 Così ragionando, verrebbe meno la soccombenza virtuale della creditrice, con conseguente illegittimità della condanna alle spese.
Le doglianze non sono fondate.
La pronuncia gravata è coerente con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che, dirimendo un contrasto, hanno statuito che: “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione
(nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione» (Cass. Civ. SS.UU.
25478/2021).
Partendo dalla regola, ampiamente condivisa in giurisprudenza e dottrina, secondo cui il processo esecutivo esige l'esistenza di un titolo valido ed efficace per l'intera durata della procedura, il giudice dell'opposizione all'esecuzione deve dichiarare cessata la materia del contendere allorquando venga accertato che il titolo non era esecutivo ovvero venga annullato nel corso dei giudizi proposti per la sua impugnazione, senza che ciò determini di per sé la fondatezza dell'opposizione stessa.
Ne deriva che la liquidazione delle spese del giudizio non è da effettuarsi automaticamente in favore dell'opponente, ma deve avvenire utilizzando il criterio della soccombenza virtuale, che costituisce declinazione del principio di causalità, valutando, a tal fine, l'intera vicenda processuale.
Venendo al caso di specie, ne deriva che è del tutto irrilevante che il titolo esecutivo sia venuto meno per adempimento spontaneo del debitore piuttosto che per accoglimento della proposta conciliativa del
Tribunale dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento.
Del pari infondato è il secondo motivo di gravame.
La ritiene che il , per paralizzare l'azione esecutiva, avrebbe dovuto proporre T_ CP opposizione a precetto nel termine di 20 giorni dalla sua notifica. Avendo disatteso tale termine, sarebbe decaduto dal diritto di eccepire l'impignorabilità dei beni del debitore.
Si osserva, in senso contrario, che il ha eccepito l'impossibilità per il creditore di iniziare o CP proseguire l'esecuzione forzata individuale, essendo il debitore in liquidazione coatta, ai sensi degli artt.
51 e 201 L.F., art. 107 RD n. 267/1942 e art 3. L.400/75, senza contestare la regolarità di uno o più atti dell'esecuzione.
5 Trattasi, pertanto, di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggettata al regime di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c., dettato in tema di opposizione agli atti esecutivi (v. Cass. Civ. 14449/2016).
Anche il terzo motivo d'appello è infondato e deve essere rigettato.
La ritiene che i crediti prededucibili non contestati potessero essere tutelati mediante esecuzione T_ individuale sui beni della procedura concorsuale. Il divieto posto dall'art. 51 L.F. sarebbe, infatti, superato dal disposto degli articoli 111 e 111 bis L.F., per il quale i crediti prededucibili, soddisfatti con precedenza assoluta rispetto agli altri, se non contestati, per collocazione ed ammontare, possono essere pagati al di fuori del riparto, se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti.
Applicando l'art. 111 bis, insomma, secondo la , nel caso in cui il Commissario, in presenza di un T_ ingente attivo, non provveda al pagamento del credito prededucibile non contestato, il titolare di siffatto credito sarebbe legittimato ad agire in sede giudiziaria, anche esecutiva, per chiedere la condanna al pagamento del suo credito.
Ciò risponderebbe all'esigenza di fornire una “proiezione processuale all'istituto della prededuzione”.
Rileva, in senso contrario, la Corte che il richiamato art. 111 bis, lungi dal sottrarre i crediti prededucibili non contestati al divieto di cui all'art. 51, prevede la mera possibilità, per il Commissario liquidatore, a certe condizioni, di pagare il credito prededucibile al di fuori del riparto.
La Suprema Corte, al riguardo, ha chiarito che tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili, sono tutelabili in via dichiarativa esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 L. Fall., atteso che la previsione di un'unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione, presso un solo organo, delle domande di accertamento del passivo e, perciò, anche di quelle di coloro che accampino un titolo di credito prededucibile, senza che tale assetto possa ritenersi mutato alla luce della previsione della L. Fall., art. 111 bis, in materia di fallimento (v. Cass. Civ. n. 16844/2015).
Il precedente di merito allegato alla memoria di replica di parte appellante attiene ad un credito sorto nel corso della procedura, e non è, pertanto, sovrapponibile al caso di specie.
Da quanto argomentato deriva l'infondatezza della censura mossa dall'appellante anche in ordine al quarto motivo.
Alla luce dell'intera vicenda processuale, considerato che nessuna azione esecutiva può essere intrapresa sul patrimonio della liquidazione coatta amministrativa per espressa e chiara disposizione di legge,
6 applicato il menzionato principio espresso dalle SS.UU. in ordine alla liquidazione delle spese di lite, la decisione impugnata appare immune da censure.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite tuttora controverso, corrispondente all'importo delle spese di lite liquidate dal
Tribunale (fino a 26.000,00 euro), attestandosi nei minimi in ragione della ripetitività delle questioni affrontate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, che liquida in euro € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 30.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio OR
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