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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 454/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
BARBIERA SERGIO, LA
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4062/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 TARSU/TIA 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso, con distrazione delle spese.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso all'Agenzia delle entrate riscossione con pec del 22 luglio 2024 nonché alla segreteria di questa Corte di giustizia tributaria con pec del 20 settembre 2024, Nominativo_1 Sascha nella qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore della società “Cefalù viaggi snc di Gerrit
Curcio”, a mezzo del proprio difensore, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620249018118484000 “limitatamente ed esclusivamente alle asserite pretese tributarie” per imposte dirette e indirette relativamente agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 di cui alle cartelle di pagamento n.ri
"29620090018599238000, 29620100013865824000, 29620100025720185000, 29620120008743510000,
29620120047133910000, 29620140015427946000" eccependo l'intervenuta prescrizione e, comunque la violazione di giudicato. Eccezioni, queste, sulle quali insisteva con memorie illustrative del 23 dicembre 2025 e del 2 gennaio 2026 producendo ulteriore documentazione.
Con note del 4 giugno 2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate riscossione debitamente documentando la notifica delle cartelle di pagamento de quibus dicitur e delle ulteriori successive intimazioni di pagamento idonee, ex se, ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, come rileva dalla documentazione in atti e come correttamente sostenuto, debitamente documentandolo, da Parte resistente con argomentazioni che questo Giudice ritiene di dover integralmente condividere e fare proprie - anche in conformità al dictum del Giudice di Legittimità espresso con sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 642/2015, da ultimo ribadito con ordinanza resa dalla
Corte di Cassazione n. 431 del 14 gennaio 2020 - le cartelle di pagamento n.ri 29620090018599238000
e 29620100013865824000 seppur, sono state oggetto di sgravio parziale, risultano tuttora esigibili per la parte residua non sgravata.
Rileva poi che la
“ Cartella 29620090018599238000 (è stata) regolarmente notificata a mani del destinatario l' 08/05/2009;
Cartella 29620100013865824000 (è stata) regolarmente notificata ex art. 139 IV comma cpc il
21/05/2010. Cartella 29620100025720185000 (è stata) regolarmente notificata ex art. 139 IV comma cpc il
01/07/2010;
Cartella 29620120008743510000 (è stata) regolarmente notificata ex art. 139 IV comma cpc il
24/05/2012;
Cartella 29620120047133910000 (è stata) regolarmente notificata ex art. 139 IV comma cpc il
13/09/2012;
Cartella 29620140015427946000 (è stata) regolarmente notificata ex art. 139 IV comma cpc il
14/10/2014.”
Inoltre, rileva altresì che “a garanzia del credito e con funzione riepilogativa e interruttiva di qualsivoglia prescrizione, il Concessionario notificava” (ai fini anche dell'interruzione della prescrizione) le seguenti intimazioni
“- avviso di intimazione n. 29620199000006730000 in data 28.1.1 e relativa alla ce n.
29620090018599238000;
- avviso di intimazione n. 29620189012086437000 in data 8.2.2019 e relativa a tutte le cartelle oggetto di impugnazione;
- avviso di intimazione n. 29620239007392975000 in data 9.5.2023 e relativo alla ce n.
29620120008743510000;
- avviso di intimazione n. 29620239010817504000 in data 4.8.2023 e relativo alla ce n.
29620120047133910000.”
Peraltro dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente rileva che l'impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 29620090018599238000 è stata rigettata mentre le cartelle di pagamento n.ri
29620100013865824000 e 29620100025720185000 sono state annullate (giusta sentenza n.2528/2024) ma difetta la prova del passaggio in giudicato della pronuncia.
Analogamente la sentenza n. 4622/2025 seppur ha annullato la cartella di pagamento n.
29620120047133910000 limitatamente a sanzioni ed interessi non risulta essere passata in autorità di cosa giudicata.
Quanto inoltre alla pretesa relativa alla cartella di pagamento n. 29620120008743510000, questo è oggetto di distinta ed autonoma impugnazione nell'ambito del procedimento R.G. n. 5167/2023 che non risulta essere stato definito.
Sicché il ricorso va rigettato e la Ricorrente va condannata al pagamento delle spese di giudizio che, tenuto conto delle ragioni del decidere, del valore del rapporto fiscale rimesso al giudizio del Decidente e delle diverse fasi previste dalla tabella professionale, si liquidano in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre oneri ed accessori, ove dovuti, come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio - da distrarsi in favore del procuratore - che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre oneri ed accessori, ove dovuti, come per legge.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
BARBIERA SERGIO, LA
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4062/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249018118484000 TARSU/TIA 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso, con distrazione delle spese.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso all'Agenzia delle entrate riscossione con pec del 22 luglio 2024 nonché alla segreteria di questa Corte di giustizia tributaria con pec del 20 settembre 2024, Nominativo_1 Sascha nella qualità di liquidatore e legale rappresentante pro tempore della società “Cefalù viaggi snc di Gerrit
Curcio”, a mezzo del proprio difensore, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620249018118484000 “limitatamente ed esclusivamente alle asserite pretese tributarie” per imposte dirette e indirette relativamente agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 di cui alle cartelle di pagamento n.ri
"29620090018599238000, 29620100013865824000, 29620100025720185000, 29620120008743510000,
29620120047133910000, 29620140015427946000" eccependo l'intervenuta prescrizione e, comunque la violazione di giudicato. Eccezioni, queste, sulle quali insisteva con memorie illustrative del 23 dicembre 2025 e del 2 gennaio 2026 producendo ulteriore documentazione.
Con note del 4 giugno 2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle entrate riscossione debitamente documentando la notifica delle cartelle di pagamento de quibus dicitur e delle ulteriori successive intimazioni di pagamento idonee, ex se, ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, come rileva dalla documentazione in atti e come correttamente sostenuto, debitamente documentandolo, da Parte resistente con argomentazioni che questo Giudice ritiene di dover integralmente condividere e fare proprie - anche in conformità al dictum del Giudice di Legittimità espresso con sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 642/2015, da ultimo ribadito con ordinanza resa dalla
Corte di Cassazione n. 431 del 14 gennaio 2020 - le cartelle di pagamento n.ri 29620090018599238000
e 29620100013865824000 seppur, sono state oggetto di sgravio parziale, risultano tuttora esigibili per la parte residua non sgravata.
Rileva poi che la
“ Cartella 29620090018599238000 (è stata) regolarmente notificata a mani del destinatario l' 08/05/2009;
Cartella 29620100013865824000 (è stata) regolarmente notificata ex art. 139 IV comma cpc il
21/05/2010. Cartella 29620100025720185000 (è stata) regolarmente notificata ex art. 139 IV comma cpc il
01/07/2010;
Cartella 29620120008743510000 (è stata) regolarmente notificata ex art. 139 IV comma cpc il
24/05/2012;
Cartella 29620120047133910000 (è stata) regolarmente notificata ex art. 139 IV comma cpc il
13/09/2012;
Cartella 29620140015427946000 (è stata) regolarmente notificata ex art. 139 IV comma cpc il
14/10/2014.”
Inoltre, rileva altresì che “a garanzia del credito e con funzione riepilogativa e interruttiva di qualsivoglia prescrizione, il Concessionario notificava” (ai fini anche dell'interruzione della prescrizione) le seguenti intimazioni
“- avviso di intimazione n. 29620199000006730000 in data 28.1.1 e relativa alla ce n.
29620090018599238000;
- avviso di intimazione n. 29620189012086437000 in data 8.2.2019 e relativa a tutte le cartelle oggetto di impugnazione;
- avviso di intimazione n. 29620239007392975000 in data 9.5.2023 e relativo alla ce n.
29620120008743510000;
- avviso di intimazione n. 29620239010817504000 in data 4.8.2023 e relativo alla ce n.
29620120047133910000.”
Peraltro dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente rileva che l'impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 29620090018599238000 è stata rigettata mentre le cartelle di pagamento n.ri
29620100013865824000 e 29620100025720185000 sono state annullate (giusta sentenza n.2528/2024) ma difetta la prova del passaggio in giudicato della pronuncia.
Analogamente la sentenza n. 4622/2025 seppur ha annullato la cartella di pagamento n.
29620120047133910000 limitatamente a sanzioni ed interessi non risulta essere passata in autorità di cosa giudicata.
Quanto inoltre alla pretesa relativa alla cartella di pagamento n. 29620120008743510000, questo è oggetto di distinta ed autonoma impugnazione nell'ambito del procedimento R.G. n. 5167/2023 che non risulta essere stato definito.
Sicché il ricorso va rigettato e la Ricorrente va condannata al pagamento delle spese di giudizio che, tenuto conto delle ragioni del decidere, del valore del rapporto fiscale rimesso al giudizio del Decidente e delle diverse fasi previste dalla tabella professionale, si liquidano in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre oneri ed accessori, ove dovuti, come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio - da distrarsi in favore del procuratore - che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre oneri ed accessori, ove dovuti, come per legge.