Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 07/01/2026, n. 102
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del debito tributario

    La Corte rileva che l'eccezione di prescrizione non può essere fatta valere con l'impugnazione della cartella quando l'avviso risulta definitivo e non impugnato nei termini, salvo prova contraria da parte del contribuente. Nel caso di specie, l'Agenzia ha provato la regolare notifica della cartella e del preavviso di fermo amministrativo, che era stato a sua volta impugnato e respinto.

  • Rigettato
    Prescrizione del debito tributario

    La Corte rileva che l'eccezione di prescrizione non può essere fatta valere con l'impugnazione della cartella quando l'avviso risulta definitivo e non impugnato nei termini, salvo prova contraria da parte del contribuente. Nel caso di specie, l'Agenzia ha provato la regolare notifica della cartella e del preavviso di fermo amministrativo, che era stato a sua volta impugnato e respinto.

  • Rigettato
    Prescrizione del debito tributario

    La Corte rileva che l'eccezione di prescrizione non può essere fatta valere con l'impugnazione della cartella quando l'avviso risulta definitivo e non impugnato nei termini, salvo prova contraria da parte del contribuente. Nel caso di specie, l'Agenzia ha provato la regolare notifica della cartella e del preavviso di fermo amministrativo, che era stato a sua volta impugnato e respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 07/01/2026, n. 102
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 102
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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