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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 07/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2795/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5139/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100357208727000 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100357208727000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249015800813/000 I.C.I. a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7364/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.4.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona di Gianluca Mantellini, rapp.to e difeso dall'Avv. Difensore_1, prponeva appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia di I Grado di Caserta n. 5139/2/2024, depositata il 3.12.2024, chiedendone la riforma con vittoria di spese.
In particolare, l'Agenzia evidenziava l'erronea decisione dei primi giudici che avevano ritenuto precsritto il debito tributario del contribuente per mancanza di idonei atti interruttivi. A tal rpoposito, l'Uficio osservava in primo luogo che l'ecceizioen di prescrizione non può esere fatta valere con l'impugnazione della cartella, quando- come nel caso di specie- l'avviso risultava definitivo inq uanto non impugnato nei termini, salvo che il contribuente provi di essere veutoia conoscenza dell'atto impostivo solo con la notificazione della cartella stessa.
Tanto premesso, L'Agenzia evidenziava che alla contribunete Resistente_1 risultava tempestivamente e regolarmente notificata la cartella di pagamento impugnata, cui aveva fatto seguito il preavviso di fermo ammnistrativo, anch'esso regolarmente notificato e dalla stessa addirittura impugnato con ricorso respinto anche in appello dalla comeptente Comissione Tibutaria.
Ne conseguiva, pertanto, che essendo già intervenuta una pronunzia di altro Giudice Tributario sulla medesima cartella di pagamento, non era possibile una nuova proinunzia da parte di questo Giudice.
La contribuente non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è fondato e come tale va accolto.
Preliminarmente va ribadito, anche in questa sede, che l'eccezione di prescrizione non può essere fatta valere con l'impugnazione della cartella, quando l'avviso risulta definitivo in quanto non impugnato nei termini, salvo che il contribuente provi di essere venuto a conoscenza dell'atto impostivo solo con la notificazione della cartella stessa.
Orbene, nel caso in esame l'Agenzia ha depositato la documentazione dalla quale si evince la regolare notifica alla contribuente della cartella di pagamento impugnata, cui aveva fatto seguito il preavviso di fermo amministrativo, anch'esso regolarmente notificato e dalla stessa addirittura impugnato con ricorso respinto anche in appello dalla competente Commissione Tributaria.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado che si liquidano in euro 5000,00 complessivi con attribuzione al difensore dell'ader dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2795/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5139/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
2 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100357208727000 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100357208727000 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249015800813/000 I.C.I. a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7364/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.4.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona di Gianluca Mantellini, rapp.to e difeso dall'Avv. Difensore_1, prponeva appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia di I Grado di Caserta n. 5139/2/2024, depositata il 3.12.2024, chiedendone la riforma con vittoria di spese.
In particolare, l'Agenzia evidenziava l'erronea decisione dei primi giudici che avevano ritenuto precsritto il debito tributario del contribuente per mancanza di idonei atti interruttivi. A tal rpoposito, l'Uficio osservava in primo luogo che l'ecceizioen di prescrizione non può esere fatta valere con l'impugnazione della cartella, quando- come nel caso di specie- l'avviso risultava definitivo inq uanto non impugnato nei termini, salvo che il contribuente provi di essere veutoia conoscenza dell'atto impostivo solo con la notificazione della cartella stessa.
Tanto premesso, L'Agenzia evidenziava che alla contribunete Resistente_1 risultava tempestivamente e regolarmente notificata la cartella di pagamento impugnata, cui aveva fatto seguito il preavviso di fermo ammnistrativo, anch'esso regolarmente notificato e dalla stessa addirittura impugnato con ricorso respinto anche in appello dalla comeptente Comissione Tibutaria.
Ne conseguiva, pertanto, che essendo già intervenuta una pronunzia di altro Giudice Tributario sulla medesima cartella di pagamento, non era possibile una nuova proinunzia da parte di questo Giudice.
La contribuente non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è fondato e come tale va accolto.
Preliminarmente va ribadito, anche in questa sede, che l'eccezione di prescrizione non può essere fatta valere con l'impugnazione della cartella, quando l'avviso risulta definitivo in quanto non impugnato nei termini, salvo che il contribuente provi di essere venuto a conoscenza dell'atto impostivo solo con la notificazione della cartella stessa.
Orbene, nel caso in esame l'Agenzia ha depositato la documentazione dalla quale si evince la regolare notifica alla contribuente della cartella di pagamento impugnata, cui aveva fatto seguito il preavviso di fermo amministrativo, anch'esso regolarmente notificato e dalla stessa addirittura impugnato con ricorso respinto anche in appello dalla competente Commissione Tributaria.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado che si liquidano in euro 5000,00 complessivi con attribuzione al difensore dell'ader dichiaratosi anticipatario.