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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3640/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento sopra emarginato promosso da:
nato a [...] l'[...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara MARTULANO ed Erika GARUTI ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultima a San Pietro in Casale (BO), via Corridoni 1; e
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia MISSIO ed elettivamente domiciliata nel suo studio a San Lazzaro di Savena (BO) via Carlo Jussi 8; RICORRENTI con l'intervento del P.M. OGGETTO: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 1° aprile 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Parte_2 sentimentale dalla quale è nata, il 30 novembre 2006, riconosciuta da Per_1 entrambi i genitori. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 1° aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. Con decreto del 26 novembre 2012 il Tribunale di Bologna ha regolamentato l'affidamento della figlia e il regime di visita con il padre e ha disposto che il signor pagina 1 di 3 versasse alla madre la somma mensile di 300,00 euro, quale contributo al Pt_1 mantenimento ordinario della ragazza, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con ricorso congiunto depositato il 14 marzo 2025 il signor e la signora Pt_1 dato atto che è divenuta ormai maggiorenne e si è trasferita a Pt_2 Per_1 casa del padre, il quale attualmente risulta essere disoccupato, hanno chiesto che vengano modificate le statuizioni relative al mantenimento ordinario nonché le modalità di rimborso delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia. All'udienza del 1° aprile 2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Il P.M. è intervenuto.
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra i ricorrenti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che è ormai maggiorenne. Per_1
Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica del decreto del 27 novembre 2012:
1) prende atto che dal 1° dicembre 2024 risiede stabilmente presso la Per_1 residenza paterna;
2) con decorrenza da gennaio 2025, revoca l'obbligo a carico del signor di Pt_1 corrispondere alla signora il contributo al mantenimento ordinario della Pt_2 figlia;
3) dal mese di marzo 2025 e fino all'autosufficienza economica di pone a Per_1 carico della signora l'obbligo di corrispondere al signor entro il Pt_2 Pt_1 giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della ragazza, la somma di 300,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
4) dispone che, a partire dal mese di marzo 2025, la signora imborsi, nella Pt_2 misura del 50 %, tutte le spese straordinarie occorrenti per e sostenute dal Per_1 signor , come meglio indicate nel Protocollo del Tribunale di Bologna del Pt_1
09.08.2017, anche per quanto riguarda tempi e modalità di rimborso: A) spese extra assegno da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo pagina 2 di 3 scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); b) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
c) abbonamento ai mezzi di trasporti pubblici;
d) spese scolastiche ed universitarie di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazioni dell'istituto scolastico e/o dell'Università frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
e) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. B) Tutte le altre spese extra assegno, comprese le spese per attività ludico ricreativo - culturali, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature, sono da concordare previamente con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con e-mail o messaggio WhatsApp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con e- mail o messaggio WhatsApp) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
C) Rimborso: Il rimborso delle spese extra assegno a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione, comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia, ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
5) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, come di legge;
6) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 2 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento sopra emarginato promosso da:
nato a [...] l'[...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara MARTULANO ed Erika GARUTI ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultima a San Pietro in Casale (BO), via Corridoni 1; e
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia MISSIO ed elettivamente domiciliata nel suo studio a San Lazzaro di Savena (BO) via Carlo Jussi 8; RICORRENTI con l'intervento del P.M. OGGETTO: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 1° aprile 2025. Il P.M. ha concluso “Visto”
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Parte_2 sentimentale dalla quale è nata, il 30 novembre 2006, riconosciuta da Per_1 entrambi i genitori. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 1° aprile 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. Con decreto del 26 novembre 2012 il Tribunale di Bologna ha regolamentato l'affidamento della figlia e il regime di visita con il padre e ha disposto che il signor pagina 1 di 3 versasse alla madre la somma mensile di 300,00 euro, quale contributo al Pt_1 mantenimento ordinario della ragazza, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con ricorso congiunto depositato il 14 marzo 2025 il signor e la signora Pt_1 dato atto che è divenuta ormai maggiorenne e si è trasferita a Pt_2 Per_1 casa del padre, il quale attualmente risulta essere disoccupato, hanno chiesto che vengano modificate le statuizioni relative al mantenimento ordinario nonché le modalità di rimborso delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia. All'udienza del 1° aprile 2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Il P.M. è intervenuto.
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra i ricorrenti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che è ormai maggiorenne. Per_1
Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica del decreto del 27 novembre 2012:
1) prende atto che dal 1° dicembre 2024 risiede stabilmente presso la Per_1 residenza paterna;
2) con decorrenza da gennaio 2025, revoca l'obbligo a carico del signor di Pt_1 corrispondere alla signora il contributo al mantenimento ordinario della Pt_2 figlia;
3) dal mese di marzo 2025 e fino all'autosufficienza economica di pone a Per_1 carico della signora l'obbligo di corrispondere al signor entro il Pt_2 Pt_1 giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della ragazza, la somma di 300,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della figlia (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
4) dispone che, a partire dal mese di marzo 2025, la signora imborsi, nella Pt_2 misura del 50 %, tutte le spese straordinarie occorrenti per e sostenute dal Per_1 signor , come meglio indicate nel Protocollo del Tribunale di Bologna del Pt_1
09.08.2017, anche per quanto riguarda tempi e modalità di rimborso: A) spese extra assegno da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo pagina 2 di 3 scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); b) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
c) abbonamento ai mezzi di trasporti pubblici;
d) spese scolastiche ed universitarie di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazioni dell'istituto scolastico e/o dell'Università frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
e) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. B) Tutte le altre spese extra assegno, comprese le spese per attività ludico ricreativo - culturali, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature, sono da concordare previamente con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con e-mail o messaggio WhatsApp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con e- mail o messaggio WhatsApp) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
C) Rimborso: Il rimborso delle spese extra assegno a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione, comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia, ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
5) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, come di legge;
6) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 2 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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