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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4299 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casalblanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2434/2024
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 16/12/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti CINZIA RITA Parte_1
ER IA CO
Parte appellante contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
DR TA, EA EL e UD SA
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 7805 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, rigettando il ricorso proposto dall'odierno appellante , ha confermato la Parte_1 legittimità del licenziamento per giusta causa disposto nei suoi confronti dalla Co (d'ora in poi “ ”) in data 9.3.2023, con effetto Controparte_1 dal giorno della ricezione della contestazione disciplinare (9.2.2023), ai sensi dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 40 del CCNL chimici per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL (d'ora in poi “CCNL”), dopo averlo sospeso dal lavoro con diritto alla retribuzione a partire dal 22.4.2022.
Co 2. Si premette che le condotte contestate al – dipendente della dal Pt_1
2018 con mansioni di (promotore e Parte_2 referente presso gli ospedali e i centri diagnostici dell'Italia meridionale delle Co strumentazioni a ultrasuoni per ecografia commercializzate dalla ) – si inscrivono nell'ambito della gara indetta il 4.10.2020 dall'
[...]
per la fornitura di un ecotomografo di Parte_3 ultima generazione, oggetto di procedimento penale presso il Tribunale di in quanto, secondo la prospettazione della Procura, l'iter sarebbe stato Pt_3 artefatto, sin dal momento della predisposizione del capitolato, in modo da favorire l'acquisto del macchinario CP_1
Venuta, infatti, a conoscenza che la Procura di Catania stava indagando nei confronti dei suoi dipendenti , e, appunto, il Parte_4 Parte_5 per i reati di turbata libertà degli incanti e corruzione e, naturalmente, Pt_1 nei propri confronti per l'illecito amministrativo ex artt. 5 e 25 del d.lgs.
231/2001, la Società ha immediatamente sospeso il dal lavoro con Pt_1 atto del 22.4.2022 per riservarsi ogni valutazione in merito alle condotte addebitategli, pur continuando a corrispondergli la retribuzione.
Il periodo di sospensione si è protratto fino a quando, il 9.2.2023, gli sono stati formalmente comunicati gli addebiti.
2 Il contenuto della contestazione disciplinare è sintetizzabile nei seguenti termini: Co
− la ha atteso la conclusione di tutti i gradi del procedimento cautelare al fine di “avere una conoscenza più approfondita possibile delle condotte a ciascuno [dei propri dipendenti indagati] ascrivibili e del relativo livello di responsabilità” e, quindi, di “maturare piena contezza dei fatti e delle condotte a Lei attribuiti”; Pt_1
− capo 1 della contestazione: dagli atti delle indagini effettuate dalla Procura di , in particolar modo dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, Pt_3
è innanzitutto emerso che il 2.11.2020 e il 4.11.2020 il “ha avuto Pt_1 significative interazioni in prima persona con un Pubblico Ufficiale dell' – Dott. (di Parte_3 Persona_1 seguito, il “Dott. ”) – in relazione al bando della gara”; tali Per_1 interazioni sarebbero consistite nel prestare “assistenza al Dott. Per_1 nell'evasione delle richieste di chiarimenti sul capitolato della gara in questione pervenute da società concorrenti PH, Canon e HI”; in particolare il 2.11.2020 “Lei discuteva con il Dott. e con il Dott. Per_1
i contenuti della richiesta di chiarimenti ricevuta da parte del Pt_4 potenziale concorrente PH” mentre il 4.11.2020 “il Dott. Le Per_1 mostrava le eccezioni sollevate dalle concorrenti e Controparte_3
HI , manifestando la propria preoccupazione. In tale CP_4 occasione, Lei commentava ciascuna obiezione tecnica sollevata, predisponendo le risposte più efficaci per neutralizzarle, tanto che il Dott.
Le chiedeva pedissequamente cosa scrivere (“allora cosa ci metto Per_1 come…”) e Lei prontamente suggeriva di precisare che la capacità tecnica di alcune componenti della strumentazione proposta da Canon e da HI fosse “non sufficiente all'operatività”;
− queste interlocuzioni con un pubblico ufficiale coinvolto nella gestione della procedura di evidenza pubblica e per di più nella posizione di poter influire sull'esito della stessa sono avvenute “senza che Lei avesse ricevuto alcuna istruzione o comando specifico” e hanno costituito grave violazione delle
“più elementari e importanti regole aziendali di condotta”; dei “principi
3 cardinali che disciplinano l'agire della Società e dei suoi dipendenti nell'ambito delle relazioni con le Pubbliche Amministrazioni” funzionali a salvaguardare tanto l'interesse aziendale quanto l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione; della “Parte generale del Modello
Organizzativo e Gestione della Società (il “MOG”). In particolare, il par. 5.1
“Regole comportamentali nei confronti della Pubblica Amministrazione”; e del capitolo F del “Codice Etico della Società adottato in data 24 marzo
2020” in base al quale “Lei avrebbe dovuto astenersi dalle richieste a Lei rivolte dal Dott. e, anzi, avrebbe dovuto segnalare immediatamente Per_1 la circostanza all'organismo di vigilanza della Società ovvero alla funzione
Legal & Compliance”;
− capo 2 della contestazione: le indagini hanno inoltre fatto emergere che, informato dal della partecipazione di macchinari della società Pt_4 nell'ambito della gara d'appalto (a cui aveva preso parte la Wemed s.r.l., Co distributore autorizzato di per la Regione Sicilia) il 15.9.2020 “Lei contattava il dott. proponendogli di effettuare la presentazione al Per_1 webinar SIRM”, il 16.9.2020 “Lei spiegava al dott. che nella Per_1 presentazione egli avrebbe dovuto utilizzare solo immagini apprese tramite macchinari in ragione dell'investimento effettuato dalla Società”, il CP_1
14.10.2020 “Lei partecipava ad una riunione con i Suoi colleghi (Dott.
e Dott.ssa ) e il predetto Dott. . Nel contesto di Pt_4 Pt_5 Per_1 tale incontro, la dott.ssa rappresentava al Dott. che la Pt_5 Per_1
si sarebbe occupata della contrattualizzazione della sua partecipazione CP_5 al webinar e del pagamento del compenso, precisando che comunque “ci siamo noi dietro” e, infine, il 23.11.2020 “nel contesto di una telefonata con il dott. , Lei confermava al pubblico ufficiale la Sua disponibilità Per_1 per qualsiasi supporto egli avesse necessitato nella preparazione dell'intervento per il già citato webinar”;
− le suesposte condotte hanno costituito violazione del Codice Etico aziendale, capitolo F e delle “disposizioni regolamentari relative alla organizzazione e gestione dei corsi E.C.M. e delle procedure interne adottate dalla Società che recepiscono tale disciplina regolamentare”, in base alle quali
4 l'organizzazione degli eventi formativi e/o scientifici è ad esclusivo appannaggio dei provider accreditati presso il , i quali Controparte_6 progettano ed erogano l'attività formativa, producono il materiale didattico, identificano i relatori e i moderatori;
durante i webinar non possono essere in alcun modo sponsorizzati i prodotti aziendali;
gli sponsor non possono assolutamente interferire sui contenuti o lo svolgimento delle attività formative;
− tutti i descritti comportamenti, “indipendentemente dalla rilevanza penale”, costituiscono “gravissimo inadempimento degli obblighi discendenti dal Suo rapporto di lavoro con la Società”;
− il loro disvalore oggettivo si percepisce ancor di più se si tiene conto della
“formazione continuativa e approfondita” ricevuta sui temi della compliance e dell'anticorruzione, in particolare della “specifica formazione, da ultimo in data 30 agosto 2020” ricevuta sul Codice Etico aziendale, e della frequentazione dei “corsi di formazione svolti in data: 29 novembre 2018, 8 aprile 2019, 13 agosto 2020… hanno avuto ad oggetto anche l'analisi dell'apparato organizzativo e normativo del MOG, del Codice Etico e del sistema di Global Compliance, approfondendo in particolar modo il tema dell'interazione con la Pubblica Amministrazione, del conflitto d'interessi e della prevenzione dei fenomeni corruttivi”.
In data 16.2.2023 il ha replicato per iscritto agli addebiti mossi Pt_1 sostenendo di “non avere posto in essere alcuna condotta disciplinarmente rilevante per avere seguito le indicazioni aziendali ricevute e nell'esclusivo interesse della Società”, al contempo sollecitando la sua audizione orale (pec in atti – doc. 5 fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
Per tre volte il ha chiesto alla società di rinviare la sua audizione Pt_1 allegando certificazione medica attestante impedimenti psico-fisici (nell'ordine:
“sindrome influenzale”, “lombalgia acuta” e “disturbo adattamento con umore depresso che pregiudica allo stato l'ordinaria capacità cognitiva”). Per due volte Co la ha acconsentito a differire il colloquio difensivo. In occasione del secondo differimento la società ha proposto al SOMMA il giorno 6.3.2023 per essere
5 udito o, in alternativa, per far pervenire osservazioni scritte ad integrazione della difesa già esposta il 16.2.2023, avvertendo che “decorso tale termine, si intenderà conclusa la fase delle giustificazioni senza che siano concesse ulteriori proroghe e dilazioni”. Malgrado ciò, il – come anticipato – ha Pt_1 di nuovo richiesto con mail del 3.3.3023 di posticipare la sua convocazione per le ragioni di cui alla certificazione medica allegata, cogliendo l'occasione per ivi
“ribadire di aver sempre agito – rispetto a quanto (anche impropriamente) contestato, peraltro a tanto sollecitato dalla società, attese le disposizioni ricevute dai responsabili aziendali, di tanto sempre a conoscenza – nell'esclusivo interesse della società, ritenendo in buona fede, di dover così porre in essere quanto mi veniva richiesto, come nelle sedi deputate potrà risultare” (pec del 3.3.2023, in atti). Tuttavia, questa volta, la società non ha aderito all'istanza di rinvio, decidendo il 9.3.2023 di risolvere il rapporto, ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 del
CCNL di categoria. Co Nella lettera di licenziamento la , rammentate le tre occasioni perdute per essere ascoltato e preso atto delle precisazioni fornite per iscritto tramite la pec del 3.3.2023, ha negato qualsiasi concorso dei superiori aziendali nei fatti addebitati, obiettando come, quand'anche egli abbia davvero ricevuto istruzioni in tal senso dai propri responsabili, ciò non avrebbe alcun rilievo scriminante
“tenuto conto che Lei, per inquadramento contrattuale, esperienza professionale e aziendale, nonché per la specifica formazione ricevuta, era perfettamente in grado e anzi avrebbe dovuto individuare e astenersi dal porre in essere condotte non coerenti con le regole comportamentali, codici di condotta e policies aziendali”. In assenza di una diversa ricostruzione delle vicende, la società ha tenuto ferma la contestazione e la sua gravità “tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario sottostante il rapporto di lavoro”.
3. Impugnato il licenziamento, dapprima con atto stragiudiziale e poi con ricorso giurisdizionale, il Tribunale ha respinto tutti i profili di doglianza prospettati dal ricorrente senza svolgere istruttoria orale, ritenendo la causa matura per la decisione alla stregua delle allegazioni e del quadro probatorio
6 complessivo.
4. appella la sentenza del Tribunale, sviluppando cinque Parte_1 motivi di ricorso.
5. Si è costituita il 5.12.2025 la eccependo, in Controparte_1 rito, l'improcedibilità dell'appello per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di merito (non sopperita dalla notifica dell'appello e del pregresso decreto di fissazione dell'udienza per la discussione della sola sospensiva, né sanata dalla costituzione in giudizio della società che abbia per altre vie appreso dell'impugnazione) e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze.
All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società resistente va disattesa, posto che la tempestiva (nei dieci giorni antecedenti l'udienza) costituzione Co della nella fase di merito ha sanato ex tunc il relativo vizio (v. Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza 17/07/2023, n. 20601, secondo la quale “Nel rito del lavoro, qualora l'appellante notifichi il ricorso privo del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, il vizio relativo alla "vocatio in ius" è sanato dalla costituzione dell'appellato, che ha diritto alla rimessione in termini per la proposizione dell'appello incidentale dalla quale sia eventualmente decaduto in conseguenza del suddetto vizio”; nello stesso senso Cass. sent. n. 4395 del
2025).
7. Nel merito l'appello non merita accoglimento.
7.1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione ed erronea applicazione dell'art.
7, comma 2, L. n. 300/70 sulla mancata audizione del lavoratore”, l'appellante impugna la decisione del primo giudice nella parte in cui ha disconosciuto una violazione del diritto del lavoratore di essere sentito a sua difesa prima
7 dell'adozione della sanzione disciplinare.
Il ricorrente continua a sostenere che il diagnosticato “disturbo dell'adattamento con umore depresso” gli impediva di partecipare coscientemente all'incontro per la sua audizione orale calendarizzato per il
6.6.2023 poiché, come attestato dal medico, detto stato psico-fisico
“pregiudica[va] allo stato l'ordinaria capacità cognitiva” (v. certificato medico Co del 3.3.2023 inviato alla al fine di ottenere un terzo differimento del colloquio orale).
Tiene a precisare, poi, che con la pec del 3.3.2023 non abbia inteso sostituire la difesa scritta a quella orale ma solo voluto cogliere l'occasione per ribadire di essersi attenuto alle istruzioni ricevute dai propri superiori.
7.1.1. Il motivo è infondato.
Correttamente il Tribunale ha disatteso la censura rilevando come all'obbligo del datore di lavoro di sentire oralmente il lavoratore che faccia espressa richiesta di audizione non corrisponda un incondizionato diritto al differimento dell'incontro in cui dev'essere ascoltato, non potendo l'incolpato pretenderne il rinvio a cagione di qualsivoglia malattia, richiamando a tal fine la giurisprudenza della Suprema Corte che ha affermato (ord. n. 16421 del 2019) che non è possibile differire l'audizione orale, senza provare uno stato di incapacità di intendere e di volere “comunque idoneo a menomare gravemente, anche senza escluderle, facoltà volitive ed intellettive e così ad impedire la formazione di una volontà cosciente”.
Solo le patologie psico-fisiche connotate da una gravità tale da alterare la libera formazione di una volontà libera e consapevole potrebbero legittimamente giustificare la pretesa del dipendente al rinvio della sua audizione orale e, quindi, provocare la nullità del licenziamento;
chiosa il
Tribunale, al riguardo, che “la certificazione medica non dimostra affatto un simile impedimento”.
Queste motivazioni, fondate su principi giurisprudenziali ormai acquisiti, non vengono specificatamente criticate dall'appellante, il quale si limita a riproporre una doglianza già esposta negli stessi termini dinanzi al Tribunale e sulla quale il primo giudice ha esaurientemente preso posizione. Non allega, difatti,
8 elementi in grado di convincere la Corte che il diagnosticato pregiudizio all'ordinaria capacità cognitiva cagionato da una sindrome depressiva si caratterizzava per quella ineludibile gravità/serietà che, sola, avrebbe potuto legittimare la posticipazione dell'audizione orale, non risultando affatto la gravità dell'impedimento dalla documentazione medica del 3.3.2023.
Dopodiché va rammentato che non fu la società a privarlo del diritto di instaurare un contraddittorio orale sulla contestazione disciplinare ma fu lo Co stesso lavoratore a sottrarsi alle occasioni di confronto che la aveva programmato (21/22 e 24 febbraio) adducendo malesseri fisici (dapprima sindrome influenzale, lombalgia acuta poi) certamente inidonei a menomare grandemente le facoltà volitive e intellettive. Se quindi un abuso v'è stato, esso non fu certamente del potere disciplinare da parte della società quanto, piuttosto, del diritto di difesa da parte del lavoratore.
A ciò si aggiunga che la correttezza della valutazione del primo giudice è ulteriormente confermata dalla circostanza che contestualmente alla terza richiesta di rinvio il lavoratore ha di fatto esercitato il proprio diritto di difesa, integrando per inscritto le proprie giustificazioni, dimostrando ciò la sua piena capacità di interloquire nel procedimento.
7.2. Con il secondo motivo, rubricato “Illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7 L. n. 300/70 e del principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare”, impugna la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha ravvisato la tardività della contestazione disciplinare, comunicata il 9.2.2023.
L'appellante continua a sostenere che essa sarebbe stata formulata con estremo ritardo, dopo oltre dieci mesi dal provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro del 22.4.2022 nonostante in questo lasso di tempo il quadro investigativo composto dalla Procura di Catania non fosse mutato (“non vi sono stati sviluppi in merito alla posizione del lavoratore o dell'azienda stessa nel Co giudizio penale”), cosicché la avrebbe avuto sin dall'inizio contezza delle condotte ascrivibili al suo dipendente e della loro tenue gravità. Evidenzia, all'uopo, l'appellante che l'unico novum rilevante in merito alla posizione del
9 fu rappresentato dall'ordinanza del 13.6.2022 del Tribunale della Pt_1
Libertà di rigetto dell'appello del P.M. Co A ben vedere – prosegue l'appellante – la conoscenza da parte della delle condotte di rilevanza disciplinare risalirebbe addirittura al 15.9.2020, come comproverebbero le mail del 15 e 16 settembre 2020 fra il e alcuni Pt_1 dirigenti aziendali, al corrente dell'esistenza e delle ragioni dei contatti fra l'incolpato e il dott. avvenuti già nel mese di luglio. Per_1
I lunghi mesi trascorsi fra la sospensione dal lavoro e l'avvio del procedimento disciplinare avrebbe ingenerato nel la legittima aspettativa di una Pt_1 rinunzia da parte del datore di lavoro all'esercizio del potere disciplinare.
7.2.1. Il motivo è infondato.
Al di là dei profili di inammissibilità – essendo stato proposto per la prima volta in appello l'argomento secondo cui gli scambi mail fra il e taluni Pt_1 dirigenti aziendali avvenuti il 15 e 16 settembre 2020 documenterebbero una risalente conoscenza dell'esistenza e delle ragioni dei contatti fra l'incolpato e il dott. - il motivo di gravame è infondato. Per_1
Ancora una volta ritiene il Collegio di dover condividere le motivazioni esposte dal Tribunale il quale, muovendo dall'assunto - pacifico in giurisprudenza - che l'immediatezza sia da intendere in senso relativo, ha commisurato il tempo Co impiegato dalla per formulare la contestazione disciplinare alla complessità degli accertamenti da compiere, dovuta a) alla pendenza di indagini preliminari, b) al coinvolgimento di una pluralità di soggetti, c) al tipo di reati/infrazioni disciplinari, d) alla tipologia di mansioni svolte dal Pt_1
Preso atto di tale complessità, il Tribunale ha ritenuto ragionevole la prudente attesa della società, astenutasi da iniziative disciplinari avventate e determinatasi al licenziamento del lavoratore, soprattutto a sua garanzia, soltanto dopo aver acquisito - a conclusione dei vari gradi del procedimento cautelare (il giudizio di appello prima e quello di cassazione dopo) - dati più convincenti circa la sussistenza dei fatti e la loro illiceità, quantomeno sul piano disciplinare.
Oltretutto il ragionamento dell'appellante sconta un vizio logico. L'immutabilità del quadro probatorio durante i dieci mesi fra la sospensione dal lavoro e
10 l'incolpazione disciplinare è un fatto suscettibile di essere appreso solo a posteriori, quando cioè, volgendo indietro lo sguardo, si ha la possibilità di ricostruire l'iter del procedimento penale. Ma è ovvio che nel momento in cui la Co
ha sospeso il rapporto di lavoro col non poteva prevedere gli Pt_1 sviluppi delle indagini preliminari, le decisioni dei vari giudici competenti a decidere sulle misure cautelari, gli intendimenti della Procura (archiviazione o rinvio a giudizio). L'appellante pretende che la società, sin dal 22.4.2022 (data della sospensione del dal lavoro) avrebbe dovuto predire i futuri Pt_1 scenari procedimentali. Se però, anziché vagliarlo ex post, si valutasse ex Co ante, step by step, il modus agendi della , sarebbe agevole affermarne la correttezza per le ragioni spiegate dalla società nella contestazione disciplinare
(“la Società ha atteso la conclusione della fase processuale inerente le misure cautelari richieste dalla nei confronti di taluni soggetti Parte_6 imputati nel citato procedimento penale, e ciò con chiara finalità garantistica nei confronti dei propri dipendenti coinvolti nonché con l'obiettivo di avere una conoscenza più approfondita possibile delle condotte a ciascuno ascrivibili e del relativo livello di responsabilità”) e condivise dal Tribunale con argomenti immuni da vizi logici, bensì coerenti con la più che consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.
Dopodiché il novum citato da parte appellante (l'ordinanza del Tribunale della
Libertà del 13.6.2022) neppure giova alla sua tesi, ma anzi la indebolisce ulteriormente, visto che l'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. è stato rigettato dal Tribunale della Libertà non per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza del bensì per inesistenza dell'esigenza cautelare ex art. Pt_1 art. 274, lett. c), c.p.p.: fermo che l'intervenuta sospensione del rapporto di Co lavoro disposta dalla ha neutralizzato ogni concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati ascritti, ha però chiosato il giudice dell'appello, ricostruita la rete di relazioni fra gli indagati ( , , , e Per_1 Pt_4 Per_2 Pt_5
, che “devono quindi confermarsi i gravi indizi su reati contestati ai Pt_1 capi 1 e 2 e sul concorso di anche se con ruolo minore e Parte_1 limitato agli spetti più tecnici della vicenda”, dopo aver rappresentato che “la consapevolezza degli indagati , , e di agire Per_1 Pt_4 Per_2 Pt_1
11 illecitamente risultava per tabulas dalle cautele utilizzate per incontrarsi in luoghi non ufficiali (presso pubblici esercizi o presso l'abitazione privata del
), e dai moniti reciproci di “agire in sicurezza perché se no diventa Per_1 turbativa”.
È quindi dimostrato un mutamento del quadro probatorio a carico del Pt_1 rispetto a quello cristallizzato dal G.I.P. nella sua ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare.
Proprio in ragione della mutevolezza del peso degli elementi a carico e a discarico degli indagati, del tutto fisiologica nella fase delle indagini preliminari, la società ha atteso che venisse definito anche il giudizio di cassazione avverso la decisione del Tribunale della Libertà di applicazione al suo dipendente di misura non custodiale in parziale accoglimento dell'appello del Pt_4
P.M. Attesa necessaria e ragionevole posto che, data la natura concorsuale dei reati ascritti, la compartecipazione delittuosa, le posizioni degli indagati erano intrinsecamente connesse di modo che una decisione giudiziale riguardante l'uno avrebbe avuto riflessi sugli altri.
7.3. Con il terzo motivo, rubricato “Erronea valutazione dei fatti per i quali è causa”, l'appellante entra nel merito della contestazione disciplinare, impugnando la decisione del Tribunale nelle parti in cui ha registrato la sterilità delle difese del ricorrente (non riuscito a proporre una convincente ricostruzione alternativa degli accadimenti, né una diversa interpretazione dei contenuti delle intercettazioni telefoniche e ambientali), ha preso atto dell'accertamento penale dei fatti nella loro materialità (pur avendo il giudice penale assolto il per non integrare le condotte addebitategli i reati Pt_1 ipotizzati dal P.M.), ha ipotizzato una partecipazione consapevole del Pt_1 alla fase attuativa dell'accordo criminoso teso a turbare la gara fra i correi
, e , supportando il ad affrontare le obiezioni Per_1 Pt_4 Per_2 Per_1 mosse dalle altre ditte interessate alla gara. Elementi dai quali il Tribunale ha tratto il convincimento che “l'esistenza di una condotta significativamente grave e palesemente contraria agli obblighi di dirigenza, collaborazione e fedeltà tipici del rapporto di lavoro, nonché lesiva del cosiddetto “vincolo
12 fiduciario”, impone di respingere il ricorso, trattandosi di licenziamento del tutto legittimo e proporzionato, secondo i principi generali e anche a norma dell'art. 39 del CCNL”.
L'appellante tenta di smontate questo impianto motivazionale concentrando l'attenzione della Corte sulla sentenza assolutoria del dai reati Pt_1 addebitatigli pronunciata dal G.U.P. a definizione del rito abbreviato (sent. n.
247 del 18.3.2024) e proponendo una lettura dei contenuti delle intercettazioni e delle mail del 15-16 settembre 2020 che sminuisca il suo ruolo nella vicenda.
7.3.1. Il motivo è infondato.
Ancora una volta la Corte ritiene di dover convenire con il Tribunale, i cui approdi sono coerenti con le premesse in punto di rilevanza del giudicato penale nel procedimento disciplinare, a loro volta perfettamente in linea con gli intendimenti della giurisprudenza sul tema.
Il primo giudice ha correttamente rimarcato l'autonomia fra i due piani d'indagine i quali, pur potendo e dovendo comunicare, mantengono presupposti e finalità differenti, di modo che “il giudicato non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale”.
Non è escluso che un fatto privo di rilevanza penale “possa comunque integrare un inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare”. Naturalmente, per ovvie ragioni di certezza del diritto e legittimo affidamento dell'incolpato, è necessario che i fatti che hanno dato luogo al licenziamento non siano stati accertati inesistenti nella loro materialità dal giudice penale. Però è altrettanto vero che la garanzia del lavoratore incolpato non possa estendersi fino al punto di introdurre una sorta di “pregiudiziale penale” tale che l'esito del procedimento disciplinare sia automaticamente condizionato dall'epilogo di quello penale, non essendo previsto dall'ordinamento un siffatto meccanismo di raccordo (neppure più previsto dalla disciplina del pubblico impiego privatizzato).
Fatte tali premesse, il Tribunale ha evidenziato come i fatti “materiali” contestati al dalla società risultino documentalmente provati e nulla di Pt_1 significativo il ricorrente ha allegato – men che meno provato – per convincere il giudicante dell'esistenza di una causa giustificativa (la “causa non
13 imputabile” ex art. 1218 c.c.) di condotte di per sé contrarie agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro. In più parti, infatti, il Tribunale ha registrato una genericità della difesa del ricorrente il quale, a fronte di una contestazione disciplinare specifica, non ha proposto alcuna ricostruzione degli episodi contestati alternativa a quella emergente dagli atti e provvedimenti assunti nel procedimento penale e in grado di gettare seri dubbi sulla reale dinamica degli avvenimenti e sul suo coinvolgimento in essi (coinvolgimento sostanziatosi – si ricordi – nel confezionare le risposte tecnicamente più efficaci che il Per_1 avrebbe dovuto suggerire al R.U.P. in replica ai chiarimenti pervenuti dalle imprese concorrenti e nell'interferire sull'organizzazione del webinar organizzato dalla Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica “SIRM” nei modi descritti nella lettera di contestazione disciplinare cui si rinvia).
È così – a causa delle carenze difensive – che è maturato il convincimento del primo giudice che “insomma i fatti sono quelli risultanti da precisi ed univoci elementi di riscontro documentale e dalle intercettazioni telefoniche e quindi davvero non si comprende come si possa affermare che gli stessi sarebbero insussistenti e che il sarebbe ad essi estraneo” Pt_1
Passato, poi, a esaminare gli specifici profili di contestazione, il Tribunale, ricostruiti i fatti nei contorni emergenti dalle intercettazioni e riprodotti nella contestazione disciplinare, in accoglimento delle difese della società convenuta, ha reputato raggiunta la prova delle paventate gravi violazioni del Codice Etico aziendale, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n.
231/2001, della normativa ECM disciplinata dall'Accordo
Stato/Regioni/Province Autonome del 2 febbraio 2017, della normativa di dettaglio regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua in Medicina (“CNFC”), del Codice COCIR cui la società aderisce e dei generali obblighi di diligenza e fedeltà. Precisando, oltretutto, come il disvalore oggettivo dei comportamenti tenuti dal risultasse Pt_1 accentuato per il fatto che egli aveva ricevuto una formazione adeguata in materia di compliance e anticorruzione (corso “Italy Healthyneers Compliance
Essentials Training 2018” del 29.1.2018; corso “Modulo su Codice Etico di
; Corso base su Modello Organizzativo e D.Lgs. 231/01” Controparte_1
14 tenuto l'8.4.2019; corso “Codice Etico e conferma adesione” frequentato il
30.8.2020) e che poteva vantare una invidiabile esperienza professionale nel settore;
formazione ed esperienza che peraltro avrebbero dovuto indurlo a opporsi agli eventuali ordini illeciti ricevuti dai superiori gerarchici e a segnalarli agli organi aziendali competenti sapendo di godere della speciale protezione riservata dalla legge al whistleblowing.
Alla tesi, più volte spesa dall'odierno appellante, di aver agito su istruzioni e/o direttive dei responsabili aziendali, peraltro rimaste indimostrate, il Tribunale ha replicato come dagli obblighi di diligenza e fedeltà incombenti su qualsiasi prestatore di lavoro, letti alla luce dei canoni di correttezza e buona fede, derivasse anche l'obbligo di adottare un contegno conforme alle disposizioni organizzative e ai protocolli di comportamento imposti dal datore di lavoro a protezione degli interessi aziendali e, più in generale, l'obbligo di non tenere contegni irrimediabilmente lesivi della fiducia che il datore di lavoro ripone nel dipendente.
7.3.2. Così sintetizzate le statuizioni del primo giudice, la Corte rileva come anche in sede di gravame la difesa di parte appellante si palesa piuttosto sterile al punto da rasentare profili di inammissibilità dell'appello.
Nessuna critica viene mossa alle considerazioni di ordine generale esposte dal
Tribunale in punto di comunicabilità fra i sistemi penale e disciplinare e i relativi accertamenti, né ai convincimenti del Tribunale in ordine alla Co configurazione delle gravi violazioni delle discipline interne alla , né agli argomenti sviluppati dal giudice per escludere l'efficacia scriminante dell'ubbidienza alle direttive provenute dalla catena di comando (tesi centrale nella strategia difensiva).
I legali del continuano a insistere sulla rilevanza esimente in questo Pt_1 giudizio della sentenza emessa dal G.U.P. che lo ha assolto dal reato di turbata libertà degli incanti per non aver commesso il fatto e dal delitto di corruzione propria perché il fatto non sussiste, paventando un possibile contrasto fra giudicati (“dunque, in estrema sintesi, il giudice del lavoro condanna il Sig.
attribuendogli condotte in riferimento alle quali il Giudice penale Per_1 dichiara che non vi è prova!”).
15 Sulla questione il Tribunale ha ripetutamente preso posizione, osservando che:
− “In realtà le giustificazioni rese dal ricorrente non riescono a negare la gravità della condotta inadempiente del lavoratore rispetto a fatti che la sentenza penale non ha affatto escluso, ma anzi per la quasi totalità confermato, pur essendo stato invece escluso che il ricorrente sia stato autore di un reato”;
− “I fatti sopra esposti, il cui accadimento fattuale non è stato affatto smentito dalla successiva sentenza penale, costituivano oggetto del primo capo della lettera di contestazione disciplinare”;
− “Giustamente il difensore della resistente, nel corso della discussione orale, al fine di confermare come i fatti non siano stati affatto smentiti, bensì confermati, dalla sentenza penale, ha richiamato alcune pagine della stessa (in particolare: 41, 42, 47, 48, 49) che riguardano l'incontro del 2 novembre tra e in cui si discute della Pt_1 Pt_4 Per_1 necessita di rispondere alle obiezioni sollevate dai concorrenti della
nonché l'incontro del 4 novembre presso l'ospedale Cannizzaro CP_1 tra e in cui i due mettono a punto le risposte da fornire”; Pt_1 Per_1
− “Dunque, i fatti contestati sono risultati esattamente confermati dalle indagini e dalle risultanze del procedimento penale, contrariamente a quanto affermato dal difensore di parte ricorrente. Si tratta solo di qualificare quei fatti”;
− “In particolare, restano confermate dalla sentenza tutte le considerazioni in merito ai fatti relativi alla preparazione del webinar”;
− “In realtà, nella sentenza, semplicemente viene ritenuta non provata la fattispecie di reato per cui il era imputato, confermandosi Pt_1 peraltro (pag. 90) che l'odierno ricorrente pur estraneo all'originaria intesa
“risulta aver effettivamente preso parte alle articolate vicende che ebbero a conseguirne”.
La tesi del Tribunale è dunque chiara: anche il giudice penale ha accertato che i fatti per i quali il è stato imputato dalla Procura di Catania e licenziato Pt_1
Co dalla si sono “storicamente” verificati.
16 Insomma, per il primo giudice non v'è dubbio che nei luoghi, nei modi e nei tempi individuati nella lettera di contestazione il abbia interagito con il Pt_1 dott. per suggerirgli le risposte in replica ai chiarimenti richiesti dalle Per_1 imprese concorrenti PH, Canon e HI impegnandosi a mantenere l'assoluto riserbo;
si sia adoperato per rimuovere con urgenza dalla stanza del Co Granata l'ecografo “Sequoia” commercializzato dalla e dato in demo al nefrologo, consapevole che altrimenti, essendo appena avvenuta la Co pubblicazione del bando di gara, la avrebbe potuto essere accusata di turbare gara;
trascorsi quattro giorni dalla consegna al (da parte del Per_1
e del ) del documento informatico contenente le specifiche Pt_4 Per_2
Co tecniche del macchinario commercializzato dalla , da trasporre nel capitolato di gara, abbia proposto al di partecipare come relatore a un webinar Per_1 organizzato dalla SIRM (Società italiana di radiologia medica ed interventistica) Co dietro compenso formalmente erogato dalla ma in concreto dalla CP_5 sponsorizzatrice dell'evento; gli abbia chiesto di utilizzare, per la sua relazione, le immagini formate con l'utilizzo del macchinario dato in prova, pur senza Co menzionare direttamente né sponsorizzare lo strumento;
lo abbia informato del tornaconto, in termini di visibilità, che avrebbe avuto dalla partecipazione all'evento formativo;
che si sia messo a disposizione del per aiutarlo Per_1 nella preparazione dell'intervento in occasione del webinar.
Leggendo la sentenza del G.U.P. di Catania anche la Corte ne è convinta.
Il giudice penale non ha affatto negato la “storicità” gli episodi, tant'è vero che ha dedicato 84 pagine della propria sentenza alla ricostruzione dei fatti ritrascrivendo le comunicazioni intercettate e i relativi brogliacci.
Insomma, è vero che il giudice penale ha escluso una correità del nel Pt_1 reato di turbata libertà degli incanti per non esser stata raggiunta prova certa che sapesse dell'originaria intesa fraudolenta di confezionamento di un bando di gara sartoriale (c.d. fotocopia o fotografia), né la prova che le informazioni tecniche date al appena ricevute le richieste di chiarimenti della Per_1 concorrente siano state poi effettivamente recepite dal R.U.P. per rispondere alle osservazioni pervenute. Ma è altrettanto vero egli, comunque, “estraneo all'originaria intesa, risulta avere effettivamente preso parte alle articolate
17 vicende che ebbero a conseguirne...”. Insomma, manca la prova della sua partecipazione al reato, non già quella dei fatti nella loro storicità.
Lo stesso dicasi per l'imputazione di corruzione. È vero che il G.U.P. ha escluso la tipicità del reato per difetto della necessaria sinallagmaticità che deve connotare ogni patto corruttivo, vista la sfasatura temporale tra la formalizzazione dell'intesa illecita raggiunta dal , dal e dal Per_1 Pt_4
(l'11.9.2020) e il primo contatto fra il e il in cui Per_2 Per_1 Pt_1 quest'ultimo propose al nefrologo la partecipazione al webinar, tale che all'11.9.2020 né il né i suoi potenziali corruttori potevano avere Per_1 contezza delle utilità, anche economiche, che il medico avrebbe percepito quale corrispettivo dell'atto contrario a suoi doveri d'ufficio. Ma è altrettanto vero che ciò non cancella il fatto storico dell'invito rivolto dal a Parte_7 partecipare all'evento formativo organizzato dalla dietro retribuzione CP_5
(non sussiste il fatto di reato per come descritto dal codice penale, cioè la sua tipicità; ma il fatto continua a esistere come accadimento materiale).
Se così stanno le cose, diventano irrilevanti le critiche mosse da parte appellante, a cominciare dalla eccepita contraddittorietà fra la decisione del giudice penale e quella del giudice del lavoro in punto di coefficiente psicologico del che, per il primo, non avrebbe avuto effettiva contezza Pt_1 delle manovre di manipolazione della gara, mentre, per il secondo, molto probabilmente sarebbe stato a conoscenza dell'accordo a monte.
In ogni caso il Tribunale, nella propria autonomia di giudizio, ha motivato le ragioni per cui - a suo dire - il conoscesse il contesto illecito nel quale Pt_1 si stava muovendo, valorizzando a tal fine l'interlocuzione avuta (di persona) con il il 27.10.2020 (telefonicamente) nel corso della quale si è Pt_4 discusso dell'opportunità di spostare il macchinario “Sequoia” dato in prova al dal reparto gestito dal nefrologo stante la pendenza della gara (“se no Per_1 diventa turbativa” – pag. 96 della c.n.r.).
Rileva la Corte come tale consapevolezza traspare anche dal commento al monito del : “eh lo so…dopo finisce da…che passiamo da Pt_4 privilegiati…a castigati” (pag. 96 della c.n.r.).
Sebbene da questa affermazione non possa trarsi con sicurezza la conoscenza
18 da parte del dell'accordo a monte, tuttavia egli mostra di sapere che Pt_1 sono dei “privilegiati” in quanto hanno il dott. dalla loro parte, al punto Per_1 di impegnarsi (allorché nuovamente compulsato dal il 2.11.2020) a Pt_4 provvedere nel giro di pochi giorni (pag. 99 c.n.r.).
Nello stesso senso depone l'affermazione “queste cose non le dobbiamo far uscire da qua dentro” (pag. 113 della comunicazione di notizia di reato – doc.
7 fascicolo di primo grado della società) con la quale il , nel sottoporgli Per_1 le osservazioni di Canon e HI, mette in guardia il SOMMA di usare massima cautela.
Ma comunque il punto non è questo. La contestazione disciplinare non si è fondata sul grado di consapevolezza che il aveva di partecipare Pt_1 insieme ad altri ai fatti ascrittigli, quanto, invero, sul grado di contezza di violare regole aziendali, normative e principi in materia di rapporti con i pubblici ufficiali (soprattutto se incardinati presso le stazioni appaltanti che abbiano indetto gare cui la società partecipa o intende partecipare), compliance, anticorruzione e in materia di eventi formativi.
In altre parole, il è stato licenziato non perché, secondo l'assunto Pt_1 accusatorio del P.M., avesse commesso reati ma perché si è reso protagonista di fatti, disvelati dalle indagini preliminari della Procura, che hanno Co irrimediabilmente incrinato la fiducia fino ad allora riposta dalla sul corretto adempimento delle mansioni da parte del dipendente.
Queste considerazioni neutralizzano anche l'altra difesa dell'appellante, lì dove sostiene, con riferimento alle condotte contestate nel capo 1 della contestazione disciplinare, che dal contenuto delle intercettazioni emergerebbe che “il 2 novembre 2020 il dott. si reca dal RUP per formulare le Per_1 riposte a PHILIPS, tali risposte non potevano essere state suggerite da Pt_1 ma già prima di incontrarlo…in occasione di questo incontro Pt_8 Pt_9 casuale del 2 novembre 2020 [fra il , il e il al bar Pt_4 Pt_1 Per_1 vicino all'ospedale], il Sig. si è limitato ad ascoltare il Pt_1 Parte_10 senza mai fornire alcuna considerazione tecnica. Quanto, poi, all'asserzione secondo la quale il Sig. si sarebbe sostituito al Pubblico Ufficiale Pt_1 dettando le risposte tecniche alle osservazioni provenienti da Canon e HI,
19 anche questa è priva di alcun supporto probatorio oltreché senso logico atteso che, come è emerso nel giudizio penale, le risposte non contengono alcuna ipotetica “dettatura” ma si limitano a rilevare che vige il principio della tolleranza del 10%”.
I suddetti argomenti sono vanificati proprio dal tenore delle conversazioni intercettate. Il 3 novembre la R.U.P. e si incontrano nell'ufficio della Per_1 prima per approntare una risposta tecnica e il suggerisce di scrivere Per_1 che l'ecografo proposto dalla concorrente non è un modello top di gamma come richiesto dal bando. Ma il giorno precedente (appunto il 2 novembre) il
(già informato il 30 settembre per le vie brevi dalla R.U.P. delle Per_1 osservazioni della PH) aveva già incontrato al bar il e il Pt_4 Pt_1 rivelandogli le caratteristiche tecniche del prodotto offerto dalla concorrente
PH (inferiori a quelle stabilite dal bando di gara), dopo che nella mattinata la R.U.P. gliele aveva inviate per e-mail (v. pagg- 98-101 della c.n.r.).
Nell'occasione i tre le avevano discusse e commentate insieme, tanto che il interviene dicendo che comunque oggetto della fornitura deve essere Pt_1 un prodotto di qualità (v. pagg. 103-104 della c.n.r.). Ed è esattamente questa Co l'addebito che la ha mosso all'appellante: “in data 2 novembre 2020 Lei discuteva con il Dott. e con il Dott. i contenuti della richiesta Per_1 Pt_4 di chiarimenti ricevuta da parte del potenziale concorrente PH”. La società non gli ha contestato – come opina l'appellante – di aver fornito considerazioni tecniche da cui poi il avrebbe preso spunto, ma soltanto d'aver preso Per_1 parte a una discussione alla quale non avrebbe dovuto partecipare alla luce Co dell'interesse della nella gara. Mentre invece “considerazioni tecniche” sono da lui svolte quando, il 4.11.2020, il lo mette al corrente delle ulteriori Per_1 richieste di chiarimenti pervenute dalle altre concorrenti Canon e HI e il passa in rassegna, uno ad uno, i requisiti tecnici dei macchinari che Pt_1 esse intenderebbero offrire (touch screen, tastiera, monitor software, sonda…) esprimendo anche giudizi di non idoneità, come ad esempio “non sufficiente all'operatività”, oppure “Ma 14 cm sono pochi, vuol dire che io, praticamente, se sono obeso non lo misuro”, o ancora “ma stiamo sempre là…poi dopo, alla fine, 12 pollici…”, giusto per citarne alcuni (v. pag. 112-115 della c.n.r.).
20 Neppure persuade l'altra critica che viene mossa alla sentenza del Tribunale, riguardante le condotte contestate nel capo 2. Chiosa l'appellante che “se fosse stata adeguata attenzione alla documentazione prodotta in atti, sarebbe emerso – senza timore di smentita – che anche la contestazione sulla organizzazione del webinar con il prof. era del tutto priva di Per_1 fondamento e riscontro probatorio”. E ciò perché: il 15.9.2020 non furono discussi i risvolti economici della partecipazione all'evento formativo;
la proposta del quale relatore non avrebbe rappresentato la ricompensa Per_1 del pubblico ufficiale per la sua attività di manipolazione della gara, ma la scelta ricadde su di lui per ragioni squisitamente scientifiche;
il 16.9.2020 il chiedeva al di poter utilizzare anche le immagini captate Per_1 Pt_1 mediante macchinari di società diverse dalla SH sponsorizzatrice del corso, cui il rispondeva affermativamente purché fossero oscurati i loghi. Pt_1
Ora, ancora una volta la difesa fraintende il senso della contestazione disciplinare. La società non gli ha contestato di aver preso parte a un accordo corruttivo, ma di aver violato le disposizioni regolamentari relative alla organizzazione e gestione dei corsi e delle linee guida adottate dalla CP_7
Società che recepiscono tale disciplina regolamentare, che per ovvie ragioni di imparzialità rimettono ai provider (associazioni che organizzano i corsi) tutta l'organizzazione delle attività formative e le sottraggono agli sponsor (enti privati che sponsorizzano i corsi), ai quali è fatto divieto di influenzarne la pianificazione mediante indicazioni dei contenuti, relatori, moderatori.
Questa disciplina è stata senza dubbio violata dal il quale, come Pt_1 traspare dalle intercettazioni, il 15.9.2020 ha proposto al di Per_1 intervenire al webinar come relatore scegliendo un argomento di discussione;
lo ha informato che il costo di iscrizione alla S.I.R.M. (condizione necessaria Co per partecipare all'evento) sarebbe stato sostenuto dalla;
lo ha persuaso rammentandogli la visibilità che ne sarebbe derivata all'interno della CP_5 il 16.9.2020 lo ha esortato a utilizzare nelle slides solo (“solo le nostre”) le immagini prodotte dal macchinario di fabbricazione dato in prova “per CP_1 ovvie ragioni voglio dire…che l'azienda fa un investimento, quindi, diciamo il minimo che gli chiede al proprio partner scientifico è quello di lavorare con
21 l'apparecchio”, senza però sponsorizzarle espressamente (pagg. 82-83 della c.n.r. e mail del 16.9.2020); il 23.11.2023 si rende altresì disponibile a Pt_1 supportare il nella preparazione dell'intervento (v. pag. 124 della Per_1
c.n.r.). Co Si ribadisce, conclusivamente, che i fatti materiali sui quali la ha fondato la contestazione disciplinare sono rimasti dimostrati pur in sede penale, e per l'effetto trova applicazione l'unanime insegnamento giurisprudenziale – fatto proprio dal Tribunale – secondo cui “l'efficacia del giudicato penale sul giudizio civile avente ad oggetto il provvedimento disciplinare non è assoluta ed automatica. La sentenza penale di assoluzione, qualunque sia la formula con cui è pronunciata, non esclude automaticamente la sussistenza dell'illecito disciplinare. Questo può accadere solo se la sentenza penale ha escluso la materialità delle condotte contestate e gli episodi oggetto del procedimento penale coincidono integralmente con quelli oggetto della originaria contestazione disciplinare” (tra le più recenti, Cass. civ., Sez. lavoro, sent.
22/07/2024, n. 20109).
Per conseguenza devono confermarsi le conclusioni cui è giunto il Tribunale in punto di diritto: il ha agito in violazione delle discipline individuate Pt_1 nella contestazione disciplinare, sulla cui obbedienza non poteva nutrire dubbi in ragione della sua esperienza e formazione. In particolare:
- il Codice etico aziendale – cap. F intitolato “Ci comportiamo in modo corretto
e affidabile - Concorrenza leale” (ai cui contenuti, già esplicitati dal tribunale, si rimanda);
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001 adottato da cap. 5.1, intitolato “regole comportamentali nei Controparte_1 confronti della pubblica amministrazione” (ai cui contenuti, già esplicitati dal tribunale, si rimanda e che, in sintesi, vietano di influenzare l'indipendenza di giudizio del Pubblico Ufficiale nonché di adottare qualsiasi comportamento finalizzato ad assicurare un illecito);
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sul documento “La formazione continua nel settore salute” del
2.2.2017, disciplinante la formazione dei professionisti sanitari, in particolare
22 l'art. 79 sulla sponsorizzazione degli eventi, ai sensi del quale gli eventi possono essere sponsorizzati da imprese commerciali operanti in ambito sanitario, purché ciò non influenzi i contenuti formativi dell'evento”.
7.4. Con il quarto motivo, rubricato “Omessa pronunzia sulle istanze istruttorie”, impugna la decisione del Tribunale nella parte in cui, ritenuta la causa matura per la decisione già sulla base delle allegazioni delle parti, non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti dal ricorrente attraverso i quali, a suo dire, sarebbe riuscito a dimostrare la conoscenza da parte della società dei comportamenti contestati al dipendente e, quindi, la tardività della contestazione disciplinare, nonché l'insussistenza die fatti addebitati.
Il motivo è assorbito dal rigetto delle precedenti censure.
7.5. Dal rigetto dei precedenti motivi di gravame consegue l'infondatezza anche del quinto motivo di doglianza, rubricato “Erronea valutazione sulla condanna alle spese”, con cui impugna il capo sulle spese, in quanto da porsi a carico della controparte in considerazione dell'auspicato accoglimento dell'appello.
8. L'appello, conclusivamente, deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
9. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
10. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello; 23 -Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
4.000,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 16.12.2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio dottor Nicolò Stefanelli
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casalblanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2434/2024
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 16/12/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti CINZIA RITA Parte_1
ER IA CO
Parte appellante contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
DR TA, EA EL e UD SA
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 7805 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma, rigettando il ricorso proposto dall'odierno appellante , ha confermato la Parte_1 legittimità del licenziamento per giusta causa disposto nei suoi confronti dalla Co (d'ora in poi “ ”) in data 9.3.2023, con effetto Controparte_1 dal giorno della ricezione della contestazione disciplinare (9.2.2023), ai sensi dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 40 del CCNL chimici per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL (d'ora in poi “CCNL”), dopo averlo sospeso dal lavoro con diritto alla retribuzione a partire dal 22.4.2022.
Co 2. Si premette che le condotte contestate al – dipendente della dal Pt_1
2018 con mansioni di (promotore e Parte_2 referente presso gli ospedali e i centri diagnostici dell'Italia meridionale delle Co strumentazioni a ultrasuoni per ecografia commercializzate dalla ) – si inscrivono nell'ambito della gara indetta il 4.10.2020 dall'
[...]
per la fornitura di un ecotomografo di Parte_3 ultima generazione, oggetto di procedimento penale presso il Tribunale di in quanto, secondo la prospettazione della Procura, l'iter sarebbe stato Pt_3 artefatto, sin dal momento della predisposizione del capitolato, in modo da favorire l'acquisto del macchinario CP_1
Venuta, infatti, a conoscenza che la Procura di Catania stava indagando nei confronti dei suoi dipendenti , e, appunto, il Parte_4 Parte_5 per i reati di turbata libertà degli incanti e corruzione e, naturalmente, Pt_1 nei propri confronti per l'illecito amministrativo ex artt. 5 e 25 del d.lgs.
231/2001, la Società ha immediatamente sospeso il dal lavoro con Pt_1 atto del 22.4.2022 per riservarsi ogni valutazione in merito alle condotte addebitategli, pur continuando a corrispondergli la retribuzione.
Il periodo di sospensione si è protratto fino a quando, il 9.2.2023, gli sono stati formalmente comunicati gli addebiti.
2 Il contenuto della contestazione disciplinare è sintetizzabile nei seguenti termini: Co
− la ha atteso la conclusione di tutti i gradi del procedimento cautelare al fine di “avere una conoscenza più approfondita possibile delle condotte a ciascuno [dei propri dipendenti indagati] ascrivibili e del relativo livello di responsabilità” e, quindi, di “maturare piena contezza dei fatti e delle condotte a Lei attribuiti”; Pt_1
− capo 1 della contestazione: dagli atti delle indagini effettuate dalla Procura di , in particolar modo dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, Pt_3
è innanzitutto emerso che il 2.11.2020 e il 4.11.2020 il “ha avuto Pt_1 significative interazioni in prima persona con un Pubblico Ufficiale dell' – Dott. (di Parte_3 Persona_1 seguito, il “Dott. ”) – in relazione al bando della gara”; tali Per_1 interazioni sarebbero consistite nel prestare “assistenza al Dott. Per_1 nell'evasione delle richieste di chiarimenti sul capitolato della gara in questione pervenute da società concorrenti PH, Canon e HI”; in particolare il 2.11.2020 “Lei discuteva con il Dott. e con il Dott. Per_1
i contenuti della richiesta di chiarimenti ricevuta da parte del Pt_4 potenziale concorrente PH” mentre il 4.11.2020 “il Dott. Le Per_1 mostrava le eccezioni sollevate dalle concorrenti e Controparte_3
HI , manifestando la propria preoccupazione. In tale CP_4 occasione, Lei commentava ciascuna obiezione tecnica sollevata, predisponendo le risposte più efficaci per neutralizzarle, tanto che il Dott.
Le chiedeva pedissequamente cosa scrivere (“allora cosa ci metto Per_1 come…”) e Lei prontamente suggeriva di precisare che la capacità tecnica di alcune componenti della strumentazione proposta da Canon e da HI fosse “non sufficiente all'operatività”;
− queste interlocuzioni con un pubblico ufficiale coinvolto nella gestione della procedura di evidenza pubblica e per di più nella posizione di poter influire sull'esito della stessa sono avvenute “senza che Lei avesse ricevuto alcuna istruzione o comando specifico” e hanno costituito grave violazione delle
“più elementari e importanti regole aziendali di condotta”; dei “principi
3 cardinali che disciplinano l'agire della Società e dei suoi dipendenti nell'ambito delle relazioni con le Pubbliche Amministrazioni” funzionali a salvaguardare tanto l'interesse aziendale quanto l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione; della “Parte generale del Modello
Organizzativo e Gestione della Società (il “MOG”). In particolare, il par. 5.1
“Regole comportamentali nei confronti della Pubblica Amministrazione”; e del capitolo F del “Codice Etico della Società adottato in data 24 marzo
2020” in base al quale “Lei avrebbe dovuto astenersi dalle richieste a Lei rivolte dal Dott. e, anzi, avrebbe dovuto segnalare immediatamente Per_1 la circostanza all'organismo di vigilanza della Società ovvero alla funzione
Legal & Compliance”;
− capo 2 della contestazione: le indagini hanno inoltre fatto emergere che, informato dal della partecipazione di macchinari della società Pt_4 nell'ambito della gara d'appalto (a cui aveva preso parte la Wemed s.r.l., Co distributore autorizzato di per la Regione Sicilia) il 15.9.2020 “Lei contattava il dott. proponendogli di effettuare la presentazione al Per_1 webinar SIRM”, il 16.9.2020 “Lei spiegava al dott. che nella Per_1 presentazione egli avrebbe dovuto utilizzare solo immagini apprese tramite macchinari in ragione dell'investimento effettuato dalla Società”, il CP_1
14.10.2020 “Lei partecipava ad una riunione con i Suoi colleghi (Dott.
e Dott.ssa ) e il predetto Dott. . Nel contesto di Pt_4 Pt_5 Per_1 tale incontro, la dott.ssa rappresentava al Dott. che la Pt_5 Per_1
si sarebbe occupata della contrattualizzazione della sua partecipazione CP_5 al webinar e del pagamento del compenso, precisando che comunque “ci siamo noi dietro” e, infine, il 23.11.2020 “nel contesto di una telefonata con il dott. , Lei confermava al pubblico ufficiale la Sua disponibilità Per_1 per qualsiasi supporto egli avesse necessitato nella preparazione dell'intervento per il già citato webinar”;
− le suesposte condotte hanno costituito violazione del Codice Etico aziendale, capitolo F e delle “disposizioni regolamentari relative alla organizzazione e gestione dei corsi E.C.M. e delle procedure interne adottate dalla Società che recepiscono tale disciplina regolamentare”, in base alle quali
4 l'organizzazione degli eventi formativi e/o scientifici è ad esclusivo appannaggio dei provider accreditati presso il , i quali Controparte_6 progettano ed erogano l'attività formativa, producono il materiale didattico, identificano i relatori e i moderatori;
durante i webinar non possono essere in alcun modo sponsorizzati i prodotti aziendali;
gli sponsor non possono assolutamente interferire sui contenuti o lo svolgimento delle attività formative;
− tutti i descritti comportamenti, “indipendentemente dalla rilevanza penale”, costituiscono “gravissimo inadempimento degli obblighi discendenti dal Suo rapporto di lavoro con la Società”;
− il loro disvalore oggettivo si percepisce ancor di più se si tiene conto della
“formazione continuativa e approfondita” ricevuta sui temi della compliance e dell'anticorruzione, in particolare della “specifica formazione, da ultimo in data 30 agosto 2020” ricevuta sul Codice Etico aziendale, e della frequentazione dei “corsi di formazione svolti in data: 29 novembre 2018, 8 aprile 2019, 13 agosto 2020… hanno avuto ad oggetto anche l'analisi dell'apparato organizzativo e normativo del MOG, del Codice Etico e del sistema di Global Compliance, approfondendo in particolar modo il tema dell'interazione con la Pubblica Amministrazione, del conflitto d'interessi e della prevenzione dei fenomeni corruttivi”.
In data 16.2.2023 il ha replicato per iscritto agli addebiti mossi Pt_1 sostenendo di “non avere posto in essere alcuna condotta disciplinarmente rilevante per avere seguito le indicazioni aziendali ricevute e nell'esclusivo interesse della Società”, al contempo sollecitando la sua audizione orale (pec in atti – doc. 5 fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
Per tre volte il ha chiesto alla società di rinviare la sua audizione Pt_1 allegando certificazione medica attestante impedimenti psico-fisici (nell'ordine:
“sindrome influenzale”, “lombalgia acuta” e “disturbo adattamento con umore depresso che pregiudica allo stato l'ordinaria capacità cognitiva”). Per due volte Co la ha acconsentito a differire il colloquio difensivo. In occasione del secondo differimento la società ha proposto al SOMMA il giorno 6.3.2023 per essere
5 udito o, in alternativa, per far pervenire osservazioni scritte ad integrazione della difesa già esposta il 16.2.2023, avvertendo che “decorso tale termine, si intenderà conclusa la fase delle giustificazioni senza che siano concesse ulteriori proroghe e dilazioni”. Malgrado ciò, il – come anticipato – ha Pt_1 di nuovo richiesto con mail del 3.3.3023 di posticipare la sua convocazione per le ragioni di cui alla certificazione medica allegata, cogliendo l'occasione per ivi
“ribadire di aver sempre agito – rispetto a quanto (anche impropriamente) contestato, peraltro a tanto sollecitato dalla società, attese le disposizioni ricevute dai responsabili aziendali, di tanto sempre a conoscenza – nell'esclusivo interesse della società, ritenendo in buona fede, di dover così porre in essere quanto mi veniva richiesto, come nelle sedi deputate potrà risultare” (pec del 3.3.2023, in atti). Tuttavia, questa volta, la società non ha aderito all'istanza di rinvio, decidendo il 9.3.2023 di risolvere il rapporto, ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 del
CCNL di categoria. Co Nella lettera di licenziamento la , rammentate le tre occasioni perdute per essere ascoltato e preso atto delle precisazioni fornite per iscritto tramite la pec del 3.3.2023, ha negato qualsiasi concorso dei superiori aziendali nei fatti addebitati, obiettando come, quand'anche egli abbia davvero ricevuto istruzioni in tal senso dai propri responsabili, ciò non avrebbe alcun rilievo scriminante
“tenuto conto che Lei, per inquadramento contrattuale, esperienza professionale e aziendale, nonché per la specifica formazione ricevuta, era perfettamente in grado e anzi avrebbe dovuto individuare e astenersi dal porre in essere condotte non coerenti con le regole comportamentali, codici di condotta e policies aziendali”. In assenza di una diversa ricostruzione delle vicende, la società ha tenuto ferma la contestazione e la sua gravità “tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario sottostante il rapporto di lavoro”.
3. Impugnato il licenziamento, dapprima con atto stragiudiziale e poi con ricorso giurisdizionale, il Tribunale ha respinto tutti i profili di doglianza prospettati dal ricorrente senza svolgere istruttoria orale, ritenendo la causa matura per la decisione alla stregua delle allegazioni e del quadro probatorio
6 complessivo.
4. appella la sentenza del Tribunale, sviluppando cinque Parte_1 motivi di ricorso.
5. Si è costituita il 5.12.2025 la eccependo, in Controparte_1 rito, l'improcedibilità dell'appello per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di merito (non sopperita dalla notifica dell'appello e del pregresso decreto di fissazione dell'udienza per la discussione della sola sospensiva, né sanata dalla costituzione in giudizio della società che abbia per altre vie appreso dell'impugnazione) e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze.
All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società resistente va disattesa, posto che la tempestiva (nei dieci giorni antecedenti l'udienza) costituzione Co della nella fase di merito ha sanato ex tunc il relativo vizio (v. Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza 17/07/2023, n. 20601, secondo la quale “Nel rito del lavoro, qualora l'appellante notifichi il ricorso privo del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, il vizio relativo alla "vocatio in ius" è sanato dalla costituzione dell'appellato, che ha diritto alla rimessione in termini per la proposizione dell'appello incidentale dalla quale sia eventualmente decaduto in conseguenza del suddetto vizio”; nello stesso senso Cass. sent. n. 4395 del
2025).
7. Nel merito l'appello non merita accoglimento.
7.1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione ed erronea applicazione dell'art.
7, comma 2, L. n. 300/70 sulla mancata audizione del lavoratore”, l'appellante impugna la decisione del primo giudice nella parte in cui ha disconosciuto una violazione del diritto del lavoratore di essere sentito a sua difesa prima
7 dell'adozione della sanzione disciplinare.
Il ricorrente continua a sostenere che il diagnosticato “disturbo dell'adattamento con umore depresso” gli impediva di partecipare coscientemente all'incontro per la sua audizione orale calendarizzato per il
6.6.2023 poiché, come attestato dal medico, detto stato psico-fisico
“pregiudica[va] allo stato l'ordinaria capacità cognitiva” (v. certificato medico Co del 3.3.2023 inviato alla al fine di ottenere un terzo differimento del colloquio orale).
Tiene a precisare, poi, che con la pec del 3.3.2023 non abbia inteso sostituire la difesa scritta a quella orale ma solo voluto cogliere l'occasione per ribadire di essersi attenuto alle istruzioni ricevute dai propri superiori.
7.1.1. Il motivo è infondato.
Correttamente il Tribunale ha disatteso la censura rilevando come all'obbligo del datore di lavoro di sentire oralmente il lavoratore che faccia espressa richiesta di audizione non corrisponda un incondizionato diritto al differimento dell'incontro in cui dev'essere ascoltato, non potendo l'incolpato pretenderne il rinvio a cagione di qualsivoglia malattia, richiamando a tal fine la giurisprudenza della Suprema Corte che ha affermato (ord. n. 16421 del 2019) che non è possibile differire l'audizione orale, senza provare uno stato di incapacità di intendere e di volere “comunque idoneo a menomare gravemente, anche senza escluderle, facoltà volitive ed intellettive e così ad impedire la formazione di una volontà cosciente”.
Solo le patologie psico-fisiche connotate da una gravità tale da alterare la libera formazione di una volontà libera e consapevole potrebbero legittimamente giustificare la pretesa del dipendente al rinvio della sua audizione orale e, quindi, provocare la nullità del licenziamento;
chiosa il
Tribunale, al riguardo, che “la certificazione medica non dimostra affatto un simile impedimento”.
Queste motivazioni, fondate su principi giurisprudenziali ormai acquisiti, non vengono specificatamente criticate dall'appellante, il quale si limita a riproporre una doglianza già esposta negli stessi termini dinanzi al Tribunale e sulla quale il primo giudice ha esaurientemente preso posizione. Non allega, difatti,
8 elementi in grado di convincere la Corte che il diagnosticato pregiudizio all'ordinaria capacità cognitiva cagionato da una sindrome depressiva si caratterizzava per quella ineludibile gravità/serietà che, sola, avrebbe potuto legittimare la posticipazione dell'audizione orale, non risultando affatto la gravità dell'impedimento dalla documentazione medica del 3.3.2023.
Dopodiché va rammentato che non fu la società a privarlo del diritto di instaurare un contraddittorio orale sulla contestazione disciplinare ma fu lo Co stesso lavoratore a sottrarsi alle occasioni di confronto che la aveva programmato (21/22 e 24 febbraio) adducendo malesseri fisici (dapprima sindrome influenzale, lombalgia acuta poi) certamente inidonei a menomare grandemente le facoltà volitive e intellettive. Se quindi un abuso v'è stato, esso non fu certamente del potere disciplinare da parte della società quanto, piuttosto, del diritto di difesa da parte del lavoratore.
A ciò si aggiunga che la correttezza della valutazione del primo giudice è ulteriormente confermata dalla circostanza che contestualmente alla terza richiesta di rinvio il lavoratore ha di fatto esercitato il proprio diritto di difesa, integrando per inscritto le proprie giustificazioni, dimostrando ciò la sua piena capacità di interloquire nel procedimento.
7.2. Con il secondo motivo, rubricato “Illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7 L. n. 300/70 e del principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare”, impugna la decisione del Tribunale nella parte in cui non ha ravvisato la tardività della contestazione disciplinare, comunicata il 9.2.2023.
L'appellante continua a sostenere che essa sarebbe stata formulata con estremo ritardo, dopo oltre dieci mesi dal provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro del 22.4.2022 nonostante in questo lasso di tempo il quadro investigativo composto dalla Procura di Catania non fosse mutato (“non vi sono stati sviluppi in merito alla posizione del lavoratore o dell'azienda stessa nel Co giudizio penale”), cosicché la avrebbe avuto sin dall'inizio contezza delle condotte ascrivibili al suo dipendente e della loro tenue gravità. Evidenzia, all'uopo, l'appellante che l'unico novum rilevante in merito alla posizione del
9 fu rappresentato dall'ordinanza del 13.6.2022 del Tribunale della Pt_1
Libertà di rigetto dell'appello del P.M. Co A ben vedere – prosegue l'appellante – la conoscenza da parte della delle condotte di rilevanza disciplinare risalirebbe addirittura al 15.9.2020, come comproverebbero le mail del 15 e 16 settembre 2020 fra il e alcuni Pt_1 dirigenti aziendali, al corrente dell'esistenza e delle ragioni dei contatti fra l'incolpato e il dott. avvenuti già nel mese di luglio. Per_1
I lunghi mesi trascorsi fra la sospensione dal lavoro e l'avvio del procedimento disciplinare avrebbe ingenerato nel la legittima aspettativa di una Pt_1 rinunzia da parte del datore di lavoro all'esercizio del potere disciplinare.
7.2.1. Il motivo è infondato.
Al di là dei profili di inammissibilità – essendo stato proposto per la prima volta in appello l'argomento secondo cui gli scambi mail fra il e taluni Pt_1 dirigenti aziendali avvenuti il 15 e 16 settembre 2020 documenterebbero una risalente conoscenza dell'esistenza e delle ragioni dei contatti fra l'incolpato e il dott. - il motivo di gravame è infondato. Per_1
Ancora una volta ritiene il Collegio di dover condividere le motivazioni esposte dal Tribunale il quale, muovendo dall'assunto - pacifico in giurisprudenza - che l'immediatezza sia da intendere in senso relativo, ha commisurato il tempo Co impiegato dalla per formulare la contestazione disciplinare alla complessità degli accertamenti da compiere, dovuta a) alla pendenza di indagini preliminari, b) al coinvolgimento di una pluralità di soggetti, c) al tipo di reati/infrazioni disciplinari, d) alla tipologia di mansioni svolte dal Pt_1
Preso atto di tale complessità, il Tribunale ha ritenuto ragionevole la prudente attesa della società, astenutasi da iniziative disciplinari avventate e determinatasi al licenziamento del lavoratore, soprattutto a sua garanzia, soltanto dopo aver acquisito - a conclusione dei vari gradi del procedimento cautelare (il giudizio di appello prima e quello di cassazione dopo) - dati più convincenti circa la sussistenza dei fatti e la loro illiceità, quantomeno sul piano disciplinare.
Oltretutto il ragionamento dell'appellante sconta un vizio logico. L'immutabilità del quadro probatorio durante i dieci mesi fra la sospensione dal lavoro e
10 l'incolpazione disciplinare è un fatto suscettibile di essere appreso solo a posteriori, quando cioè, volgendo indietro lo sguardo, si ha la possibilità di ricostruire l'iter del procedimento penale. Ma è ovvio che nel momento in cui la Co
ha sospeso il rapporto di lavoro col non poteva prevedere gli Pt_1 sviluppi delle indagini preliminari, le decisioni dei vari giudici competenti a decidere sulle misure cautelari, gli intendimenti della Procura (archiviazione o rinvio a giudizio). L'appellante pretende che la società, sin dal 22.4.2022 (data della sospensione del dal lavoro) avrebbe dovuto predire i futuri Pt_1 scenari procedimentali. Se però, anziché vagliarlo ex post, si valutasse ex Co ante, step by step, il modus agendi della , sarebbe agevole affermarne la correttezza per le ragioni spiegate dalla società nella contestazione disciplinare
(“la Società ha atteso la conclusione della fase processuale inerente le misure cautelari richieste dalla nei confronti di taluni soggetti Parte_6 imputati nel citato procedimento penale, e ciò con chiara finalità garantistica nei confronti dei propri dipendenti coinvolti nonché con l'obiettivo di avere una conoscenza più approfondita possibile delle condotte a ciascuno ascrivibili e del relativo livello di responsabilità”) e condivise dal Tribunale con argomenti immuni da vizi logici, bensì coerenti con la più che consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.
Dopodiché il novum citato da parte appellante (l'ordinanza del Tribunale della
Libertà del 13.6.2022) neppure giova alla sua tesi, ma anzi la indebolisce ulteriormente, visto che l'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. è stato rigettato dal Tribunale della Libertà non per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza del bensì per inesistenza dell'esigenza cautelare ex art. Pt_1 art. 274, lett. c), c.p.p.: fermo che l'intervenuta sospensione del rapporto di Co lavoro disposta dalla ha neutralizzato ogni concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati ascritti, ha però chiosato il giudice dell'appello, ricostruita la rete di relazioni fra gli indagati ( , , , e Per_1 Pt_4 Per_2 Pt_5
, che “devono quindi confermarsi i gravi indizi su reati contestati ai Pt_1 capi 1 e 2 e sul concorso di anche se con ruolo minore e Parte_1 limitato agli spetti più tecnici della vicenda”, dopo aver rappresentato che “la consapevolezza degli indagati , , e di agire Per_1 Pt_4 Per_2 Pt_1
11 illecitamente risultava per tabulas dalle cautele utilizzate per incontrarsi in luoghi non ufficiali (presso pubblici esercizi o presso l'abitazione privata del
), e dai moniti reciproci di “agire in sicurezza perché se no diventa Per_1 turbativa”.
È quindi dimostrato un mutamento del quadro probatorio a carico del Pt_1 rispetto a quello cristallizzato dal G.I.P. nella sua ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare.
Proprio in ragione della mutevolezza del peso degli elementi a carico e a discarico degli indagati, del tutto fisiologica nella fase delle indagini preliminari, la società ha atteso che venisse definito anche il giudizio di cassazione avverso la decisione del Tribunale della Libertà di applicazione al suo dipendente di misura non custodiale in parziale accoglimento dell'appello del Pt_4
P.M. Attesa necessaria e ragionevole posto che, data la natura concorsuale dei reati ascritti, la compartecipazione delittuosa, le posizioni degli indagati erano intrinsecamente connesse di modo che una decisione giudiziale riguardante l'uno avrebbe avuto riflessi sugli altri.
7.3. Con il terzo motivo, rubricato “Erronea valutazione dei fatti per i quali è causa”, l'appellante entra nel merito della contestazione disciplinare, impugnando la decisione del Tribunale nelle parti in cui ha registrato la sterilità delle difese del ricorrente (non riuscito a proporre una convincente ricostruzione alternativa degli accadimenti, né una diversa interpretazione dei contenuti delle intercettazioni telefoniche e ambientali), ha preso atto dell'accertamento penale dei fatti nella loro materialità (pur avendo il giudice penale assolto il per non integrare le condotte addebitategli i reati Pt_1 ipotizzati dal P.M.), ha ipotizzato una partecipazione consapevole del Pt_1 alla fase attuativa dell'accordo criminoso teso a turbare la gara fra i correi
, e , supportando il ad affrontare le obiezioni Per_1 Pt_4 Per_2 Per_1 mosse dalle altre ditte interessate alla gara. Elementi dai quali il Tribunale ha tratto il convincimento che “l'esistenza di una condotta significativamente grave e palesemente contraria agli obblighi di dirigenza, collaborazione e fedeltà tipici del rapporto di lavoro, nonché lesiva del cosiddetto “vincolo
12 fiduciario”, impone di respingere il ricorso, trattandosi di licenziamento del tutto legittimo e proporzionato, secondo i principi generali e anche a norma dell'art. 39 del CCNL”.
L'appellante tenta di smontate questo impianto motivazionale concentrando l'attenzione della Corte sulla sentenza assolutoria del dai reati Pt_1 addebitatigli pronunciata dal G.U.P. a definizione del rito abbreviato (sent. n.
247 del 18.3.2024) e proponendo una lettura dei contenuti delle intercettazioni e delle mail del 15-16 settembre 2020 che sminuisca il suo ruolo nella vicenda.
7.3.1. Il motivo è infondato.
Ancora una volta la Corte ritiene di dover convenire con il Tribunale, i cui approdi sono coerenti con le premesse in punto di rilevanza del giudicato penale nel procedimento disciplinare, a loro volta perfettamente in linea con gli intendimenti della giurisprudenza sul tema.
Il primo giudice ha correttamente rimarcato l'autonomia fra i due piani d'indagine i quali, pur potendo e dovendo comunicare, mantengono presupposti e finalità differenti, di modo che “il giudicato non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale”.
Non è escluso che un fatto privo di rilevanza penale “possa comunque integrare un inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare”. Naturalmente, per ovvie ragioni di certezza del diritto e legittimo affidamento dell'incolpato, è necessario che i fatti che hanno dato luogo al licenziamento non siano stati accertati inesistenti nella loro materialità dal giudice penale. Però è altrettanto vero che la garanzia del lavoratore incolpato non possa estendersi fino al punto di introdurre una sorta di “pregiudiziale penale” tale che l'esito del procedimento disciplinare sia automaticamente condizionato dall'epilogo di quello penale, non essendo previsto dall'ordinamento un siffatto meccanismo di raccordo (neppure più previsto dalla disciplina del pubblico impiego privatizzato).
Fatte tali premesse, il Tribunale ha evidenziato come i fatti “materiali” contestati al dalla società risultino documentalmente provati e nulla di Pt_1 significativo il ricorrente ha allegato – men che meno provato – per convincere il giudicante dell'esistenza di una causa giustificativa (la “causa non
13 imputabile” ex art. 1218 c.c.) di condotte di per sé contrarie agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro. In più parti, infatti, il Tribunale ha registrato una genericità della difesa del ricorrente il quale, a fronte di una contestazione disciplinare specifica, non ha proposto alcuna ricostruzione degli episodi contestati alternativa a quella emergente dagli atti e provvedimenti assunti nel procedimento penale e in grado di gettare seri dubbi sulla reale dinamica degli avvenimenti e sul suo coinvolgimento in essi (coinvolgimento sostanziatosi – si ricordi – nel confezionare le risposte tecnicamente più efficaci che il Per_1 avrebbe dovuto suggerire al R.U.P. in replica ai chiarimenti pervenuti dalle imprese concorrenti e nell'interferire sull'organizzazione del webinar organizzato dalla Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica “SIRM” nei modi descritti nella lettera di contestazione disciplinare cui si rinvia).
È così – a causa delle carenze difensive – che è maturato il convincimento del primo giudice che “insomma i fatti sono quelli risultanti da precisi ed univoci elementi di riscontro documentale e dalle intercettazioni telefoniche e quindi davvero non si comprende come si possa affermare che gli stessi sarebbero insussistenti e che il sarebbe ad essi estraneo” Pt_1
Passato, poi, a esaminare gli specifici profili di contestazione, il Tribunale, ricostruiti i fatti nei contorni emergenti dalle intercettazioni e riprodotti nella contestazione disciplinare, in accoglimento delle difese della società convenuta, ha reputato raggiunta la prova delle paventate gravi violazioni del Codice Etico aziendale, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n.
231/2001, della normativa ECM disciplinata dall'Accordo
Stato/Regioni/Province Autonome del 2 febbraio 2017, della normativa di dettaglio regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua in Medicina (“CNFC”), del Codice COCIR cui la società aderisce e dei generali obblighi di diligenza e fedeltà. Precisando, oltretutto, come il disvalore oggettivo dei comportamenti tenuti dal risultasse Pt_1 accentuato per il fatto che egli aveva ricevuto una formazione adeguata in materia di compliance e anticorruzione (corso “Italy Healthyneers Compliance
Essentials Training 2018” del 29.1.2018; corso “Modulo su Codice Etico di
; Corso base su Modello Organizzativo e D.Lgs. 231/01” Controparte_1
14 tenuto l'8.4.2019; corso “Codice Etico e conferma adesione” frequentato il
30.8.2020) e che poteva vantare una invidiabile esperienza professionale nel settore;
formazione ed esperienza che peraltro avrebbero dovuto indurlo a opporsi agli eventuali ordini illeciti ricevuti dai superiori gerarchici e a segnalarli agli organi aziendali competenti sapendo di godere della speciale protezione riservata dalla legge al whistleblowing.
Alla tesi, più volte spesa dall'odierno appellante, di aver agito su istruzioni e/o direttive dei responsabili aziendali, peraltro rimaste indimostrate, il Tribunale ha replicato come dagli obblighi di diligenza e fedeltà incombenti su qualsiasi prestatore di lavoro, letti alla luce dei canoni di correttezza e buona fede, derivasse anche l'obbligo di adottare un contegno conforme alle disposizioni organizzative e ai protocolli di comportamento imposti dal datore di lavoro a protezione degli interessi aziendali e, più in generale, l'obbligo di non tenere contegni irrimediabilmente lesivi della fiducia che il datore di lavoro ripone nel dipendente.
7.3.2. Così sintetizzate le statuizioni del primo giudice, la Corte rileva come anche in sede di gravame la difesa di parte appellante si palesa piuttosto sterile al punto da rasentare profili di inammissibilità dell'appello.
Nessuna critica viene mossa alle considerazioni di ordine generale esposte dal
Tribunale in punto di comunicabilità fra i sistemi penale e disciplinare e i relativi accertamenti, né ai convincimenti del Tribunale in ordine alla Co configurazione delle gravi violazioni delle discipline interne alla , né agli argomenti sviluppati dal giudice per escludere l'efficacia scriminante dell'ubbidienza alle direttive provenute dalla catena di comando (tesi centrale nella strategia difensiva).
I legali del continuano a insistere sulla rilevanza esimente in questo Pt_1 giudizio della sentenza emessa dal G.U.P. che lo ha assolto dal reato di turbata libertà degli incanti per non aver commesso il fatto e dal delitto di corruzione propria perché il fatto non sussiste, paventando un possibile contrasto fra giudicati (“dunque, in estrema sintesi, il giudice del lavoro condanna il Sig.
attribuendogli condotte in riferimento alle quali il Giudice penale Per_1 dichiara che non vi è prova!”).
15 Sulla questione il Tribunale ha ripetutamente preso posizione, osservando che:
− “In realtà le giustificazioni rese dal ricorrente non riescono a negare la gravità della condotta inadempiente del lavoratore rispetto a fatti che la sentenza penale non ha affatto escluso, ma anzi per la quasi totalità confermato, pur essendo stato invece escluso che il ricorrente sia stato autore di un reato”;
− “I fatti sopra esposti, il cui accadimento fattuale non è stato affatto smentito dalla successiva sentenza penale, costituivano oggetto del primo capo della lettera di contestazione disciplinare”;
− “Giustamente il difensore della resistente, nel corso della discussione orale, al fine di confermare come i fatti non siano stati affatto smentiti, bensì confermati, dalla sentenza penale, ha richiamato alcune pagine della stessa (in particolare: 41, 42, 47, 48, 49) che riguardano l'incontro del 2 novembre tra e in cui si discute della Pt_1 Pt_4 Per_1 necessita di rispondere alle obiezioni sollevate dai concorrenti della
nonché l'incontro del 4 novembre presso l'ospedale Cannizzaro CP_1 tra e in cui i due mettono a punto le risposte da fornire”; Pt_1 Per_1
− “Dunque, i fatti contestati sono risultati esattamente confermati dalle indagini e dalle risultanze del procedimento penale, contrariamente a quanto affermato dal difensore di parte ricorrente. Si tratta solo di qualificare quei fatti”;
− “In particolare, restano confermate dalla sentenza tutte le considerazioni in merito ai fatti relativi alla preparazione del webinar”;
− “In realtà, nella sentenza, semplicemente viene ritenuta non provata la fattispecie di reato per cui il era imputato, confermandosi Pt_1 peraltro (pag. 90) che l'odierno ricorrente pur estraneo all'originaria intesa
“risulta aver effettivamente preso parte alle articolate vicende che ebbero a conseguirne”.
La tesi del Tribunale è dunque chiara: anche il giudice penale ha accertato che i fatti per i quali il è stato imputato dalla Procura di Catania e licenziato Pt_1
Co dalla si sono “storicamente” verificati.
16 Insomma, per il primo giudice non v'è dubbio che nei luoghi, nei modi e nei tempi individuati nella lettera di contestazione il abbia interagito con il Pt_1 dott. per suggerirgli le risposte in replica ai chiarimenti richiesti dalle Per_1 imprese concorrenti PH, Canon e HI impegnandosi a mantenere l'assoluto riserbo;
si sia adoperato per rimuovere con urgenza dalla stanza del Co Granata l'ecografo “Sequoia” commercializzato dalla e dato in demo al nefrologo, consapevole che altrimenti, essendo appena avvenuta la Co pubblicazione del bando di gara, la avrebbe potuto essere accusata di turbare gara;
trascorsi quattro giorni dalla consegna al (da parte del Per_1
e del ) del documento informatico contenente le specifiche Pt_4 Per_2
Co tecniche del macchinario commercializzato dalla , da trasporre nel capitolato di gara, abbia proposto al di partecipare come relatore a un webinar Per_1 organizzato dalla SIRM (Società italiana di radiologia medica ed interventistica) Co dietro compenso formalmente erogato dalla ma in concreto dalla CP_5 sponsorizzatrice dell'evento; gli abbia chiesto di utilizzare, per la sua relazione, le immagini formate con l'utilizzo del macchinario dato in prova, pur senza Co menzionare direttamente né sponsorizzare lo strumento;
lo abbia informato del tornaconto, in termini di visibilità, che avrebbe avuto dalla partecipazione all'evento formativo;
che si sia messo a disposizione del per aiutarlo Per_1 nella preparazione dell'intervento in occasione del webinar.
Leggendo la sentenza del G.U.P. di Catania anche la Corte ne è convinta.
Il giudice penale non ha affatto negato la “storicità” gli episodi, tant'è vero che ha dedicato 84 pagine della propria sentenza alla ricostruzione dei fatti ritrascrivendo le comunicazioni intercettate e i relativi brogliacci.
Insomma, è vero che il giudice penale ha escluso una correità del nel Pt_1 reato di turbata libertà degli incanti per non esser stata raggiunta prova certa che sapesse dell'originaria intesa fraudolenta di confezionamento di un bando di gara sartoriale (c.d. fotocopia o fotografia), né la prova che le informazioni tecniche date al appena ricevute le richieste di chiarimenti della Per_1 concorrente siano state poi effettivamente recepite dal R.U.P. per rispondere alle osservazioni pervenute. Ma è altrettanto vero egli, comunque, “estraneo all'originaria intesa, risulta avere effettivamente preso parte alle articolate
17 vicende che ebbero a conseguirne...”. Insomma, manca la prova della sua partecipazione al reato, non già quella dei fatti nella loro storicità.
Lo stesso dicasi per l'imputazione di corruzione. È vero che il G.U.P. ha escluso la tipicità del reato per difetto della necessaria sinallagmaticità che deve connotare ogni patto corruttivo, vista la sfasatura temporale tra la formalizzazione dell'intesa illecita raggiunta dal , dal e dal Per_1 Pt_4
(l'11.9.2020) e il primo contatto fra il e il in cui Per_2 Per_1 Pt_1 quest'ultimo propose al nefrologo la partecipazione al webinar, tale che all'11.9.2020 né il né i suoi potenziali corruttori potevano avere Per_1 contezza delle utilità, anche economiche, che il medico avrebbe percepito quale corrispettivo dell'atto contrario a suoi doveri d'ufficio. Ma è altrettanto vero che ciò non cancella il fatto storico dell'invito rivolto dal a Parte_7 partecipare all'evento formativo organizzato dalla dietro retribuzione CP_5
(non sussiste il fatto di reato per come descritto dal codice penale, cioè la sua tipicità; ma il fatto continua a esistere come accadimento materiale).
Se così stanno le cose, diventano irrilevanti le critiche mosse da parte appellante, a cominciare dalla eccepita contraddittorietà fra la decisione del giudice penale e quella del giudice del lavoro in punto di coefficiente psicologico del che, per il primo, non avrebbe avuto effettiva contezza Pt_1 delle manovre di manipolazione della gara, mentre, per il secondo, molto probabilmente sarebbe stato a conoscenza dell'accordo a monte.
In ogni caso il Tribunale, nella propria autonomia di giudizio, ha motivato le ragioni per cui - a suo dire - il conoscesse il contesto illecito nel quale Pt_1 si stava muovendo, valorizzando a tal fine l'interlocuzione avuta (di persona) con il il 27.10.2020 (telefonicamente) nel corso della quale si è Pt_4 discusso dell'opportunità di spostare il macchinario “Sequoia” dato in prova al dal reparto gestito dal nefrologo stante la pendenza della gara (“se no Per_1 diventa turbativa” – pag. 96 della c.n.r.).
Rileva la Corte come tale consapevolezza traspare anche dal commento al monito del : “eh lo so…dopo finisce da…che passiamo da Pt_4 privilegiati…a castigati” (pag. 96 della c.n.r.).
Sebbene da questa affermazione non possa trarsi con sicurezza la conoscenza
18 da parte del dell'accordo a monte, tuttavia egli mostra di sapere che Pt_1 sono dei “privilegiati” in quanto hanno il dott. dalla loro parte, al punto Per_1 di impegnarsi (allorché nuovamente compulsato dal il 2.11.2020) a Pt_4 provvedere nel giro di pochi giorni (pag. 99 c.n.r.).
Nello stesso senso depone l'affermazione “queste cose non le dobbiamo far uscire da qua dentro” (pag. 113 della comunicazione di notizia di reato – doc.
7 fascicolo di primo grado della società) con la quale il , nel sottoporgli Per_1 le osservazioni di Canon e HI, mette in guardia il SOMMA di usare massima cautela.
Ma comunque il punto non è questo. La contestazione disciplinare non si è fondata sul grado di consapevolezza che il aveva di partecipare Pt_1 insieme ad altri ai fatti ascrittigli, quanto, invero, sul grado di contezza di violare regole aziendali, normative e principi in materia di rapporti con i pubblici ufficiali (soprattutto se incardinati presso le stazioni appaltanti che abbiano indetto gare cui la società partecipa o intende partecipare), compliance, anticorruzione e in materia di eventi formativi.
In altre parole, il è stato licenziato non perché, secondo l'assunto Pt_1 accusatorio del P.M., avesse commesso reati ma perché si è reso protagonista di fatti, disvelati dalle indagini preliminari della Procura, che hanno Co irrimediabilmente incrinato la fiducia fino ad allora riposta dalla sul corretto adempimento delle mansioni da parte del dipendente.
Queste considerazioni neutralizzano anche l'altra difesa dell'appellante, lì dove sostiene, con riferimento alle condotte contestate nel capo 1 della contestazione disciplinare, che dal contenuto delle intercettazioni emergerebbe che “il 2 novembre 2020 il dott. si reca dal RUP per formulare le Per_1 riposte a PHILIPS, tali risposte non potevano essere state suggerite da Pt_1 ma già prima di incontrarlo…in occasione di questo incontro Pt_8 Pt_9 casuale del 2 novembre 2020 [fra il , il e il al bar Pt_4 Pt_1 Per_1 vicino all'ospedale], il Sig. si è limitato ad ascoltare il Pt_1 Parte_10 senza mai fornire alcuna considerazione tecnica. Quanto, poi, all'asserzione secondo la quale il Sig. si sarebbe sostituito al Pubblico Ufficiale Pt_1 dettando le risposte tecniche alle osservazioni provenienti da Canon e HI,
19 anche questa è priva di alcun supporto probatorio oltreché senso logico atteso che, come è emerso nel giudizio penale, le risposte non contengono alcuna ipotetica “dettatura” ma si limitano a rilevare che vige il principio della tolleranza del 10%”.
I suddetti argomenti sono vanificati proprio dal tenore delle conversazioni intercettate. Il 3 novembre la R.U.P. e si incontrano nell'ufficio della Per_1 prima per approntare una risposta tecnica e il suggerisce di scrivere Per_1 che l'ecografo proposto dalla concorrente non è un modello top di gamma come richiesto dal bando. Ma il giorno precedente (appunto il 2 novembre) il
(già informato il 30 settembre per le vie brevi dalla R.U.P. delle Per_1 osservazioni della PH) aveva già incontrato al bar il e il Pt_4 Pt_1 rivelandogli le caratteristiche tecniche del prodotto offerto dalla concorrente
PH (inferiori a quelle stabilite dal bando di gara), dopo che nella mattinata la R.U.P. gliele aveva inviate per e-mail (v. pagg- 98-101 della c.n.r.).
Nell'occasione i tre le avevano discusse e commentate insieme, tanto che il interviene dicendo che comunque oggetto della fornitura deve essere Pt_1 un prodotto di qualità (v. pagg. 103-104 della c.n.r.). Ed è esattamente questa Co l'addebito che la ha mosso all'appellante: “in data 2 novembre 2020 Lei discuteva con il Dott. e con il Dott. i contenuti della richiesta Per_1 Pt_4 di chiarimenti ricevuta da parte del potenziale concorrente PH”. La società non gli ha contestato – come opina l'appellante – di aver fornito considerazioni tecniche da cui poi il avrebbe preso spunto, ma soltanto d'aver preso Per_1 parte a una discussione alla quale non avrebbe dovuto partecipare alla luce Co dell'interesse della nella gara. Mentre invece “considerazioni tecniche” sono da lui svolte quando, il 4.11.2020, il lo mette al corrente delle ulteriori Per_1 richieste di chiarimenti pervenute dalle altre concorrenti Canon e HI e il passa in rassegna, uno ad uno, i requisiti tecnici dei macchinari che Pt_1 esse intenderebbero offrire (touch screen, tastiera, monitor software, sonda…) esprimendo anche giudizi di non idoneità, come ad esempio “non sufficiente all'operatività”, oppure “Ma 14 cm sono pochi, vuol dire che io, praticamente, se sono obeso non lo misuro”, o ancora “ma stiamo sempre là…poi dopo, alla fine, 12 pollici…”, giusto per citarne alcuni (v. pag. 112-115 della c.n.r.).
20 Neppure persuade l'altra critica che viene mossa alla sentenza del Tribunale, riguardante le condotte contestate nel capo 2. Chiosa l'appellante che “se fosse stata adeguata attenzione alla documentazione prodotta in atti, sarebbe emerso – senza timore di smentita – che anche la contestazione sulla organizzazione del webinar con il prof. era del tutto priva di Per_1 fondamento e riscontro probatorio”. E ciò perché: il 15.9.2020 non furono discussi i risvolti economici della partecipazione all'evento formativo;
la proposta del quale relatore non avrebbe rappresentato la ricompensa Per_1 del pubblico ufficiale per la sua attività di manipolazione della gara, ma la scelta ricadde su di lui per ragioni squisitamente scientifiche;
il 16.9.2020 il chiedeva al di poter utilizzare anche le immagini captate Per_1 Pt_1 mediante macchinari di società diverse dalla SH sponsorizzatrice del corso, cui il rispondeva affermativamente purché fossero oscurati i loghi. Pt_1
Ora, ancora una volta la difesa fraintende il senso della contestazione disciplinare. La società non gli ha contestato di aver preso parte a un accordo corruttivo, ma di aver violato le disposizioni regolamentari relative alla organizzazione e gestione dei corsi e delle linee guida adottate dalla CP_7
Società che recepiscono tale disciplina regolamentare, che per ovvie ragioni di imparzialità rimettono ai provider (associazioni che organizzano i corsi) tutta l'organizzazione delle attività formative e le sottraggono agli sponsor (enti privati che sponsorizzano i corsi), ai quali è fatto divieto di influenzarne la pianificazione mediante indicazioni dei contenuti, relatori, moderatori.
Questa disciplina è stata senza dubbio violata dal il quale, come Pt_1 traspare dalle intercettazioni, il 15.9.2020 ha proposto al di Per_1 intervenire al webinar come relatore scegliendo un argomento di discussione;
lo ha informato che il costo di iscrizione alla S.I.R.M. (condizione necessaria Co per partecipare all'evento) sarebbe stato sostenuto dalla;
lo ha persuaso rammentandogli la visibilità che ne sarebbe derivata all'interno della CP_5 il 16.9.2020 lo ha esortato a utilizzare nelle slides solo (“solo le nostre”) le immagini prodotte dal macchinario di fabbricazione dato in prova “per CP_1 ovvie ragioni voglio dire…che l'azienda fa un investimento, quindi, diciamo il minimo che gli chiede al proprio partner scientifico è quello di lavorare con
21 l'apparecchio”, senza però sponsorizzarle espressamente (pagg. 82-83 della c.n.r. e mail del 16.9.2020); il 23.11.2023 si rende altresì disponibile a Pt_1 supportare il nella preparazione dell'intervento (v. pag. 124 della Per_1
c.n.r.). Co Si ribadisce, conclusivamente, che i fatti materiali sui quali la ha fondato la contestazione disciplinare sono rimasti dimostrati pur in sede penale, e per l'effetto trova applicazione l'unanime insegnamento giurisprudenziale – fatto proprio dal Tribunale – secondo cui “l'efficacia del giudicato penale sul giudizio civile avente ad oggetto il provvedimento disciplinare non è assoluta ed automatica. La sentenza penale di assoluzione, qualunque sia la formula con cui è pronunciata, non esclude automaticamente la sussistenza dell'illecito disciplinare. Questo può accadere solo se la sentenza penale ha escluso la materialità delle condotte contestate e gli episodi oggetto del procedimento penale coincidono integralmente con quelli oggetto della originaria contestazione disciplinare” (tra le più recenti, Cass. civ., Sez. lavoro, sent.
22/07/2024, n. 20109).
Per conseguenza devono confermarsi le conclusioni cui è giunto il Tribunale in punto di diritto: il ha agito in violazione delle discipline individuate Pt_1 nella contestazione disciplinare, sulla cui obbedienza non poteva nutrire dubbi in ragione della sua esperienza e formazione. In particolare:
- il Codice etico aziendale – cap. F intitolato “Ci comportiamo in modo corretto
e affidabile - Concorrenza leale” (ai cui contenuti, già esplicitati dal tribunale, si rimanda);
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001 adottato da cap. 5.1, intitolato “regole comportamentali nei Controparte_1 confronti della pubblica amministrazione” (ai cui contenuti, già esplicitati dal tribunale, si rimanda e che, in sintesi, vietano di influenzare l'indipendenza di giudizio del Pubblico Ufficiale nonché di adottare qualsiasi comportamento finalizzato ad assicurare un illecito);
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sul documento “La formazione continua nel settore salute” del
2.2.2017, disciplinante la formazione dei professionisti sanitari, in particolare
22 l'art. 79 sulla sponsorizzazione degli eventi, ai sensi del quale gli eventi possono essere sponsorizzati da imprese commerciali operanti in ambito sanitario, purché ciò non influenzi i contenuti formativi dell'evento”.
7.4. Con il quarto motivo, rubricato “Omessa pronunzia sulle istanze istruttorie”, impugna la decisione del Tribunale nella parte in cui, ritenuta la causa matura per la decisione già sulla base delle allegazioni delle parti, non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti dal ricorrente attraverso i quali, a suo dire, sarebbe riuscito a dimostrare la conoscenza da parte della società dei comportamenti contestati al dipendente e, quindi, la tardività della contestazione disciplinare, nonché l'insussistenza die fatti addebitati.
Il motivo è assorbito dal rigetto delle precedenti censure.
7.5. Dal rigetto dei precedenti motivi di gravame consegue l'infondatezza anche del quinto motivo di doglianza, rubricato “Erronea valutazione sulla condanna alle spese”, con cui impugna il capo sulle spese, in quanto da porsi a carico della controparte in considerazione dell'auspicato accoglimento dell'appello.
8. L'appello, conclusivamente, deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
9. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
10. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello; 23 -Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
4.000,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 16.12.2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio dottor Nicolò Stefanelli
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