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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/06/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1a Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 399/2021 R.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, Via San Filippo Bianchi n. 54, presso lo studio Avv.
Mario Intilisano (C.F.: ), da cui è rappresentato e difeso giusta C.F._2
procura agli atti (PEC: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante p. Controparte_1 P.IVA_1
t., elettivamente domiciliata presso – Ufficio Legale – dislocazione Controparte_1 di Messina, S.S. 114 km. 5,200 Pistunina Messina, rappresentata e difesa dall'Avv.
Daniela Cingari (C.F.: ) giusta procura agli atti;
C.F._3
APPELLATA
*********************
Oggetto: Appello avverso la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Barcellona
P.G. n. 520/2021 del 28/04/2021 resa nella causa civile iscritta al n. 262/2019
R.G. avente ad oggetto: buoni postali fruttiferi
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1 1)”determinare il controvalore dei buoni dal n. 5 al n. 8 calcolando gli interessi dal 20° al
30° anno secondo le indicazioni contenute nei detti buoni (Lire 129.075 per ogni bimestre dal 20° al 30° anno) e quindi per ciascuno la somma di € 5.694,65 mentre per i buoni dal n. 9 al n. 10 calcolando gli interessi secondo le indicazioni del buono e quindi la complessiva somma di € 6.666,17 per ciascuno, ovvero quella che vorrà la Corte di
Appello all'occorrenza determinare”; 2) riformare in ogni caso la condanna al pagamento delle spese del grado e condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, eventualmente compensando in parte le spese del primo grado di giudizio e ponendo per intero quelle del giudizio di appello a carico di ”. CP_1
Per l' appellata:
1)”preliminarmente, dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello avverso, in quanto generico;
2) nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto e per l'effetto confermare l'impugnata ordinanza;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha impugnato davanti a Parte_1
questa Corte la ordinanza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Barcellona P.G. ha rigettato il ricorso dallo stesso proposto condannandolo alla refusione della metà delle spese di lite.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la parziale riforma.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 30 luglio 2021 si è costituita Controparte_1 che ha resistito all'appello, di cui ha preliminarmente eccepito la inammissibilità
[...]
per genericità; nel merito ne ha contestato i motivi, chiedendone il rigetto, con conferma della pronuncia di primo grado e con vittoria di spese e compensi anche del presente grado.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., giusta ordinanza resa in seno alla udienza in modalità “trattazione cartolare” dell' 1 ottobre 2021, la Corte ha rinviato la causa alla udienza di precisazione delle conclusioni dell' 8 maggio 2023; indi è stata fissata l'udienza del 25 marzo 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C. ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dall' appellante, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
2 ************************
L'appellante ha proposto due motivi di censura.
Col primo motivo ha stigmatizzato l'errore in cui sarebbe incorso il Giudicante nel considerare unitariamente i 10 buoni postali dedotti in giudizio.
Al contrario, il Tribunale avrebbe dovuto distinguere i suddetti buoni ed individuare tre distinti gruppi: dal 1° al 4°, dal 5° all' 8° ed infine dal 9° al 10°.
Ed invero il principio giuridico posto a base della ordinanza impugnata potrebbe semmai valere solo per il primo dei tre gruppi, quello avente ad oggetto i buoni dal n. 1 al n. 4, in relazione ai quali l'appellante ha manifestato acquiescenza alla pronunzia, giammai potrebbe valere per gli altri due gruppi di buoni per i quali la motivazione addotta dal
Giudicante sarebbe del tutto incongrua.
Col secondo motivo, riguardante quindi solamente i buoni del secondo gruppo (dal n. 5 al n. 8) e del terzo gruppo (dal n. 9 al n. 10), l'appellante ha contestato la pronunzia nella parte in cui non ha dato prevalenza al dato letterale dei buoni in assenza di modifiche del tasso successive all'emissione dei buoni.
L'appellato ha ritenuto fuorvianti le argomentazioni ex adverso mosse, chiedendone il rigetto in quanto contrastanti con la prevalente Giurisprudenza di legittimità e di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellata per violazione degli articoli 342 e 434 cpc.
Al riguardo deduce che avrebbe violato il dettato Controparte_1 Pt_1
normativo in quanto non avrebbe indicato, nell'atto di appello, in modo specifico le parti del provvedimento appellate (parte rescindente) nonché le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado (parte rescissoria).
La Corte è di diverso avviso.
Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione in materia “ Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione
3 di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Civ.
13535/18).
Ed invero, dal contenuto del gravame proposto dal risultano in modo chiaro Pt_1
ed intuitivo le parti della sentenza censurate ed ampiamente esposte le ragioni a supporto di una decisione contraria a quella gravata.
L'eccezione va pertanto rigettata.
Quanto al merito, la Corte osserva.
Innanzitutto giova evidenziare che la difesa del ha, in corso dell'odierno grado di Pt_1
giudizio, parzialmente modificato, limitandole, le proprie conclusioni.
Ed invero, mentre nell'atto introduttivo dell'odierno grado di giudizio ha censurato la pronuncia relativamente ai gruppi di buoni dal n. 5 al n. 8, e dal n. 9 al n. 10, nella memoria di replica (pag. 2, rigo 8 e segg.) così ha testualmente dedotto: “Se i principi recentemente affermati dalla Corte di Cassazione (che si contestano) possono trovare applicazione per i buoni dal 5 al 8, detti principi non possono trovare applicazione per i buoni dal 9 al 10 per i quali, sebbene acquistati dopo la variazione dei tassi di cui al Dm 13.06.1986, riportavano ancora la vecchia tabella. E sul punto le CP_1 nulla osservano”.
L'utilizzo del grassetto sembrerebbe fugare qualsivoglia dubbio circa la volontà dell'appellante di concentrare le proprie contestazioni solamente sull'ultimo gruppo di buoni postali, ovvero quello dal n. 9 al n. 10.
In ogni caso, qualora l'odierno reclamante abbia inteso censurare la pronuncia del
Giudice di prima istanza anche in relazione al secondo gruppo di buoni (dal n. 5 al n. 8), la Corte rileva la infondatezza delle contestazioni.
Ciò alla luce della recente pronuncia della S.C. che di seguito si richiama: “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non
4 consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante
e non determina un errore sulla dichiarazione essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4384 del 10/02/2022).
Sulla stessa scia si pone anche la successiva ordinanza della S.C. n. 4748 del
14/02/2022 il cui principio di seguito si trascrive: “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 – che consentiva variazioni, anche in pejus, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. le statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie – istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1086 – di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio
1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni”.
Tanto basta, ad avviso della Corte, per rigettare le doglianze mosse dall'appellante in relazione al secondo gruppo di buoni (dal n. 5 al n. 8).
Rimane da esaminare il terzo ed ultimo gruppo di buoni (dal n. 9 al n. 10), in relazione al quale la Corte osserva.
Deduce l'appellante in memoria di replica che detti buoni, emessi il 04/11/1987 ed il
02/12/1987, mentre sul fronte riportano il timbro Q/P, sul retro riportano la tabella dei buoni della serie P non modificata da alcun timbro.
Prosegue l'appellante evidenziando che In detta ipotesi, in palese violazione del DM,
l'emittente non ha apposto sul retro il timbro modificativo dei tassi della CP_1
5 tabella, creando quindi un legittimo affidamento al sottoscrittore di potere percepire quanto ivi dichiarato sia per il periodo dal 1° al 20° anno che dal 21° al 30° anno.
Ed a sostegno di tali argomentazioni sottolinea che, in relazione ad un altro buono del tutto identico a quelli oggetto di disamina, le hanno accolto il reclamo proposto dal CP_1
(senza attendere la decisione dell' Abf) giusta nota Prot. PB-200800644 del Pt_1
10/09/2020 con cui è stato comunicato al reclamante che successivamente sarà corrisposta dalle strutture centrali di BancoPosta, oltre a quanto percepito all'atto della riscossione, la somma integrativa di € 2.003,82 pari alla differenza tra il minore rendimento offerto dalla corretta serie di appartenenza “Q” ed il più remunerativo rendimento offerto dall'antecedente serie “P”.
Le doglianze sono fondate.
Ed invero i buoni n. 9 e 10, a differenza del precedente gruppo (dal n. 5 al n. 8), non recano sul retro alcun timbro che si sovrappone parzialmente alla stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, creando così una aspettativa del tutto legittima di poter percepire quanto ivi indicato per tutti i periodi.
D'altronde, anche la condotta tenuta da nella gestione stragiudiziale della CP_1
pratica di rimborso del buono emesso in data 25 gennaio 1988, non oggetto del presente giudizio, dimostra inconfutabilmente che in relazione ai buoni de quibus, pure essi caratterizzati dalla mancata apposizione di alcun timbro modificativo delle originali pattuizioni, non sussiste ragione plausibile per negare l'applicazione delle condizioni ivi chiaramente indicate.
Tanto basta per accogliere l'appello e riformare in parte qua l'ordinanza impugnata.
Riguardo la quantificazione delle somme integrative spettanti all'appellante, pari alla differenza tra il minore rendimento offerto dalla corretta serie di appartenenza “Q” ed il più remunerativo rendimento offerto dall'antecedente serie “P”, ritiene la Corte di poter basarsi sul criterio utilizzato da in seno alla nota Prot. PB-200800644, CP_1
riconoscendo in favore del , per ciascuno dei due buoni postali, riportanti lo stesso Pt_1
importo di quello rimborsato in via stragiudiziale ed emessi poco tempo prima, la somma di € 2.010,00 per ciascun buono, maggiorata degli interessi legali maturati dal 10 settembre 2020 al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dall'accoglimento parziale dell'appello e dal contegno processuale della odierna appellata, la Corte ritiene equo compensare parzialmente (in misura pari alla metà) le spese del presente grado e porre la
6 restante metà, liquidata in applicazione dei valori medi del D.M. 13/08/2022, n. 147 nella misura di € 1.457,50 di cui € 268,00 per studio, € 268,00 per fase introduttiva, € 496,00 per trattazione ed € 425,50 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie (15 %), CPA ed IVA se dovuta, in misura di legge, a carico di parzialmente Controparte_1
soccombente.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 399/2021 R.G. promossa da
[...]
contro n persona del legale rappresentante p. t., così Parte_1 Controparte_1
statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello, condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 di € 4.020,00 oltre interessi legali maturati dal 10 settembre 2020 sino al soddisfo;
2) compensa per metà le spese del presente grado di giudizio e condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della restante metà,
[...] liquidata in € 1.457,50 oltre rimborso spese forfettarie (15 %), CPA ed IVA se dovuta, in misura di legge.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 9 giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
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