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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12893 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 15.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 45741 R.A.C.C. dell'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. Parte_1
33, presso lo Studio dell'Avv. Aurora Spaccatrosi che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via CP_2
Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' , rappresentato e CP_3 difeso dall'Avv. Paola Tortato giusta procura generale alle liti a rogito del notaio Persona_1 in Fiumicino del 22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313,
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 12.12.2024 ed iscritto a ruolo il 16.12.2024 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: che l' sede di Roma Flaminio in data 5.11.2024, a CP_2 mezzo pec notificava al sig. Avviso di Addebito N. 397 2024 00197928 33 000, Parte_1 intimando il pagamento di complessivi € 4.776,71, inerenti i presunti contributi I.V.S. accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti, per gli anni 2022-2023, comprensivi di sanzioni e spese di notifica;
che il ricorrente è iscritto nell'area Artigiani & Commercianti a decorrere da ottobre 2014, allorquando ha assunto la carica di Amministratore Unico e quindi la rappresentanza della società Ristoritaly.it S.r.l.; che i Contributi IVS venivano versati dal in quanto ritenuti Parte_1 obbligatori per la carica di Amministratore Unico;
che in data 2.01.2019 il ricorrente apriva una propria partita IVA n. e veniva iscritto alla CCIAA come Ditta Individuale, per cui i P.IVA_1 contributi IVS erano dovuti in quanto direttamente legati alla sua attività personale;
che in data 31.01.2021 il provvedeva alla chiusura della sua partita IVA e di conseguenza si Parte_1 cancellava come Ditta Individuale, per cessazione di ogni attività; che a febbraio 2023 veniva comunicata all' , attraverso la Comunicazione Unica, la chiusura al 31.01.2021 della posizione CP_2 previdenziale del;
che anche successivamente a febbraio 2023 veniva sollecitata più Parte_1 volte la suddetta chiusura previdenziale;
che la cessazione dell'attività personale del ricorrente quale Ditta Individuale comporta la automatica cessazione anche dei contributi previdenziali IVS a carico del medesimo ricorrente;
che il ricorrente nel corso degli anni, dal 2014 in poi, e fino al 2020, ha sempre versato i suoi contributi IVS, dopodiché non avendo più una sua posizione personale aperta e percependo una busta paga come Amministratore in gestione separata, limitandosi soltanto alla gestione ed amministrazione dell'impresa senza svolgere attività lavorativa effettiva ed operativa, ha ritenuto legittimo interrompere il pagamento dei contributi IVS, in forza dell'intervenuta ordinanza n. 1759/2021 della Suprema Corte la quale ha sancito che l'espletamento dell'attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale non è in grado di determinare l'obbligatorietà dell'iscrizione all' commercianti, in quanto riconducibile comunque CP_2 all'attività di Amministratore.
Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo di volere:” in via preliminare: - dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, per quanto sopra esposto;
nel merito ed in accoglimento del presente ricorso: - accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o infondato e, comunque, annullare l'Avviso di addebito n. 397 2024 00197928 33 000, per i motivi esposti nel presente ricorso, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti;
- accertare e dichiarare che il ricorrente opponente nulla deve all' a titolo di CP_2 contributi Gestione commercianti da gennaio 2021. Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio l' depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo CP_2 chiedendo di volere: “ 1) rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma dell'avviso di addebito e condanna dell'opponente al pagamento delle somme quivi esposte oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo;
2) in via subordinata, condannare il ricorrente a pagare le somme, maggiori o minori di quelle esposte nell'avviso, che dovessero risultare dovute a titolo di contributi e somme aggiuntive, all'esito dell'istruttoria, oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo. Con vittoria di spese e competenze”.
In particolare l' deduceva: che l'iscrizione alla gestione Commercianti del ricorrente CP_2 era avvenuta in principio, a decorrere dal mese di Ottobre 2014, in forza della qualifica di socio unico ricoperta dal ricorrente nella RISTORITALY.IT S.R.L.; che tale carica veniva ricoperta dal giorno 11.7.2014 sino al 13.05.2021; che lo stesso ricopriva dal giorno 11.7.2014 al 7.6.2021 anche la carica di amministratore unico;
che l'iscrizione avveniva dal mese di Ottobre 2014 perché in tale mese iniziava l'attività; che l'iscrizione della ditta individuale è subentrata successivamente in data 20/01/2019; che la ditta individuale è cessata in data 23.02.2021, con chiusura partiva iva in data 31.01.2021, ma a seguito dell'intervenuta cessazione della ditta individuale, il signor è Parte_1 rimasto iscritto nella gestione commercianti in quanto socio unico (fino al 13.05.2021) della RISTORITALY.IT S.R.L. e per l'attività commerciale svolta nella Ristoritaly 2 Srl, p.i.
della quale è stato socio unico dal 18.03.2021 fino al 07.05.2024 della quale era P.IVA_2 anche amministratore unico dal 18.07.2019; che quindi l'Avviso di Addebito opposto concernente i contributi dovuti per il periodo dal 10/2022 al 09/2023, trae origine dall'iscrizione alla gestione commercianti per l'attività svolta quale socio unico nell'ambito della Ristoritaly 2 Srl, p.i.
dal 18/03/2021 al 7/05/2024; che la posizione previdenziale del ricorrente risulta allo P.IVA_2 stato cessata alla data del 3.6.2024, data in cui tutte le quote detenute dal ricorrente sono state oggetto di cessione;
che i requisiti richiesti dalla normativa ai fini della iscrizione nella gestione commercianti sono individuati nell'abitualità e nella prevalenza della gestione dell'impresa; che in presenza di tali requisiti l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale;
che secondo la Cassazione la partecipazione all'attività aziendale non può intendersi esclusivamente di natura esecutiva o materiale, ma anche di natura organizzativa e direttiva, atteso che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi in maniera rilevante nel ciclo produttivo;
che nel caso di specie, risulta comprovato che l'opponente, per il periodo in questione, abbia rivestito all'interno della società Ristoritaly 2 Srl la carica di amministratore unico e che sia stato socio unico fino al 7 maggio 2024 del capitale della società, svolgente attività commerciale;
che risulta, altresì, che nel periodo di riferimento dell'avviso di addebito, e più ampiamente dal 2021 al 2023, la società si sia avvalsa di diversi collaboratori che però avevano tutti la qualifica di operaio a tempo parziale, la maggior parte a termine, due avevano la qualifica di impiegato part-time ed uno soltanto la qualifica di impiegato full-time e dunque nessuno diverso dal ricorrente che avesse una qualifica dirigenziale ovvero abilitato a compiere gli atti di direzione dei dipendenti temporaneamente presenti in azienda ed in genere di direzione del lavoro aziendale;
che la costante giurisprudenza ritiene che i soci di SRL che prestano attività di amministratore, oltre a doversi assicurare nella Gestione Separata ex art. 2, co. 26, L. 335/95, sono anche tenuti alla iscrizione nella Gestione commercianti, qualora partecipano all'attività dell'impresa, come nella fattispecie;
che nell'ipotesi in cui si ritenesse che non ricorra la sussistenza dell'obbligo contributivo in entrambe le due assicurazioni (Gestione Separata e Gestione Commercianti) va tenuto conto del fatto che il ricorrente in qualità di socio unico e amministratore unico della Ristoritaly 2 srl deve essere iscritto alla Gestione commercianti, spettando all' il diritto di CP_2 stabilire la prevalenza della attività, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 208, della L.662/96, Sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 397 2024 00197928 33 000, formato il 24.10.2024, notificato il a mezzo pec il 5.11.2024, con cui l' ha richiesto il pagamento di € CP_2
4.776,71 a titolo di contributi “accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti”, relativamente al periodo dal 01/2022 al 12/2023. Risulta dalla visura camerale in atti della Ristoritaly 2 Srl che il sig. è Parte_1 stato socio unico della predetta società dal 18.03.2021 al 07.05.2024, nonché amministratore unico dal 18.07.2019 al 24.6.2024 L'Avviso di Addebito opposto concernente i contributi dovuti per il periodo dal 10/2022 al 09/2023 per l'attività svolta dal ricorrente quale socio unico ed amministratore unico della Ristoritaly 2 Srl. Si osserva che l'art. 1, comma 203 legge 662/1996, che ha sostituito il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, così prevede: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". La Cassazione in materia ha stabilito che “ In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Cass. sez. lav. Ordin. n. 19273 del 19/07/2018, conforme Cass. sez. lav. Sent. n. 4440 del 21.2.2017). La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza” (Cass. sez. lav., Ordin. n. 10426 del 02/05/2018). Successivamente la Cassazione ha confermato i “principi espressi da questa Corte di legittimità in ordine ai presupposti di iscrizione alla Gestione commercianti nell'ipotesi di socio amministratore di società di capitali, ribaditi da ultimo da Cass. n. 8945 del 2020, secondo cui per l'iscrizione alla Gestione Commercianti presupposto essenziale è lo svolgimento di un'attività commerciale", conformemente a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha sostituito il testo della L. n. 160 del 1975, art. 29, in materia di requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
per cui, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo, appunto, necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza” (Cass. sez. lav. Ordin. n. 31158 del 21.10.2022). E ancora:”…come è noto, a seguito dell'emanazione della norma interpretativa di cui al D.L. nr. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in legge nr. 122 del 2010 (su cui v. Sez. Un. nr. 17076 del 2011 e Corte Cost. nr. 15 del 2012) è divenuto oramai non più contestabile che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge, a fini contributivi, alla gestione commercianti ed alla gestione separata;
19. rimane però sempre da accertare in concreto, in ogni singola fattispecie, come osservato dalla Corte di appello, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, necessario per l'iscrizione alla gestione commercianti, anche in relazione al socio accomandatario di società di persone (Cass. nr. 2665 del 2021; Cass. nr. 22086 del 2021); 20. la partecipazione personale al lavoro aziendale va, infatti, tenuta distinta dall'attività di amministratore. Si tratta di attività che riguardano piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 cod.civ. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. nr. 2665 del 2021 cit);…”(Cass. sez. lav. ordin. n. 26420 del 13.9.2023). La Suprema Corte ha, infine, evidenziato che “In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con CP_ onere della prova a carico dell' della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. sez. lav. sent n. 24439 del 10/08/2023). Pertanto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato nel ritenere che quando non viene prestata nessuna attività lavorativa in favore della società di capitali, ma vengono unicamente svolti di compiti riservati al socio-amministratore, l'obbligo contributivo non sussiste. Anche la giurisprudenza di merito si è pronunciata in tal senso: CP_
“(…) l' nel caso di specie, non ha dedotto le concrete circostanze idonee a configurare l'effettivo esercizio da parte dell'opponente, con carattere di prevalenza, dell'attività diretta alla realizzazione dello scopo sociale. Ed invero, gli oneri di allegazione e prova sul punto sono particolarmente rigorosi attenendo alla concreta, personale attività svolta dal socio amministratore e diretta al conseguimento dell'oggetto sociale in collaborazione con gli altri soci ovvero dipendenti, attività ontologicamente diversa dalle attività di gestione e rappresentanza proprie CP_ dell'amministratore (Cass. Sez.6° ord.n.10426\2018); l' come rilevato, si è limitato ad asserire la sussistenza delle condizioni per l'insorgenza dell'obbligo contributivo richiamando esclusivamente la qualità di socio unico e l'incarico di amministratore attribuito all'opponente ed omettendo l'allegazione dell'attività lavorativa che l'opponente avrebbe in concreto svolto all'interno della società da ella amministrata. In difetto di allegazione e prova delle condizioni di cui alla richiamata normativa non si configura a carico dell'opponente l'obbligo contributivo (…)” (Trib. Roma sez. lav. est. Lionetti sentenza n. 4251 del 10.4.2024).
Nel caso di specie l' , a ciò onerato, non ha fornito alcuna prova della partecipazione CP_2 del ricorrente, socio unico e amministratore della Ristoritaly 2 Srl nel periodo dedotto, con i requisiti di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale della società, così come previsto dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996. Peraltro dall'elenco dei lavoratori relativo agli anni 2022 e 2023, prodotto dall' , CP_2 emerge che la società Ristoritaly 2 Srl nel periodo contestato si è avvalsa per il lavoro aziendale di numerosi lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, sicché risulta del tutto verosimile che il ricorrente, nel periodo in contestazione, non abbia prestato attività che esulasse da quella propria di amministratore. Per le considerazioni che precedono, ritenuto non assolto da parte dell' l'onere della CP_2 prova circa la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, l'avviso di addebito opposto deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce, con la precisazione che non è dovuta l'iva e la cpa atteso che l' risulta difeso da avvocato CP_2 dipendente dell' medesimo (cfr. Cass. sez.IV, ordin. n.6346 del 2.3.2023:”Agli avvocati CP_3 dell non vanno liquidate I.V.A. e C.P.A.: la prima non è dovuta in quanto essi sono CP_2 dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla Cassa previdenza avvocati”).
P.Q.M.
1) annulla l'avviso di addebito opposto n. 397 2024 00197928 33 000;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.511,10 di CP_2 cui €1.314,00 per compensi ed € 197,10 per spese. Roma, 15.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi