Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/03/2026, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01455/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04116/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4116 del 2025, proposto da Alessandro Stefanelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giandomenico Catalano, Laura Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della Sentenza n. 153/17 del 12.01.2017, pubblicata il 24 gennaio 2017, pronunciata dalla Corte di Appello di NA Sezione Lavoro e Previdenza nel procedimento n. 3201/2012 R.G., passata in Giudicato il 28.03.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa RA FU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con memoria del 13.02.2026, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con condanna alle spese dell’intimata amministrazione, secondo il principio della soccombenza virtuale, avendo l’I.N.A.I.L., con determinazione n. 218 del 8 settembre 2025, in esecuzione della ottemperanda sentenza n. 153/17 del 12.01.2017, ammesso il ricorrente medesimo alla procedura selettiva per l’attribuzione di n. 29 posti del I° livello differenziato di professionalità - Ramo Tecnico Accertamento Rischi e Prevenzione con decorrenza dal 1° gennaio 2005;
Considerato che l’Amministrazione intimata ha insistito per la compensazione delle spese di giudizio, state la ritenuta spontanea e piena attuazione alla decisione passata in giudicato, con la determina n. 218/2025;
Ritenuto di dover dichiarare cessata la materia del contendere e condannare l’Amministrazione resistente alle spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del fatto che la sentenza ottemperanda è stata notificata all’Amministrazione dalla parte ricorrente l’8.07.2024 e che la determinazione dell’Amministrazione medesima in esecuzione della predetta sentenza è stata assunta solo l’8 settembre 2025, dopo la notifica del ricorso de quo (7.08.2025);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 500,00, oltre oneri di legge, e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MO LL Di NA, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
RA FU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA FU | MO LL Di NA |
IL SEGRETARIO