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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/04/2024, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.P. Vincenza Ovallesco, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3760 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza virtuale del 21.12.2023, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, e vertente
TRA
, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
, C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_2 rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. VALENTE FRANCESCO e presso il suo studio elettivamente domiciliati , attori
CONTRO
, C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_3 convenuto estromesso
CONTRO
avv. , C.F.: , rapp.ta e difesa, CP_2 CP_3 CodiceFiscale_4 giusta procura in atti, dall'avv. MANUELA BIANCHI e avv. LORUSSO PIERO e presso il loro studio elettivamente domiciliata , convenuta
OGGETTO: divisione/delimitazione proprietà esclusive, divisione aree indivise, regolamentazione spazi comuni.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/12/2023, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -Con atto di citazione del 09.10.2015, i signori e , dopo Pt_1 Parte_2 vari tentativi bonari (v. docc. 4, 5, 5 e 7 del fascicolo di parte attrice) ed una mediazione (v. doc. 8 del fascicolo di parte attrice), hanno adito l'intestato Tribunale per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. tenuto conto dei rispettivi titoli e delle relative quote di proprietà e comproprietà, procedere alla divisione delle parti di aree esterne (parcheggio, giardino, terrazza, piscina) ancora in comune con relativa attribuzione ai signori e , da una parte, e Pt_1 Parte_2
, dall'altra e cioè: (area comune indivisa individuata con il CP_2 Parte_3 subalterno 4): delimitazione dell'area comune di parcheggio a confine con le rispettive corti esclusive ed accessi esclusivi;
divisione dell'area parcheggio con individuazione ed assegnazione (in proprietà) di due (2) posti auto per ciascuna parte anzichè uno (1) come indicato nei rispettivi titoli di proprietà; comunione della restante area parcheggio da destinare a spazio di manovra;
(CORTI ESTERNE) apposizione di recinzione/delimitazione lato EST dei subalterni 1 CP_4
e 2; divisione dell'aiuola esterna al complesso bifamiliare con attribuzione secondo le rispettive quote di proprietà; TERRAZZA chiusura con apposizione per delimitazione di idonea ringhiera della terrazza (piano terra) di proprietà esclusiva dei signori;
Parte_4 regolamentazione dell'accesso per la pulizia della finestra della proprietà che CP_2 affaccia su tale terrazza;
PISCINA divisione delle corti esclusive antistanti il fabbricato e prospicienti la piscina con apposizione di idonea ringhiera;
recinzione della piscina con apposizione di due cancelletti per consentire l'accesso alla stessa dalle rispettive corti esclusive di proprietà; SERVITU' e SERVIZI: spostamento dei comandi delle utenze a confine tra le due proprietà per consentire un più agile accesso ai comandi;
redazione di idoneo regolamento per la gestione dei servizi e delle aree comuni non oggetto di divisione, con predisposizione di idonee tabelle.
2. predisporre idoneo disciplinare per la regolamentazione dei restanti spazi, degli altri beni comuni, delle servitù, dei servizi e delle condotte comportamentali;
3. vittoria del compenso professionale da liquidare in favore del sottoscritto procuratore già dichiaratosi antistatario” (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale).
-Si è costituita in giudizio l'avv. VASTARELLA Lara la quale ha chiesto:
“1) In rito in via principale: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza dell'edictio actionis;
2) Nel merito in via principale: Rigettare la domanda dell'attrice, spiegata nei confronti della convenuta, per le ragioni di cui in narrativa, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto accertare che le aree condominiali sono indivisibili;
3) Nel merito in subordine: qualora la domanda giudiziale abbia ad oggetto anche la corte in proprietà esclusiva di cui al sub 1 del mappale 486 confinante con il sub 2, previa apposizione di termini sulla stessa, dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale diritto di proprietà vantato dall'attrice sulla stessa;
4) Nel merito in via riconvenzionale: ordinare ai Signori e Parte_1 Parte_5 di lasciare libero e comodo ingresso alla scrivente sul fondo servente per consentire l'esercizio delle servitù apparenti, di cui in narrativa, acquistate per destinazione del padre di famiglia ordinando per l'effetto la cessazione di ogni turbativa e molestia volta ad impedire l'esercizio del diritto tenendo indenne l'odierna convenuta da ogni esborso ad essa richiesto;
Con favore di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge” (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale).
-Il convenuto non più proprietario del bene, è stato Controparte_1 estromesso dal giudizio con provvedimento del Giudice all'udienza 13.04.2018.
2 -Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. VI° co., acquisita la documentazione prodotta dalle parti, disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio nominando l'Arch. , il Per_1 presente giudizio -all'esito dell'elaborato del CTU- riassegnato a questo giudice a seguito di astensione del precedente Istruttore, viene ora per la decisione, previo concesso termine per memorie conclusionali, ritualmente depositate dalle parti e infruttuoso ulteriore tentativo di questo giudice alla conciliazione della lite.
Ciò posto in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali -a parte ogni rilievo in ordine alla cancellazione della causa dal ruolo, essendo detto fascicolo pervenuto da assegnazione del Presidente per cui deve ritenersi superata la questione- questo giudice, ai fini della presente decisione, non può non tener conto di quanto risulta accertato dalla espletata istruttoria e, dunque, dalle risultanze della CTU (v. relazione e conclusioni del CTU).
E invero, secondo quanto emerge dalla CTU
-che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, è fonte oggettiva di prova in tutti i casi in cui opera come accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizione tecniche (ex multis, Cass. 88/2004), per cui, le conclusioni del
CTU, argomentate in modo logico e condivisibile, esente da vizi logici, sorretta da idonei riscontri oggettivi, ben possono essere poste a fondamento della decisione (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n.
11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015)- la domanda attorea di “divisione/delimitazione delle aree di proprietà esclusiva, la regolamentazione degli spazi comuni e la divisione di alcuni beni in comune” è ammissibile e non violativa di alcun diritto altrui.
Tanto in conformità dei criteri prospettati dal CTU -dai quali il Tribunale non ha motivo di discostarsi essendo privi di alcuna contraddizione o irragionevolezza (v. Cass., 14 ottobre 2021, n. 28043)- per cui, i beni, anche divisi, continuano a mantenere l'idoneità all'uso a cui sono destinati, rendendo più comodo l'uso della propria cosa a ciascuno dei proprietari, nel pieno rispetto della consistenza originaria del bene comune (v. relazione e conclusioni del CTU).
La domanda attorea, dunque, va accolta in conformità a quanto descritto, accertato e graficizzato dal CTU nel suo elaborato, laddove -tenuto conto delle osservazioni di entrambe le parti- ha prospettato una divisione degli spazi comuni della proprietà e predisposto un disciplinare per un corretto uso delle parti comuni con suddivisione delle spese (v. relazione e conclusioni del CTU).
3 E in questi termini si ritiene di accogliere la domanda di parte attrice, secondo quanto accertato dal CTU in risposta ai quesiti posti nel suo elaborato al quale si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015).
Ogni ulteriore istanza, eccezione e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti - unitamente all'istanza di “rimessione degli atti alla Procura di Perugia al fine di accertare chi abbia sottratto l'ordinanza del Giudice dal portale telematico”, rimessione lasciata all'iniziativa della parte che ne ha interesse- deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia, come da dispositivo che segue.
Quanto alle spese di giudizio, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa
(Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217).
Tanto tenuto conto della pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92
c.p.c..
Anche le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto, attesa la natura della lite e dei rapporti tra le parti in causa, sono poste definitivamente a carico delle parti in solido, essendo -comunque- la consulenza tecnica atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (v. Cass. Sez. III, 17.1.2013, n. 1023; Cass. Civ., ordinanza 14300 del 24/6/14).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOP Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da + 1, nei Parte_1 confronti di avv. , ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, CP_2 CP_3 così provvede:
4 a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) ordina la divisione/delimitazione delle aree di proprietà esclusiva, la regolamentazione degli spazi comuni e la divisione dei beni in comune in conformità dei criteri prospettati dal CTU, alla cui esaustiva e dettagliata relazione si rinvia per l'integrazione extra-testuale;
c) compensa integralmente tra le parti tra le parti le spese del presente giudizio;
d) pone le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Cassino il 18/04/2024
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.P. Vincenza Ovallesco, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3760 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza virtuale del 21.12.2023, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, e vertente
TRA
, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
, C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_2 rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. VALENTE FRANCESCO e presso il suo studio elettivamente domiciliati , attori
CONTRO
, C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_3 convenuto estromesso
CONTRO
avv. , C.F.: , rapp.ta e difesa, CP_2 CP_3 CodiceFiscale_4 giusta procura in atti, dall'avv. MANUELA BIANCHI e avv. LORUSSO PIERO e presso il loro studio elettivamente domiciliata , convenuta
OGGETTO: divisione/delimitazione proprietà esclusive, divisione aree indivise, regolamentazione spazi comuni.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/12/2023, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -Con atto di citazione del 09.10.2015, i signori e , dopo Pt_1 Parte_2 vari tentativi bonari (v. docc. 4, 5, 5 e 7 del fascicolo di parte attrice) ed una mediazione (v. doc. 8 del fascicolo di parte attrice), hanno adito l'intestato Tribunale per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. tenuto conto dei rispettivi titoli e delle relative quote di proprietà e comproprietà, procedere alla divisione delle parti di aree esterne (parcheggio, giardino, terrazza, piscina) ancora in comune con relativa attribuzione ai signori e , da una parte, e Pt_1 Parte_2
, dall'altra e cioè: (area comune indivisa individuata con il CP_2 Parte_3 subalterno 4): delimitazione dell'area comune di parcheggio a confine con le rispettive corti esclusive ed accessi esclusivi;
divisione dell'area parcheggio con individuazione ed assegnazione (in proprietà) di due (2) posti auto per ciascuna parte anzichè uno (1) come indicato nei rispettivi titoli di proprietà; comunione della restante area parcheggio da destinare a spazio di manovra;
(CORTI ESTERNE) apposizione di recinzione/delimitazione lato EST dei subalterni 1 CP_4
e 2; divisione dell'aiuola esterna al complesso bifamiliare con attribuzione secondo le rispettive quote di proprietà; TERRAZZA chiusura con apposizione per delimitazione di idonea ringhiera della terrazza (piano terra) di proprietà esclusiva dei signori;
Parte_4 regolamentazione dell'accesso per la pulizia della finestra della proprietà che CP_2 affaccia su tale terrazza;
PISCINA divisione delle corti esclusive antistanti il fabbricato e prospicienti la piscina con apposizione di idonea ringhiera;
recinzione della piscina con apposizione di due cancelletti per consentire l'accesso alla stessa dalle rispettive corti esclusive di proprietà; SERVITU' e SERVIZI: spostamento dei comandi delle utenze a confine tra le due proprietà per consentire un più agile accesso ai comandi;
redazione di idoneo regolamento per la gestione dei servizi e delle aree comuni non oggetto di divisione, con predisposizione di idonee tabelle.
2. predisporre idoneo disciplinare per la regolamentazione dei restanti spazi, degli altri beni comuni, delle servitù, dei servizi e delle condotte comportamentali;
3. vittoria del compenso professionale da liquidare in favore del sottoscritto procuratore già dichiaratosi antistatario” (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale).
-Si è costituita in giudizio l'avv. VASTARELLA Lara la quale ha chiesto:
“1) In rito in via principale: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza dell'edictio actionis;
2) Nel merito in via principale: Rigettare la domanda dell'attrice, spiegata nei confronti della convenuta, per le ragioni di cui in narrativa, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto accertare che le aree condominiali sono indivisibili;
3) Nel merito in subordine: qualora la domanda giudiziale abbia ad oggetto anche la corte in proprietà esclusiva di cui al sub 1 del mappale 486 confinante con il sub 2, previa apposizione di termini sulla stessa, dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale diritto di proprietà vantato dall'attrice sulla stessa;
4) Nel merito in via riconvenzionale: ordinare ai Signori e Parte_1 Parte_5 di lasciare libero e comodo ingresso alla scrivente sul fondo servente per consentire l'esercizio delle servitù apparenti, di cui in narrativa, acquistate per destinazione del padre di famiglia ordinando per l'effetto la cessazione di ogni turbativa e molestia volta ad impedire l'esercizio del diritto tenendo indenne l'odierna convenuta da ogni esborso ad essa richiesto;
Con favore di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge” (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale).
-Il convenuto non più proprietario del bene, è stato Controparte_1 estromesso dal giudizio con provvedimento del Giudice all'udienza 13.04.2018.
2 -Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. VI° co., acquisita la documentazione prodotta dalle parti, disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio nominando l'Arch. , il Per_1 presente giudizio -all'esito dell'elaborato del CTU- riassegnato a questo giudice a seguito di astensione del precedente Istruttore, viene ora per la decisione, previo concesso termine per memorie conclusionali, ritualmente depositate dalle parti e infruttuoso ulteriore tentativo di questo giudice alla conciliazione della lite.
Ciò posto in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Nello specifico, passando alla disamina delle emergenze processuali -a parte ogni rilievo in ordine alla cancellazione della causa dal ruolo, essendo detto fascicolo pervenuto da assegnazione del Presidente per cui deve ritenersi superata la questione- questo giudice, ai fini della presente decisione, non può non tener conto di quanto risulta accertato dalla espletata istruttoria e, dunque, dalle risultanze della CTU (v. relazione e conclusioni del CTU).
E invero, secondo quanto emerge dalla CTU
-che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, è fonte oggettiva di prova in tutti i casi in cui opera come accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizione tecniche (ex multis, Cass. 88/2004), per cui, le conclusioni del
CTU, argomentate in modo logico e condivisibile, esente da vizi logici, sorretta da idonei riscontri oggettivi, ben possono essere poste a fondamento della decisione (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n.
11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015)- la domanda attorea di “divisione/delimitazione delle aree di proprietà esclusiva, la regolamentazione degli spazi comuni e la divisione di alcuni beni in comune” è ammissibile e non violativa di alcun diritto altrui.
Tanto in conformità dei criteri prospettati dal CTU -dai quali il Tribunale non ha motivo di discostarsi essendo privi di alcuna contraddizione o irragionevolezza (v. Cass., 14 ottobre 2021, n. 28043)- per cui, i beni, anche divisi, continuano a mantenere l'idoneità all'uso a cui sono destinati, rendendo più comodo l'uso della propria cosa a ciascuno dei proprietari, nel pieno rispetto della consistenza originaria del bene comune (v. relazione e conclusioni del CTU).
La domanda attorea, dunque, va accolta in conformità a quanto descritto, accertato e graficizzato dal CTU nel suo elaborato, laddove -tenuto conto delle osservazioni di entrambe le parti- ha prospettato una divisione degli spazi comuni della proprietà e predisposto un disciplinare per un corretto uso delle parti comuni con suddivisione delle spese (v. relazione e conclusioni del CTU).
3 E in questi termini si ritiene di accogliere la domanda di parte attrice, secondo quanto accertato dal CTU in risposta ai quesiti posti nel suo elaborato al quale si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015).
Ogni ulteriore istanza, eccezione e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti - unitamente all'istanza di “rimessione degli atti alla Procura di Perugia al fine di accertare chi abbia sottratto l'ordinanza del Giudice dal portale telematico”, rimessione lasciata all'iniziativa della parte che ne ha interesse- deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia, come da dispositivo che segue.
Quanto alle spese di giudizio, posto che “la compensazione delle spese di lite non si può fondare su generici motivi di opportunità, in quanto l'articolo 92 consente la compensazione delle spese processuali se ricorrono «gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»” (v. sentenza Tribunale di Cassino 07/05/2013, n. 396/2013) e, come tale, deve trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa
(Cass. Civ. 26987/2011), va richiamato e integralmente confermato in questa sede, l'orientamento più volte espresso da questo Tribunale, perfettamente applicabile al caso di specie, nella parte in cui ritiene “opportuno disporre la compensazione per la natura della controversia, i rapporti acclarati, la necessità di non esasperare la situazione… anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali” (v. sentenza Tribunale Cassino del 15/02/2016, n. 217).
Tanto tenuto conto della pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92
c.p.c..
Anche le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto, attesa la natura della lite e dei rapporti tra le parti in causa, sono poste definitivamente a carico delle parti in solido, essendo -comunque- la consulenza tecnica atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti (v. Cass. Sez. III, 17.1.2013, n. 1023; Cass. Civ., ordinanza 14300 del 24/6/14).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOP Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da + 1, nei Parte_1 confronti di avv. , ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, CP_2 CP_3 così provvede:
4 a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) ordina la divisione/delimitazione delle aree di proprietà esclusiva, la regolamentazione degli spazi comuni e la divisione dei beni in comune in conformità dei criteri prospettati dal CTU, alla cui esaustiva e dettagliata relazione si rinvia per l'integrazione extra-testuale;
c) compensa integralmente tra le parti tra le parti le spese del presente giudizio;
d) pone le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Cassino il 18/04/2024
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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