Art. 7.
La lettera a) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , modificata dall' articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , e' cosi' ulteriormente modificata:
"a) nuove costruzioni, in cantieri nazionali, di navi per la pesca ed il trasporto del pescato, di stazza lorda compresa fra le 10 e le 150 tonnellate".
Le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 , si applicano anche alle navi per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate.
La lettera a) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , modificata dall' articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , e' cosi' ulteriormente modificata:
"a) nuove costruzioni, in cantieri nazionali, di navi per la pesca ed il trasporto del pescato, di stazza lorda compresa fra le 10 e le 150 tonnellate".
Le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 , si applicano anche alle navi per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate.