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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 418/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 418/2022 v.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Chieti, alla Via Parte_1 C.F._1
Colonnetta n. 126, presso e nello studio dell'avv. Rocchetti Giancarlo che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, (C.F.: , elettivamente domiciliato in Pescara, Controparte_1 C.F._2
Viale Pindaro, n. 11, presso e nello studio dell'avv. Marco Cozza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso del 17 febbraio 2022 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1
separato affinché venisse disposta la revisione dei provvedimenti relativi Controparte_1 all'affidamento dei di loro figli, già disposti con decreto di omologa di separazione consensuale del pagina 1 di 5 23.03.2021, alle condizioni di seguito indicate: “ Affidamento esclusivo dei figli minori Persona_1
e in capo alla madre Sig.ra stabilendo altresì tempi e modalità Per_2 Per_3 Parte_1
“protette” delle visite del sig. ai figli minori;
accredito delle indennità versate Controparte_1 dall'INPS di Pescara in favore dei minori su conto corrente intestato alla sola madre Sig.ra Parte_1
e così pure l'erogando assegno unico per i figli e qualsiasi ulteriore futuro contributo elargibile
[...]
in favore del nucleo familiare;
nonché ordine ai genitori del sig. sig.ri Controparte_1 CP_2 ed quali nonni paterni dei minori, di versare direttamente all'istante le somme tutte CP_3 dovute ad oggi per il mantenimento dei nipoti minori e ”. Per_1 Per_2 Per_3
2. A sostegno della domanda, la sig.ra deduceva che con problematiche Pt_1 Controparte_1
di tossicodipendenza e condanne a suo carico, aveva disatteso quanto concordato in sede di separazione
(omologata con decreto di questo Tribunale del 23.3.2021), adottando comportamenti irrispettosi ed anche violenti nei confronti della stessa ricorrente e disinteressandosi dell'educazione e del mantenimento dei figli.
3. Costituitosi in giudizio, il contestava l'assunto di controparte, rappresentando di essere allo CP_1
stato privo di occupazione e di versare il mantenimento dovuto per i figli compatibilmente con la propria situazione economica;
evidenziava, altresì, che anche la aveva avuto un passato di Pt_1
tossicodipendente e che spesso gli aveva impedito di vedere i minori, pur avendo egli cercato di esercitare con puntualità il proprio diritto/dovere di visita.
4. All'udienza del 3 maggio 2022 il Collegio, su accordo delle parti, disponeva in via provvisoria in ordine al diritto di visita e al mantenimento dei minori da parte del fissato in complessivi euro CP_1
240,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione dell'intero assegno unico da parte della prevendo, altresì, il versamento dell'indennità di frequenza dei figli su un conto Pt_1
corrente intestato alla sola ricorrente;
alla medesima udienza veniva disposta una CTU per valutare le migliori condizioni di affidamento, collocamento e disciplina del diritto di visita dei minori.
5. A scioglimento della riserva assunta il 15 maggio 2023, il Giudice relatore disponeva, in via provvisoria ed urgente, in conformità alle indicazioni attingili dall'elaborato tecnico-psicologico reso dalla CTU dott.ssa l'affido temporaneo dei minori al Servizio Sociale competente, Persona_4
così garantendo per loro una funzione di controllo della qualità della loro vita, quando con uno o l'altro genitore, in quanto sia padre che madre e, inoltre, entrambi nella loro relazione, che “passa” attraverso i figli, risultano disattenti alle loro esigenze, materiali ed emotive;
veniva, altresì, stabilito il collocamento dei minori, per continuità, presso la casa materna, rilevata anche l'inidoneità del padre a pagina 2 di 5 garantire il loro accudimento;
da ultimo, rilevata la negatività rispetto all'assunzione sia di sostanze stupefacenti che di alcool a far data dal 30 gennaio 2023 – come da certificazione della AUSL di
Pescara - venivano regolamentate il diritto di visita padre-figli, con ulteriore invito alle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, indispensabile per le loro personali carenze.
6. All'udienza del 16 ottobre 2024 il difensore della ricorrente, non presente personalmente poiché ricoverata in ospedale a seguito di operazione al menisco, deduceva che, nonostante l'affido temporaneo dei minori ai Servizi Sociali di competenza, ogni intervento da parte dei menzionati operatori risultava interrotto da circa un anno e che il ricorrente, contrariamente a quanto disposto dal
Giudice relatore nel corso del giudizio, non ottemperava al regolamentato diritto di visita e pertanto chiedeva disporsi la conferma dei provvedimenti provvisori disposti dal Giudice relatore in data 2 maggio 2022; dopo ampia discussione, il giudice invitava le parti a redigere un accordo utile a definire la controversia, tenuto conto non solo dei provvedimenti provvisori predetti ma anche delle risultanze della C.T.U. nella misura in cui indicava l'affidamento dei minori esclusivamente alla madre pur con la supervisione e l'aiuto della zia, la quale, presente in udienza, acconsentiva a proseguire a devolvere i propri aiuti in senso materiale ed affettivo, nonché tenendo in considerazione lo stato di salute del resistente il quale non ha, tutt'oggi, la disponibilità della patente di guida in quanto pacificamente revocata da diversi anni visto il suo stato di tossico dipendente.
7. All'udienza del 13 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti rappresentavano di essere pervenute ad un accordo a modifica del decreto di omologa per separazione consensuale del
23.01.2021, sottoscritto e versato in atti il 12 febbraio 2025, alle condizioni che seguono:
“a) Disporre che l'assegno unico universale spettante alle parti per i figli e Persona_1 Per_2
sia percepito nella misura del 100% dalla madre e che l'indennità INPS di Per_3 Parte_1
frequenza per il periodo scolastico spettante a detti minori sia accreditata su conto corrente intestato alla stessa , come ogni altro futuro contributo che dovesse essere elargito in favore Parte_1
dei minori;
b) Ridurre l'assegno dovuto dal sig. alla sig.ra quale contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento dei figli ad € 240,00 mensili oltre rivalutazione Istat dal 2 Maggio 2022, ferma la misura del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pescara;
c) Revocare ogni altro provvedimento, disponendo l'affidamento esclusivo dei minori alla madre per le decisioni concernenti gli ordinari interessi di ordine sanitario, scolastico, Parte_1
pagina 3 di 5 sportivo e ludico, con obbligo per la stessa di comunicare al padre le eventuali nuove scelte, restando invece a carico di entrambi i genitori le ulteriori scelte di ordine straordinario;
d) Confermare il collocamento dei minori e presso la residenza della Per_1 Per_2 Persona_5
madre , attualmente in Pescara (PE) alla via Ronchi n. 21, che li accudirà anche con Parte_1
la collaborazione della sorella CP_4
e) A modifica di quanto previsto nella separazione, il padre potrà vedere i figli, Controparte_1
previo consenso degli stessi, a week end alternati, dal sabato dopo pranzo alle ore 14:00 sino alla domenica sera alle ore 20:00, confermando il divieto di condurre i minori con utilizzo dell'auto sino al conseguimento della patente;
f) I figli minori trascorreranno i giorni di Natale e di Pasqua alternativamente con il padre o con la madre, oppure, se concordato tra i genitori, la vigilia con un genitore e la festività con l'altro, sempre rispettando il divieto dell'utilizzo dell'auto. Durante il periodo estivo il padre trascorrerà con i figli, sempre che loro lo desiderino, un periodo di due settimane anche non consecutive da concordare di anno in anno con un preavviso di almeno un mese.”
8. L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative ed all'interesse delle parti e dei di loro figli minori;
9. Spese compensate atteso l'esito del giudizio, ugualmente spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero così provvede:
a) Dispone la parziale modifica del Decreto di omologa di separazione consensuale del 23.01.2021
R.G. 3687/2020 alle condizioni concordate dalle parti ed indicate nella parte motiva in corsivo;
b) Spese di giudizio interamente compensate.
c) Spese di ctu, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico delle parti nella misura della metà e per la parte ammessa al Gratuito Patrocinio a carico dell'Erario
Così deciso in Pescara, il 13.03.2025
Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 5 Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 418/2022 v.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Chieti, alla Via Parte_1 C.F._1
Colonnetta n. 126, presso e nello studio dell'avv. Rocchetti Giancarlo che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, (C.F.: , elettivamente domiciliato in Pescara, Controparte_1 C.F._2
Viale Pindaro, n. 11, presso e nello studio dell'avv. Marco Cozza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso del 17 febbraio 2022 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1
separato affinché venisse disposta la revisione dei provvedimenti relativi Controparte_1 all'affidamento dei di loro figli, già disposti con decreto di omologa di separazione consensuale del pagina 1 di 5 23.03.2021, alle condizioni di seguito indicate: “ Affidamento esclusivo dei figli minori Persona_1
e in capo alla madre Sig.ra stabilendo altresì tempi e modalità Per_2 Per_3 Parte_1
“protette” delle visite del sig. ai figli minori;
accredito delle indennità versate Controparte_1 dall'INPS di Pescara in favore dei minori su conto corrente intestato alla sola madre Sig.ra Parte_1
e così pure l'erogando assegno unico per i figli e qualsiasi ulteriore futuro contributo elargibile
[...]
in favore del nucleo familiare;
nonché ordine ai genitori del sig. sig.ri Controparte_1 CP_2 ed quali nonni paterni dei minori, di versare direttamente all'istante le somme tutte CP_3 dovute ad oggi per il mantenimento dei nipoti minori e ”. Per_1 Per_2 Per_3
2. A sostegno della domanda, la sig.ra deduceva che con problematiche Pt_1 Controparte_1
di tossicodipendenza e condanne a suo carico, aveva disatteso quanto concordato in sede di separazione
(omologata con decreto di questo Tribunale del 23.3.2021), adottando comportamenti irrispettosi ed anche violenti nei confronti della stessa ricorrente e disinteressandosi dell'educazione e del mantenimento dei figli.
3. Costituitosi in giudizio, il contestava l'assunto di controparte, rappresentando di essere allo CP_1
stato privo di occupazione e di versare il mantenimento dovuto per i figli compatibilmente con la propria situazione economica;
evidenziava, altresì, che anche la aveva avuto un passato di Pt_1
tossicodipendente e che spesso gli aveva impedito di vedere i minori, pur avendo egli cercato di esercitare con puntualità il proprio diritto/dovere di visita.
4. All'udienza del 3 maggio 2022 il Collegio, su accordo delle parti, disponeva in via provvisoria in ordine al diritto di visita e al mantenimento dei minori da parte del fissato in complessivi euro CP_1
240,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione dell'intero assegno unico da parte della prevendo, altresì, il versamento dell'indennità di frequenza dei figli su un conto Pt_1
corrente intestato alla sola ricorrente;
alla medesima udienza veniva disposta una CTU per valutare le migliori condizioni di affidamento, collocamento e disciplina del diritto di visita dei minori.
5. A scioglimento della riserva assunta il 15 maggio 2023, il Giudice relatore disponeva, in via provvisoria ed urgente, in conformità alle indicazioni attingili dall'elaborato tecnico-psicologico reso dalla CTU dott.ssa l'affido temporaneo dei minori al Servizio Sociale competente, Persona_4
così garantendo per loro una funzione di controllo della qualità della loro vita, quando con uno o l'altro genitore, in quanto sia padre che madre e, inoltre, entrambi nella loro relazione, che “passa” attraverso i figli, risultano disattenti alle loro esigenze, materiali ed emotive;
veniva, altresì, stabilito il collocamento dei minori, per continuità, presso la casa materna, rilevata anche l'inidoneità del padre a pagina 2 di 5 garantire il loro accudimento;
da ultimo, rilevata la negatività rispetto all'assunzione sia di sostanze stupefacenti che di alcool a far data dal 30 gennaio 2023 – come da certificazione della AUSL di
Pescara - venivano regolamentate il diritto di visita padre-figli, con ulteriore invito alle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, indispensabile per le loro personali carenze.
6. All'udienza del 16 ottobre 2024 il difensore della ricorrente, non presente personalmente poiché ricoverata in ospedale a seguito di operazione al menisco, deduceva che, nonostante l'affido temporaneo dei minori ai Servizi Sociali di competenza, ogni intervento da parte dei menzionati operatori risultava interrotto da circa un anno e che il ricorrente, contrariamente a quanto disposto dal
Giudice relatore nel corso del giudizio, non ottemperava al regolamentato diritto di visita e pertanto chiedeva disporsi la conferma dei provvedimenti provvisori disposti dal Giudice relatore in data 2 maggio 2022; dopo ampia discussione, il giudice invitava le parti a redigere un accordo utile a definire la controversia, tenuto conto non solo dei provvedimenti provvisori predetti ma anche delle risultanze della C.T.U. nella misura in cui indicava l'affidamento dei minori esclusivamente alla madre pur con la supervisione e l'aiuto della zia, la quale, presente in udienza, acconsentiva a proseguire a devolvere i propri aiuti in senso materiale ed affettivo, nonché tenendo in considerazione lo stato di salute del resistente il quale non ha, tutt'oggi, la disponibilità della patente di guida in quanto pacificamente revocata da diversi anni visto il suo stato di tossico dipendente.
7. All'udienza del 13 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti rappresentavano di essere pervenute ad un accordo a modifica del decreto di omologa per separazione consensuale del
23.01.2021, sottoscritto e versato in atti il 12 febbraio 2025, alle condizioni che seguono:
“a) Disporre che l'assegno unico universale spettante alle parti per i figli e Persona_1 Per_2
sia percepito nella misura del 100% dalla madre e che l'indennità INPS di Per_3 Parte_1
frequenza per il periodo scolastico spettante a detti minori sia accreditata su conto corrente intestato alla stessa , come ogni altro futuro contributo che dovesse essere elargito in favore Parte_1
dei minori;
b) Ridurre l'assegno dovuto dal sig. alla sig.ra quale contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento dei figli ad € 240,00 mensili oltre rivalutazione Istat dal 2 Maggio 2022, ferma la misura del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Pescara;
c) Revocare ogni altro provvedimento, disponendo l'affidamento esclusivo dei minori alla madre per le decisioni concernenti gli ordinari interessi di ordine sanitario, scolastico, Parte_1
pagina 3 di 5 sportivo e ludico, con obbligo per la stessa di comunicare al padre le eventuali nuove scelte, restando invece a carico di entrambi i genitori le ulteriori scelte di ordine straordinario;
d) Confermare il collocamento dei minori e presso la residenza della Per_1 Per_2 Persona_5
madre , attualmente in Pescara (PE) alla via Ronchi n. 21, che li accudirà anche con Parte_1
la collaborazione della sorella CP_4
e) A modifica di quanto previsto nella separazione, il padre potrà vedere i figli, Controparte_1
previo consenso degli stessi, a week end alternati, dal sabato dopo pranzo alle ore 14:00 sino alla domenica sera alle ore 20:00, confermando il divieto di condurre i minori con utilizzo dell'auto sino al conseguimento della patente;
f) I figli minori trascorreranno i giorni di Natale e di Pasqua alternativamente con il padre o con la madre, oppure, se concordato tra i genitori, la vigilia con un genitore e la festività con l'altro, sempre rispettando il divieto dell'utilizzo dell'auto. Durante il periodo estivo il padre trascorrerà con i figli, sempre che loro lo desiderino, un periodo di due settimane anche non consecutive da concordare di anno in anno con un preavviso di almeno un mese.”
8. L'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito in quanto non contrario a norme imperative ed all'interesse delle parti e dei di loro figli minori;
9. Spese compensate atteso l'esito del giudizio, ugualmente spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero così provvede:
a) Dispone la parziale modifica del Decreto di omologa di separazione consensuale del 23.01.2021
R.G. 3687/2020 alle condizioni concordate dalle parti ed indicate nella parte motiva in corsivo;
b) Spese di giudizio interamente compensate.
c) Spese di ctu, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico delle parti nella misura della metà e per la parte ammessa al Gratuito Patrocinio a carico dell'Erario
Così deciso in Pescara, il 13.03.2025
Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 5 Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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