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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 8637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8637 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 30.10.2025, alla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 346/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Ludovico Parte_1
Crocetta in virtù di procura alle liti in atti
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Cuoco, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
NONCHE'
IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T., RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV.TO MAURO CP_2
BE IU RA ALLE LITI IN ATTI
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 09.1.2023 il ricorrente in epigrafe premetteva: di aver lavorato dagli inizi di maggio 2019 fino al 8.07.2019 alle dipendenze di Controparte_1 svolgendo mansioni di operaio edile, senza alcun contratto;
di aver svolto, su incarico
[...]
e seguendo le direttive impartite da , quale legale rapp. p.t della Controparte_3 [...]
lavori di pitturazione, di tramezzatura, in cartongesso, con rete metallica, di stucco, Controparte_1 di intonaco ed altri lavori edili, nel cantiere edile insistente nell'appartamento in Napoli ai Colli NE Viale delle Mimose 8 sesto piano;
di aver osservato dall' 8/05/2019 fino al 30/06/2019 il seguente orario di lavoro : dalle ore 7,00 alle 17.00, dal lunedì al sabato e domeniche e festivi compresi;
di aver lavorato dal 1/07/2019 al 8/07/2019 dalle ore 7.00 alle ore 22,00 con una pausa di mezz'ora, sabato e domenica inclusi, su insistenza della società resistente e per essa del sig.
, per concludere il lavoro sul predetto cantiere;
che sin dal primo giorno di Controparte_3 lavoro è stato assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di , Controparte_3 inserendosi nella sua organizzazione imprenditoriale mediante la messa a disposizione, a suo favore, delle energie lavorative;
di non essere stato retribuito per il lavoro svolto;
che tale rapporto di lavoro
è cessato in data 9/7/2019, allorquando recatosi sul cantiere in Napoli ai Colli NE Viale delle
Mimose 6 sesto piano, non avendo ricevuto le spettanze dovute, si è dimesso;
che in ragione delle mansioni svolte ha diritto all'inquadramento nel livello I del CCNL Edilizia Industria;
che il credito complessivo maturato ammonta ad euro 7.468,95, di cui euro 6.956,27 per mensilità dovute nonché per trattamento di fine rapporto euro 512,68 come da conteggi allegati al ricorso.
Tutto ciò premesso, il sig. adiva il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che dal 08/05/2019 al 08/07/2019 il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Napoli (80121) Via Vittoria Colonna n. 30 (C.F.
P.IVA: ) , svolgendo le mansioni di operaio, addetto alla pitturazione, tramezzatura, P.IVA_1 cartongesso, apposizione rete metallica, stucco, intonaco, ed altri lavori edili, nel cantiere edile insistente nell'appartamento in Napoli ai Colli NE Viale delle Mimose 8 sesto piano, seguendo l'orario di lavoro di cui al punto C); 2) accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente sono correttamente inquadrabili nel C.c.n.l. Applicato: Edilizia-Industria - Mansione ed inquadramento: Operaio- 1° Liv. full-time; 3) per l'effetto, condannare la Controparte_1
[...
in persona del legale rapp.te p.t., a corrisponderli, la complessiva somma di € 7.468,95, di cui mensilità dovute euro 6.956,27 e Trattamento di fine rapporto euro 512,68 o, in subordine, quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equa o provata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) ordinare ai convenuti in solido disgiuntamente o chi di dovere di procedere alla regolamentazione dei contributi previdenziali secondo gli orari di lavoro accertati;
5) Disporsi informativa presso Ispettorato del Lavoro 6) Dichiarare la nullità di ogni e qualsivoglia dichiarazione scrittura o quietanza, che importi rinunzia o transazione;
il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1 negando l'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la parte ricorrente e deducendo di avergli appaltato l'esecuzione dei lavori di pitturazione interna dell'appartamento, sito in Napoli alla Via Colli NE, dietro pagamento, per il prodotto finito, di un compenso a corpo, comprensivo del costo dei materiali, di euro 4000,00 in regime di reverse change, fissando nel 28 giugno 2019 il termine per la consegna dell'opera. Aggiungeva che il Pt_1 aveva ricevuto in data 29.5.2019 a titolo di acconto la somma in contanti di euro 1500,00; in data
19.06.2019 la somma di euro 1500,00, in data 4.07.2019 la somma di euro 500,00 ed in data
16.07.2019 la somma di euro 500,00; che nell'assumere l'incarico il ricorrente aveva dichiarato di avvalersi nell'esecuzione dell'opera anche dell'ausilio del padre e di essere in Persona_1 possesso di tutti gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dell'opera, operando senza vincoli di orari ed in assoluta autonomia;
che in data 5.07.2019 terminato il lavoro a seguito di contestazioni sulla bontà dell'opera il il 7.7.2019 si recava nuovamente in cantiere per Pt_1 eliminare alcuni difetti contestati dalla società resistente. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite con attribuzione. CP_ Costituitasi in giudizio l chiedeva di rigettare le domande del ricorrente nel caso di difetto di prova dei fatti posti a fondamento del ricorso. In via gradata, qualora fosse accertata l'esistenza del diritto al pagamento di differenze economiche retributive, formulava domanda riconvenzionale condizionata chiedendo la condanna del datore di lavoro alla corresponsione della dovuta contribuzione omessa a calcolarsi sulle differenze retributive dichiarate come spettanti e, comunque, in misura non inferiore a quella determinata sulla base dei minimali retributivi di cui al C.C.N.L.
“Edilizia - Industria”, il tutto oltre somme aggiuntive e sanzioni di legge da calcolarsi in sede amministrativa e con vittoria delle spese di lite.
Ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti, escussi quattro testi, all'udienza del 30.10.2025 trattata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. alla scadenza del termine per il deposito di note, il
GL decideva la causa con sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Il ricorso va rigettato.
La domanda presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo indicato in ricorso (08.05.2019 - 8.8.2019).
Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore.
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo, quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Tanto precisato, va poi rammentato che in applicazione della generale regola di ripartizione degli oneri probatori, è onere della parte che agisce in giudizio fornire la prova del diritto vantato, onere che, ove il lavoratore agisca per il pagamento delle differenze retributive, concerne innanzitutto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Ebbene, a fronte di una specifica contestazione della società resistente, che ha espressamente negato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, deducendo di aver piuttosto appaltato al ricorrente l'esecuzione dei lavori di pitturazione all'interno dell'appartamento sito in Napoli alla Via Colli
NE, l'oggetto specifico dell'indagine giudiziale deve essere l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
Orbene, le prove raccolte in giudizio non consentono di ritenere raggiunta la prova dello svolgimento con vincolo di subordinazione dell'attività lavorativa da parte del ricorrente in favore della
[...] nel periodo dall'08.05.2019 al 8.8.2019. Controparte_1
Invero, il teste , fratello del ricorrente, ha dichiarato di averlo accompagnato con una Testimone_1 frequenza di circa 4 volte a settimana, insieme al padre e ad un altro ragazzo di nome sul Per_2 luogo di lavoro, affermando, tuttavia, di essere salito nell'appartamento sito in Napoli al Viale Colli
NE (cantiere) solo un paio di volte e di aver visto suo fratello, insieme al padre ed al ragazzo di nome intenti a lavorare. Il teste, oltre a non saper indicare da chi fosse retribuito tale Per_2
, nulla è stato in grado di riferire in ordine a direttive impartite dal legale rappresentante della Per_2 società resistente al ricorrente, limitandosi a riferire di aver visto una sola volta il fratello parlare con il sign. di “qualcosa che riguardava i lavori”. Di analogo tenore è la deposizione resa CP_3 dall'altro teste, il quale ha dichiarato di aver accompagnato sul luogo di lavoro il Testimone_2 ricorrente con una frequenza di 2/3 volte a settimana, di non aver mai visto il titolare della società, e di aver visto quando si è recato nell'appartamento in ristrutturazione, il ricorrente e il padre di quest'ultimo intenti a lavorare. I testi intimati dalla parte resistente, entrambi dipendenti della hanno Controparte_1 concordemente riferito della presenza sul cantiere di Colli NE a Napoli del ricorrente unitamente al padre e ad un altro ragazzo, precisando che a quest'ultimi come ditta esterna era stata appaltata l'esecuzione dei lavori di pitturazione. In particolare, il teste , con mansioni di Testimone_3 geometra, ha precisato che il gestiva il suo lavoro in autonomia, ovviamente interfecciandosi Pt_1 con l'impresa resistente che gestiva il contatto con la committenza, ed aggiungendo che di solito veniva dato un acconto alla ditta esterna e poi i successivi pagamenti venivano effettuati in base agli stati di avanzamento dei lavori appaltati e che, nel caso in esame, il aveva ricevuto diversi Pt_1 acconti, uno dei quali consegnato personalmente dal teste al ricorrente.
Orbene, ribadito che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, sebbene i testi intimati dalla parte ricorrente abbiano riferito della presenza del nei luoghi di lavoro nel periodo maggio- agosto 2019 intento a Pt_1 svolgere le mansioni di operaio edile, entrambe le dichiarazioni- rese peraltro da soggetti che non lavoravano con il ricorrente e che si sono recati sul cantiere solo qualche volta- sono oltremodo generiche, lacunose e non idonee a fondare un giudizio positivo sulla subordinazione.
Tali testi non hanno, infatti, riferito sulle direttive, non è stato indicato chi controllasse l'attivita' del ricorrente e non è stato citato un solo episodio di ingerenza del datore di lavoro nell'organizzazione dell'attivita' lavorativa del ricorrente. Nulla è emerso sulla presenza di poteri disciplinari del datore di lavoro, circa la sussistenza di un obbligo di osservare un orario di lavoro predeterminato e, quindi, di un connesso obbligo di giustificare eventuali assenze e/o ritardi;
alcunchè è stato riferito in ordine al pagamento di una retribuzione predeterminata a cadenza fissa, nulla è emerso circa l'utilizzo da parte del ricorrente di mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro.
Alla luce di tali risultanze istruttorie e rammentando che, trattandosi di presunto rapporto di lavoro non regolarizzato, non vi è alcun elemento di prova documentale circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, deve concludersi che difetta la prova necessaria al fine di accogliere le domande attoree, per cui in applicazione alla regola formale di giudizio dettata dall'art. 2697 c.c., il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto delle difficoltà probatorie connesse a tale tipologia di giudizi per assenza di una formalizzazione dei rapporti intercorsi tra le parti, sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando così provvede :
a) Rigetta il ricorso b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite c) Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Napoli, il 24.11.2025
IL GL
Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 30.10.2025, alla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 346/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Ludovico Parte_1
Crocetta in virtù di procura alle liti in atti
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Cuoco, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
NONCHE'
IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T., RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV.TO MAURO CP_2
BE IU RA ALLE LITI IN ATTI
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 09.1.2023 il ricorrente in epigrafe premetteva: di aver lavorato dagli inizi di maggio 2019 fino al 8.07.2019 alle dipendenze di Controparte_1 svolgendo mansioni di operaio edile, senza alcun contratto;
di aver svolto, su incarico
[...]
e seguendo le direttive impartite da , quale legale rapp. p.t della Controparte_3 [...]
lavori di pitturazione, di tramezzatura, in cartongesso, con rete metallica, di stucco, Controparte_1 di intonaco ed altri lavori edili, nel cantiere edile insistente nell'appartamento in Napoli ai Colli NE Viale delle Mimose 8 sesto piano;
di aver osservato dall' 8/05/2019 fino al 30/06/2019 il seguente orario di lavoro : dalle ore 7,00 alle 17.00, dal lunedì al sabato e domeniche e festivi compresi;
di aver lavorato dal 1/07/2019 al 8/07/2019 dalle ore 7.00 alle ore 22,00 con una pausa di mezz'ora, sabato e domenica inclusi, su insistenza della società resistente e per essa del sig.
, per concludere il lavoro sul predetto cantiere;
che sin dal primo giorno di Controparte_3 lavoro è stato assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di , Controparte_3 inserendosi nella sua organizzazione imprenditoriale mediante la messa a disposizione, a suo favore, delle energie lavorative;
di non essere stato retribuito per il lavoro svolto;
che tale rapporto di lavoro
è cessato in data 9/7/2019, allorquando recatosi sul cantiere in Napoli ai Colli NE Viale delle
Mimose 6 sesto piano, non avendo ricevuto le spettanze dovute, si è dimesso;
che in ragione delle mansioni svolte ha diritto all'inquadramento nel livello I del CCNL Edilizia Industria;
che il credito complessivo maturato ammonta ad euro 7.468,95, di cui euro 6.956,27 per mensilità dovute nonché per trattamento di fine rapporto euro 512,68 come da conteggi allegati al ricorso.
Tutto ciò premesso, il sig. adiva il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che dal 08/05/2019 al 08/07/2019 il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Napoli (80121) Via Vittoria Colonna n. 30 (C.F.
P.IVA: ) , svolgendo le mansioni di operaio, addetto alla pitturazione, tramezzatura, P.IVA_1 cartongesso, apposizione rete metallica, stucco, intonaco, ed altri lavori edili, nel cantiere edile insistente nell'appartamento in Napoli ai Colli NE Viale delle Mimose 8 sesto piano, seguendo l'orario di lavoro di cui al punto C); 2) accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente sono correttamente inquadrabili nel C.c.n.l. Applicato: Edilizia-Industria - Mansione ed inquadramento: Operaio- 1° Liv. full-time; 3) per l'effetto, condannare la Controparte_1
[...
in persona del legale rapp.te p.t., a corrisponderli, la complessiva somma di € 7.468,95, di cui mensilità dovute euro 6.956,27 e Trattamento di fine rapporto euro 512,68 o, in subordine, quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà equa o provata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) ordinare ai convenuti in solido disgiuntamente o chi di dovere di procedere alla regolamentazione dei contributi previdenziali secondo gli orari di lavoro accertati;
5) Disporsi informativa presso Ispettorato del Lavoro 6) Dichiarare la nullità di ogni e qualsivoglia dichiarazione scrittura o quietanza, che importi rinunzia o transazione;
il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1 negando l'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la parte ricorrente e deducendo di avergli appaltato l'esecuzione dei lavori di pitturazione interna dell'appartamento, sito in Napoli alla Via Colli NE, dietro pagamento, per il prodotto finito, di un compenso a corpo, comprensivo del costo dei materiali, di euro 4000,00 in regime di reverse change, fissando nel 28 giugno 2019 il termine per la consegna dell'opera. Aggiungeva che il Pt_1 aveva ricevuto in data 29.5.2019 a titolo di acconto la somma in contanti di euro 1500,00; in data
19.06.2019 la somma di euro 1500,00, in data 4.07.2019 la somma di euro 500,00 ed in data
16.07.2019 la somma di euro 500,00; che nell'assumere l'incarico il ricorrente aveva dichiarato di avvalersi nell'esecuzione dell'opera anche dell'ausilio del padre e di essere in Persona_1 possesso di tutti gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dell'opera, operando senza vincoli di orari ed in assoluta autonomia;
che in data 5.07.2019 terminato il lavoro a seguito di contestazioni sulla bontà dell'opera il il 7.7.2019 si recava nuovamente in cantiere per Pt_1 eliminare alcuni difetti contestati dalla società resistente. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite con attribuzione. CP_ Costituitasi in giudizio l chiedeva di rigettare le domande del ricorrente nel caso di difetto di prova dei fatti posti a fondamento del ricorso. In via gradata, qualora fosse accertata l'esistenza del diritto al pagamento di differenze economiche retributive, formulava domanda riconvenzionale condizionata chiedendo la condanna del datore di lavoro alla corresponsione della dovuta contribuzione omessa a calcolarsi sulle differenze retributive dichiarate come spettanti e, comunque, in misura non inferiore a quella determinata sulla base dei minimali retributivi di cui al C.C.N.L.
“Edilizia - Industria”, il tutto oltre somme aggiuntive e sanzioni di legge da calcolarsi in sede amministrativa e con vittoria delle spese di lite.
Ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti, escussi quattro testi, all'udienza del 30.10.2025 trattata con modalità scritta ex art. 127 ter c.p.c. alla scadenza del termine per il deposito di note, il
GL decideva la causa con sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Il ricorso va rigettato.
La domanda presuppone l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo indicato in ricorso (08.05.2019 - 8.8.2019).
Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore.
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo, quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Tanto precisato, va poi rammentato che in applicazione della generale regola di ripartizione degli oneri probatori, è onere della parte che agisce in giudizio fornire la prova del diritto vantato, onere che, ove il lavoratore agisca per il pagamento delle differenze retributive, concerne innanzitutto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Ebbene, a fronte di una specifica contestazione della società resistente, che ha espressamente negato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, deducendo di aver piuttosto appaltato al ricorrente l'esecuzione dei lavori di pitturazione all'interno dell'appartamento sito in Napoli alla Via Colli
NE, l'oggetto specifico dell'indagine giudiziale deve essere l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
Orbene, le prove raccolte in giudizio non consentono di ritenere raggiunta la prova dello svolgimento con vincolo di subordinazione dell'attività lavorativa da parte del ricorrente in favore della
[...] nel periodo dall'08.05.2019 al 8.8.2019. Controparte_1
Invero, il teste , fratello del ricorrente, ha dichiarato di averlo accompagnato con una Testimone_1 frequenza di circa 4 volte a settimana, insieme al padre e ad un altro ragazzo di nome sul Per_2 luogo di lavoro, affermando, tuttavia, di essere salito nell'appartamento sito in Napoli al Viale Colli
NE (cantiere) solo un paio di volte e di aver visto suo fratello, insieme al padre ed al ragazzo di nome intenti a lavorare. Il teste, oltre a non saper indicare da chi fosse retribuito tale Per_2
, nulla è stato in grado di riferire in ordine a direttive impartite dal legale rappresentante della Per_2 società resistente al ricorrente, limitandosi a riferire di aver visto una sola volta il fratello parlare con il sign. di “qualcosa che riguardava i lavori”. Di analogo tenore è la deposizione resa CP_3 dall'altro teste, il quale ha dichiarato di aver accompagnato sul luogo di lavoro il Testimone_2 ricorrente con una frequenza di 2/3 volte a settimana, di non aver mai visto il titolare della società, e di aver visto quando si è recato nell'appartamento in ristrutturazione, il ricorrente e il padre di quest'ultimo intenti a lavorare. I testi intimati dalla parte resistente, entrambi dipendenti della hanno Controparte_1 concordemente riferito della presenza sul cantiere di Colli NE a Napoli del ricorrente unitamente al padre e ad un altro ragazzo, precisando che a quest'ultimi come ditta esterna era stata appaltata l'esecuzione dei lavori di pitturazione. In particolare, il teste , con mansioni di Testimone_3 geometra, ha precisato che il gestiva il suo lavoro in autonomia, ovviamente interfecciandosi Pt_1 con l'impresa resistente che gestiva il contatto con la committenza, ed aggiungendo che di solito veniva dato un acconto alla ditta esterna e poi i successivi pagamenti venivano effettuati in base agli stati di avanzamento dei lavori appaltati e che, nel caso in esame, il aveva ricevuto diversi Pt_1 acconti, uno dei quali consegnato personalmente dal teste al ricorrente.
Orbene, ribadito che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, sebbene i testi intimati dalla parte ricorrente abbiano riferito della presenza del nei luoghi di lavoro nel periodo maggio- agosto 2019 intento a Pt_1 svolgere le mansioni di operaio edile, entrambe le dichiarazioni- rese peraltro da soggetti che non lavoravano con il ricorrente e che si sono recati sul cantiere solo qualche volta- sono oltremodo generiche, lacunose e non idonee a fondare un giudizio positivo sulla subordinazione.
Tali testi non hanno, infatti, riferito sulle direttive, non è stato indicato chi controllasse l'attivita' del ricorrente e non è stato citato un solo episodio di ingerenza del datore di lavoro nell'organizzazione dell'attivita' lavorativa del ricorrente. Nulla è emerso sulla presenza di poteri disciplinari del datore di lavoro, circa la sussistenza di un obbligo di osservare un orario di lavoro predeterminato e, quindi, di un connesso obbligo di giustificare eventuali assenze e/o ritardi;
alcunchè è stato riferito in ordine al pagamento di una retribuzione predeterminata a cadenza fissa, nulla è emerso circa l'utilizzo da parte del ricorrente di mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro.
Alla luce di tali risultanze istruttorie e rammentando che, trattandosi di presunto rapporto di lavoro non regolarizzato, non vi è alcun elemento di prova documentale circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, deve concludersi che difetta la prova necessaria al fine di accogliere le domande attoree, per cui in applicazione alla regola formale di giudizio dettata dall'art. 2697 c.c., il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto delle difficoltà probatorie connesse a tale tipologia di giudizi per assenza di una formalizzazione dei rapporti intercorsi tra le parti, sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando così provvede :
a) Rigetta il ricorso b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite c) Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Napoli, il 24.11.2025
IL GL
Dott.ssa Daniela Ammendola