TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/09/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 392/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 392/2025 V.G. promosso da:
(c.f. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] piano 1 int.1, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Quadrato, c.f. , del foro di Avezzano, ed C.F._2 elettivamente domiciliati nel di lui studio alla Via Fossaceca n.58, in Celano (AQ), in virtù di mandati allegati in calce al ricorso introduttivo;
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mario del Pretaro in Avezzano, via
Mazzini n.80 che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di omologa di separazione personale tra coniugi n. 6384/2023 pubblicata il 29/11/2023 nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 1051/2022 RG, ad oggi passata in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) La casa familiare sita in Celano in via Enea Merolli n.94, rimarrà in uso al signor Parte_2
mentre la signora è attualmente in affitto nell'abitazione in via Filippo
[...] Parte_1
Turati n.6, Celano, dove vivrà con le figlie;
2) le due minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e collocate presso la madre;
3) il sig. per il mantenimento delle due figlie, provvederà a versare alla Sig.ra Parte_2 la complessiva somma pari ad € 200,00 (€100 per ogni figlia), rivalutabile annualmente Parte_1 in base agli indici istat. Le spese straordinarie verranno preventivamente concordate tra i coniugi e divise al 50% fra loro, previa esibizione del relativo documento giustificativo;
4)la sig.ra percepirà, per intero, l'assegno unico dell'importo di euro 50,00; Parte_1
5) il padre, quando sarà in Italia, potrà vedere e tenere con sè le figlie due ore a settimana dalle ore 17 alle ore 19 compreso il periodo estivo, compatibilmente con gli impegno delle minori;
6) a partire da quest'anno e ad anni alterni il padre potrà trascorrere con le figlie la vigilia oppure il giorno di Natale, la vigilia oppure il giorno di Capodanno, nonché, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedi dell'Angelo. In ogni caso qualora le condizioni di salute dei figli non dovessero consentire il diritto di visita del padre, la madre ne darà comunicazione telefonica al padre al fine di concordare lo spostamento della visita in altro giorno e recuperarne il relativo diritto.
Entrambi i genitori, inoltre, si impegnano a porre particolare cura ed attenzione alle regole alimentari e comportamentali dei figli e comunque- ove intendessero portare gli stessi fuori Provincia- dovranno comunicare tempestivamente l'eventuale luogo di destinazione. L'assenso da parte dell'altro genitore sarà da intendersi concesso se non verrà manifestata una volontà contraria nell'arco di giorni 2. I coniugi, infine, si impegnano affinché anche le rispettive famiglie rispettino le regole educative e le abitudini concordate per la minore.
7) la società GIMO Snc, con sede in Celano, via Enea Merolli, 94, verrà chiusa da entrambi a spese di Parte_2
8) la sig.ra si obbliga a cedere e a trasferire in favore di con separato Parte_1 Parte_2 atto notarile le cui spese saranno a carico del sig. la piena proprietà della quota indivisa, Parte_2 pari ad ½, della porzione immobiliare sita a Celano in via Campitelli, 25, identificata al Catasto
Fabbricati al foglio 4, particella 167 sub 5. I coniugi considerano gli accordi patrimoniali sopraindicati funzionali alla risoluzione della crisi coniugale e quindi, quali condizioni essenziali del loro divorzio, anche ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali connessi ai trasferimenti immobiliari concordati nell'ambito del divorzio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 21.05.2025, E Parte_1 Parte_2
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in data 06.09.2014 a Celano (AQ) dal quale sono nate in data 17.01.2017 due figlie entrambi attualmente minorenni: e . Persona_1 Persona_2
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 6384/2023 pubblicata il 29/11/2023 nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 1051/2022 RG ad oggi passata in giudicato.
All'udienza del 10 settembre 2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo come successivamente modificate ed integrate con atto depositato in data 08.09.2025
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data
29.11.2023, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti. Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto al superiore interesse delle figlie minori ed alle condizioni economiche delle parti, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
E in data 06.09.2014 a Celano, trascritto presso il
[...] Parte_2
detto comune al n° 24 – parte 2 – seria A – anno 2014;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e al collocamento delle figlie:
“1) La casa familiare sita in Celano in via Enea Merolli n.94, rimarrà in uso al signor Parte_2
mentre la signora è attualmente in affitto nell'abitazione in via Filippo
[...] Parte_1
Turati n.6, Celano, dove vivrà con le figlie;
2) le due minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e collocate presso la madre;
”
-al diritto di visita paterno:
“5) salvo diversi accordi tra le parti, il padre, quando sarà in Italia, potrà vedere e tenere con sè le figlie due ore a settimana dalle ore 17 alle ore 19 compreso il periodo estivo, compatibilmente con gli impegno delle minori;
6) salvo diversi accordi tra le parti, a partire da quest'anno e ad anni alterni il padre potrà trascorrere con le figlie la vigilia oppure il giorno di Natale, la vigilia oppure il giorno di Capodanno, nonché, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedi dell'Angelo. In ogni caso qualora le condizioni di salute dei figli non dovessero consentire il diritto di visita del padre, la madre ne darà comunicazione telefonica al padre al fine di concordare lo spostamento della visita in altro giorno e recuperarne il relativo diritto. Entrambi i genitori, inoltre, si impegnano a porre particolare cura ed attenzione alle regole alimentari e comportamentali dei figli e comunque- ove intendessero portare gli stessi fuori Provincia- dovranno comunicare tempestivamente l'eventuale luogo di destinazione.
L'assenso da parte dell'altro genitore sarà da intendersi concesso se non verrà manifestata una volontà contraria nell'arco di giorni 2. I coniugi, infine, si impegnano affinché anche le rispettive famiglie rispettino le regole educative e le abitudini concordate per la minore.”
-all'assegno di mantenimento per le figlie:
“3) il sig. per il mantenimento delle due figlie, provvederà a versare alla Sig.ra Parte_2 la complessiva somma pari ad € 200,00 (€100 per ogni figlia), rivalutabile annualmente Parte_1 in base agli indici istat;
Le spese straordinarie verranno preventivamente concordate tra i coniugi e divise al 50% fra loro, previa esibizione del relativo documento giustificativo;
4) la sig.ra percepirà, per intero, l'assegno unico dell'importo di euro 50,00; Parte_1
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 10 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 392/2025 V.G. promosso da:
(c.f. ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] piano 1 int.1, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Quadrato, c.f. , del foro di Avezzano, ed C.F._2 elettivamente domiciliati nel di lui studio alla Via Fossaceca n.58, in Celano (AQ), in virtù di mandati allegati in calce al ricorso introduttivo;
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mario del Pretaro in Avezzano, via
Mazzini n.80 che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di omologa di separazione personale tra coniugi n. 6384/2023 pubblicata il 29/11/2023 nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 1051/2022 RG, ad oggi passata in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) La casa familiare sita in Celano in via Enea Merolli n.94, rimarrà in uso al signor Parte_2
mentre la signora è attualmente in affitto nell'abitazione in via Filippo
[...] Parte_1
Turati n.6, Celano, dove vivrà con le figlie;
2) le due minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e collocate presso la madre;
3) il sig. per il mantenimento delle due figlie, provvederà a versare alla Sig.ra Parte_2 la complessiva somma pari ad € 200,00 (€100 per ogni figlia), rivalutabile annualmente Parte_1 in base agli indici istat. Le spese straordinarie verranno preventivamente concordate tra i coniugi e divise al 50% fra loro, previa esibizione del relativo documento giustificativo;
4)la sig.ra percepirà, per intero, l'assegno unico dell'importo di euro 50,00; Parte_1
5) il padre, quando sarà in Italia, potrà vedere e tenere con sè le figlie due ore a settimana dalle ore 17 alle ore 19 compreso il periodo estivo, compatibilmente con gli impegno delle minori;
6) a partire da quest'anno e ad anni alterni il padre potrà trascorrere con le figlie la vigilia oppure il giorno di Natale, la vigilia oppure il giorno di Capodanno, nonché, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedi dell'Angelo. In ogni caso qualora le condizioni di salute dei figli non dovessero consentire il diritto di visita del padre, la madre ne darà comunicazione telefonica al padre al fine di concordare lo spostamento della visita in altro giorno e recuperarne il relativo diritto.
Entrambi i genitori, inoltre, si impegnano a porre particolare cura ed attenzione alle regole alimentari e comportamentali dei figli e comunque- ove intendessero portare gli stessi fuori Provincia- dovranno comunicare tempestivamente l'eventuale luogo di destinazione. L'assenso da parte dell'altro genitore sarà da intendersi concesso se non verrà manifestata una volontà contraria nell'arco di giorni 2. I coniugi, infine, si impegnano affinché anche le rispettive famiglie rispettino le regole educative e le abitudini concordate per la minore.
7) la società GIMO Snc, con sede in Celano, via Enea Merolli, 94, verrà chiusa da entrambi a spese di Parte_2
8) la sig.ra si obbliga a cedere e a trasferire in favore di con separato Parte_1 Parte_2 atto notarile le cui spese saranno a carico del sig. la piena proprietà della quota indivisa, Parte_2 pari ad ½, della porzione immobiliare sita a Celano in via Campitelli, 25, identificata al Catasto
Fabbricati al foglio 4, particella 167 sub 5. I coniugi considerano gli accordi patrimoniali sopraindicati funzionali alla risoluzione della crisi coniugale e quindi, quali condizioni essenziali del loro divorzio, anche ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali connessi ai trasferimenti immobiliari concordati nell'ambito del divorzio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 21.05.2025, E Parte_1 Parte_2
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio contratto in data 06.09.2014 a Celano (AQ) dal quale sono nate in data 17.01.2017 due figlie entrambi attualmente minorenni: e . Persona_1 Persona_2
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 6384/2023 pubblicata il 29/11/2023 nell'ambito del procedimento civile contraddistinto dal numero 1051/2022 RG ad oggi passata in giudicato.
All'udienza del 10 settembre 2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo come successivamente modificate ed integrate con atto depositato in data 08.09.2025
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data
29.11.2023, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti. Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto al superiore interesse delle figlie minori ed alle condizioni economiche delle parti, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
E in data 06.09.2014 a Celano, trascritto presso il
[...] Parte_2
detto comune al n° 24 – parte 2 – seria A – anno 2014;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e al collocamento delle figlie:
“1) La casa familiare sita in Celano in via Enea Merolli n.94, rimarrà in uso al signor Parte_2
mentre la signora è attualmente in affitto nell'abitazione in via Filippo
[...] Parte_1
Turati n.6, Celano, dove vivrà con le figlie;
2) le due minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori e collocate presso la madre;
”
-al diritto di visita paterno:
“5) salvo diversi accordi tra le parti, il padre, quando sarà in Italia, potrà vedere e tenere con sè le figlie due ore a settimana dalle ore 17 alle ore 19 compreso il periodo estivo, compatibilmente con gli impegno delle minori;
6) salvo diversi accordi tra le parti, a partire da quest'anno e ad anni alterni il padre potrà trascorrere con le figlie la vigilia oppure il giorno di Natale, la vigilia oppure il giorno di Capodanno, nonché, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedi dell'Angelo. In ogni caso qualora le condizioni di salute dei figli non dovessero consentire il diritto di visita del padre, la madre ne darà comunicazione telefonica al padre al fine di concordare lo spostamento della visita in altro giorno e recuperarne il relativo diritto. Entrambi i genitori, inoltre, si impegnano a porre particolare cura ed attenzione alle regole alimentari e comportamentali dei figli e comunque- ove intendessero portare gli stessi fuori Provincia- dovranno comunicare tempestivamente l'eventuale luogo di destinazione.
L'assenso da parte dell'altro genitore sarà da intendersi concesso se non verrà manifestata una volontà contraria nell'arco di giorni 2. I coniugi, infine, si impegnano affinché anche le rispettive famiglie rispettino le regole educative e le abitudini concordate per la minore.”
-all'assegno di mantenimento per le figlie:
“3) il sig. per il mantenimento delle due figlie, provvederà a versare alla Sig.ra Parte_2 la complessiva somma pari ad € 200,00 (€100 per ogni figlia), rivalutabile annualmente Parte_1 in base agli indici istat;
Le spese straordinarie verranno preventivamente concordate tra i coniugi e divise al 50% fra loro, previa esibizione del relativo documento giustificativo;
4) la sig.ra percepirà, per intero, l'assegno unico dell'importo di euro 50,00; Parte_1
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 10 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo