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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 31/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1561/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059 2023 00038809 04 000 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce ed Agenzia delle Entrate
Riscossione ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce il 08.04.2024 il signor Ricorrente_1
(C.F. CF_Ricorrente_1) rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 presso lo studio del quale - in Tricase (Le) alla Indirizzo_1- eleggeva domicilio, impugnava la medesima cartella di pagamento n. 0590230003880904/000, notificata in data 09.12.2023, a titolo di IRPEF, con aggiunta di sanzioni ed interessi, relativamente all'anno d'imposta2018, per un totale di € 2.885,80.
Il ricorrente impugnava il predetto atto per unico motivo: Nullita' della cartella di pagamento per difetto di notifica della comunicazione predisposta n. 37331251910
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica della comunicazione predisposta da Agenzia delle Entrate n.
37331251910, per non essere mai stata notificata o comunque pervenuta nella sfera conoscitiva del ricorrente, avendo quest'ultimo avuto conoscenza del proprio presunto debito solo in seguito alla notifica dell'atto opposto.
il ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente sull'unico motivo del ricorso concludeva chiedendo:
- di dichiarare la nullità/illegittimità della cartella di pagamento impugnata e l'inesistenza dell'obbligo del ricorrente di pagare la somma richiesta con l'atto impugnato.
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari con distrazione in favore procuratore anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce si costituiva in ogni ricorso, con proprie controdeduzioni argomentando opportunamente in merito alla correttezza del proprio operato.
Concludeva chiedendo respingere il ricorso e confermare integralmente il provvedimento impugnato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le seguenti motivazioni.
La Cartella impugnata scaturisce dall'attività d liquidazione e controllo automatizzato ai sensi dell'articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, effettuata dall'Ufficio sulla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente.
Nel caso di specie, la liquidazione del modello Redditi PF ha evidenziato l'utilizzo in compensazione di un credito derivante dalla dichiarazione dell'anno precedente in realtà non sussistente, in quanto per tale anno d'imposta nessuna dichiarazione dei redditi è stata presentata dal ricorrente. L'ufficio si è limitato, attraverso l'incrocio dei dati, a riscontrare tale assenza di credito nella dichiarazione precedente e a recuperare quanto indebitamente utilizzato in compensazione
In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR n. 600 del 1973 è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del cosiddetto avviso bonario, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione. Il contraddittorio endoprocedimentale non è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Tale situazione di incertezza non ricorre necessariamente nei casi soggetti al controllo automatizzato, che implica una verifica di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo o valutativo. In tema di IVA, l'omessa presentazione della dichiarazione annuale, ai sensi dell'art. 2, comma
7, DPR n. 322 del 1998, consente l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la conseguente emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare con procedure automatizzate un controllo formale scevro da profili valutativi o estimativi e da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria. Resta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, la dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d'imposta riguarda acquisti effettuati da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili. (Cassazione Ordinanza n. 17857 del 02.07.2025)
Ne consegue che la cartella di pagamento è legittima anche senza preventivo avviso bonario in caso di controllo automatizzato su dichiarazione omessa, non sussistendo incertezze su aspetti rilevanti che impongano il contraddittorio endoprocedimentale.
Nella fattispecie in esame, non vi era alcuna incertezza. Il credito della dichiarazione precedente non poteva in alcun modo sussistere in quanto la dichiarazione nell'anno precedente non è stata proprio presentata dal contribuente.
Non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente, al quale non è stata impedita la comprensione dei rilievi formulati nell'atto di recupero, né sono state compromesse, in concreto, le garanzie della difesa e del contraddittorio.
Nel caso in oggetto inoltre il ricorrente non ha contestato il proprio debito tributario.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
La particolarità della materia trattata suggerisce la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica , a scioglimento della riserva, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 31/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1561/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059 2023 00038809 04 000 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce ed Agenzia delle Entrate
Riscossione ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce il 08.04.2024 il signor Ricorrente_1
(C.F. CF_Ricorrente_1) rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 presso lo studio del quale - in Tricase (Le) alla Indirizzo_1- eleggeva domicilio, impugnava la medesima cartella di pagamento n. 0590230003880904/000, notificata in data 09.12.2023, a titolo di IRPEF, con aggiunta di sanzioni ed interessi, relativamente all'anno d'imposta2018, per un totale di € 2.885,80.
Il ricorrente impugnava il predetto atto per unico motivo: Nullita' della cartella di pagamento per difetto di notifica della comunicazione predisposta n. 37331251910
Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica della comunicazione predisposta da Agenzia delle Entrate n.
37331251910, per non essere mai stata notificata o comunque pervenuta nella sfera conoscitiva del ricorrente, avendo quest'ultimo avuto conoscenza del proprio presunto debito solo in seguito alla notifica dell'atto opposto.
il ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente sull'unico motivo del ricorso concludeva chiedendo:
- di dichiarare la nullità/illegittimità della cartella di pagamento impugnata e l'inesistenza dell'obbligo del ricorrente di pagare la somma richiesta con l'atto impugnato.
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari con distrazione in favore procuratore anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce si costituiva in ogni ricorso, con proprie controdeduzioni argomentando opportunamente in merito alla correttezza del proprio operato.
Concludeva chiedendo respingere il ricorso e confermare integralmente il provvedimento impugnato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le seguenti motivazioni.
La Cartella impugnata scaturisce dall'attività d liquidazione e controllo automatizzato ai sensi dell'articolo
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, effettuata dall'Ufficio sulla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente.
Nel caso di specie, la liquidazione del modello Redditi PF ha evidenziato l'utilizzo in compensazione di un credito derivante dalla dichiarazione dell'anno precedente in realtà non sussistente, in quanto per tale anno d'imposta nessuna dichiarazione dei redditi è stata presentata dal ricorrente. L'ufficio si è limitato, attraverso l'incrocio dei dati, a riscontrare tale assenza di credito nella dichiarazione precedente e a recuperare quanto indebitamente utilizzato in compensazione
In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR n. 600 del 1973 è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del cosiddetto avviso bonario, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione. Il contraddittorio endoprocedimentale non è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Tale situazione di incertezza non ricorre necessariamente nei casi soggetti al controllo automatizzato, che implica una verifica di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo o valutativo. In tema di IVA, l'omessa presentazione della dichiarazione annuale, ai sensi dell'art. 2, comma
7, DPR n. 322 del 1998, consente l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la conseguente emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare con procedure automatizzate un controllo formale scevro da profili valutativi o estimativi e da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria. Resta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, la dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d'imposta riguarda acquisti effettuati da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili. (Cassazione Ordinanza n. 17857 del 02.07.2025)
Ne consegue che la cartella di pagamento è legittima anche senza preventivo avviso bonario in caso di controllo automatizzato su dichiarazione omessa, non sussistendo incertezze su aspetti rilevanti che impongano il contraddittorio endoprocedimentale.
Nella fattispecie in esame, non vi era alcuna incertezza. Il credito della dichiarazione precedente non poteva in alcun modo sussistere in quanto la dichiarazione nell'anno precedente non è stata proprio presentata dal contribuente.
Non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente, al quale non è stata impedita la comprensione dei rilievi formulati nell'atto di recupero, né sono state compromesse, in concreto, le garanzie della difesa e del contraddittorio.
Nel caso in oggetto inoltre il ricorrente non ha contestato il proprio debito tributario.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
La particolarità della materia trattata suggerisce la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica , a scioglimento della riserva, rigetta il ricorso e compensa le spese.