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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/11/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 868/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicla Michiorri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 868/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
[...] Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ), CONTUMACE CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. e 14 D.Lgs. 150/11 , depositato il 25/5/2025,
l'avv.ssa chiamava in causa chiedendo al tribunale Parte_1 CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda proposta, per tutte le causali indicate in narrativa, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. al compenso per l'attività Parte_1
professionale svolta avanti il G.I.P. di Terni nell'ambito del procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Terni al n. 1107/2023 R.G.N.R., in favore del sig.
e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a pagare, in favore della CP_1
ricorrente, a titolo di compenso professionale, la complessiva somma di € 2.269,00, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia, oltre spese generali nella pagina 1 di 3 misura del 15%, Iva e Cap come per legge e interessi maturati e maturandi dalla data della domanda sino al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge”.Il giudice , ex art 281 undecies fissava l'udienza dell'8/10/2025. In tale udienza il giudice verificava l'avvenuta notifica al convenuto e ne dichiarava la contumacia .
Ritenuta la causa istruita in quanto documentale fissava l'udienza del 29/10/2025 per la discussione e in tale udienza la ricorrente precisava le proprie conclusioni e il giudice tratteneva in decisione ex 281 sexies terzo comma c.p.c.
MOTIVI
La ricorrente afferma nel ricorso introduttivo affermava di essere stata nominata quale difensore di ufficio del convenuto in data 8.6.2023, veniva nominata nel procedimento penale n. 1107/2023 R.G.N.R. – Mod. 21 della Procura della Repubblica di Terni e n.
939/2023 R.G. Gip., nell'ambito del quale il medesimo risultava indagato in ordine al reato p. e p. dall'art. 612 bis c.p. . Al ricorso introduttivo è allegato al n. 1 il decreto di nomina . Affermava di aver presieduto all'udienza l'udienza del 9.6.2023 per l'interrogatorio di garanzia dell'indagato che veniva rinviata per difetto di notifica nei confronti dell'indagato al 12/6/2023 . Al ricorso sono allegati il verbale di interrogatorio sia dell'udienza del 9/6/2023 che del 12/6/2023 nelle quali l'avv.ssa ricorrente era presente. La ricorrente affermava inoltre che “ Alla successiva udienza del 12.6.2023 , assente il sig. , l'Avv. rappresentava al Giudice la presenza nel fascicolo CP_1 Parte_1
di indagine di documentazione sanitaria attestante la sussistenza di patologie psichiatriche a carico dell'indagato e chiedeva pertanto disporsi perizia al fine di verificare la capacità di intendere e di volere del medesimo e continuava “ a seguito della quale ,in data 29.6.2023, il G.I.P. emetteva ordinanza ammissiva di incidente probatorio, avente ad oggetto l'espletamento di perizia volta ad accertare la capacità di intendere e di volere dell'indagato, nonché la sua capacità di stare in giudizio, nominando all'uopo il dott. e fissando per l'incombente l'udienza del Persona_1
6.7.2023” . E' allegato al ricorso l'ordinanza di ammissione di incidente probatorio pagina 2 di 3 sotto il n. 5 . Al ricorso sono altresì allegati i verbali delle successive udienze (7/9/23,
5/12/23 ) nonchè , all'esito della perizia, la richiesta di archiviazione e il decreto di archiviazione. E' inoltre presente l'invito a negoziazione assistita ritirato il 7/5/25.
Dal ricorso e dagli allegati pertanto risulta l'attività legale svolta dalla ricorrente in favore del convenuto e risulta congrua la richiesta di onorari :
CAUTELARE - Fase di studio (valore medio): € 378,00 G.I.P. - Fase di studio (valore medio): € 851,00; - Fase istruttoria (valore medio): € 1.040,00 per un totale di €
2.269,00, cui aggiungere le spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
La domanda pertanto va accolta e le spese legali poste a carico di parte soccombente tenuto conto del basso valore della causa e della limitata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo nella causa n. 868/2025, ogni contraria istanza o eccezione disattesa o respinta, condanna al pagamento in favore CP_1
dell'avv.ssa della somma di euro € 2.269,00 oltre le spese Parte_1
generali del 15%, Iva e Cap come per legge e interessi maturati e maturandi dalla data della domanda sino al saldo effettivo. Condanna al pagamento delle CP_1
spese di giudizio in favore dell'avv.ssa quantificate Parte_1
complessivamente in euro 1000,00 oltre Iva e Cap come per legge .
Terni, 4 novembre 2025
Il Giudice
dott. Nicla Michiorri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicla Michiorri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 868/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
[...] Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ), CONTUMACE CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. e 14 D.Lgs. 150/11 , depositato il 25/5/2025,
l'avv.ssa chiamava in causa chiedendo al tribunale Parte_1 CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda proposta, per tutte le causali indicate in narrativa, accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. al compenso per l'attività Parte_1
professionale svolta avanti il G.I.P. di Terni nell'ambito del procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Terni al n. 1107/2023 R.G.N.R., in favore del sig.
e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a pagare, in favore della CP_1
ricorrente, a titolo di compenso professionale, la complessiva somma di € 2.269,00, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia, oltre spese generali nella pagina 1 di 3 misura del 15%, Iva e Cap come per legge e interessi maturati e maturandi dalla data della domanda sino al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge”.Il giudice , ex art 281 undecies fissava l'udienza dell'8/10/2025. In tale udienza il giudice verificava l'avvenuta notifica al convenuto e ne dichiarava la contumacia .
Ritenuta la causa istruita in quanto documentale fissava l'udienza del 29/10/2025 per la discussione e in tale udienza la ricorrente precisava le proprie conclusioni e il giudice tratteneva in decisione ex 281 sexies terzo comma c.p.c.
MOTIVI
La ricorrente afferma nel ricorso introduttivo affermava di essere stata nominata quale difensore di ufficio del convenuto in data 8.6.2023, veniva nominata nel procedimento penale n. 1107/2023 R.G.N.R. – Mod. 21 della Procura della Repubblica di Terni e n.
939/2023 R.G. Gip., nell'ambito del quale il medesimo risultava indagato in ordine al reato p. e p. dall'art. 612 bis c.p. . Al ricorso introduttivo è allegato al n. 1 il decreto di nomina . Affermava di aver presieduto all'udienza l'udienza del 9.6.2023 per l'interrogatorio di garanzia dell'indagato che veniva rinviata per difetto di notifica nei confronti dell'indagato al 12/6/2023 . Al ricorso sono allegati il verbale di interrogatorio sia dell'udienza del 9/6/2023 che del 12/6/2023 nelle quali l'avv.ssa ricorrente era presente. La ricorrente affermava inoltre che “ Alla successiva udienza del 12.6.2023 , assente il sig. , l'Avv. rappresentava al Giudice la presenza nel fascicolo CP_1 Parte_1
di indagine di documentazione sanitaria attestante la sussistenza di patologie psichiatriche a carico dell'indagato e chiedeva pertanto disporsi perizia al fine di verificare la capacità di intendere e di volere del medesimo e continuava “ a seguito della quale ,in data 29.6.2023, il G.I.P. emetteva ordinanza ammissiva di incidente probatorio, avente ad oggetto l'espletamento di perizia volta ad accertare la capacità di intendere e di volere dell'indagato, nonché la sua capacità di stare in giudizio, nominando all'uopo il dott. e fissando per l'incombente l'udienza del Persona_1
6.7.2023” . E' allegato al ricorso l'ordinanza di ammissione di incidente probatorio pagina 2 di 3 sotto il n. 5 . Al ricorso sono altresì allegati i verbali delle successive udienze (7/9/23,
5/12/23 ) nonchè , all'esito della perizia, la richiesta di archiviazione e il decreto di archiviazione. E' inoltre presente l'invito a negoziazione assistita ritirato il 7/5/25.
Dal ricorso e dagli allegati pertanto risulta l'attività legale svolta dalla ricorrente in favore del convenuto e risulta congrua la richiesta di onorari :
CAUTELARE - Fase di studio (valore medio): € 378,00 G.I.P. - Fase di studio (valore medio): € 851,00; - Fase istruttoria (valore medio): € 1.040,00 per un totale di €
2.269,00, cui aggiungere le spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
La domanda pertanto va accolta e le spese legali poste a carico di parte soccombente tenuto conto del basso valore della causa e della limitata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo nella causa n. 868/2025, ogni contraria istanza o eccezione disattesa o respinta, condanna al pagamento in favore CP_1
dell'avv.ssa della somma di euro € 2.269,00 oltre le spese Parte_1
generali del 15%, Iva e Cap come per legge e interessi maturati e maturandi dalla data della domanda sino al saldo effettivo. Condanna al pagamento delle CP_1
spese di giudizio in favore dell'avv.ssa quantificate Parte_1
complessivamente in euro 1000,00 oltre Iva e Cap come per legge .
Terni, 4 novembre 2025
Il Giudice
dott. Nicla Michiorri
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