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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/11/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
6684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
CIVILE- Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore dott. Francesca Ballore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 6684/2024 R.G., promosso con ricorso depositato il
03/12/2024
d a con l'avv. Federica Rovera e AR Grazia Tedesco;
Parte_1
Ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
, con il nuovo difensore Avv. Simona Stefanutto;
Parte_2
Resistente
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: separazione, sentenza non definitiva in ordine allo status;
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.11.2025 le parti hanno concluso chiedendo concordemente la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Osserva preliminarmente il Collegio che, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4,c.p.c., qualora- come nel caso in esame- sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, ma la causa necessiti di istruttoria in relazione alle ulteriori domande concernenti l'addebito, i rapporti patrimoniali tra i coniugi ed i provvedimenti accessori relativi alla prole, non sussiste discrezionalità in ordine all'emissione della sentenza declaratoria della separazione personale dei coniugi.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione, proposta da entrambe le parti, sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la perdurante cessazione della convivenza e le concordanti affermazioni dei coniugi circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Parte_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corvara in Badia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte II, S.A , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009 );
c) spese al definitivo;
d) rimette la causa sul ruolo del giudice delegato, per la prosecuzione del giudizio, richiamando i termini assegnati alle parti all'udienza del 5.11.2025 per il deposito di memorie scritte.
Così deciso in Trieste in camera di consiglio del 06/11/2025
Il giudice estensore
Dott. Filomena Piccirillo
La Presidente
Dott. Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
CIVILE- Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Lucia Fanelli Presidente dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore dott. Francesca Ballore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 6684/2024 R.G., promosso con ricorso depositato il
03/12/2024
d a con l'avv. Federica Rovera e AR Grazia Tedesco;
Parte_1
Ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
, con il nuovo difensore Avv. Simona Stefanutto;
Parte_2
Resistente
Con l'intervento del P.M- sede avente per oggetto: separazione, sentenza non definitiva in ordine allo status;
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.11.2025 le parti hanno concluso chiedendo concordemente la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Osserva preliminarmente il Collegio che, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4,c.p.c., qualora- come nel caso in esame- sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, ma la causa necessiti di istruttoria in relazione alle ulteriori domande concernenti l'addebito, i rapporti patrimoniali tra i coniugi ed i provvedimenti accessori relativi alla prole, non sussiste discrezionalità in ordine all'emissione della sentenza declaratoria della separazione personale dei coniugi.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda di separazione, proposta da entrambe le parti, sia fondata e che, pertanto, meriti accoglimento.
Invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la perdurante cessazione della convivenza e le concordanti affermazioni dei coniugi circa l'impossibilità di una riconciliazione, sono tutti elementi che provano la cessazione di ogni interesse tra i coniugi, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Parte_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corvara in Badia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte II, S.A , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009 );
c) spese al definitivo;
d) rimette la causa sul ruolo del giudice delegato, per la prosecuzione del giudizio, richiamando i termini assegnati alle parti all'udienza del 5.11.2025 per il deposito di memorie scritte.
Così deciso in Trieste in camera di consiglio del 06/11/2025
Il giudice estensore
Dott. Filomena Piccirillo
La Presidente
Dott. Anna Lucia Fanelli