Ordinanza collegiale 27 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 7 aprile 2025
Ordinanza collegiale 1 ottobre 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00204/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00137/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2023, proposto da
CO EN, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaello Misasi e CO Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caulonia, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
dell’illegittimità dell’occupazione, e della conseguente irreversibile trasformazione, dei terreni di cui alle particelle identificate in catasto terreni del Comune di Caulonia al Foglio 115, particella n. 766, derivante dalla particella 93 ( ex particella 37) seminativo, 11 are 20 ca (pari a 0,1 ettaro), effettuata dal Comune di Caulonia per la realizzazione del Plesso Scolastico di Contrada Vasì di Caulonia Marina (ora censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 115, particella n. 766, sub 2, cat. B/5, classe U, consistenza 1.143 metri cubi, superficie catastale 384 metri quadri), siccome non seguita dall’emanazione nei termini del decreto d’esproprio nei confronti del legittimo proprietario;
e per la conseguente condanna
del Comune di Caulonia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento anche in forma specifica ex art. 2058 c.c. di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dell’illegittima occupazione appropriativa, acquisitiva e/o usurpativa dei terreni di sua proprietà sopra descritti, con loro restituzione, previo ripristino dello stato dei luoghi con la demolizione di ogni edificazione, e/o da liquidarsi per equivalente monetario, quanto alla perdita definitiva del bene, in misura corrispondente al valore venale dello stesso. Fermo in entrambi i casi il risarcimento per l’ulteriore pregiudizio connesso alla prolungata occupazione illegittima per tutti gli anni non coperti da prescrizione, in misura pari al valore medio di locazione di terreni di pari qualità da quantificarsi in corso di causa a mezzo di Ctu, ovvero in via equitativa dal Tar adito in base ai valori del mercato immobiliare della provincia di riferimento;
e, in via strettamente subordinata,
nella sola residuale e denegata eventualità in cui il Tribunale configuri il rifiuto finora opposto dal Comune di Caulonia alla richiesta di risarcimento alla stregua di un silenzio inadempimento ad istanza amministrativa e non (come si reputa invece corretto) alla stregua di diniego e lesione del diritto soggettivo di proprietà, anche avverso la così configurata inerzia ai sensi degli artt. 31-32 CPA e previa conversione del rito se ritenuto opportuno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le ordinanze collegiali n. 779 del 27/12/2024, n. 256 del 7/04/2025 e n. 646 dell’1/10/2025 del Tribunale;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. IU ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’8.3.2023 e depositato il giorno seguente il sig. EN CO ha adito questo Tribunale Amministrativo al fine di sentir dichiarare l’illegittima occupazione da parte del Comune di Caulonia del terreno di sua proprietà censito nel Catasto Fabbricati al foglio 115, particella n. 766, sub 2, cat. B/5, classe U, derivante dalla particella 93 (ex particella 37), seminativo, 11 are 20 ca (pari a 0,1 ettaro) e di ottenere, dunque, stante la mancata definizione del procedimento di esproprio e l’irreversibile trasformazione dell’area per la realizzazione di un plesso scolastico, il risarcimento di tutti i danni subiti, con condanna del Comune procedente alla restituzione dell’area medesima, previa demolizione delle opere ivi costruite con ripristino dello stato dei luoghi.
In alternativa alla restituzione il ricorrente ha chiesto al Tribunale di assegnare al Comune medesimo un termine “per esercitare la facoltà di acquisizione non retroattiva prevista dall’art. 42-bis del Testo Unico in materia di espropriazione”, con condanna, anche in tal caso, dell’Ente comunale “al risarcimento del pregiudizio connesso alla prolungata occupazione illegittima in misura pari al valore medio di locazione di terreni di simile qualità e posizione da quantificarsi in corso di causa a mezzo di Ctu, ovvero in via equitativa … in base ai valori del mercato immobiliare della provincia di riferimento”.
In via soltanto “gradata e condizionata” ha sollecitato l’adozione di una pronuncia, ex artt. 31 e 117 c.p.a., dichiarativa dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune intimato sulle istanze di restituzione e risarcimento formulate nel tempo, con conseguente assegnazione al Comune di un termine per provvedere alla regolarizzazione postuma, in una delle forme anzidette, della situazione di illiceità riguardante il bene in questione e con nomina, per il caso di persistenza inadempienza, di un Commissario ad acta con poteri sostitutivi.
A fondamento del gravame, premesso di essere proprietario fin dal 1973, per successione testamentaria del padre EN EL, dell’appezzamento di terreno di cui trattasi, il ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, di averne subito l’occupazione ad opera del Comune di Caulonia all’inizio del 1990, senza tuttavia ricevere notizie di sorta in ordine al rituale avvio di un procedimento espropriativo. La mancata adozione del decreto di esproprio avrebbe trovato d’altro canto conferma nella persistente intestazione a suo nome dell’area de qua e del fabbricato (scuola) ivi edificato dall’Ente comunale, subendo pertanto egli l’assoggettamento alla richiesta di pagamento delle imposte immobiliari da parte delle società concessionarie del Comune.
Ciò nondimeno, del tutto infruttuose rimanevano le numerose contestazioni inoltrate a più riprese all’Ente – da ultimo con diffida del 14.03.2022 – per sollecitare la risoluzione della problematica e la corresponsione del risarcimento dovuto per lo spossessamento del bene, così come alcun riscontro veniva fornito dal Comune sull’istanza volta ad ottenere l’esibizione della documentazione, mai notificatagli, che in qualche modo spiegasse le ragioni della patita usurpazione, pur di fatto riconosciuta nella nota comunale prot. n. 1755 del 27.1.2022, dandosi ivi atto “con riferimento agli avvisi di accertamento IMU anno 2018 e 2019 … inviati in data 30.12.2021 … che il suddetto immobile è stato realizzato dal Comune di Caulonia come plesso scolastico … sul terreno intestato catastalmente al signor EN ed è in corso la procedura di voltura catastale per la registrazione dello stesso nel patrimonio immobiliare”.
Tanto premesso, ribadita l’illegittimità dell’occupazione da parte del Comune di Caulonia del fondo in questione e la sua irreversibile trasformazione a seguito della realizzazione di un plesso scolastico e rivendicata la giurisdizione esclusiva in questa materia del giudice amministrativo, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate, insistendo per la condanna del Comune medesimo alla restituzione del terreno in parola, previa demolizione delle opere edificate e rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, o, alternativamente, all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis T.U. n. 327/2001, con risarcimento, in entrambi i casi, del danno sofferto per la patita prolungata occupazione in assenza di un valido titolo dell’area.
2. Il Comune di Caulonia, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
3. Con memoria depositata in data 11.10.2024 il ricorrente ha reiterato le difese articolate nell’atto introduttivo, rimarcando, in particolare, di non avere mai avuto notizia dell’adozione di un formale provvedimento di esproprio e provvedendo alla quantificazione dell’ammontare dovuto a titolo di indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e del risarcimento per il periodo di occupazione sine titulo.
4. All’esito dell’udienza pubblica del 20.11.2024 il Tribunale, tenuto conto, per un verso, delle deduzioni difensive in ordine alla mancata conoscenza dell’avvio del procedimento di esproprio, e dunque della stessa adozione di una dichiarazione di pubblica utilità, e, per altro verso, della mancata formulazione di censure ai sensi dell’art. 116 c.p.a. sul diniego tacito formatosi sull’istanza ostensiva menzionata in ricorso, volta ad ottenere l’accesso ai documenti del procedimento amministrativo, ove avviato, finalizzato all’esproprio del terreno, ha onerato le parti – anche ai fini preliminari dell’individuazione della giurisdizione – di fornire “documentati chiarimenti…, previa, se del caso, reiterazione di un’istanza di accesso ai sensi della L. n. 241/90, in ordine all’iter del procedimento espropriativo, chiarendosi, in particolare, se lo stesso abbia avuto avvio con una regolare dichiarazione di pubblica utilità e illustrandone l’intera, susseguente, evoluzione”, assegnando all’uopo il termine perentorio di 30 giorni; e rinviando per il prosieguo all’udienza del 2 aprile 2025 (ord. n. 779 del 27.12.2024).
5. Con memoria depositata in data 26.2.2025 parte ricorrente, dato preliminarmente atto di aver notificato l’anzidetta ordinanza istruttoria al Comune di Caulonia, comprensiva di una rinnovata domanda d’accesso, con pec del 7.1.2025, ha segnalato la persistenza inerzia dell’Ente, avendo lo stesso omesso di fornire qualsiasi riscontro all’anzidetta comunicazione, riferendo di non essere in grado di fornire qualsiasi altra informazione in ordine all’eventuale avvio, a base della vicenda scrutinata, di un procedimento amministrativo ai sensi del T.U. in materia di espropriazione.
6. All’esito della successiva udienza pubblica del giorno 2.4.2025, con ordinanza n. 256 del 7/04/2025 il Tribunale ha reiterato l’ordine istruttorio impartito con la precedente ordinanza, rinviando per il prosieguo all’udienza pubblica del 17.9.2025.
7. In data 2/5/2025, in adempimento dell’o.c.i., il Comune di Caulonia ha depositato in giudizio: 1) una relazione istruttoria a firma congiunta dei responsabili dell’Area Lavori Pubblici - Manutentiva e Urbanistica – Patrimonio, 2) la delibera di C.C. n. 43 del 07/03/1988; 3) il verbale di idoneità dell’area per edificio scolastico elementare rurale in C.da Vasì ex art. 10 legge 5 agosto 1975, n. 412; 4) il certificato di collaudo degli edifici scolastici realizzati ex art. 7 L. n. 1086/1971.
8. In data 30/06/2025, parte ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria, opponendosi alla richiesta di rinvio formulata dal Comune di Caulonia per consentire ulteriore ricerche di archivio, e insistendo per l’accoglimento del ricorso, dal momento che dalla stessa deliberazione di C.C. n. 43/1988 depositata emergerebbe che il termine per concludere i lavori e la procedura con il decreto di esproprio era fissato “in anni cinque decorrenti sempre dalla data della presente”, ovvero 5 anni dal 7 marzo 1988, scaduti il 7 marzo 1993 senza che alcun atto ablatorio sia stato adottato e notificato al ricorrente. Ha chiesto, infine, disporsi CTU estimativa al fine di quantificare “il valore venale dei beni di fatto espropriati” ed “il valore medio di locazione/occupazione degli stessi per ciascun mese di illegittima occupazione dal 1990 ad oggi” e calcolare, quindi, il risarcimento/indennizzo spettante.
9. In esito all’udienza pubblica del giorno 17/9/2025, con ordinanza n. 646 dell’1/10/2025 il Tribunale ha assegnato al Comune di Caulonia un ulteriore termine perentorio per provvedere al deposito al fascicolo processuale dei chiarimenti e della documentazione indicati in motivazione, “ RILEVATO che, con la suddetta relazione istruttoria, i responsabili dell’Area Lavori Pubblici - e dell’Area Urbanistica - Patrimonio espongono che, a causa dei lavori di “Miglioramento sismico e restauro del Municipio di Caulonia”, gli archivi comunali sono stati spostati “in diversi locali collocati in varie località”, e chiedono “un termine per produrre ulteriori documenti utili ai fini della decisione”, al fine di effettuare ulteriori ricerche;
CONSIDERATO che, in disparte la necessità di “reperire ulteriore documentazione”, la stessa documentazione “richiamata” nella relazione istruttoria non è stata integralmente depositata in giudizio (cfr., ad esempio, deliberazione di G.M. n. 1005 del 12/12/1986, deliberazione di G.M. n. 295 del 14/04/1987, delibera di C.C. n. 137 del 02/07/1987, deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 07/03/1988) ”.
10. In data 27/11/2025, in vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato una memoria, deducendo che, nel termine assegnato dal Tribunale, il Comune non ha depositato ulteriore documentazione, e chiedendo “ la decisione del ricorso senza ulteriore rinvio ”, alla luce delle difese spiegate con i precedenti scritti difensivi.
11. Alla camera di consiglio del 9/01/2026, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
12. Il ricorso è fondato, nei termini e nei limiti di seguito precisati.
12.1. Va, preliminarmente, respinta la richiesta dei competenti dirigenti dei citati Settori del Comune di Caulonia di concessione di un ulteriore “ termine per produrre ulteriori documenti utili ai fini della decisione ”, al fine di effettuare ulteriori ricerche, posto che la causa è matura per la decisione.
Dopo la prima ordinanza collegiale istruttoria (n. 779/2024) volta ad acquisire dall’Amministrazione comunale documentati chiarimenti sui fatti di causa ex art. 64 co. 3 c.p.a., il Tribunale ha reiterato l’ordine istruttorio con l’ordinanza collegiale n. 256/2025 (“ assegnando al Comune di Caulonia l’ulteriore termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, per adempiervi, con l’avvertimento che in caso di ulteriore inerzia il Collegio provvederà alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica nonché alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti competenti per le valutazioni di rispettiva pertinenza ”) e con la successiva ordinanza collegiale n. 646/2025 (“ assegnando al Comune di Caulonia l’ulteriore termine perentorio di 40 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, per adempiervi, con l’avvertimento che in caso di ulteriore inerzia il Collegio provvederà alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di rispettiva pertinenza ”).
Nonostante ben tre distinti (e temporalmente distanziati) ordini istruttori, il Comune di Caulonia non ha chiarito:
- taluni sviluppi essenziali della vicenda espropriativa (e tra questi la data di immissione in possesso, necessaria ai fini della ricostruzione del periodo di occupazione legittima e di quella illegittima);
- se i documenti richiesti esistano o meno ovvero siano andati smarriti o comunque non siano stati trovati;
- quali ricerche siano state eseguite;
- per quale ragione la documentazione “richiamata” nella relazione istruttoria non è stata integralmente depositata in giudizio (cfr., ad esempio, deliberazione di G.M. n. 1005 del 12/12/1986, deliberazione di G.M. n. 295 del 14/04/1987, delibera di C.C. n. 137 del 02/07/1987, deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 07/03/1988), neppure a seguito dell’ordinanza dell’1/10/2025 n. 646.
Ora, se è pur vero che « il termine fissato dal giudice per l’adempimento istruttorio deve ritenersi meramente ordinatorio, non essendo la sua inosservanza sanzionata da decadenze o preclusioni dalle norme del codice regolatrici del relativo potere (artt. 65 e 68 c.p.a.) ” e “ Sulla base proprio della disposizione speciale dell’art. 68 c.p.a., che rinvia a quelle del codice di procedura civile, tra queste trova applicazione l’art. 152, comma primo, c.p.c., secondo cui i termini possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, «soltanto se la legge lo permette espressamente » (cfr. Cons. St., sez. II, 17/02/2025 n. 1254 e giurisprudenza ivi menzionata), è, altresì, pacifico che, come ha avuto modo di precisare questo Tribunale in fattispecie analoga, per un verso, « sul piano processuale, dal ridetto comportamento a mente dell’art. 64 ultimo comma del codice del processo amministrativo, la Sezione non può che trarre argomenti di prova in ordine alla fondatezza delle pretese della ricorrente.
Vanno richiamate le condivisibili statuizioni della giurisprudenza amministrativa per il caso in cui, come nella vicenda contenziosa in esame, l'Amministrazione non abbia svolto le attività istruttorie ordinate dal giudice … per giurisprudenza costante, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., secondo cui possono ritenersi provati i fatti allegati dalla parte ricorrente, in virtù dell'art. 116, c. 2, c.p.c., qualora l'amministrazione, a seguito di ordinanza istruttoria, non abbia provveduto agli incombenti alla stessa assegnati, né fornito elementi idonei a confutare la veridicità dei fatti, devono ritenersi comprovati quelli affermati dal ricorrente » (TAR Reggio Calabria 23/01/2023 n. 95; cfr. anche tra le molte, T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 6/8/2025, n. 1284 secondo cui la P.A., “ ha anche un preciso dovere giuridico di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, in quanto l’ordine istruttorio viene diretto alla Amministrazione pubblica non in qualità di parte processuale, bensì in quanto Autorità pubblica, che deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti ”).
13. Il ricorrente ha fornito una prova documentale adeguata e sufficiente della titolarità dominicale sulla particella oggetto di causa.
Premesso, infatti, che la circostanza che la p.lla 766 del fg. 115 risulta intestata al ricorrente è attestato con certificazione notariale ipocatastale del 23.1.2023, in atti (doc. n. 3; cfr. anche visura catastale: docc. nn. 1 e 4), è la stessa Amministrazione comunale che, con nota prot. n. 1755 del 27.1.2022, ha dato atto che “ il suddetto immobile è stato realizzato dal Comune di Caulonia come plesso scolastico … sul terreno intestato catastalmente al signor EN ed è in corso la procedura di voltura catastale per la registrazione dello stesso nel patrimonio immobiliare ”.
14. È pacifico, poi, che il Comune di Caulonia occupi contra legem il terreno di proprietà dell’odierno ricorrente, avendo ammesso con la nota testè menzionata di avervi realizzato un immobile destinato a plesso scolastico.
14.1. La delibera di C.C. n. 43 del 07.03.1988 e il successivo verbale del 27.4.1988 di idoneità dell’area per edificio scolastico elementare rurale in C.da Vasì ex art. 10 legge 5 agosto 1975, n. 412 della speciale commissione di cui al comma 2 del medesimo art. 10, depositati dal Comune di Caulonia in adempimento all’ordinanza collegiale istruttoria, dimostrano che l’ente locale ha dato inizio ad un procedimento espropriativo di un’area pari a mq. 1860 (allora indicata in catasto al fg.115 p.lla 37), che, tuttavia, non si è mai regolarmente concluso con l’adozione di un regolare decreto di esproprio, pur essendo stato fissato con la delibera di C.C. di approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione delle aule scolastiche anche nella frazione di Vasì il termine di “ anni cinque, decorrenti sempre dalla data della presente ( ndr: 07/03/1988) , per il compimento dei lavori e delle espropriazioni ”.
14.2. Ed infatti, “ Il provvedimento d'individuazione delle aree necessarie per l'esecuzione di opere di edilizia scolastica ex articolo 10 l. 5 agosto 1975 n. 412, costituisce sì deroga a tutti i piani urbanistici di cui alla l. 17 agosto 1942 n. 1150, compresi quelli attuativi, ma ha anche una funzione essenzialmente di localizzazione dell'opera stessa, per cui va assimilato, ai fini della sottoposizione al termine decadenziale ex articolo 2 l. 19 novembre 1968 n. 1187, al piano particolareggiato, a guisa di vincolo preordinato all'espropriazione ” (Cons. Stato sez. V, 15/05/2001, n. 2702; Cass. civ. sez. I, 19/09/2013, n. 21469).
14.3. Dal certificato di collaudo degli edifici scolastici realizzati ex art. 7 L. n. 1086/1971 emerge che sulla p.lla di proprietà di parte ricorrente in c.da Vasì il Comune di Caulonia ha realizzato un edificio avente superficie coperta pari a mq. 313.
14.4. Non risulta che i decreti di esproprio siano stati emanati, mentre è certo che l’occupazione legittima dei terreni per cui è causa sia scaduta con il decorso di cinque anni dalla data della delibera del 7/3/1988 con cui è stata approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione delle aule scolastiche.
14.5. La denunciata occupazione illegittima del fondo di proprietà del ricorrente deve, dunque, ritenersi sussistente.
15. Tanto premesso, dalla omessa adozione del decreto di esproprio definitivo che andava emanato entro cinque anni dall’adozione della delibera di C.C. n. 43 del 07.3.1988, non possono che trarsi le conseguenze volute dalla legge e finalizzate alla piena tutela del diritto di proprietà, che si sostanziano in un provvedimento restitutorio da parte del Giudice Amministrativo, che può essere impedito (oltre che da un accordo tra le parti) dall’adozione del provvedimento di acquisizione sanante, emesso ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001.
In altri termini, dall’illegittima ablazione di un immobile per effetto di un procedimento espropriativo non conclusosi con un regolare e tempestivo decreto di esproprio, sorge l’obbligo per l’Amministrazione di sanare la situazione di illecito venutasi a creare:
- o attraverso la restituzione del terreno, previa riduzione in pristino e corresponsione del risarcimento del danno anche per il periodo di illegittima occupazione;
- o attraverso l’emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, corrispondendo il relativo indennizzo secondo i parametri ivi disciplinati.
16. Pertanto, la domanda proposta dal ricorrente deve essere accolta, nei termini che seguono:
16.1. In via principale, il Comune di Caulonia deve essere condannato a restituire il terreno occupato nella piena disponibilità dell’odierno ricorrente, legittimo proprietario, previo ripristino dei luoghi nello stato di fatto originario. Il bene dovrà, inoltre, essere rimesso nella piena disponibilità del legittimo proprietario liberi da persone e/o cose.
16.2. La resistente Amministrazione, in uno alla restituzione del bene in parola deve essere condannata a risarcire il danno da occupazione illegittima, che, per il periodo successivo alla scadenza dei termini di occupazione temporanea legittima, si configura come un illecito permanente, che si rinnova di giorno in giorno.
16.3. Il danno da occupazione temporanea illegittima, può essere quantificato, ad avviso del Collegio, in misura pari al saggio degli interessi legali sul valore del bene, da aggiornare annualmente secondo gli indici periodici ISTAT, decorrenti dall’inizio dell’occupazione illegittima, che risale come detto all’8.3.1993, e sino all’effettivo rilascio del bene nella disponibilità del proprietario.
16.4. Il Collegio reputa poi che il valore venale dei fondi occupati (da assumere come base di calcolo) debba essere determinato pure con riferimento al momento dell’inizio dell’occupazione illegittima (8.3.1993) e debba avvenire, a cura dell’Amministrazione, in contraddittorio con la parte proprietaria; dovendosi risolvere ogni atteggiamento renitente dell’Amministrazione stessa in sede di eventuale ottemperanza.
Va precisato, inoltre, che la devalutazione monetaria dovrà essere effettuata con riferimento alla data di inizio dell’occupazione illegittima come sopra individuata (8.3.1993). Tale valore dovrà, poi, essere attualizzato anno per anno, con l’utilizzo dell'indice ISTAT e, solo sul relativo risultato, deve essere computato il danno per la perdita della possibilità di utilizzo del bene, calcolato, come detto, attraverso il tasso di interesse legale, che rappresenta, in sostanza, la commisurazione equitativa dei c.d. frutti civili.
La somma così risultante dovrà essere maggiorata degli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza sino alla restituzione effettiva.
16.5. Laddove, invece, l’Amministrazione resistente voglia evitare la restituzione con contestuale ripristino dei luoghi, potrà optare, nell’ambito del proprio potere discrezionale, per la regolarizzazione postuma della vicenda ablatoria de qua e, pertanto, disporre l’acquisizione dell’immobile ai sensi dell’art. 42 bis T.U. Espropri, avendo cura di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla succitata norma. Compete, dunque, esclusivamente all’amministrazione la valutazione, da condursi in base alle risorse economiche disponibili e agli interessi da soddisfare, circa la restituzione del terreno, previa demolizione dell’opera pubblica ivi realizzata, ovvero l’acquisizione dello stesso ai sensi del più volte citato art. 42 bis del DPR 327/2001, disponendo in tale ultimo caso l’indennizzo nei termini ivi previsti.
In ogni caso, nell’ambito della definizione del quantum spettante alla parte ricorrente, dovranno essere computate e detratte le somme alla stessa eventualmente già erogate in dipendenza del procedimento espropriativo non tempestivamente concluso.
16.6. Gli adempimenti indicati dovranno essere posti in essere dal Comune di Caulonia, in persona del Sindaco pro tempore , entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla notifica della presente sentenza a cura di parte, ovvero dalla comunicazione della stessa.
17. Il Collegio dispone a cura della Segreteria la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria, per le valutazioni di competenza.
18. La domanda formulata dalla parte ricorrente è, dunque, accolta nei termini sopra indicati.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a carico del Comune di Caulonia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Caulonia al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali ed accessori di legge, in disparte il rimborso del contributo unificato, se versato.
Dispone a cura della Segreteria la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria, per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IS, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
IU ST, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU ST | RI IS |
IL SEGRETARIO