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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/09/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6159/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6159/2023 promossa da:
(C.F. ), nato in data [...] a [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. KOSA MARGARETA ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...], Controparte_1 C.F._2 il 5 settembre 1960, con il patrocinio dell'avv. ROSSI LUIGI ALERAMO MARIA GIOVANNI e dell'avv. MAZZARANO ERICA ( ) ed elettivamente domiciliata presso l'avv. C.F._3 ROSSI LUIGI ALERAMO MARIA GIOVANNI come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cumulo di domande di separazione e divorzio
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. Con vittoria delle spese del giudizio
Per Controparte_1
Pronunciare il divorzio tra le parti con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Tra le parti è già intervenuta pronuncia di separazione personale con sentenza resa il 30 gennaio 2025 che ha altresì disatteso la domanda di addebito proposta dalla resistente. In tale fase del procedimento sono state inoltre disattese le richieste della resistente di previsione di un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne nonché le Per_1 domande di entrambe le parti di contenuto economico-patrimoniale (domande restitutorie e di pagamento somme) estranee al contenuto tipico del giudizio di separazione/divorzio e come tali inammissibili. II. Nell'ambito della presente fase di giudizio le parti hanno concordemente chiesto la pronuncia di divorzio senza alcuna statuizione accessoria. Ricorrono i presupposti di legge per l'emissione della pronuncia richiesta. È infatti decorso il termine di un anno dalla comparizione personale delle parti avanti il Giudice relatore (13.03.24) ai fini della pronuncia di separazione. Non è poi contestato che da tale data non vi sia mai stata riconciliazione. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. III. Il contrasto verte sulle spese di lite, avendo ciascuna parte chiesto la condanna dell'altra al pagamento delle spese dell'intero giudizio compresa la fase della separazione. In merito va considerato che entrambe le parti hanno proposto domande rigettate o inammissibili, come sopra evidenziato. La reciproca soccombenza sulle domande accessorie alla pronuncia sullo status giustifica pertanto la compensazione delle spese, tenuto altresì conto che non è stata svolta alcuna attività istruttoria relativamente a tali ulteriori richieste. Irrilevante ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio è il fatto che nell'ambito di un precedente giudizio, dichiarato estinto, le parti avessero sottoscritto una scrittura privata che dava atto di accordi diretti a dirimere questioni economiche intercorrenti tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande di
[...] nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione, così provvede: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cinisello Balsamo il 26 giugno 1994 e trascritto nei registri Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune (atti di matrimonio anno 1994, Parte II, serie A n.125); II. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo di provvedere alla annotazione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sui registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
III. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio in data 18 settembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6159/2023 promossa da:
(C.F. ), nato in data [...] a [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. KOSA MARGARETA ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...], Controparte_1 C.F._2 il 5 settembre 1960, con il patrocinio dell'avv. ROSSI LUIGI ALERAMO MARIA GIOVANNI e dell'avv. MAZZARANO ERICA ( ) ed elettivamente domiciliata presso l'avv. C.F._3 ROSSI LUIGI ALERAMO MARIA GIOVANNI come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cumulo di domande di separazione e divorzio
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. Con vittoria delle spese del giudizio
Per Controparte_1
Pronunciare il divorzio tra le parti con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Tra le parti è già intervenuta pronuncia di separazione personale con sentenza resa il 30 gennaio 2025 che ha altresì disatteso la domanda di addebito proposta dalla resistente. In tale fase del procedimento sono state inoltre disattese le richieste della resistente di previsione di un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne nonché le Per_1 domande di entrambe le parti di contenuto economico-patrimoniale (domande restitutorie e di pagamento somme) estranee al contenuto tipico del giudizio di separazione/divorzio e come tali inammissibili. II. Nell'ambito della presente fase di giudizio le parti hanno concordemente chiesto la pronuncia di divorzio senza alcuna statuizione accessoria. Ricorrono i presupposti di legge per l'emissione della pronuncia richiesta. È infatti decorso il termine di un anno dalla comparizione personale delle parti avanti il Giudice relatore (13.03.24) ai fini della pronuncia di separazione. Non è poi contestato che da tale data non vi sia mai stata riconciliazione. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. III. Il contrasto verte sulle spese di lite, avendo ciascuna parte chiesto la condanna dell'altra al pagamento delle spese dell'intero giudizio compresa la fase della separazione. In merito va considerato che entrambe le parti hanno proposto domande rigettate o inammissibili, come sopra evidenziato. La reciproca soccombenza sulle domande accessorie alla pronuncia sullo status giustifica pertanto la compensazione delle spese, tenuto altresì conto che non è stata svolta alcuna attività istruttoria relativamente a tali ulteriori richieste. Irrilevante ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio è il fatto che nell'ambito di un precedente giudizio, dichiarato estinto, le parti avessero sottoscritto una scrittura privata che dava atto di accordi diretti a dirimere questioni economiche intercorrenti tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande di
[...] nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione, così provvede: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cinisello Balsamo il 26 giugno 1994 e trascritto nei registri Controparte_1 dello Stato Civile del predetto Comune (atti di matrimonio anno 1994, Parte II, serie A n.125); II. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo di provvedere alla annotazione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sui registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
III. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio in data 18 settembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2