Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15170 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. MOLFETTINI MAXIMILIAN); Parte_1
– ricorrente –
E
nato a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024
Conclusioni del P.M.:Visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di citato e non Controparte_1 costituitosi nel presente giudizio.
Con ricorso depositato il 06/12/2023 premetteva di aver intrattenuto una Parte_1 relazione con nel corso della quale è nata a [...] il [...] la Controparte_1 figlia Dopo pochi mesi dalla nascita della bambina il resistente si trasferiva in Per_1
Chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo della minore, di onerare il sig. di CP_1 corrispondere, quale contributo per il mantenimento della figlia, un assegno non inferiore a
€ 300,00 (euro trecento/00) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie e/o utili nell'interesse della bambina, di condannare parte avversa alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 02/04/2024 questo Tribunale, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., disponeva l'affidamento in via esclusiva alla madre della figlia e poneva a carico del padre l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della minore oltre alla compartecipazione al 50 % delle spese straordinarie da sostenere per la stessa.
Esaurita l'attività istruttoria, all'udienza del 18/12/2024, svolta in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta per la decisione.
***
L'affidamento condiviso dei figli minori - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore”
(art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro in- dividuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provve- dimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimen- to fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contra- sto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economi- ci al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al te- nore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
Nel caso di specie, il totale disinteresse del padre nei confronti della figlia, emerso anche in sede istruttoria da quanto dichiarato all'udienza del 19/06/2024 dalla teste Testimone_1
madre della ricorrente, conducono ad una valutazione di inidoneità educativa
[...] dello stesso al pari esercizio della responsabilità genitoriale, con conseguente sacrificio del modello legale prioritario di affidamento condiviso.
Ditalchè ritiene il Collegio che l'affidamento super esclusivo (c.d. rafforzato) della figlia alla ricorrente sia conforme all'interesse morale e materiale della minore: alla madre competerà, quindi, anche l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per la bambina, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante,
«le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“sal- vo che non sia diversamente stabilito”), in questi casi, come quello di specie, ove appare ne- cessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabili- tà genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337- quater ultimo comma c.c.).
Quanto al regime di visita con il genitore non affidatario, data la tenera età della minore appare opportuno disporre che gli stessi incontri avvengano presso i locali e con il supporto dello Spazio Neutro su attivazione del padre.
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che la ricorrente ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
La ricorrente ha dichiarato di svolgere qualche lavoro saltuario e di abitare in un modesto alloggio popolare insieme alla madre, che la aiuta anche economicamente a crescere la bambina.
Nulla è dato sapere in merito a un'attività lavorativa del contumace del quale parte ricorrente asserisce che lavora - anche se “in nero” - in diversi locali, ristoranti, bar e pizzerie, sia all'estero che a Per_2
Nel caso di specie, ritiene il collegio che possano confermarsi i provvedimenti provvisori adottati dal giudice relatore apparendo equo determinare la misura del contributo al man- tenimento dovuto da in favore di in complessivi Controparte_1 Parte_1 euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia somma da Per_1 versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici
ISTAT F.O.I.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
In considerazione del principio della soccombenza, il resistente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente, come liquidate in disposi- tivo e il pagamento di tali spese, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, deve essere eseguito in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dichiara la contumacia di Controparte_1 dispone l'affidamento esclusivo (c.d. super esclusivo o rafforzato) alla madre della minore nata a [...], il [...], la quale potrà assumere nei confronti Persona_3 della figlia anche le decisioni di maggiore interesse (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), come meglio specificato in parte motiva;
dispone che la frequentazione della minore col padre avvenga presso i locali e con il sup- porto dello Spazio Neutro su attivazione del padre;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da Controparte_1 sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
3.000,00 oltre IVA, CPA e accessori, da versarsi in favore dell'Erario.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo il
16/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sotto-scritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.