Art. 4.
Agli infermieri professionali di cui all'articolo 1, per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, si applicano, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1049 , le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 , e successive modificazioni.
Agli infermieri professionali di cui all'articolo 1, per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, si applicano, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1049 , le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 , e successive modificazioni.