Art. 4.
I macchinisti di prima classe, eccettuati quelli gia' inscritti sul quadro di avanzamento, ed i macchinisti di 2ª classe, ruolo naviganti, che saranno in ruolo all'atto del promulgamento della presente legge, acquisteranno il titolo di cui al comma primo dell'art. 3, superando felicemente uno speciale esame che sara' stabilito dal ministro della marina, esame al quale tutti verranno chiamati.
Allo stesso scopo verranno successivamente chiamati ad eguale esame quei macchinisti di seconda classe che venissero promossi a tal grado prima della istituzione del corso di perfezionamento di cui all'art. 3 comma primo.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1906.
VITTORIO EMANUELE.
C. Mirabello.
Visto, Il guardasigilli: Gallo.
I macchinisti di prima classe, eccettuati quelli gia' inscritti sul quadro di avanzamento, ed i macchinisti di 2ª classe, ruolo naviganti, che saranno in ruolo all'atto del promulgamento della presente legge, acquisteranno il titolo di cui al comma primo dell'art. 3, superando felicemente uno speciale esame che sara' stabilito dal ministro della marina, esame al quale tutti verranno chiamati.
Allo stesso scopo verranno successivamente chiamati ad eguale esame quei macchinisti di seconda classe che venissero promossi a tal grado prima della istituzione del corso di perfezionamento di cui all'art. 3 comma primo.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 1906.
VITTORIO EMANUELE.
C. Mirabello.
Visto, Il guardasigilli: Gallo.