Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/05/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1289/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1289/2024, promossa con ricorso depositato in data 27 maggio
2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Daniele Spena ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Fiorentina Luna Panteca resistente
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale posta in decisione sulle conclusioni congiunte precisate all'udienza dell'11 marzo
2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1
relazione sentimentale con il resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni: “- Disporre l'affidamento esclusivo di nato a [...] il Persona_2
1.12.2021 alla madre signora , con collocamento e residenza Parte_1
insieme alla medesima;
- Disporre a carico del padre l'obbligo alimentare e di Parte_2 mantenimento del figlio minore nella misura non inferiore ad € Persona_2
350,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, retroattivamente dalla mensilità di novembre 2022;
- Disporre il diritto di visita a favore del padre, per una volta a settimana, della durata non superiore ad un'ora, in luoghi tempi e con le modalità fissarsi di volta in volta in accordo con la madre, alla tassativa presenza di quest'ultima o dei nonni materni, con facoltà per la a proprio insindacabile giudizio, di sospendere Pt_1
il diritto di visita nel caso dovesse riscontrare nel padre stati o comportamenti non adatti agli interessi del minore, quali ubriachezza, violenza verbale o simili;
- Disporre a carico del il pagamento di euro 5.250,00 quale quota Parte_2
del 50% del debito verso la signora , in forza di verbale di Controparte_2
riconsegna di data 16.2.2024;
- Disporre le spese legali della presente procedura a carico del sig. Parte_2
- Disporre ogni altro provvedimento che il Tribunale reputi eventualmente opportuno nell'interesse del minore.”.
La ricorrente ha rappresentato di essere stata vittima di episodi di violenza verbale
– che hanno richiesto anche l'intervento dei Carabinieri nell'ottobre 2022 - durante la relazione con il sig. e che questi ha sempre dimostrato un sostanziale Pt_2
disinteresse nei confronti del figlio, manifestando raramente il desiderio di vederlo e non contribuendo al suo mantenimento economico.
La sig.ra ha esposto che il sig. nell'ottobre 2022 ha abbandonato la Pt_1 Pt_2
residenza familiare sita a Pergine Valsugana in via dei Sacchi n. 2 senza farvi più ritorno, trasferendosi prima a casa di un amico - con il quale ha gestito per alcuni
2 mesi un'attività di lavoro autonomo presso il Bar City di Pergine - e poi nell'abitazione della nuova compagna.
La ricorrente ha esposto che nel novembre 2022 si è trasferita insieme al figlio a casa dei propri genitori, sita a Pergine in via Spolverine n. 17; ella ha riferito di non aver potuto accedere al gratuito patrocinio (pur percependo circa € 800,00 al mese come aiuto cuoca a tempo indeterminato nella casa di riposo di Pergine sita in via
Marconi) in quanto i genitori risultano far parte del nucleo familiare.
La sig.ra ha esposto, altresì, che la coppia ha un debito di € 10.500,00 con Pt_1
la locatrice della casa di Pergine per canoni e spese condominiali non pagati.
Radicatosi validamente il contraddittorio, il resistente si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 settembre 2024 chiedendo l'integrale rigetto delle pretese avversarie e domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale
A) Disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento e Per_1
residenza presso il padre;
B) Disporre a carico della madre un contributo di mantenimento del figlio Pt_1
minore nella misura di euro 250,00 al mese, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT e da versarsi sul c/c del signor Pt_2
C) Disporre che i genitori si suddivideranno tra loro il 50% delle spese straordinarie per il figlio. Dette spese sono da intendersi:
- per motivi di studio, ad esempio tasse/rette varie, libri, corredo scolastico/cancelleria, gite di studio, abbonamento trasporti, corsi di formazione, master, stages, corsi per l'apprendimento delle lingue anche all'estero;
- mediche, ad esempio non coperte dal SSN, visite mediche in regime di libera professione, esami clinici e/o di laboratorio, farmaci corredati di prescrizione medica, eventuali apparecchi ortodontici, occhiali e quant'altro similare sia necessario ai figli;
- ricreative, sportive, ad esempio retta annuale corsi sportivi e relativa attrezzatura.
Le spese superiori ad euro 100,00. - dovranno essere concordate preventivamente tra le parti, salvo la spesa rivesta carattere di indifferibilità ed urgenza;
diversamente, senza accordo, il genitore che le anticiperà non potrà chiederne rimborso. Il rimborso sarà versato entro 30 giorni dalla data della richiesta
3 corredata dalla presentazione documentazione giustificativa. Le deduzioni di imposta relative ai figli saranno operate dai genitori in percentuale alla partecipazione alle relative spese (50% il padre;
50% la madre).
D)Stabilire che il genitore collocatario percepirà e tratterà per l'intero tutti gli assegni familiari a sostegno del reddito e in favore del figlio e quindi solo a titolo esemplificativo l'Assegno Unico INPS e l'Assegno Unico Provinciale della PAT.D);
E) Stabilire che la madre tenga con sé il figlio minore:
- a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alle ore 19.00 alla domenica sera, dopo cena, riaccompagnandolo dal padre alle ore 20.30;
- per un pomeriggio/sera infrasettimanale da concordare;
- per due settimane anche consecutive nel corso delle vacanze estive da concordare ogni anno entro la fine del mese di maggio, con onere per entrambi i genitori di comunicarsi l'esatto luogo di vacanza. Il primo fine settimana al rientro, il figlio lo trascorrerà con il genitore con il quale non ha fatto vacanza;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie, il primo periodo, comprensivo della giornata di Natale, dal 24/12 al 30/12 con un genitore, il secondo periodo, comprensivo di Capodanno, dal 31/12 al 6/1 con l'altro genitore e questo ad anni alterni;
- per metà delle vacanze scolastiche pasquali, comprendendo il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- per metà delle altre festività infrasettimanali nel corso dell'anno.
F) I genitori dichiarano altresì sin d'ora di prestare reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto, anche con iscrizione sul medesimo del figlio minore e di ogni altro documento valido per l'espatrio autorizzando fin da ora i viaggi e le vacanze all'estero;
G) Dichiararsi inammissibile la richiesta di pagamento di euro 5.250,00 quale quota del 50% del debito verso la signora;
Controparte_2
- In ogni caso con vittoria di spese di lite.
***
In subordine, nella denegata ipotesi in cui questo Ill.mo Tribunale disponga l'affidamento condiviso del minore con collocamento e residenza presso la Per_1
madre:
4 A) Disporre a carico del padre un contributo di mantenimento del figlio minore nella misura di euro 250,00 al mese, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT e da versarsi sul c/c della signora Pt_1
B) Disporre che i genitori si suddivideranno tra loro il 50% delle spese straordinarie per il figlio. Dette spese sono da intendersi:
- per motivi di studio, ad esempio tasse/rette varie, libri, corredo scolastico/cancelleria, gite di studio, abbonamento trasporti, corsi di formazione, master, stages, corsi per l'apprendimento delle lingue anche all'estero;
- mediche, ad esempio non coperte dal SSN, visite mediche in regime di libera professione, esami clinici e/o di laboratorio, farmaci corredati di prescrizione medica, eventuali apparecchi ortodontici, occhiali e quant'altro similare sia necessario ai figli;
- ricreative, sportive, ad esempio retta annuale corsi sportivi e relativa attrezzatura.
Le spese superiori ad euro 100,00. - dovranno essere concordate preventivamente tra le parti, salvo la spesa rivesta carattere di indifferibilità ed urgenza;
diversamente, senza accordo, il genitore che le anticiperà non potrà chiederne rimborso. Il rimborso sarà versato entro 30 giorni dalla data della richiesta corredata dalla presentazione documentazione giustificativa. Le deduzioni di imposta relative ai figli saranno operate dai genitori in percentuale alla partecipazione alle relative spese (50% il padre;
50% la madre).
C) Stabilire che il padre tenga con sé il figlio minore:
- a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alle ore 19.00 alla domenica sera, dopo cena, riaccompagnandolo dal padre alle ore 20.30;
- per un pomeriggio/sera infrasettimanale da concordare;
- per due settimane anche consecutive nel corso delle vacanze estive da concordare ogni anno entro la fine del mese di maggio, con onere per entrambi i genitori di comunicarsi l'esatto luogo di vacanza.
Il primo fine settimana al rientro, il figlio lo trascorrerà con il genitore con il quale non ha fatto vacanza;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie, il primo periodo, comprensivo della giornata di Natale, dal 24/12 al 30/12 con un genitore, il secondo periodo,
5 comprensivo di Capodanno, dal 31/12 al 6/1 con l'altro genitore e questo ad anni alterni;
- per metà delle vacanze scolastiche pasquali, comprendendo il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- per metà delle altre festività infrasettimanali nel corso dell'anno.
D) I genitori dichiarano altresì sin d'ora di prestare reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto, anche con iscrizione sul medesimo del figlio minore e di ogni altro documento valido per l'espatrio autorizzando fin da ora i viaggi e le vacanze all'estero;
E) Dichiararsi inammissibile la richiesta di pagamento di euro 5.250,00 quale quota del 50% del debito verso la signora . Controparte_2
- In ogni caso con vittoria di spese di lite.”.
Il sig. ha affermato di aver contribuito al mantenimento del figlio e di aver Pt_2
sempre cercato di coltivare il proprio rapporto con nonostante la sig.ra Per_1
abbia spesso cercato di impedirgli di vedere il bambino o abbia concesso Pt_1
visite soltanto in sua presenza;
egli ha rappresentato, inoltre, che la madre crea in casa un clima poco sereno per il minore.
Il resistente ha dato atto di svolgere attività di operaio con mansioni di installatore, manutentore e riparatore di linee elettriche presso la società G.P. Costruzioni s.a.s. di , con contratto di lavoro a tempo determinato durato fino al Parte_3
29 novembre 2024 ed una retribuzione mensile di circa € 1.400,00-1.600,00; egli è proprietario di un'autovettura, non possiede immobili e ha rappresentato di aver già saldato la propria quota di debito nei confronti del locatario della casa di Pergine.
All'udienza del 10 ottobre 2024 le parti sono comparse personalmente ed è stato chiesto un rinvio dell'udienza al fine di valutare la possibilità di addivenire ad un accordo.
Con note di trattazione scritta di data 18 novembre 2024 le parti hanno domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte: “1. Stabilire che il figlio Per_1
rimanga affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione presso la madre, con la quale manterrà la residenza anagrafica.
6 2. Il sig. verserà quale contributo a titolo di mantenimento del figlio, entro il Pt_2
5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 (oltre Istat) fintanto che il proprio contratto di lavoro sarà a tempo determinato o comunque stagionale;
2.1 quando gli verrà trasformato in tempo indeterminato o diventi un lavoratore autonomo o mutino le sue condizioni economiche (in meglio), il contributo di mantenimento subirà un incremento e sarà di € 300,00 al mese (oltre Istat).
3. Il pregresso mantenimento non pagato dal sig. non è oggetto del presente Pt_2
accordo e verrà discusso tra le parti ed i rispettivi legali in separata sede.
4. Le spese straordinarie nell'interesse di saranno suddivise al 50% tra i Per_1
genitori (protocollo CNF 2017); tali spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori per esborsi superiori a euro 100,00, ad eccezione di quelle mediche urgenti e verranno rifuse o compensate, su richiesta dell'altro genitore entro 7 giorni, sulla base di idonea documentazione giustificativa (contabile di pagamento, fattura e/o scontrino fiscale). Le deduzioni di imposta relative al figlio saranno operate dai genitori in percentuale alla partecipazione alle relative spese (50% il padre;
50% la madre).
5. La sig.ra fintanto che sarà collocataria di potrà percepire e Pt_1 Per_1 richiedere l'importo nella misura del 100% dell'assegno unico e di ogni eventuale altro emolumento di natura assistenziale previsto dall'ordinamento a favore dei figli.
6. Il padre starà con Per_1
- a fine settimana alterni dal venerdì dopo scuola fino alla domenica sera ore 20; infrasettimanalmente il martedì dopo scuola fino alla sera ore 20, con possibilità di pernotto;
la settimana in cui il bambino trascorrerà il week end con la madre, starà invece con il padre il martedì e il giovedì, dopo scuola fino alla sera Per_1
ore 20, con possibilità di pernotto. Sono salvi diversi accordi tra i genitori, da prendersi di volta in volta;
- per due settimane anche consecutive, nel corso delle vacanze estive da concordare ogni anno entro la fine del mese di maggio, con onere per entrambi i genitori di comunicarsi l'esatto luogo di vacanza. Il primo fine settimana al rientro, il figlio lo trascorrerà con il genitore con il quale non ha fatto la vacanza;
7 - per metà delle vacanze scolastiche natalizie, specificando che ad anni alterni il 24 sera lo trascorrerà con la madre mentre il 25 a pranzo starà insieme al papà, così da permettere al figlio di festeggiare con entrambi i genitori il Natale;
le restanti vacanze natalizie verranno suddivise al 50% tra i genitori che si organizzeranno di anno in anno tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi;
- per metà delle vacanze scolastiche pasquali, comprendendo il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- per metà delle altre festività infrasettimanali nel corso dell'anno.
7. Nell'ipotesi in cui la sig.ra in maniera arbitraria e quindi non sorretta da Pt_1
una tempestiva comunicazione che ne giustifichi la condotta, non permetterà al padre di stare con secondo quanto stabilito al punto 6, il collocamento di Per_1 si invertirà e quindi si trasferirà presso il padre con l'effetto che riguardo Per_1
al contenuto nelle condizioni di cui ai punti 1-2-5-6 si invertiranno le parti padre- madre. Si esplicita che non si darà seguito a tale inversione del collocamento in tutti i casi ove sussista un giustificato motivo e, ad esempio: se sarà Per_1
ammalato o impossibilitato;
se la madre abbia impedimenti giustificati ed importanti che non le permettano di consegnare il bambino;
se su accordo delle parti sarà stato modificato (anche temporaneamente) il presente protocollo;
se il figlio, sopra i 12 anni, esprima la volontà di non frequentare il padre;
se il padre comunichi di essere impossibilitato o non si presenti per il ritiro del figlio;
sono espressamente esclusi i meri ritardi. Si precisa che le comunicazioni del presente punto dovranno essere fatte sempre per iscritto e che pertanto i genitori non bloccheranno il numero di cellulare l'uno dell'altro.
8. I genitori adotteranno le scelte di carattere formativo, educativo, di istruzione e sportive riguardanti durante il corso della sua crescita e fino al Per_1
raggiungimento della autosufficienza economica e si impegnano reciprocamente a mantenere tra loro un sereno e civile dialogo nel superiore interesse del figlio.
9. I genitori si obbligano a darsi reciproca comunicazione in caso di mutamento di domicilio e dichiarano sin da ora il proprio consenso al passaporto anche con iscrizione sul medesimo del figlio e di ogni altro documento valido per l'espatrio autorizzando fin da ora i viaggi e le vacanze all'estero.
8 10. Le parti si obbligano a rimettere eventuali reciproche denunce/querele così impegnandosi vicendevolmente a portarsi reciproco rispetto.
11. I genitori si impegnano a garantire la possibilità che i nonni ed altri familiari delle rispettive famiglie, come i nuovi compagne/i, frequentino il minore.”.
Con ordinanza di data 5 febbraio 2025 il Collegio ha rimesso la causa dinanzi al
Giudice relatore, avendo rilevato il carattere pregiudizievole per il figlio minore della condizione n. 7.
All'udienza dell'11 marzo 2025 le parti hanno dichiarato concordemente di rinunciare alla condizione n. 7 chiedendo, pertanto, accogliersi le condizioni di cui alle note scritte di data 18 novembre 2024 ad eccezione della condizione n. 7.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di Per_1
concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il figlio ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento del minore appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento del figlio nato a [...]
Trento in data 1 dicembre 2021, siano disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti con note di data 18 novembre 2024 (depositate in data 20 novembre 2024), riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente
9 riprodotte, ad eccezione della condizione n. 7, come precisato all'udienza di data 11 marzo 2025.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
10