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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22470/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 22470/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ), con l'avv. ELTON XHANARI e l'avv. Parte_1 C.F._1 IRISI MIHAJ;
e
(c.f.: ) con l'avv. ELTON XHANARI e l'avv. IRISI Parte_2 C.F._2 MIHAJ;
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà residenza abituale presso la casa familiare in Botticino
(BS), Via San Gallo 141/F, assegnata alla madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
1 2. Confermare il calendario di frequentazione tra il padre e la figlia come stabilito nel decreto di separazione: la minore potrà stare con il padre per due giorni durante la settimana (da determinarsi in relazione alle esigenze della minore stessa e in accordo con la madre), dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva, nonché un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera. Per le vacanze di Natale e Pasqua, la minore le trascorrerà alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori. Quanto alle ferie estive, la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre ed i restanti con la madre. Durante l'anno, compatibilmente con gli impegni scolastici, i genitori potranno assentarsi con la figlia per brevi vacanze.
3. Disporre che il sig. provveda al mantenimento della figlia mediante versamento alla sig.ra Pt_2 dell'importo di euro 400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 1° di ogni Pt_1 mese. La somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T.
4. Ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie così come individuate e regolamentate dal protocollo del Tribunale di Brescia del 14 luglio 2016 che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
5. La casa familiare sita in Botticino (BS), Via San Gallo 141/F, in comproprietà indivisa tra i coniugi, rimarrà assegnata alla sig.ra Pt_1
6. Entrambi i ricorrenti esercitano attività lavorativa e, pertanto, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano a reciproche richieste economiche e confermano che ogni altro rapporto economico-patrimoniale rimane definito come in sede di separazione consensuale.
7. I genitori esprimono sin d'ora reciproco consenso al fine del rilascio del passaporto alla figlia minore.
8. Le spese del presente procedimento sono a carico delle parti al 50%”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/09/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BOTTICINO, BS (atto n. 19, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della figlia minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Parte_1 cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
IC IO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 22470/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ), con l'avv. ELTON XHANARI e l'avv. Parte_1 C.F._1 IRISI MIHAJ;
e
(c.f.: ) con l'avv. ELTON XHANARI e l'avv. IRISI Parte_2 C.F._2 MIHAJ;
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà residenza abituale presso la casa familiare in Botticino
(BS), Via San Gallo 141/F, assegnata alla madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
1 2. Confermare il calendario di frequentazione tra il padre e la figlia come stabilito nel decreto di separazione: la minore potrà stare con il padre per due giorni durante la settimana (da determinarsi in relazione alle esigenze della minore stessa e in accordo con la madre), dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva, nonché un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato all'uscita da scuola sino alla domenica sera. Per le vacanze di Natale e Pasqua, la minore le trascorrerà alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori. Quanto alle ferie estive, la minore trascorrerà 15 giorni consecutivi con il padre ed i restanti con la madre. Durante l'anno, compatibilmente con gli impegni scolastici, i genitori potranno assentarsi con la figlia per brevi vacanze.
3. Disporre che il sig. provveda al mantenimento della figlia mediante versamento alla sig.ra Pt_2 dell'importo di euro 400,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 1° di ogni Pt_1 mese. La somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T.
4. Ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie così come individuate e regolamentate dal protocollo del Tribunale di Brescia del 14 luglio 2016 che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
5. La casa familiare sita in Botticino (BS), Via San Gallo 141/F, in comproprietà indivisa tra i coniugi, rimarrà assegnata alla sig.ra Pt_1
6. Entrambi i ricorrenti esercitano attività lavorativa e, pertanto, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano a reciproche richieste economiche e confermano che ogni altro rapporto economico-patrimoniale rimane definito come in sede di separazione consensuale.
7. I genitori esprimono sin d'ora reciproco consenso al fine del rilascio del passaporto alla figlia minore.
8. Le spese del presente procedimento sono a carico delle parti al 50%”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/09/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BOTTICINO, BS (atto n. 19, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della figlia minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il Parte_1 cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
IC IO
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