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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 01/12/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 990/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
28.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti che hanno prestato acquiescenza alla modalità di celebrazione dell'udienza, non presentando opposizione nei termini previsti dalla legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 990/2024, avente ad oggetto: ripetizione di indebito assistenziale
TRA
nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Cosenza alla Via Medaglie d'oro n.106, presso lo studio dell'avv. Raffaella Mazzotta come in atti,
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Gilda
Avena, elettivamente domiciliato in Cosenza Piazza Loreto n. 22/A, presso l'Ufficio Legale della
Sede Provinciale dell' CP_2
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_
§ 1. Con ricorso depositato in data 17.06.2024 parte ricorrente in epigrafe affermava che l' con lettera del 14.02.2023 comunicava di aver proceduto al ricalcolo della pensione n.07227960 cat.
INVCIV per il periodo da luglio 2020 a gennaio 2023 e di aver riscontrato un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo pari €11.423,65. Tale rideterminazione veniva effettuata sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020; che in data 27.03.2023 ricorreva al per l'annullamento del provvedimento;
che detta richiesta di recupero Controparte_3 sarebbe illegittima, avendo egli sempre adempiuto agli obblighi di comunicazione dei dati reddituali con esclusione di ogni profilo doloso nella percezione degli importi richiesti in ripetizione.
Tutto ciò premesso in fatto, chiedeva in diritto accertare e dichiarare che la somma richiesta dall' non fosse dovuta, con conseguente condanna alla restituzione di tutte le somme CP_2 indebitamente trattenute sui ratei di pensione in godimento, con decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con ogni consequenziale provvedimento di legge con spese vinte con distrazione. CP_ Si costituiva l' che contestava con varie argomentazioni il ricorso di cui chiedeva il rigetto, spese vinte.
La causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminare è la ricognizione normativa in tema di ripetizione di indebito di prestazioni assistenziali.
Rientrano nella nozione di prestazioni assistenziali tutte le ipotesi in cui l'erogazione è disancorata dal reddito e dalla contribuzione (es. invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale).
La materia è sottratta all'applicazione dell'art. 2033 c.c. (“nel settore assistenziale non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.” Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020 n.13223). Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche
"in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Vanno invece applicati in generale i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza in via generale dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988) che, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito.
Fin dalla sentenza Cass. n. 1446/2008 est. (v. pure n. 11921/2015) si è ritenuto che "nel settore CP_4 della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Non si può dunque procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, stante la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost. (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39). Occorre quindi distinguere le diverse ipotesi di mancanza dei requisiti sanitari, o reddituali, o di legge specifici delle singole prestazioni.
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, ha previsto che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le CP_1 prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente.
Infatti, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato sul piano generale che "In materia di indebito assistenziale, la violazione ad opera del titolare della prestazione CP_ dell'obbligo di comunicare all la situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare
l'irripetibilità dell'indebito" (Così Cass. n. 10642 del 2019 e Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019
n.31259).
Ai fini della ripetizione la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/2018) richiede che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba CP_1 procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. La Corte di Cassazione ha anche affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del
15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". La stessa Corte di Cassazione n. 31372/2019 ha affermato che “esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”.
Va inoltre registrata la sentenza della Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020 n.16088 che conformemente alla n.13223/2020, ha ritenuto che “i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da prestazioni erogate dallo stesso devono essere applicati anche nel caso in cui CP_1
l'indebito riguardi l'assegno sociale per superamento del limite di reddito” (conf. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020 n.12608).
§ 3. Nel merito si osserva che l' ha comunicato il ricalcolo della prestazione spettante al
CP_1 ricorrente con lettera del 14.02.2023, come è pacifico fra le parti, a seguito di comunicazione dei redditi effettuata dal titolare della prestazione e come dichiarato anche nel medesimo provvedimento di ripetizione del preteso indebito (cfr. pag. 1 provvedimento fascicolo ricorrente). Di talché,
CP_1 avendo la parte stessa comunicato all' la propria variazione reddituale è da escludersi il dolo
CP_1 della medesima, con la conseguenza che è solo da tale momento che l' poteva legittimamente
CP_1 trattenere l'eccedenza sulla prestazione non spettante per superamento dei redditi, non potendo in alcun caso procedere al recupero di quanto precedentemente corrisposto, per le ragioni innanzi esposte.
Da ciò consegue che la domanda è fondata, e per l'effetto va dichiarata non dovuta la somma richiesta dall' , con conseguente condanna alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti, CP_2 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento degli altri motivi.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 -26.000,00), della complessità (bassa), detratta la fase istruttoria non svoltasi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Raffaella Mazzotta dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di euro 11.423,65 percepita per il periodo da luglio 2021 a gennaio 2023 richiesta con missiva del 14.02.2023, per le causali di cui in motivazione;
2. Condanna l' alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a titolo di CP_1 ripetizione del suddetto debito, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €1.865,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Raffaella Mazzotta, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Paola, 01.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 990/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
28.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti che hanno prestato acquiescenza alla modalità di celebrazione dell'udienza, non presentando opposizione nei termini previsti dalla legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 990/2024, avente ad oggetto: ripetizione di indebito assistenziale
TRA
nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Cosenza alla Via Medaglie d'oro n.106, presso lo studio dell'avv. Raffaella Mazzotta come in atti,
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Gilda
Avena, elettivamente domiciliato in Cosenza Piazza Loreto n. 22/A, presso l'Ufficio Legale della
Sede Provinciale dell' CP_2
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_
§ 1. Con ricorso depositato in data 17.06.2024 parte ricorrente in epigrafe affermava che l' con lettera del 14.02.2023 comunicava di aver proceduto al ricalcolo della pensione n.07227960 cat.
INVCIV per il periodo da luglio 2020 a gennaio 2023 e di aver riscontrato un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo pari €11.423,65. Tale rideterminazione veniva effettuata sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020; che in data 27.03.2023 ricorreva al per l'annullamento del provvedimento;
che detta richiesta di recupero Controparte_3 sarebbe illegittima, avendo egli sempre adempiuto agli obblighi di comunicazione dei dati reddituali con esclusione di ogni profilo doloso nella percezione degli importi richiesti in ripetizione.
Tutto ciò premesso in fatto, chiedeva in diritto accertare e dichiarare che la somma richiesta dall' non fosse dovuta, con conseguente condanna alla restituzione di tutte le somme CP_2 indebitamente trattenute sui ratei di pensione in godimento, con decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con ogni consequenziale provvedimento di legge con spese vinte con distrazione. CP_ Si costituiva l' che contestava con varie argomentazioni il ricorso di cui chiedeva il rigetto, spese vinte.
La causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminare è la ricognizione normativa in tema di ripetizione di indebito di prestazioni assistenziali.
Rientrano nella nozione di prestazioni assistenziali tutte le ipotesi in cui l'erogazione è disancorata dal reddito e dalla contribuzione (es. invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale).
La materia è sottratta all'applicazione dell'art. 2033 c.c. (“nel settore assistenziale non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.” Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020 n.13223). Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche
"in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Vanno invece applicati in generale i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza in via generale dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988) che, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito.
Fin dalla sentenza Cass. n. 1446/2008 est. (v. pure n. 11921/2015) si è ritenuto che "nel settore CP_4 della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Non si può dunque procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, stante la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost. (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39). Occorre quindi distinguere le diverse ipotesi di mancanza dei requisiti sanitari, o reddituali, o di legge specifici delle singole prestazioni.
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, ha previsto che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le CP_1 prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente.
Infatti, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato sul piano generale che "In materia di indebito assistenziale, la violazione ad opera del titolare della prestazione CP_ dell'obbligo di comunicare all la situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare
l'irripetibilità dell'indebito" (Così Cass. n. 10642 del 2019 e Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019
n.31259).
Ai fini della ripetizione la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/2018) richiede che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba CP_1 procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. La Corte di Cassazione ha anche affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del
15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". La stessa Corte di Cassazione n. 31372/2019 ha affermato che “esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”.
Va inoltre registrata la sentenza della Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020 n.16088 che conformemente alla n.13223/2020, ha ritenuto che “i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da prestazioni erogate dallo stesso devono essere applicati anche nel caso in cui CP_1
l'indebito riguardi l'assegno sociale per superamento del limite di reddito” (conf. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020 n.12608).
§ 3. Nel merito si osserva che l' ha comunicato il ricalcolo della prestazione spettante al
CP_1 ricorrente con lettera del 14.02.2023, come è pacifico fra le parti, a seguito di comunicazione dei redditi effettuata dal titolare della prestazione e come dichiarato anche nel medesimo provvedimento di ripetizione del preteso indebito (cfr. pag. 1 provvedimento fascicolo ricorrente). Di talché,
CP_1 avendo la parte stessa comunicato all' la propria variazione reddituale è da escludersi il dolo
CP_1 della medesima, con la conseguenza che è solo da tale momento che l' poteva legittimamente
CP_1 trattenere l'eccedenza sulla prestazione non spettante per superamento dei redditi, non potendo in alcun caso procedere al recupero di quanto precedentemente corrisposto, per le ragioni innanzi esposte.
Da ciò consegue che la domanda è fondata, e per l'effetto va dichiarata non dovuta la somma richiesta dall' , con conseguente condanna alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti, CP_2 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento degli altri motivi.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 -26.000,00), della complessità (bassa), detratta la fase istruttoria non svoltasi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Raffaella Mazzotta dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma di euro 11.423,65 percepita per il periodo da luglio 2021 a gennaio 2023 richiesta con missiva del 14.02.2023, per le causali di cui in motivazione;
2. Condanna l' alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a titolo di CP_1 ripetizione del suddetto debito, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €1.865,00, a titolo di compensi professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Raffaella Mazzotta, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Paola, 01.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso