Art. 20.
Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale, con facolta' agli elettori della Regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.
Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale, con facolta' agli elettori della Regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.