Sentenza 5 dicembre 2008
Massime • 2
Sussiste l'elemento soggettivo della colpa se, valutata la condotta in concreto con riferimento alla posizione di garanzia assunta dall'agente, risulta che questi si sia rappresentato come conseguenza certa, o anche solo probabile, della sua azione od omissione proprio l'evento in concreto verificatasi, pur prescindendo dalle concrete modalità di verificazione.
Il principio dell'equivalenza causale implica, nel caso della successione di posizioni di garanzia, che la condotta del singolo soggetto che ha concorso a determinare l'evento ha efficienza causale pur quando difetti del coefficiente psicologico necessario all'attribuzione di responsabilità.
Commentario • 1
- 1. Appalto in condominio: la responsabilità penale dell’amministratoreManuel Massimiliano La Placa · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
La responsabilità penale dell'amministratore di condominio, in materia di appalto, può essere tanto di natura dolosa quanto, principalmente, di tipo colposo e, generalmente, omissivo (ex art. 40, c.2 c.p., infatti, ‘'non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo''). La maggior parte delle ipotesi delittuose ascrivibili all'amministratore derivano da norme generali e speciali del codice penale, ma anche dall'interazione di queste con la normazione in tema di sicurezza e salute sul lavoro. Come noto, infatti, il D.Lgs n. 81/2008 ha abrogato tutte le precedenti normative in materia, accorpandone gli elementi strutturali in un testo unico di norme …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2008, n. 4675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4675 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 05/12/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 2223
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 025779/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OP ID, n. il 23/04/1961, parte civile;
contro
2) D'NO LA, n. il 16/08/1961 parte civile;
contro
3) D'NO NT, n. il 28/03/1929, parte civile;
contro
4) DI FR MA LD, n. il 06/06/1938, parte civile;
contro
5) DE MU MA CE, n. il 26/12/1955, imputata non ricorrente;
avverso SENTENZA del 13/12/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dr.ssa DE SANDRO Anna MA, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
udito, per le parti civili, l'avv. D'Ippolito Roberto, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi, depositando conclusioni e nota spese;
uditi i difensori avv. Bettaglini Federico per gli imputati US NN e CO LA AS, non ricorrenti che conclude per la conferma della sentenza impugnata per CO LA AS ed effetto estensivo dell'impugnazione per US;
avv.ti Poleri Patrizia e Ventura Renzo, difensori dell'imputata DE MU MA CE, che concludono per l'accoglimento del ricorso del De RO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 27 febbraio del 2002, all'interno del Parco Mediceo di villa Demidoff, in località Pratolino del Comune di Vaglia, durante una visita scolastica cui partecipavano alunni di una classe di seconda media e di una classe di terza media dell'Istituto parificato Beata MA De Mattias, si era verificato un incidente in conseguenza del quale aveva perso la vita la bambina BR CI, alunna della seconda classe. La predetta visita era stata effettuata nell'ambito di un programma concordato fra la scuola, gli insegnanti e la Direzione del Parco. Durante la pausa pranzo, verosimilmente verso le ore 13,30, BR CI ed altri alunni si erano staccati dal gruppo che, insieme ai docenti accompagnatori De RO MA CE e NN US, si trovava nel giardino della Limonata per consumare la colazione al sacco e si erano diretti verso la Peschiera della Maschera, arrampicandosi per gioco sul paramento murario che costeggiava da entrambi i lati detto monumento rinascimentale. Ad un certo punto BR CI era scivolata, era caduta a terra ed era stata raggiunta al capo da un pesante macigno che, staccatosi dalla struttura muraria, era precipitato al suolo, un attimo dopo la caduta della bambina, finendole addosso. Dagli accertamenti era risultato che il paramento murario, presente sia sul lato destro che su quello sinistro della Peschiera, era formato da massi di arenaria di grosse dimensioni, disposti ad arte in modo da ricreare un ambiente di sapore romantico che potesse costituire il degno sfondo di una fontana rinascimentale;
le pietre di detto paramento erano semplicemente appoggiate le une alle altre, in posizione non perfettamente rettilinea, nel senso che quelle poste più in alto erano arretrate rispetto a quelle collocate più in basso. La consulenza tecnica disposta dal P.M. aveva consentito di accertare che la piccola BR, perdendo l'equilibrio e scivolando, era caduta su un masso posto più in basso rispetto a lei, che, così sollecitato, aveva perduto il punto di appoggio a destra, costituito da pietre di piccole dimensioni, si era staccato dagli altri massi ed era precipitato al suolo, dopo essersi rotto in due pezzi nel battere contro un altro masso sporgente posto più giù: uno di quei pezzi aveva colpito la bambina, caduta a terra, cagionandone la morte pressoché istantanea.
Promossa azione penale, il Giudice dell'udienza preliminare disponeva il rinvio a giudizio dei due insegnanti accompagnatori nonché di CO LA, preside della scuola frequentata da BR, per rispondere del reato di omicidio colposo in cooperazione tra loro, mentre pronunciava sentenza di non luogo a procedere, in ordine alla medesima imputazione, nei confronti di SS AL, Direttore e Responsabile della gestione del Parco Mediceo di villa Demidoff. La Corte d'Appello di Firenze confermava la sentenza di non luogo a procedere pronunciata il 3 febbraio 2003 dal G.U.P. nei confronti del SS ed impugnata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale (essendo l'appello consentito in base alla formulazione dell'art. 428 c.p.p. quale in vigore all'epoca); tale decisione veniva poi annullata con rinvio da questa stessa Sezione, con sentenza resa alla pubblica udienza del 30 gennaio 2008, in conseguenza di ricorso per Cassazione proposto dal Procuratore Generale. Quanto agli imputati rinviati a giudizio, il Tribunale, all'esito di una complessa istruttoria dibattimentale, affermava la penale responsabilità della De RO e del US, condannando - con la concessione ad entrambi delle attenuanti generiche, e ritenendo sussistente il concorso di colpa della ragazza - la prima alla pena di mesi sei di reclusione, ed il secondo alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, liquidato in Euro 200.000,00, con il beneficio della sospensione condizionale della pena;
il Tribunale assolveva invece la preside CO LA per non aver commesso il fatto.
Proponevano appello la De RO ed il US, nonché le parti civili le quali impugnavano le statuizioni concernenti il ritenuto concorso di colpa della vittima e, con riferimento agli effetti civili, l'assoluzione della CO LA;
quest'ultima proponeva, a sua volta, appello incidentale.
La Corte d'Appello concedeva alla De RO ed al US anche il beneficio della non menzione della condanna, riconosceva a favore delle parti civili, ed a titolo di danno esistenziale, l'ulteriore somma complessiva di Euro 20.000,00, confermando nel resto tutte le statuizioni del primo giudice, e, quindi, anche il ritenuto concorso di colpa della vittima e l'assoluzione della CO.
La Corte territoriale motivava il proprio convincimento con argomentazioni che, tenendo conto delle deduzioni degli appellanti, sostanzialmente rielaboravano, anche con richiami alla giurisprudenza di questa Corte, le considerazioni già svolte dal primo giudice in quanto ritenute esaustive, correttamente ancorate alle risultanze processuali e tali quindi da resistere alle censure formulate con gli atti gravatori. Dette argomentazioni possono così riassumersi: 1) in via di principio, l'obbligo degli insegnanti non sarebbe limitato a determinate attività scolastiche ma rivestirebbe carattere generale assoluto, essendo l'insegnante tenuto ad osservarlo in ogni momento in cui l'alunno è a lui affidato, con conseguente responsabilità penale nel caso di incidente riconducibile, in rapporto di causa o concausa, ad omessa sorveglianza;
2) graverebbe pertanto sugli insegnanti l'obbligo di adottare anche quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare qualsiasi situazione di pericolo;
3) il giudizio relativo alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento andrebbe effettuato in concreto e riportandosi al momento in cui la condotta è stata posta in essere;
4) la colpa della De RO e del US andava valutata, non in relazione alle concrete modalità in cui si era verificato l'evento, ma alla possibilità di prevedere ed evitare una qualsiasi situazione di danno quale conseguenza della condotta;
5) il luogo in cui si era verificato l'incidente era da considerarsi un ambiente potenzialmente pericoloso, come poteva desumersi dalla documentazione fotografica in atti e come riconosciuto dalla stessa De RO nell'atto di appello (presenza nel parco di punti morti, visuali ridotte e coperte dalla vegetazione, siepi, arbusti, fontane, aiuole, età); 6) era pacifico obbligo degli insegnanti proteggere gli alunni da tutte quelle potenziali fonti di pericolo a cui potevano essere esposti, e quindi impedire che potessero allontanarsi dai luoghi antistanti le sale assegnate per il pranzo;
7) a tal fine sarebbe stata sufficiente una presenza fisica costante, tale da non permettere l'allontanamento degli alunni dalla sfera visiva degli insegnanti: siffatta presenza fisica avrebbe comportato che con un mero richiamo poteva essere impedito un eventuale allontanamento;
8) la De RO invece - pur essendo ben consapevole dell'obbligo che su di lei gravava, tanto da impartire disposizioni, come da lei stessa riferito, di non allontanarsi dall'area adibita alla pausa pranzo - non aveva adempiuto l'obbligo di vigilanza diretta visiva;
9) semplici raccomandazioni preventive, ed indicazioni di comportamento, non potevano essere ritenute sufficienti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza, soprattutto in considerazione del fatto che agli insegnanti erano stati affidati soggetti minorenni;
10) correttamente il primo giudice aveva attribuito alla vittima un concorso di colpa nella misura del 50%, dovendosi pienamente condividere le considerazioni svolte sul punto dal Tribunale cui poteva farsi integrale richiamo: ed invero BR era ben consapevole delle direttive che erano state impartite agli alunni, ma, ciò nonostante, si era ugualmente allontanata ponendosi lei stessa in una situazione di pericolo, posto che la massicciata sulla quale si era arrampicata si presentava in quel punto molto ripida, quasi verticale, tanto che alcuni ragazzi avevano ritenuto di non eseguire la scalata;
11) anche in relazione alla posizione della preside, CO LA, la sentenza di primo grado, con riferimento agli effetti civili oggetto dell'impugnazione delle parti civili, meritava di essere confermata atteso che: a) non era stato il numero insufficiente degli insegnanti a far sì che si verificasse l'allontanamento di numerosi ragazzi, ma la palese ed eclatante omissione di vigilanza da parte degli insegnanti imputati;
b) la De RO ed il US, anche se in numero di due, erano certamente in grado di far osservare a 44 alunni il divieto di allontanamento, e se ciò non avvenne, a causa della loro negligente omissione, la condotta degli stessi - unitamente allo stato dei luoghi ed alla colpa della minore - aveva rappresentato quella serie causale autonoma sopravvenuta che aveva interrotto il nesso eziologico tra l'omissione della CO e l'evento; c) inoltre, i consigli di classe della seconda e terza media, tenutisi in data 11 dicembre 2001, in occasione dei quali era stata formalmente deliberata la visita a villa Demidoff, erano stati diretti, come poteva rilevarsi dai relativi verbali, dalla vice preside dott.ssa Milani e non dalla CO. Ricorrono per Cassazione l'imputata De RO MA CE e le parti civili, per mezzo dei rispettivi difensori. Ricorso della De RO. -
La De RO deduce vizio motivazionale secondo i seguenti profili:
a) sarebbe ravvisabile una contraddittorietà nel percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale posto che questa, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità circa la necessità di un giudizio di prevedibilità in concreto dell'evento storico, ha poi affermato che la colpa deve essere valutata non con una prevedibilità dell'evento in concreto, ma in astratto;
b) la Corte di merito, pur non avendo mancato di sottolineare la riconducibilità dell'evento ad una disgraziata coincidenza di fattori, avrebbe poi errato nell'omettere del tutto l'esame del ruolo ricoperto dall'Ente Provincia, preposto alla gestione ed alla manutenzione del Parco, con particolare riferimento alla mancata predisposizione di cartelli di pericolo, alla mancata recinzione di opere murarie pericolose ed alla mancanza di qualsiasi informazione alle autorità scolastiche circa lo stato dei luoghi;
c) l'esistenza di un parallelo giudizio a carico del responsabile della gestione del Parco della Provincia, SS AL, in conseguenza dell'annullamento con rinvio da parte della Cassazione, non avrebbe dovuto esimere la Corte territoriale -laddove è stata vagliata la posizione di garanzia delle De RO - "dal valutare le tipologie e le modalità con cui si sarebbero dovuti sorvegliare e mantenere certi luoghi, così come sono stati conservati e consegnati dalla Provincia alla scuola, quale laboratorio didattico all'aperto" (così a pag. 6 del ricorso); d) avrebbe ancora errato la Corte di merito nel non dare adeguato rilievo al luogo dell'incidente, caratterizzato da un agglomerato di sassi non legati tra loro, di non elevata altezza, senza balaustra sovrastante, che consentiva facile accesso a chiunque;
e) se gli operatori del parco avessero rivolto ai ragazzini un espresso divieto di avvicinarsi ai luoghi o paramenti segnalati - che presentavano pericolo di crollo, o trabocchetto o insidia - l'evento non si sarebbe verificato;
f) il consentire ai ragazzi l'uso di tutto il parco, senza limitazioni, costituirebbe quel dato processuale principale che, se rettamente valutato, avrebbe eliminato qualsiasi rapporto causale tra la condotta della De RO e l'evento morte;
g) non potendo richiedersi alla De RO l'adempimento di obblighi a lei non ricollegabili (valutazione della consistenza del monumento, controllo della stabilità delle pietre, apposizione di transenne e cartelli di pericolo), "l'esser stata in servizio, in pausa pranzo, e l'aver dato generiche raccomandazioni, non può concretizzare una condotta colposa di cui si possa apprezzare una efficacia casuale nel determinismo della morte della piccola BR" (così testualmente a pag. 9 del ricorso);
Ricorso delle parti civili.
Vengono dedotti in primo luogo profili di violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso di colpa della bambina nella causazione dell'evento, anche con riferimento alla misura del concorso determinata nel 50%. Le parti civili, citando anche taluni precedenti della giurisprudenza di legittimità, civile e penale - e pur dando atto di essere consapevoli di un indirizzo interpretativo secondo cui sarebbe configurabile il concorso di colpa anche se la condotta negligente venga posta in essere da soggetto incapace per minore età o altra ragione - assumono che "se la condotta imprudente della vittima era proprio uno dei rischi che gli imputati, in quanto garanti, avevano l'obbligo di prevenire, non può certo considerarsi causa concorrente con l'omissione nella causazione dell'evento, un'azione che, se anche naturalisticamente costituisce la causa immediata dell'evento, dal punto di vista normativo vede la propria efficacia causale totalmente assorbita dall'omissione di chi avrebbe dovuto e potuto impedirla" (così si legge testualmente nell'atto di ricorso): e ciò, anche in considerazione delle connotazioni della condotta omissiva degli insegnanti qualificata dal giudice dell'appello come palese ed eclatante. Le parti civili deducono poi violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente all'esclusione della responsabilità civile della preside CO LA, sull'asserito rilievo che a quest'ultima - quale vertice dell'istituto scolastico, e, dunque, pur non avendo preso parte alla delibera del consiglio di classe con la quale fu decisa la visita degli alunni a villa Demidoff - sarebbe comunque ascrivibile la responsabilità per la inadeguatezza del numero di insegnanti accompagnatori rispetto a quello degli alunni. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere rigettati per le ragioni di seguito indicate. Le censure con le quali l'imputata De RO e le parti civili hanno dedotto vizio motivazionale in ordine alle valutazioni probatorie, riguardano sostanzialmente apprezzamenti di merito che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sinteticamente sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti la tragica vicenda oggetto del processo. Con le dedotte doglianze i ricorrenti, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non hanno fatto altro che riproporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte prevalentemente in chiave di puro merito - tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata dalla Corte territoriale. Va sottolineato, in proposito, che quest'ultima non si è limitata a richiamare le risultanze probatorie ritenute di maggior rilievo e di specifica pregnanza, ma ha dimostrato di aver compiutamente anche vagliato le considerazioni e deduzioni difensive, ivi comprese quelle in ordine alla assoluzione della CO ed al ritenuto concorso di colpa della vittima. Convergendo gli elementi di prova positiva e di valutazione logica a configurare univocamente gli estremi della condotta colposa della De RO, l'impugnata sentenza risulta correttamente aderente al dettato dell'art. 192 c.p.p., ed incensurabilmente argomentata, quanto alla ritenuta colpevolezza dell'imputata predetta, sulla base di un quadro probatorio che risulta validamente apprezzato per quel che riguarda i profili di colpa, secondo i parametri della prevedibilità e dell'evitabilità dell'evento (sul punto, cfr. Sez. 4, n. 29206/07, Sez. 4, n. 37606/07). Qualche ulteriore puntualizzazione appare opportuna con specifico riferimento alle censure concernenti taluni profili della condotta colposa della De RO.
Innanzi tutto non si rileva la contraddittorietà motivazionale prospettata dalla ricorrente laddove la Corte distrettuale, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità circa la prevedibilità dell'evento in concreto, non ha poi attribuito rilevanza alle concrete modalità dell'accadimento, ponendo l'accento sulla "possibilità di prevedere ed evitare una qualsiasi situazione di danno quale conseguenza della condotta". Va precisato che, in materia di delitti colposi, la valutazione della condotta ipotizzata come colposa, deve essere valutata, con riferimento alla prevedibilità dell'evento, non in astratto, ma con riferimento alla posizione di garanzia dell'agente in relazione alla contingente situazione fattuale: non è sufficiente, cioè, la sola prevedibilità astratta dell'evento, ma occorre una previsione concreta, così come correttamente affermato dalla Corte d'Appello, nel senso che l'agente deve rappresentarsi - come conseguenza certa, o anche solo probabile, della sua azione od omissione - proprio l'evento che si è in concreto verificato, prescindendo però dalle concrete modalità dell'evento (la colpa della De RO, con riferimento all'addebito di omessa vigilanza nel contesto di tempo e di luogo in cui si verificò l'evento, non sarebbe venuta meno se la bambina, scivolata durante la "scalata" del monumento e caduta a terra, avesse riportato le mortali lesioni non perché colpita dalla pietra staccatasi dal monumento stesso ma per l'impatto con il suolo in conseguenza della caduta durante l'arrampicata). Giova al riguardo richiamare il principio enunciato da questa Corte e così massimato: "In tema di delitti colposi, ai fini dell'elemento soggettivo, per potere formalizzare l'addebito colposo, non è sufficiente verificare la violazione della regola cautelare, ma è necessario accertare che tale regola fosse diretta ad evitare proprio il tipo di evento dannoso verificatosi, altrimenti si avrebbe una responsabilità oggettiva giustificata dal mero "versari in re illicita". Ne consegue che occorre verificare la cosiddetta "concretizzazione del rischio" ("realizzazione del rischio"), che si pone sul versante oggettivo della colpevolezza, come la prevedibilità dell'evento dannoso si pone più specificamente sul versante soggettivo e la relativa valutazione deve prendere in considerazione l'evento in concreto verificatosi per accertare se questa conseguenza dell'agire rientrava tra gli eventi che la regola cautelare inosservata mirava a prevenire." (Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006 Ud. - dep. 06/02/2007 - P.G. in proc. Bartalini ed altri, Rv. 235661).
Parimenti priva di giuridico fondamento è, poi, la tesi difensiva secondo cui la condotta della De RO non avrebbe avuto incidenza sull'evento dovendo questo asseritamente attribuirsi a comportamento negligente dei soggetti responsabili della gestione e della manutenzione del Parco. Ed invero, in virtù del principio dell'equivalenza delle cause in caso di successione di posizioni di garanzia, le cause concorrenti che siano da sole sufficienti a determinare l'evento sono, tutte e ciascuna, causa dell'evento stesso: "in tema di nesso di causalità, quando i comportamenti di più soggetti concorrono su un piano di reciproca equivalenza a determinare l'evento, il giudizio sull'efficienza causale è distinto ed autonomo per ciascuna condotta. Nel concorso di cause equivalenti, ogni fattore causale è, infatti, "condicio sine qua non" dell'evento. Se questo, per difetto dell'elemento psicologico, non è riconducibile in termini di responsabilità a tutti i soggetti ma solo ad uno di essi, non per questo risulta modificato il giudizio relativo all'efficienza causale delle singole condotte, trattandosi di valutazioni che afferendo ad elementi diversi ontologicamente, restano tra loro indipendenti" (in termini, Sez. 4, n. 10763 del 06/10/1995 Ud. - dep. 31/10/1995 - imp. Gavillucci, Rv. 202931); di tal che, l'eventuale (ove accertata) responsabilità (anche) di altri soggetti non avrebbe efficacia interruttiva del nesso causale tra la condotta colposa della De RA e la morte della piccola CI BR.
"Ad abundantiam", mette conto sottolineare che - come evidenziato nell'impugnata sentenza - dallo stesso atto di appello si desumeva che la De RO era al corrente dello stato dei luoghi e delle caratteristiche del Parco che ospitò la scolaresca il giorno del fatto: trattasi di circostanza che, all'evidenza, rafforza ulteriormente i profili colposi ravvisabili nel comportamento della De RO. Analoghe considerazioni valgono per quel che riguarda le valutazioni della Corte d'Appello circa il ritenuto concorso di colpa della minore, nonché in ordine alla quantificazione dello stesso nella misura del 50%, avendo anche al riguardo la Corte stessa dato conto del proprio convincimento con congrua motivazione, sulla scorta delle acquisizioni processuali ed avuto riguardo agli obblighi di prudenza ben esigibili da BR CI in relazione alla sua età ed avuto riguardo, dunque, alla soglia delle capacità intellettive e conoscitive raggiunta. E ciò, a maggior ragione, ove si consideri che, come sottolineato nell'impugnata sentenza (con accertamento in fatto incensurabile in questa sede), alcuni ragazzi avevano rinunciato alla scalata della massicciata proprio perché era stata percepita la pericolosità di tale azione. Trattasi di percorso argomentativo del tutto in linea con i principi enunciati nella giurisprudenza civile di questa Corte: "Il principio di cui all'art.1227 c.c. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato si applica anche quando questi sia incapace di intendere o di volere per minore età o per altra causa, e tale riduzione deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni "iure proprio", restando, peraltro, esclusa - ove essi avessero avuto sull'incapace un potere di vigilanza - la possibilità di far luogo ad una ulteriore riduzione del danno risarcibile sulla base di un loro concorso nella sua causazione per "culpa in educando" o "in vigilando" (Sez. 3, n. 2704 del 10/02/2005, Rv. 580012); "In tema di responsabilità civile ex art. 2048 c.c., il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto" (Sez. 3, n. 12424 del 10/12/1998, Rv. 521497); "A norma dell'art. 1227 c.c., comma 1, - applicabile anche alle materie extracontrattuali per il richiamo operato dall'art. 2056 c.c. - il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento del soggetto danneggiato, pur quando questi sia incapace di intendere e di volere per minore età o per altra causa. A questi fini nell'espressione "fatto colposo" deve ritenersi incluso ogni comportamento obiettivamente imprudente del danneggiato, anche se non imputabile, dandosi così rilievo esclusivamente alla sua efficienza sul piano della causalità materiale". (Sez. 3, n. 630 del 11/02/1978, Rv. 389946). Anche la conferma dell'assoluzione pronunciata in primo grado nei confronti di CO LA, preside dell'Istituto scolastico presso il quale era iscritta BR CI, non risulta scalfita dalle censure delle parti civili. In proposito la Corte distrettuale ha basato il suo convincimento essenzialmente su due considerazioni: a) non aveva avuto incidenza, in relazione alle contingenti condizioni del luogo ed al numero di studenti, il mancato rispetto della proporzione tra professori responsabili della sorveglianza dei ragazzi durante la gita ed il numero complessivo di questi ultimi, posto che la De RO ed il US avrebbero avuto ogni possibilità di gestire la sorveglianza dei ragazzi: di tal che non appariva configurabile la sussistenza del nesso di causalità tra il numero dei professori presenti e l'evento; b) la preside non aveva partecipato alla riunione nel corso della quale era stata deliberata la gita. Orbene, appare all'evidenza che trattasi di motivazione in sintonia con i principi di diritto enunciati in tema di nesso di causalità, in particolare con quelli affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza Franzese, e priva di qualsiasi connotazione di illogicità.
L'avvocato Federico Battaglini, difensore di US NN e CO LA AS, il primo condannato e la seconda assolta, ed entrambi non ricorrenti, ha invocato, nel corso della discussione all'odierna udienza, l'effetto estensivo dell'assoluzione della CO per la posizione del US;
non sussistono in alcun modo i presupposti per l'applicabilità dell'art. 587 c.p.p., posto che:
a) la CO non è ricorrente (l'art. 587 c.p.p. prevede che "nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati"); b) diverse sono le posizioni del US e della CO secondo l'imputazione (il US quale docente accompagnatore, al pari della De RO;
la CO quale preside dell'istituto scolastico). Al rigetto dei ricorsi (imputata De RA e parti civili) segue, per legge, la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali. Stante la reciprocità della soccombenza, ben possono compensarsi interamente tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2009