Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00251/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2025, proposto da
IU AL, rappresentato e difeso dall’avvocato Gregorio Barba, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Cosenza, Viale F. e G. Falcone n. 45, e domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Martirano Lombardo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CA IE, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
del provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso emesso dal Comune di Martirano Lombardo con nora prot. n. 167 del 21 gennaio 2025;
e per l’accertamento
del diritto all’accesso agli atti richiesti con istanza del 19 gennaio 2023, prot. n. 151;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Martirano Lombardo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. CO FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- nell’odierno ricorso il ricorrente ha rappresentato di essere proprietario di un fabbricato in Martirano Lombardo Via Piano del Vento n. 14, costituente la propria e unica abitazione familiare, censito al f. 14 p.lla 1561 sub 1;
- confinante con l’abitazione del ricorrente, insiste nella proprietà IE CA un muro di sostegno in cemento di altezza f.t. pari a 5 mt circa e lunghezza 35 mt. Circa;
- con istanza del 19 gennaio 2023 il ricorrente ha chiesto al Comune di Martirano Lombardo di accedere agli atti “ (se eventualmente gli stessi atti esistono) riguardanti, il muro di cui si parla ”;
- l’istanza è motivata come segue: a) il muro “ dà la sensazione di aver cominciato ad essere leggermente spompato verso l'esterno probabilmente a seguito di alcune forti piogge ”; b) “ In caso di collasso strutturale del muro (…) tale collasso certamente provocherebbe un gravissimo pericolo per la stabilità del mio fabbricato e, ovviamente, per l'incolumità dei miei familiari e mia personale ”; c) “ è mia intenzione cantare alle autorità competenti una denuncia per danno temuto (art. 1172 cc) e, per questo, ho bisogno di accertarmi preventivamente, se tale muro è abusivo o è stato realizzato con regolare progetto depositato presso il Comune e presso il Genio Civile ”;
- con nota prot. n. 13 marzo 2023 il Comune ha preannunciato il rigetto dell’istanza per mancanza di interesse nonché perché generica e non motivata, invitando l’odierno ricorrente a presentare osservazioni;
- il ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni il 20 marzo 2023;
- il ricorrente ha altresì impugnato la nota del 13 marzo 2023 innanzi a questo T.A.R.; il giudizio si è concluso con sentenza di inammissibilità per carenza di interesse, fondata sulla circostanza che la nota aveva valore endoprocedimentale e che comunque sull’istanza si era formato il silenzio rigetto;
- in sede di appello il Consiglio di Stato, pur confermando la sentenza di primo grado, ha rilevato che il procedimento iniziato con l’istanza di accesso non era mai terminato, e che era dunque onere dell’amministrazione concluderlo;
- a seguito di ulteriori diffide del ricorrente, infine il Comune, con nota prot. n. 167 del 21 gennaio 2025, ha respinto l’istanza di accesso perché ritenuta immotivata e generica, oltreché sprovvista di interesse;
- il ricorrente ha impugnato tale provvedimento con ricorso notificato il 19 febbraio 2025 ed iscritto a ruolo il 24 febbraio 2025, affidato a due motivi;
- in data 17 aprile 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Martirano Lombardo, argomentando in merito alla legittimità del diniego opposto;
- rispettivamente in data 4 novembre e 2025 e 24 novembre 2025 hanno depositato memorie IU AL e il Comune di Martirano Lombardo, perorando le difese già svolte;
- alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
Giova premettere che l'art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990 dispone che: " 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ".
In proposito, devono essere richiamati i principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze 25 settembre 2020, n. 19, 20 e 21, come efficacemente sintetizzati con la sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato 3 novembre 2022, n. 9588, segnatamente rilevando che << l'Adunanza plenaria ha precisato che l'accesso difensivo è consentito, qualora la parte dimostri:
a) la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento in presenza di un "nesso di strumentalità" tra il diritto all'accesso e la situazione giuridica "finale", da accertare mediante un giudizio prognostico ex ante, nel senso che il documento richiesto è stimato necessario ad acquisire elementi di prova in ordine ai fatti - principali e secondari - integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica "finale" controversa e delle pretese astrattamente azionabili in giudizio; in relazione a tale condizione l'Adunanza plenaria ha ulteriormente aggiunto che:
a1) è richiesto che la situazione soggettiva "finale", direttamente riferibile al richiedente, sia "concretamente e obiettivamente incerta e controversa tra le parti", per essere in corso una "crisi di cooperazione", quanto meno da pretesa contestata, non essendo sufficiente un'incertezza meramente ipotetica e subiettiva, anche se non sia ancora pendente un processo in sede giurisdizionale;
a2) al fine di verificare la corrispondenza tra la situazione (sostanziale) giuridicamente tutelata ed i fatti (principali e secondari) cui la stessa fattispecie si compone, l'interprete è tenuto a operare, "in termini di pratica sussunzione", il raffronto tra la fattispecie concreta di cui la parte domanda tutela in giudizio e l'astratto paradigma legale che ne costituisce la base legale;
a3) il giudizio sull'interesse legittimante è ancorato inoltre ai canoni della "immediatezza", "concretezza" e "attualità" (ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) l. n. 241 del 1990);
che, inoltre, l'istante dimostri:
b) la corrispondenza, mediante la quale è circoscritto l'interesse all'accesso agli atti solo ad una situazione giuridicamente tutelata;
c) il collegamento, nel senso che il legislatore richiede non solo che la situazione legittimante l'accesso sia corrispondente al contenuto di un astratto paradigma legale, ma sia anche collegata al documento in modo da evidenziare in maniera diretta ed univoca il nesso di strumentalità che avvince la situazione soggettiva finale al documento, "e per l'ottenimento del quale l'accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da tramite".
Con la precisazione che:
" a) in materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare;
b) la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990 " (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 18 marzo 2021, n. 4).
Tutto ciò premesso, nella fattispecie concreta in esame, l'istante ha congruamente rappresentato l'interesse difensivo, immediato, concreto e attuale, astrattamente corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata che lo stesso interessato intende curare e strumentalmente collegata, in maniera diretta e univoca, ai documenti richiesti, rilevante ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.
Tutti questi elementi sono chiaramente rinvenibili nell’istanza atteso che ivi può leggersi:
a) che essa riguarda eventuali atti autorizzativi di un muro, il che la rende sufficientemente specifica; anche perché dalle difese del Comune emerge chiaramente che l’amministrazione ha ben presente di che muro si tratti;
b) che il muro in questione è costruito nel terreno confinante a quello del ricorrente, il che radica il presupposto della vicinitas , dunque della legittimazione;
c) che il muro si presenta spiombato ed esposto a pericolo di crollo, il che radica il presupposto dell’interesse;
d) che è intenzione del ricorrente proporre una azione di danno temuto ex art. 1172 c.c., il che rende l’interesse un interesse difensivo;
e) che i documenti sono necessari per una più chiara identificazione della situazione di fatto e dei soggetti responsabili, dunque delle parti resistenti, il che rende sussistente il collegamento strumentale tra i documenti richiesti e l’interesse difensivo.
A fronte di ciò sono condivisibili, peraltro, le censure di parte ricorrente in merito all’omessa motivazione da parte del Comune.
Infatti il provvedimento di rigetto non contiene una spiegazione del perché i suddetti elementi siano stati ritenuti insufficienti a qualificare l’istanza come motivata e specifica. Al contrario, il provvedimento impugnato è motivato nel senso di ritenere non sufficienti le osservazioni prodotte dal ricorrente in merito alla nota del 13 marzo 2023.
A sua volta questa nota non recava una puntuale spiegazione del perché l’istanza fosse ritenuta generica, immotivata e priva di interesse.
Essa infatti era motivata in modo apodittico, come segue: “ questo Ufficio giudica fondata l'opposizione spiegata dalla Sig.a IE, atteso che l’istanza di accesso per come presentata si rileva effettivamente generica e non motivata ed in capo all'istante non risulta esistente un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ”.
Risulta quindi evidente che: a) mentre il ricorrente ha espressamente indicato i documenti di cui chiedeva l’ostensione, il Comune ha categoricamente ritenuto l’istanza generica, senza però indicare perché quell’indicazione non fosse sufficiente ad individuare i documenti da ostendere; b) mentre il ricorrente ha indicato i presupposti a fondamento dell’istanza, il Comune la ha ritenuta immotivata, pur a seguito delle successive osservazioni al preavviso di rigetto, senza spiegare in concreto perché i singoli elementi dedotti nell’istanza (e nelle successive osservazioni) non fossero idonei al suo accoglimento.
Anche le difese in giudizio del Comune non hanno offerto elementi utili in senso contrario al riconoscimento del diritto di accesso.
In particolare non può essere condivisa la tesi per cui il semplice esame visivo, che avrebbe fatto ritenere sussistente al ricorrente una spiombatura, sia insufficiente a fondare il diritto all’accesso. Infatti un più approfondito esame sul punto non può che riguardare solo un eventuale e successivo giudizio, e l’istanza di accesso non può essere preclusa spendendo difese che attengono al merito di quell’eventuale giudizio, poiché altrimenti si darebbe luogo ad una inversione logica che si tradurrebbe in un sistematico ed ingiustificato rifiuto all’accesso agli atti.
Per le stesse ragioni non può condividersi la tesi che sia ostativa all’accoglimento dell’istanza la regolarità tecnica del muro. Ciò senza considerare che si tratta di una circostanza che può essere accertata solo attraverso l’esame dei titoli che ne abbiano autorizzato la costruzione, che tuttavia non sono stati ostesi, sicché essa è sfornita di prova.
Anche i richiami giurisprudenziali operati dal Comune sono ininfluenti, poiché riguardano casi in cui sono stati ritenuti insussistenti uno o più presupposti del diritto di accesso, ma non è spiegato perché siano applicabili al caso di specie, cioè perché essi debbano indurre a ritenere che anche nel caso di specie vi sia un difetto di quei presupposti.
In altre parole il Comune non ha motivato l’affermazione che gli elementi contenuti nell’istanza non fossero sufficienti a farla ritenere specifica, motivata e sorretta da un interesse.
Al contrario, per come già rilevato, sussistono tutti gli elementi del diritto di accesso, il che comporta l’accoglimento del presente ricorso e la condanna del Comune, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, al rilascio del o dei titoli autorizzativi della costruzione del muro in discorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Comune di Martirano Lombardo al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente, da liquidarsi al procuratore dichiaratosi distrattario, liquidate in € 2.000,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO EA, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
CO FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO FA | VO EA |
IL SEGRETARIO