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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/11/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1621/2019 RGAC vertente
TRA
La società con sede in Crotone, Via Enrico Fermi – S.S. 106 (P.I ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, dott.
, rappresentata e difesa, dall'avv. Luca Alberto Tricoli (C.F. Parte_2 [...]
), del Foro di Crotone, ed elettivamente domiciliata in Crotone, Via Mario C.F._1
Nicoletta, n.49.
APPELLANTE
E
La (con sede in Crotone, Via C. Amatruda – P.I. Controparte_1
), in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore dott. P.IVA_2
con sede legale in Crotone e nella stessa elettivamente domiciliato alla Controparte_2
via Napoli n. 39, presso lo studio dell'0avv. . CP_3
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 27.05.2025 la causa era posta in decisione in data 24.06.2025 con
1 ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per società : CP_4
sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciandosi in merito al giudizio di che trattasi: in via preliminare: sospende ex art. 283 c.p.c.,
con decreto inaudita alter parte, la provvisoria esecutività della gravata sentenza n. 712/2019 del
08.06.2019, per tutte suindicate ragioni, specie di periculum in mora;
nel merito, in via principale: - annullare e/o riformare l'impugnata sentenza in adesione delle argomentazioni svolte, rispetto ad una pretesa creditoria del tutto priva di fondamento e, di conseguenza, del tutto inammissibile;
- e per l'effetto, condannare la Controparte_1
alla refusione delle spese di lite, anche di primo grado;
>>;
Per la ET : << per i motivi sopra esposti come in epigrafe Controparte_1 Controparte_1
rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc. Corte d'Appello adita voglia integralmente rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio..>>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.4.2016, Controparte_1
esponeva: che in data 30.8.2014 la GSC 3 F s.r.l. e e sottoscrivevano Parte_3 Pt_2
con la un contratto preliminare di trasferimento di ramo d'azienda costituito dal Controparte_1
ristorante “Sacro & Profano” ubicato in Roma, alla via dei Maroniti, n. 29; che all'art. 4 l'atto prevedeva una condizione sospensiva, ossia la voltura e/o il rilascio, in favore della GSC 3 F s.r.l. di tutte le licenze amministrative necessarie per la conduzione del ramo d'azienda che erano già in testa alla;
che al punto 4.5 era previsto che la condizione sospensiva sarebbe stata intesa come CP_1
non avverata in caso di impossibilità giuridica della voltura e/o rilascio delle licenze;
che nel contratto preliminare era altresì previsto che i lavori di ristrutturazione, migliorie e adeguamento previsti dal progetto avrebbero dovuti essere effettuati a cura e spese di GSC 3 F;
che la controparte aveva avviato la gestione nel periodo interinale, previsto dal contratto fino al 31.12.2014; che in tale data il
Presidente del c.d.a. dell'attrice – nonché garante in proprio delle obbligazioni della GSC 3 F, chiedeva
2 alla proprietaria dei locali (Trevim s.r.l.) l'autorizzazione all'avvio dei lavori;
che in data 17.12.2014
la GSC 3 F chiedeva formalmente all'odierna attrice una proroga dei tempi di stipula del definitivo fino al 28.2.2015; con comunicazione del 25.2.2015 la GSC 3 F, tuttavia, comunicava di voler rinunciare all'operazione a causa della natura dei lavori di adeguamento da effettuare e della correlata importanza economica e finanziaria dell'investimento; che, essendosi avverata la condizione sospensiva di cui al preliminare, la GSC 3 F era risultata inadempiente all'obbligo di concludere il contratto definitivo con il conseguente diritto dell'attrice di trattenere la caparra confirmatoria di €
22.500,00; che la convenuta avrebbe dovuto corrispondere all'attrice un'indennità per la detenzione del ramo d'azienda dal 1.9.2014 al 28.2.2015, pari ad € 21.000,00 (€ 3.500,00 mensili), stabilito dalle parti a titolo di canone d'affitto nel caso di mancato avveramento della condizione sospensiva;
che dalla consultazione della scheda contabile della GSC 3 F emerge una perdita di esercizio quanto al ramo di azienda detenuto di € 38.471,82 costituita, per l'importo di € 15.479,73 dal disavanzo di gestione relativo al periodo 1.9.2014-31.12.2014 e per l'importo di € 22.992,09 dal disavanzo di gestione dal 1.1.2015 al 28.2.2015; che la GSC 3 F si era impegnata a sostenere anche il rimborso delle rate di un finanziamento per l'acquisto di un furgone (€ 1.353,00 o € 225,50 per sei mensilità)
oltre al canone per nolo del potabilizzatore delle acque del ristorante (€ 1.112,64 o € 185,44 per sei mesi) ed i pagamenti del fornitore Coffee Group per € 183,00; che la GSC 3 F era creditrice dell'attrice anche per errati prelevamenti eseguiti in data 21.4.2015 di € 7.500,00 dal conto di sua pertinenza ove transitavano le operazioni finanziarie della gestione interinale;
che a fronte di un debito complessivo di € 48.620,46, la convenuta aveva corrisposto soltanto € 2.359,00; che, in conclusione, sottratte dal credito la somma predetta e quelle di € 519,81 per deposito cauzionale corrisposto a Telecom Italia, €
1.620,10 per le rimanenze al 28.2.2015, € 1.401,42 per anticipazioni, il credito dell'attrice ammontava ad € 42,720,04.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità del comportamento di parte convenuta in relazione al mancato adempimento dell'obbligo di stipula del definitivo, con accertamento dell'illegittimità del recesso e la declaratoria del diritto dell'attrice di trattenere la caparra confirmatoria di € 22.500,00; la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità per la detenzione del ramo d'azienda dal 1.9.2014 al 28.2.2015, quantificato in € 21.000,00; condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 42.720,04 come da art.
5.3. del contratto
3 preliminare.
Il giudizio assumeva il n. R.G. 893/2016.
Si costituiva GSC 3 F con propria comparsa, chiedendo preliminarmente la nomina di un curatore speciale per la società attrice in ragione del conflitto di interessi dell'amministratore CP_2
con la . Nel merito, deduceva: che il contratto definitivo non era stato stipulato
[...] CP_1
unicamente per mancanza di espressa autorizzazione ad eseguire i lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma da parte del locatario dell'immobile, Trevim s.r.l., applicandosi nella specie l'art. 4 del contratto preliminare e non avendo parte attrice diritto a ritenere la caparra confirmatoria;
che nel corso della gestione interinale la GSC 3 F non aveva maturato alcun debito, avendo riconsegnato il conto corrente all'esito della gestione con un debito di € 2.359,00, corrisposto alla mediante bonifico bancario in data 5.11.2015; che la somma di € 22.500,00 trattenuta CP_1
illegittimamente a titolo di caparra confirmatoria, sarebbe dovuta servire per pagare i canoni mensili di fitto convenzionalmente pattuiti fino alla conclusione della gestione interinale;
che nessuna altra somma era dovuta. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea, previa nomina di un curatore speciale per la società attrice. I.2.- Con separato atto di citazione notificato il 5.2.2016, la medesima conveniva in giudizio la GSC 3 F esponendo: che con ricorso del 2.11.2015 la GSC Controparte_1
3 F, premesso che in forza di conferimento di incarico di collaborazione e supervisione assegnato in data 8.3.2011 e 11.3.2011 da parte della a quale legale CP_1 Parte_2
rappresentante della GSC 3 F, sarebbe stata creditrice della prima della somma complessiva di €
9.150,00 in forza delle fatture nn. 2, 3 e 4 del 2015 di € 3.050,00 ciascuna IVA inclusa;
che questo
Tribunale aveva emesso in data 11.3.2016 decreto ingiuntivo n. 133/2016; che formulava eccezione di inadempimento, atteso che la gestione del ramo d'azienda nel periodo interinale era stata assolutamente deficitaria e che pertanto l'incarico professionale non era stato eseguito;
che formulava altresì eccezione di compensazione, vantando crediti nei confronti della controparte per risarcimento del danno da inadempimento, indennità e saldo dei rapporti dare/avere. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata dichiarare estinto il credito vantato da GSC 3 F
nei confronti dell'opponente per compensazione. Il giudizio assumeva il n. R.G. 985/2016. Si
costituiva in tale giudizio GSC 3 F, formulando anche in questa sede l'eccezione preliminare di nomina di un curatore speciale e chiedendo il rigetto dell'eccezione di compensazione, atteso che –
4 come enunciato nella comparsa dell'altro giudizio – nessuna somma era dovuta alla;
nel CP_1
merito, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso, atteso che il supervisore aveva corretta-mente espletato il proprio incarico e maturato il diritto alla percezione del compenso. I.3.- All'udienza del 6.12.2017 i due giudizi erano riuniti. I.4.- Dopo il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, era nominato un c.t.u. contabile, su richiesta di entrambe le parti. I.5.- Depositata
la c.t.u., all'udienza del 20.2.2019 le parti precisavano le conclusioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa, e chiedevano la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
All'esito del giudizio iscritto sub R.G.A.C. n. 893/2016, il Tribunale di Crotone la emetteva la sentenza n. 712/2019, pubblicata il 08.06.2019 e non notificata, con la quale così
provvedeva:
“Accoglie la domanda formulata dall'attrice nel giudizio principale e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto preliminare stipulato inter partes in data 30.8.2014 per recesso di GSC 3 F
s.r.l. e, per l'effetto dichiara il diritto di di ritenere la caparra confirmatoria;
Controparte_1
condanna la convenuta GSC 3 F s.r.l. al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 42.720,04
a titolo di indennità di occupazione e altre somme, come descritte in motivazione, oltre interessi come per legge dalla data di deposito della presente sentenza e fino all'effettivo pagamento;
b) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel giudizio originariamente distinto dal n. 985/2016 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 133/2016 emesso dal Tribunale di
Crotone in data 11.3.2016, dichiarandolo esecutivo;
c) Effettuate le necessarie compensazioni, condanna la GSC 3 F s.r.l. al pagamento in favore della delle somme che residuano dalla differenza di quanto alla condanna di cui al Controparte_5
punto a) ed a quanto indicato nel decreto ingiuntivo di cui al punto b);
d) Compensa le spese di lite per il 50% e condanna la GSC 3 F s.r.l. al pagamento del restante
50% delle spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in € 465,75 per esborsi ed € 1.986,00 per compensi professionali (già operate le dimidiazioni), oltre compenso forfettario del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
e) Pone definitivamente a carico dell'attrice per il 25% e della convenuta per il 75% le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa”.
5 Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, interponeva Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma dei seguenti motivi:
- con il primo motivo d'appello eccepisce l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado laddove si è determinato nel riconoscere il diritto in capo alla a trattenere la somma corrisposta dalla stessa versata al Controparte_1
momento della stipula del contratto preliminare a titolo di caparra confirmatoria e la condanna della stessa al pagamento della somma di euro 21.500,00 per la detenzione del ramo d'azienda nel periodo interinale;
- con il secondo motivo d'appello lamenta come il giudice di prime cure ha errato nel condannare la stessa al pagamento delle somme a titolo di passività
di esercizio maturate durante il periodo interinale (settembre 2014 – febbraio
2015).
Si costituiva la chiedendo in via preliminare il rigetto della Controparte_1
richiesta inibitoria e delle richieste istruttorie e nel merito il rigetto dell'avverso gravame e la conferma della sentenza impugnata con vittoria alle spese.
Alla prima udienza di comparizione le parti insistevano nelle rispettive posizioni e la
Corte si riservava in merito alla richiesta di sospensione dell'efficacia promossa da parte appellante.
Con ordinanza del 16.12.2019 depositata il 21.12.2019 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e dichiarava inammissibili le richieste istruttorie e rinviava all'udienza del
8.11.2022 per precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte rinviava all'udienza del 22.10.2024 per i medesimi incombenti.
Dopo una di una serie di rinvii all'udienza del 27.05.2025 svoltasi ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte si riservava.
Con l'ordinanza del 24.06.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
6 LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello parte appellante lamenta come il giudice di prime cure ha errato nel riconoscere in capo alla il diritto a trattenere la somma dalla Controparte_1
stessa corrisposta al momento della stipula del contratto preliminare a titolo di caparra confirmatoria.
In particolare, parte appellante sostiene come il Tribunale di Crotone, nel decidere in tal senso, ha trascurando di considerare come la propria rinuncia alla conclusione dell'operazione trasferimento del ramo d'azienda non sia dipeso dalla propria volontà bensì
dal rifiuto, posto in essere della proprietaria dell'immobile nel quale veniva esercitata l'attività aziendale, ad autorizzare la stessa all'esecuzione dei necessari lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell'immobile suddetto.
Tale motivo è da ritenersi infondato.
Occorre anzitutto sottolineare come nel caso di specie trattasi di un contratto preliminare sottoposto a condizione sospensiva, difatti all'art.
4.1 le parti hanno previsto come : “ l'obbligazione delle Parti di perfezionare il trasferimento alla Data di esecuzione è
sospensivamente condizionata, ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, al verificarsi della seguente circostanza ( la “ condizione Sospensiva “) : voltura e/o rilascio- in favore di GSC – di tutte le licenze amministrative necessarie o utili per la corretta conduzione del Ramo d'Azienda (ASP, suolo pubblico etc.) ( le “ Licenze”) che alla data di sottoscrizione del presente Contratto Preliminare, sono intestate a e fanno riferimento all'attuale stato dei luoghi.” CP_1
Ebbene, la suddetta doglianza risulta del tutto smentita dalla documentazione prodotta nel precedente grado di giudizio.
Difatti, con la comunicazione del 25.02.2015 parte appellante comunicava alla la propria rinuncia alla conclusione dell'operazione trasferimento di un ramo CP_1
d'azienda, in particolare la stessa appellante nella missiva in esame dichiarava : “All'esito di approfondite verifiche relative alla voltura/rilascio di tutte le licenze amministrative necessarie e/o utili alla corretta e legale conduzione dell'attività di ristorazione nei locali di cui sopra, giusto incarico conferito alla con sede in Roma , è risultato che il ristorante oltre alle Controparte_6
7 opere di migliorie e abbellimento già preventivate dalla scrivente ET , necessità di ulteriori,
imprevisti , importanti lavori di adeguamento normativo e ripristino dei locali, delle attrezzature fisse e degli impianti ivi presenti assimilabili a tutti gli effetti di legge a lavori di straordinaria manutenzione. Pertanto, vista la natura dei medesimi lavori e la correlata importanza economica e finanziaria dell'investimento occorrente per la loro esecuzione, avendo sortito esito negativo tutti i ripetuti tentativi di accordo con la proprietà dell'immobile, è, mio malgrado, venuta meno la condizione sospensiva di cui agli artt. 4 e ss. Del contratto preliminare di trasferimento di ramo d'azienda per procedere alla stipula del contratto definitivo.”
Ordunque, dal contenuto della suddetta comunicazione, risulta del tutto evidente come le uniche motivazioni che avevano determinato la rinuncia dell'appellante alla conclusione dell'operazione di trasferimento del ramo aziendale riguardassero esclusivamente la natura dei lavori di adeguamento da effettuare e la loro correlata importanza economica e finanziaria dell'investimento.
Inoltre, quanto detto sopra risulta ulteriormente avvalorato dalla comunicazione del
4.01.2015, prodotta nel precedente grado di giudizio, mediante la quale Trevim s.r.l.
comunicava alla la propria non contrarietà al trasferimento di ramo d'azienda CP_1
e all'esecuzione di lavori nei propri locali;
difatti, nella missiva suddetta è dato leggersi :
“la non è in linea di principio contraria né al trasferimento di ramo d'azienda né CP_7
all'esecuzione di lavori nei propri locali ( sempreché autorizzati dalle competenti autorità e realizzati a regola d'arte ), tuttavia prima di poter dare un qualsiasi “ nulla osta” è assolutamente necessario sapere con esattezza di quali lavori si tratta per poter determinare se essi abbiano o meno un impatto negativo sui propri locali . La prego dunque di trasmettermi il relativo progetto la forma esecutiva.
Allo scopo di dare il proprio richiamato “nulla osta “all'esecuzione dei lavori è altresì necessario avere da Voi e dai vostri tecnici garanzie precise che tali lavori non vadano ad impattare ad impattare negativamente sulla pratica di condono edilizio attualmente in essere e che, tengo e rammentarlo, è
conseguente ai lavori da Voi a suo tempo eseguiti nei nostri locali”.
Ebbene, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, questa Corte ritiene condivisibile quanto deciso dal giudice di prime cure laddove ha riconosciuto, per le ragioni di cui sopra,
la responsabilità di parte appellante per la mancata stipula del contratto definitivo e di
8 conseguenza il diritto in capo alla a ritenere la caparra confirmatoria alla stessa CP_1
versatale dalla GSC al momento della stipula del contratto preliminare in questione.
Trattasi, invero, di recesso unilaterale illegittimo dal contratto che comporta il diritto dell'appellata al trattenimento della caparra versata dall'odierna appellante all'atto della stipula del contratto preliminare.
Ed invero, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1247/2025, ha chiarito le conseguenze del recesso illegittimo dal contratto preliminare. Se l'acquirente recede senza un grave inadempimento del venditore, è l'acquirente stesso a risultare inadempiente. Di
conseguenza, il venditore ha il diritto di trattenere la caparra confirmatoria.
Da quanto sopra esposto consegue il rigetto del primo motivo di appello.
Del pari infondata è la doglianza mossa da parte appellante concernente la condanna della stessa al pagamento della somma di euro 21.500,00 per la detenzione del ramo d'azienda nel periodo interinale.
Difatti, occorre sottolineare in merito a tale questione che le parti hanno convenzionalmente pattuito all'art.
4.4. del contratto preliminare suddetto, l'obbligo della promissaria acquirente a corrispondere, al momento della restituzione della detenzione del ramo d'azienda alla promittente venditrice la somma di euro 3.5000 mensili a titolo di canone d'affitto, qualora la condizione sospensiva non si fosse avverata, in particolare nella disposizione suddetta è dato leggersi : “ qualora, entro il 31.12.2014, la Condizione Sospensiva
non sia avverata e GSC non vi abbia rinunciato per iscritto, il presente Contratto preliminare si intenderà definitivamente risolto e privo di efficacia, senza necessità di ulteriori comunicazioni o attività di nessuna delle Parti, le quali , pertanto, non saranno obbligate a perfezionare il trasferimento del Ramo d'Azienda e saranno liberate da ogni obbligazione nascente dal presente
Contratto Preliminare, fatta eccezione per le obbligazioni derivanti dai successivi Articoli 11 e 12., e fatti salvi gli obblighi di GSC di (i) trasferire tempestivamente il possesso del Ramo d'azienda a e (ii) corrispondere a un canone mensile di fitto convenzionalmente stabilito in CP_1 CP_1
Euro 3.5000,00 ( tremilacinquecento /00) per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2014.”
Ne consegue che la ha diritto di ricevere dalla convenuta un'indennità per la CP_1
detenzione del ramo d'azienda dal 1.9.2014 al 28.2.2015, pari ad € 21.000,00 (€ 3.500,00
9 mensili), stabilito dalle parti a titolo di canone d'affitto nel contratto preliminare in caso di omessa conclusione dell'affare.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte questa Corte ritiene infondato il motivo appena esaminato.
Parte appellante lamenta, poi, come il giudice di prime cure abbia errato nel condannare la stessa al pagamento delle somme a titolo di passività di esercizio maturate durante il periodo interinale (settembre 2014 – febbraio 2015).
In particolare, con tale motivo d'appello parte appellante sostiene come il giudice di primo grado ha erroneamente fondato la propria decisione sulla base di quanto emerso dalla CTU espletata dal precedente grado, la quale per il periodo di gestione interinale ha riscontrato una perdita di esercizio pari ad euro 38.471,82.
Parte appellante, ancor più nello specifico, sostiene come l'anzidetto dato contabile risultato dalla CTU avrebbe, nel caso di specie, poca importanza, giacché alcuna differenza risulta esser stata operata tra perdita di natura finanziaria e perdita di natura economica di esercizio e, che pertanto la suddetta perdita non potrà che essere considerata quale mero dato numerico contabile della società e dunque in alcun modo corrispondente a debiti realmente non pagati.
Inoltre, la GSC sostiene altresì come il risultato della suddetta CTU potrebbe essere dipeso dalla mancata contabilizzazione di fattore pagate dalla GSC, giacché la contabilità del ristorante era tenuta da una società (Dataconsulting s.r.l.) riferibile ai signori e Pt_4
i quali nel periodo in esame erano in pieno dissidio con il socio . Pt_5 Parte_2
In merito tale questione, occorre anzitutto richiamare quanto stabilito dalle parti all'art. 5.3, lett. c del contratto preliminare in esame, a mente del quale: “5.3. Anche in considerazione di quanto previsto al precedente Paragrafo 5.2, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del presente Contratto Preliminare e la Data di Esecuzione la gestione del Ramo
D'Azienda – che, oltre tutti i costi della gestione ordinaria ( merci, personale, contributi, servizi e oneri diversi di gestione) – includerà anche gli oneri relativi al pagamento del canone di affitto dell'immobile o al rimborso del finanziamento contratto per l'acquisto di un furgone di pertinenza del
Ramo d' – verrà affidata a GSC e i relativi risultati saranno di sua esclusiva pertinenza. Pt_6
10 c. Entro 15 (quindici) giorni dalla Data di Esecuzione – o, in caso di mancato avveramento della Condizione Sospensiva e/o mancata rinuncia per iscritto al relativo avveramento da di GSC, dal termine ultimo indicato al precedente Paragrafo 4.4 – le Parti redigeranno congiuntamente una situazione patrimoniale del Ramo d'Azienda alla Data di Esecuzione finalizzata a verificare se, tra la data di sottoscrizione del precedente Contratto Preliminare e la Data di Esecuzione , si sia verificato un avanzo o un disavanzo di gestione, restando inteso che (i) qualora il risultato economico della gestione del Ramo d'Azienda nel periodo interinale evidenzi un utile , il relativo importo – decurtato delle relative imposte dirette – verrà versato da a GSC entro 5 (cinque) giorni dalla CP_1
redazione della situazione patrimoniale, con le modalità indicate nel successivo Paragrafo 11.5 e (ii)
qualora il risultato economico della gestione del Ramo d'Azienda nel periodo interinale evidenzi una perdita, il relativo importo verrà versato da GSC a entro 5 ( cinque) giorni dalla redazione CP_1
della situazione patrimoniale, con le modalità indicate nel successivo Paragrafo 11.5”.
Ebbene, nel precedente grado di giudizio al fine di fare chiarezza su tale questione è
stata espletata CTU, condotta la Dott.ssa , la quale nella propria perizia, che Persona_1
questa Corte ritiene immune da vizi, esaustiva e con ragionamento logico condivisibile, ha accertato come per il periodo di gestione interinale condotta dalla GSC per il periodo tra
1.9.2014 e il 31.12.2014 la stessa ha sostenuto costi per € 153.643,83 ed ha conseguito ricavi per € 138.164,10, generando una perdita di € 15.479,73 mentre per il periodo tra l'1.1.2015 e il 28.2.2015 ha sostenuto costi per € 64.454,00 e conseguito ricavi per € 41.461,91, generando perdite per € 22.992,09.
Ordunque, anche in merito a tale questione non si può, dunque, che condividere con quanto deciso dal giudice laddove si è determinato nel condannare l'odierna parte appellate al pagamento della somma di euro 38.471,82, e ciò in virtù di quanto espressamente previsto dal sopra richiamato articolo 5.3, lett. c del contratto preliminare stipulato tra le parti.
Questa Corte ritiene inoltre infondata, giacché priva di qualsivoglia supporto probatorio, anche l'eccezione concernente la presunta mancata contabilizzazione di fatture pagate dalla GSC che, a dire di parte appellante, avrebbe influenzato le risultanze della anzidetta CTU.
11 Per le ragioni suddette questa Corte ritiene di dover rigettare il motivo appena scrutinato.
In definitiva, l'appello proposto da non può trovare accoglimento. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 CP_1
odierna appellata, avverso la sentenza n. 712/2019, pubblicata il 08.06.2019 e non
[...]
notificata, emessa dal Tribunale di Crotone all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n.
893/2016, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Crotone.
2) condanna in favore dell'appellato delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio che liquida in euro 4.996,00 oltre accessori come legge.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto CP_8
per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
12
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1621/2019 RGAC vertente
TRA
La società con sede in Crotone, Via Enrico Fermi – S.S. 106 (P.I ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, dott.
, rappresentata e difesa, dall'avv. Luca Alberto Tricoli (C.F. Parte_2 [...]
), del Foro di Crotone, ed elettivamente domiciliata in Crotone, Via Mario C.F._1
Nicoletta, n.49.
APPELLANTE
E
La (con sede in Crotone, Via C. Amatruda – P.I. Controparte_1
), in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore dott. P.IVA_2
con sede legale in Crotone e nella stessa elettivamente domiciliato alla Controparte_2
via Napoli n. 39, presso lo studio dell'0avv. . CP_3
APPELLATA
All'esito dell'udienza del 27.05.2025 la causa era posta in decisione in data 24.06.2025 con
1 ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per società : CP_4
sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciandosi in merito al giudizio di che trattasi: in via preliminare: sospende ex art. 283 c.p.c.,
con decreto inaudita alter parte, la provvisoria esecutività della gravata sentenza n. 712/2019 del
08.06.2019, per tutte suindicate ragioni, specie di periculum in mora;
nel merito, in via principale: - annullare e/o riformare l'impugnata sentenza in adesione delle argomentazioni svolte, rispetto ad una pretesa creditoria del tutto priva di fondamento e, di conseguenza, del tutto inammissibile;
- e per l'effetto, condannare la Controparte_1
alla refusione delle spese di lite, anche di primo grado;
>>;
Per la ET : << per i motivi sopra esposti come in epigrafe Controparte_1 Controparte_1
rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc. Corte d'Appello adita voglia integralmente rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio..>>;
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.4.2016, Controparte_1
esponeva: che in data 30.8.2014 la GSC 3 F s.r.l. e e sottoscrivevano Parte_3 Pt_2
con la un contratto preliminare di trasferimento di ramo d'azienda costituito dal Controparte_1
ristorante “Sacro & Profano” ubicato in Roma, alla via dei Maroniti, n. 29; che all'art. 4 l'atto prevedeva una condizione sospensiva, ossia la voltura e/o il rilascio, in favore della GSC 3 F s.r.l. di tutte le licenze amministrative necessarie per la conduzione del ramo d'azienda che erano già in testa alla;
che al punto 4.5 era previsto che la condizione sospensiva sarebbe stata intesa come CP_1
non avverata in caso di impossibilità giuridica della voltura e/o rilascio delle licenze;
che nel contratto preliminare era altresì previsto che i lavori di ristrutturazione, migliorie e adeguamento previsti dal progetto avrebbero dovuti essere effettuati a cura e spese di GSC 3 F;
che la controparte aveva avviato la gestione nel periodo interinale, previsto dal contratto fino al 31.12.2014; che in tale data il
Presidente del c.d.a. dell'attrice – nonché garante in proprio delle obbligazioni della GSC 3 F, chiedeva
2 alla proprietaria dei locali (Trevim s.r.l.) l'autorizzazione all'avvio dei lavori;
che in data 17.12.2014
la GSC 3 F chiedeva formalmente all'odierna attrice una proroga dei tempi di stipula del definitivo fino al 28.2.2015; con comunicazione del 25.2.2015 la GSC 3 F, tuttavia, comunicava di voler rinunciare all'operazione a causa della natura dei lavori di adeguamento da effettuare e della correlata importanza economica e finanziaria dell'investimento; che, essendosi avverata la condizione sospensiva di cui al preliminare, la GSC 3 F era risultata inadempiente all'obbligo di concludere il contratto definitivo con il conseguente diritto dell'attrice di trattenere la caparra confirmatoria di €
22.500,00; che la convenuta avrebbe dovuto corrispondere all'attrice un'indennità per la detenzione del ramo d'azienda dal 1.9.2014 al 28.2.2015, pari ad € 21.000,00 (€ 3.500,00 mensili), stabilito dalle parti a titolo di canone d'affitto nel caso di mancato avveramento della condizione sospensiva;
che dalla consultazione della scheda contabile della GSC 3 F emerge una perdita di esercizio quanto al ramo di azienda detenuto di € 38.471,82 costituita, per l'importo di € 15.479,73 dal disavanzo di gestione relativo al periodo 1.9.2014-31.12.2014 e per l'importo di € 22.992,09 dal disavanzo di gestione dal 1.1.2015 al 28.2.2015; che la GSC 3 F si era impegnata a sostenere anche il rimborso delle rate di un finanziamento per l'acquisto di un furgone (€ 1.353,00 o € 225,50 per sei mensilità)
oltre al canone per nolo del potabilizzatore delle acque del ristorante (€ 1.112,64 o € 185,44 per sei mesi) ed i pagamenti del fornitore Coffee Group per € 183,00; che la GSC 3 F era creditrice dell'attrice anche per errati prelevamenti eseguiti in data 21.4.2015 di € 7.500,00 dal conto di sua pertinenza ove transitavano le operazioni finanziarie della gestione interinale;
che a fronte di un debito complessivo di € 48.620,46, la convenuta aveva corrisposto soltanto € 2.359,00; che, in conclusione, sottratte dal credito la somma predetta e quelle di € 519,81 per deposito cauzionale corrisposto a Telecom Italia, €
1.620,10 per le rimanenze al 28.2.2015, € 1.401,42 per anticipazioni, il credito dell'attrice ammontava ad € 42,720,04.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità del comportamento di parte convenuta in relazione al mancato adempimento dell'obbligo di stipula del definitivo, con accertamento dell'illegittimità del recesso e la declaratoria del diritto dell'attrice di trattenere la caparra confirmatoria di € 22.500,00; la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità per la detenzione del ramo d'azienda dal 1.9.2014 al 28.2.2015, quantificato in € 21.000,00; condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 42.720,04 come da art.
5.3. del contratto
3 preliminare.
Il giudizio assumeva il n. R.G. 893/2016.
Si costituiva GSC 3 F con propria comparsa, chiedendo preliminarmente la nomina di un curatore speciale per la società attrice in ragione del conflitto di interessi dell'amministratore CP_2
con la . Nel merito, deduceva: che il contratto definitivo non era stato stipulato
[...] CP_1
unicamente per mancanza di espressa autorizzazione ad eseguire i lavori di ristrutturazione ed adeguamento a norma da parte del locatario dell'immobile, Trevim s.r.l., applicandosi nella specie l'art. 4 del contratto preliminare e non avendo parte attrice diritto a ritenere la caparra confirmatoria;
che nel corso della gestione interinale la GSC 3 F non aveva maturato alcun debito, avendo riconsegnato il conto corrente all'esito della gestione con un debito di € 2.359,00, corrisposto alla mediante bonifico bancario in data 5.11.2015; che la somma di € 22.500,00 trattenuta CP_1
illegittimamente a titolo di caparra confirmatoria, sarebbe dovuta servire per pagare i canoni mensili di fitto convenzionalmente pattuiti fino alla conclusione della gestione interinale;
che nessuna altra somma era dovuta. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea, previa nomina di un curatore speciale per la società attrice. I.2.- Con separato atto di citazione notificato il 5.2.2016, la medesima conveniva in giudizio la GSC 3 F esponendo: che con ricorso del 2.11.2015 la GSC Controparte_1
3 F, premesso che in forza di conferimento di incarico di collaborazione e supervisione assegnato in data 8.3.2011 e 11.3.2011 da parte della a quale legale CP_1 Parte_2
rappresentante della GSC 3 F, sarebbe stata creditrice della prima della somma complessiva di €
9.150,00 in forza delle fatture nn. 2, 3 e 4 del 2015 di € 3.050,00 ciascuna IVA inclusa;
che questo
Tribunale aveva emesso in data 11.3.2016 decreto ingiuntivo n. 133/2016; che formulava eccezione di inadempimento, atteso che la gestione del ramo d'azienda nel periodo interinale era stata assolutamente deficitaria e che pertanto l'incarico professionale non era stato eseguito;
che formulava altresì eccezione di compensazione, vantando crediti nei confronti della controparte per risarcimento del danno da inadempimento, indennità e saldo dei rapporti dare/avere. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata dichiarare estinto il credito vantato da GSC 3 F
nei confronti dell'opponente per compensazione. Il giudizio assumeva il n. R.G. 985/2016. Si
costituiva in tale giudizio GSC 3 F, formulando anche in questa sede l'eccezione preliminare di nomina di un curatore speciale e chiedendo il rigetto dell'eccezione di compensazione, atteso che –
4 come enunciato nella comparsa dell'altro giudizio – nessuna somma era dovuta alla;
nel CP_1
merito, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso, atteso che il supervisore aveva corretta-mente espletato il proprio incarico e maturato il diritto alla percezione del compenso. I.3.- All'udienza del 6.12.2017 i due giudizi erano riuniti. I.4.- Dopo il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, era nominato un c.t.u. contabile, su richiesta di entrambe le parti. I.5.- Depositata
la c.t.u., all'udienza del 20.2.2019 le parti precisavano le conclusioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa, e chiedevano la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
All'esito del giudizio iscritto sub R.G.A.C. n. 893/2016, il Tribunale di Crotone la emetteva la sentenza n. 712/2019, pubblicata il 08.06.2019 e non notificata, con la quale così
provvedeva:
“Accoglie la domanda formulata dall'attrice nel giudizio principale e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto preliminare stipulato inter partes in data 30.8.2014 per recesso di GSC 3 F
s.r.l. e, per l'effetto dichiara il diritto di di ritenere la caparra confirmatoria;
Controparte_1
condanna la convenuta GSC 3 F s.r.l. al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 42.720,04
a titolo di indennità di occupazione e altre somme, come descritte in motivazione, oltre interessi come per legge dalla data di deposito della presente sentenza e fino all'effettivo pagamento;
b) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel giudizio originariamente distinto dal n. 985/2016 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 133/2016 emesso dal Tribunale di
Crotone in data 11.3.2016, dichiarandolo esecutivo;
c) Effettuate le necessarie compensazioni, condanna la GSC 3 F s.r.l. al pagamento in favore della delle somme che residuano dalla differenza di quanto alla condanna di cui al Controparte_5
punto a) ed a quanto indicato nel decreto ingiuntivo di cui al punto b);
d) Compensa le spese di lite per il 50% e condanna la GSC 3 F s.r.l. al pagamento del restante
50% delle spese di lite sostenute dall'attrice, che liquida in € 465,75 per esborsi ed € 1.986,00 per compensi professionali (già operate le dimidiazioni), oltre compenso forfettario del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
e) Pone definitivamente a carico dell'attrice per il 25% e della convenuta per il 75% le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa”.
5 Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, interponeva Parte_1
appello avverso la suddetta sentenza al fine di ottenerne la riforma dei seguenti motivi:
- con il primo motivo d'appello eccepisce l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado laddove si è determinato nel riconoscere il diritto in capo alla a trattenere la somma corrisposta dalla stessa versata al Controparte_1
momento della stipula del contratto preliminare a titolo di caparra confirmatoria e la condanna della stessa al pagamento della somma di euro 21.500,00 per la detenzione del ramo d'azienda nel periodo interinale;
- con il secondo motivo d'appello lamenta come il giudice di prime cure ha errato nel condannare la stessa al pagamento delle somme a titolo di passività
di esercizio maturate durante il periodo interinale (settembre 2014 – febbraio
2015).
Si costituiva la chiedendo in via preliminare il rigetto della Controparte_1
richiesta inibitoria e delle richieste istruttorie e nel merito il rigetto dell'avverso gravame e la conferma della sentenza impugnata con vittoria alle spese.
Alla prima udienza di comparizione le parti insistevano nelle rispettive posizioni e la
Corte si riservava in merito alla richiesta di sospensione dell'efficacia promossa da parte appellante.
Con ordinanza del 16.12.2019 depositata il 21.12.2019 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e dichiarava inammissibili le richieste istruttorie e rinviava all'udienza del
8.11.2022 per precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte rinviava all'udienza del 22.10.2024 per i medesimi incombenti.
Dopo una di una serie di rinvii all'udienza del 27.05.2025 svoltasi ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni e la Corte si riservava.
Con l'ordinanza del 24.06.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
6 LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello parte appellante lamenta come il giudice di prime cure ha errato nel riconoscere in capo alla il diritto a trattenere la somma dalla Controparte_1
stessa corrisposta al momento della stipula del contratto preliminare a titolo di caparra confirmatoria.
In particolare, parte appellante sostiene come il Tribunale di Crotone, nel decidere in tal senso, ha trascurando di considerare come la propria rinuncia alla conclusione dell'operazione trasferimento del ramo d'azienda non sia dipeso dalla propria volontà bensì
dal rifiuto, posto in essere della proprietaria dell'immobile nel quale veniva esercitata l'attività aziendale, ad autorizzare la stessa all'esecuzione dei necessari lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell'immobile suddetto.
Tale motivo è da ritenersi infondato.
Occorre anzitutto sottolineare come nel caso di specie trattasi di un contratto preliminare sottoposto a condizione sospensiva, difatti all'art.
4.1 le parti hanno previsto come : “ l'obbligazione delle Parti di perfezionare il trasferimento alla Data di esecuzione è
sospensivamente condizionata, ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, al verificarsi della seguente circostanza ( la “ condizione Sospensiva “) : voltura e/o rilascio- in favore di GSC – di tutte le licenze amministrative necessarie o utili per la corretta conduzione del Ramo d'Azienda (ASP, suolo pubblico etc.) ( le “ Licenze”) che alla data di sottoscrizione del presente Contratto Preliminare, sono intestate a e fanno riferimento all'attuale stato dei luoghi.” CP_1
Ebbene, la suddetta doglianza risulta del tutto smentita dalla documentazione prodotta nel precedente grado di giudizio.
Difatti, con la comunicazione del 25.02.2015 parte appellante comunicava alla la propria rinuncia alla conclusione dell'operazione trasferimento di un ramo CP_1
d'azienda, in particolare la stessa appellante nella missiva in esame dichiarava : “All'esito di approfondite verifiche relative alla voltura/rilascio di tutte le licenze amministrative necessarie e/o utili alla corretta e legale conduzione dell'attività di ristorazione nei locali di cui sopra, giusto incarico conferito alla con sede in Roma , è risultato che il ristorante oltre alle Controparte_6
7 opere di migliorie e abbellimento già preventivate dalla scrivente ET , necessità di ulteriori,
imprevisti , importanti lavori di adeguamento normativo e ripristino dei locali, delle attrezzature fisse e degli impianti ivi presenti assimilabili a tutti gli effetti di legge a lavori di straordinaria manutenzione. Pertanto, vista la natura dei medesimi lavori e la correlata importanza economica e finanziaria dell'investimento occorrente per la loro esecuzione, avendo sortito esito negativo tutti i ripetuti tentativi di accordo con la proprietà dell'immobile, è, mio malgrado, venuta meno la condizione sospensiva di cui agli artt. 4 e ss. Del contratto preliminare di trasferimento di ramo d'azienda per procedere alla stipula del contratto definitivo.”
Ordunque, dal contenuto della suddetta comunicazione, risulta del tutto evidente come le uniche motivazioni che avevano determinato la rinuncia dell'appellante alla conclusione dell'operazione di trasferimento del ramo aziendale riguardassero esclusivamente la natura dei lavori di adeguamento da effettuare e la loro correlata importanza economica e finanziaria dell'investimento.
Inoltre, quanto detto sopra risulta ulteriormente avvalorato dalla comunicazione del
4.01.2015, prodotta nel precedente grado di giudizio, mediante la quale Trevim s.r.l.
comunicava alla la propria non contrarietà al trasferimento di ramo d'azienda CP_1
e all'esecuzione di lavori nei propri locali;
difatti, nella missiva suddetta è dato leggersi :
“la non è in linea di principio contraria né al trasferimento di ramo d'azienda né CP_7
all'esecuzione di lavori nei propri locali ( sempreché autorizzati dalle competenti autorità e realizzati a regola d'arte ), tuttavia prima di poter dare un qualsiasi “ nulla osta” è assolutamente necessario sapere con esattezza di quali lavori si tratta per poter determinare se essi abbiano o meno un impatto negativo sui propri locali . La prego dunque di trasmettermi il relativo progetto la forma esecutiva.
Allo scopo di dare il proprio richiamato “nulla osta “all'esecuzione dei lavori è altresì necessario avere da Voi e dai vostri tecnici garanzie precise che tali lavori non vadano ad impattare ad impattare negativamente sulla pratica di condono edilizio attualmente in essere e che, tengo e rammentarlo, è
conseguente ai lavori da Voi a suo tempo eseguiti nei nostri locali”.
Ebbene, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, questa Corte ritiene condivisibile quanto deciso dal giudice di prime cure laddove ha riconosciuto, per le ragioni di cui sopra,
la responsabilità di parte appellante per la mancata stipula del contratto definitivo e di
8 conseguenza il diritto in capo alla a ritenere la caparra confirmatoria alla stessa CP_1
versatale dalla GSC al momento della stipula del contratto preliminare in questione.
Trattasi, invero, di recesso unilaterale illegittimo dal contratto che comporta il diritto dell'appellata al trattenimento della caparra versata dall'odierna appellante all'atto della stipula del contratto preliminare.
Ed invero, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1247/2025, ha chiarito le conseguenze del recesso illegittimo dal contratto preliminare. Se l'acquirente recede senza un grave inadempimento del venditore, è l'acquirente stesso a risultare inadempiente. Di
conseguenza, il venditore ha il diritto di trattenere la caparra confirmatoria.
Da quanto sopra esposto consegue il rigetto del primo motivo di appello.
Del pari infondata è la doglianza mossa da parte appellante concernente la condanna della stessa al pagamento della somma di euro 21.500,00 per la detenzione del ramo d'azienda nel periodo interinale.
Difatti, occorre sottolineare in merito a tale questione che le parti hanno convenzionalmente pattuito all'art.
4.4. del contratto preliminare suddetto, l'obbligo della promissaria acquirente a corrispondere, al momento della restituzione della detenzione del ramo d'azienda alla promittente venditrice la somma di euro 3.5000 mensili a titolo di canone d'affitto, qualora la condizione sospensiva non si fosse avverata, in particolare nella disposizione suddetta è dato leggersi : “ qualora, entro il 31.12.2014, la Condizione Sospensiva
non sia avverata e GSC non vi abbia rinunciato per iscritto, il presente Contratto preliminare si intenderà definitivamente risolto e privo di efficacia, senza necessità di ulteriori comunicazioni o attività di nessuna delle Parti, le quali , pertanto, non saranno obbligate a perfezionare il trasferimento del Ramo d'Azienda e saranno liberate da ogni obbligazione nascente dal presente
Contratto Preliminare, fatta eccezione per le obbligazioni derivanti dai successivi Articoli 11 e 12., e fatti salvi gli obblighi di GSC di (i) trasferire tempestivamente il possesso del Ramo d'azienda a e (ii) corrispondere a un canone mensile di fitto convenzionalmente stabilito in CP_1 CP_1
Euro 3.5000,00 ( tremilacinquecento /00) per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2014.”
Ne consegue che la ha diritto di ricevere dalla convenuta un'indennità per la CP_1
detenzione del ramo d'azienda dal 1.9.2014 al 28.2.2015, pari ad € 21.000,00 (€ 3.500,00
9 mensili), stabilito dalle parti a titolo di canone d'affitto nel contratto preliminare in caso di omessa conclusione dell'affare.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte questa Corte ritiene infondato il motivo appena esaminato.
Parte appellante lamenta, poi, come il giudice di prime cure abbia errato nel condannare la stessa al pagamento delle somme a titolo di passività di esercizio maturate durante il periodo interinale (settembre 2014 – febbraio 2015).
In particolare, con tale motivo d'appello parte appellante sostiene come il giudice di primo grado ha erroneamente fondato la propria decisione sulla base di quanto emerso dalla CTU espletata dal precedente grado, la quale per il periodo di gestione interinale ha riscontrato una perdita di esercizio pari ad euro 38.471,82.
Parte appellante, ancor più nello specifico, sostiene come l'anzidetto dato contabile risultato dalla CTU avrebbe, nel caso di specie, poca importanza, giacché alcuna differenza risulta esser stata operata tra perdita di natura finanziaria e perdita di natura economica di esercizio e, che pertanto la suddetta perdita non potrà che essere considerata quale mero dato numerico contabile della società e dunque in alcun modo corrispondente a debiti realmente non pagati.
Inoltre, la GSC sostiene altresì come il risultato della suddetta CTU potrebbe essere dipeso dalla mancata contabilizzazione di fattore pagate dalla GSC, giacché la contabilità del ristorante era tenuta da una società (Dataconsulting s.r.l.) riferibile ai signori e Pt_4
i quali nel periodo in esame erano in pieno dissidio con il socio . Pt_5 Parte_2
In merito tale questione, occorre anzitutto richiamare quanto stabilito dalle parti all'art. 5.3, lett. c del contratto preliminare in esame, a mente del quale: “5.3. Anche in considerazione di quanto previsto al precedente Paragrafo 5.2, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del presente Contratto Preliminare e la Data di Esecuzione la gestione del Ramo
D'Azienda – che, oltre tutti i costi della gestione ordinaria ( merci, personale, contributi, servizi e oneri diversi di gestione) – includerà anche gli oneri relativi al pagamento del canone di affitto dell'immobile o al rimborso del finanziamento contratto per l'acquisto di un furgone di pertinenza del
Ramo d' – verrà affidata a GSC e i relativi risultati saranno di sua esclusiva pertinenza. Pt_6
10 c. Entro 15 (quindici) giorni dalla Data di Esecuzione – o, in caso di mancato avveramento della Condizione Sospensiva e/o mancata rinuncia per iscritto al relativo avveramento da di GSC, dal termine ultimo indicato al precedente Paragrafo 4.4 – le Parti redigeranno congiuntamente una situazione patrimoniale del Ramo d'Azienda alla Data di Esecuzione finalizzata a verificare se, tra la data di sottoscrizione del precedente Contratto Preliminare e la Data di Esecuzione , si sia verificato un avanzo o un disavanzo di gestione, restando inteso che (i) qualora il risultato economico della gestione del Ramo d'Azienda nel periodo interinale evidenzi un utile , il relativo importo – decurtato delle relative imposte dirette – verrà versato da a GSC entro 5 (cinque) giorni dalla CP_1
redazione della situazione patrimoniale, con le modalità indicate nel successivo Paragrafo 11.5 e (ii)
qualora il risultato economico della gestione del Ramo d'Azienda nel periodo interinale evidenzi una perdita, il relativo importo verrà versato da GSC a entro 5 ( cinque) giorni dalla redazione CP_1
della situazione patrimoniale, con le modalità indicate nel successivo Paragrafo 11.5”.
Ebbene, nel precedente grado di giudizio al fine di fare chiarezza su tale questione è
stata espletata CTU, condotta la Dott.ssa , la quale nella propria perizia, che Persona_1
questa Corte ritiene immune da vizi, esaustiva e con ragionamento logico condivisibile, ha accertato come per il periodo di gestione interinale condotta dalla GSC per il periodo tra
1.9.2014 e il 31.12.2014 la stessa ha sostenuto costi per € 153.643,83 ed ha conseguito ricavi per € 138.164,10, generando una perdita di € 15.479,73 mentre per il periodo tra l'1.1.2015 e il 28.2.2015 ha sostenuto costi per € 64.454,00 e conseguito ricavi per € 41.461,91, generando perdite per € 22.992,09.
Ordunque, anche in merito a tale questione non si può, dunque, che condividere con quanto deciso dal giudice laddove si è determinato nel condannare l'odierna parte appellate al pagamento della somma di euro 38.471,82, e ciò in virtù di quanto espressamente previsto dal sopra richiamato articolo 5.3, lett. c del contratto preliminare stipulato tra le parti.
Questa Corte ritiene inoltre infondata, giacché priva di qualsivoglia supporto probatorio, anche l'eccezione concernente la presunta mancata contabilizzazione di fatture pagate dalla GSC che, a dire di parte appellante, avrebbe influenzato le risultanze della anzidetta CTU.
11 Per le ragioni suddette questa Corte ritiene di dover rigettare il motivo appena scrutinato.
In definitiva, l'appello proposto da non può trovare accoglimento. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 CP_1
odierna appellata, avverso la sentenza n. 712/2019, pubblicata il 08.06.2019 e non
[...]
notificata, emessa dal Tribunale di Crotone all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n.
893/2016, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Crotone.
2) condanna in favore dell'appellato delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio che liquida in euro 4.996,00 oltre accessori come legge.
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto CP_8
per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
12