CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/12/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 539/2025 RG
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Ivana Acacia Consigliere rel., ha pronunciato il seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 539/2025 R.G., vertente
T R A
, con sede in Via Eremo Pietrastorta 10/B, Reggio Calabria, C.F. Parte_1
, in persona del liquidatore pro tempore sig. , rappresentata e difesa P.IVA_1 Parte_2 come da procura depositata nel giudizio di prime cure ed espressamente estesa anche a questa fase dall'Avv. Teodoro Reppucci (Cf.: ), presso il cui studio in Avellino alla via C.F._1
STG OR elett.te domicilia,
- RECLAMANTE-
Contro
presso il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Controparte_1
Procuratore della Repubblica pro tempore
-RECLAMATO-
E
CURATORE DELLLA GIUDIZIALE Parte_1 Parte_1
-RECLAMATO-
OGGETTO: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. n. 22/2025 Reg. sent e n. 25/2025 Reg. Rep. emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione I Civile, in data
10.07.2025, nel procedimento R.G. N. 41-1/2024, depositata in data 18/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.09.2025 la società proponeva Parte_1 reclamo avverso la sentenza emessa in data 18.07.25 e notificata in pari data al procuratore costituito della società reclamante con cui veniva dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. artt. 2, 49 e 121 e ss cci. dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione fallimentare.
[. Il reclamante chiedeva la revoca della dichiarazione di liquidazione giudiziale della Parte_1
deducendo l'insussistenza delle condizioni di insolvenza della società Parte_1 propedeutiche alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale. Deduceva l'inversione dell'onere probatorio operata dal tribunale fallimentare, l'erronea valutazione dei tempi di liquidazione nonché l'erronea applicazione di criteri impropri per le società in liquidazione.
Con decreto del 24.09.2025 veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti, sostituita ex art. 127 ter cpc. dalle note scritte, onerando parte reclamante della notifica del ricorso e del decreto a tutte le parti che devono partecipare al processo ed all'ufficio del Procuratore Generale almeno 30 giorni prima dell'udienza.
La reclamante depositava note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 24.11.25.
Quindi, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 04.12.25 la causa veniva assegnata a sentenza dalla Corte di Appello.
Il reclamo deve essere dichiarato tardivo e come tale inammissibile.
Giova osservare che l'art. 51 c.c.i.i. stabilisce che il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni… Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio
e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese.
L'art. 9 del medesimo decreto dispone che La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente. (così Cass. 26690.25: “Termine che – è appena il caso di ricordare – non è soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della L. n. 742 del 1969, come ora stabilisce esplicitamente l'art. 9, comma 1, CCII, a norma del quale la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale "non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente", come appunto non fanno gli artt. 50 e 51 CCII”.)
Ne discende che il termine di trenta giorni per proporre il reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale notificata il 18.07.25 era già abbondantemente scaduto alla data del 12.09.25, allorquando il ricorso veniva iscritto a ruolo.
D'altra parte si osserva che parte reclamante non ho neppure ottemperato all'ordine giudiziale di notificare il reclamo ai soggetti interessati, ovvero al curatore del fallimento nel termine assegnato dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza, né sul punto ha dedotto alcunché con le note depositate, limitandosi ad insistere per l'accoglimento del reclamo.
Nulla sulle spese stante la contumacia dei soggetti evocati in giudizio.
Va dato atto, infine, dell'integrale rigetto del reclamo ai fini dell'applicazione dell'art 13 comma comma 1 quater DPR n 115/2002.
P. Q. M.
- rigetta il reclamo proposto;
- nulla sulle spese;
- attesta di avere emesso una pronunzia di integrale rigetto dell'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 13 comma 1 quater DPR n 115/2002.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 05.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(d.ssa Ivana Acacia) (d.ssa Patrizia Morabito)
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Ivana Acacia Consigliere rel., ha pronunciato il seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 539/2025 R.G., vertente
T R A
, con sede in Via Eremo Pietrastorta 10/B, Reggio Calabria, C.F. Parte_1
, in persona del liquidatore pro tempore sig. , rappresentata e difesa P.IVA_1 Parte_2 come da procura depositata nel giudizio di prime cure ed espressamente estesa anche a questa fase dall'Avv. Teodoro Reppucci (Cf.: ), presso il cui studio in Avellino alla via C.F._1
STG OR elett.te domicilia,
- RECLAMANTE-
Contro
presso il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Controparte_1
Procuratore della Repubblica pro tempore
-RECLAMATO-
E
CURATORE DELLLA GIUDIZIALE Parte_1 Parte_1
-RECLAMATO-
OGGETTO: reclamo avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. n. 22/2025 Reg. sent e n. 25/2025 Reg. Rep. emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione I Civile, in data
10.07.2025, nel procedimento R.G. N. 41-1/2024, depositata in data 18/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.09.2025 la società proponeva Parte_1 reclamo avverso la sentenza emessa in data 18.07.25 e notificata in pari data al procuratore costituito della società reclamante con cui veniva dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. artt. 2, 49 e 121 e ss cci. dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione fallimentare.
[. Il reclamante chiedeva la revoca della dichiarazione di liquidazione giudiziale della Parte_1
deducendo l'insussistenza delle condizioni di insolvenza della società Parte_1 propedeutiche alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale. Deduceva l'inversione dell'onere probatorio operata dal tribunale fallimentare, l'erronea valutazione dei tempi di liquidazione nonché l'erronea applicazione di criteri impropri per le società in liquidazione.
Con decreto del 24.09.2025 veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti, sostituita ex art. 127 ter cpc. dalle note scritte, onerando parte reclamante della notifica del ricorso e del decreto a tutte le parti che devono partecipare al processo ed all'ufficio del Procuratore Generale almeno 30 giorni prima dell'udienza.
La reclamante depositava note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 24.11.25.
Quindi, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 04.12.25 la causa veniva assegnata a sentenza dalla Corte di Appello.
Il reclamo deve essere dichiarato tardivo e come tale inammissibile.
Giova osservare che l'art. 51 c.c.i.i. stabilisce che il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni… Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio
e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese.
L'art. 9 del medesimo decreto dispone che La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente. (così Cass. 26690.25: “Termine che – è appena il caso di ricordare – non è soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della L. n. 742 del 1969, come ora stabilisce esplicitamente l'art. 9, comma 1, CCII, a norma del quale la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale "non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente", come appunto non fanno gli artt. 50 e 51 CCII”.)
Ne discende che il termine di trenta giorni per proporre il reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale notificata il 18.07.25 era già abbondantemente scaduto alla data del 12.09.25, allorquando il ricorso veniva iscritto a ruolo.
D'altra parte si osserva che parte reclamante non ho neppure ottemperato all'ordine giudiziale di notificare il reclamo ai soggetti interessati, ovvero al curatore del fallimento nel termine assegnato dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza, né sul punto ha dedotto alcunché con le note depositate, limitandosi ad insistere per l'accoglimento del reclamo.
Nulla sulle spese stante la contumacia dei soggetti evocati in giudizio.
Va dato atto, infine, dell'integrale rigetto del reclamo ai fini dell'applicazione dell'art 13 comma comma 1 quater DPR n 115/2002.
P. Q. M.
- rigetta il reclamo proposto;
- nulla sulle spese;
- attesta di avere emesso una pronunzia di integrale rigetto dell'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 13 comma 1 quater DPR n 115/2002.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte di Appello di Reggio Calabria, in data 05.12.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(d.ssa Ivana Acacia) (d.ssa Patrizia Morabito)