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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2660/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
DI GERONIMO DESIREE', Relatore
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12960/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140050418433000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140050418433000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1543/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impugnando l'intimazione di pagamento n. 09720239062877531000, notificata al contribuente in data 24.04.2024, limitatamente alla cartella di pagamento n. 097 2014 0050418433 000, dell'importo di € 33.785,69 per Irpef e addizionali 2010.
Da una valutazione complessiva del contenuto del ricorso, a tratti caratterizzato da contenuti contraddittori e poco comprensibili dei motivi di doglianza articolati, emerge che il contribuente lamenta di non aver mai ricevuto rituale notifica della cartella di pagamento presupposta che dall'atto impugnato risulterebbe notificata in data 23.09.2014.
Il ricorrente articola una serie di argomentazioni a sostegno della eccezione di nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento chiedendo l'esibizione dell'originale della cartella presupposta.
Con altri motivi di ricorso riferiti alla cartella di pagamento presupposta il contribuente deduce il difetto di sottoscrizione ed esistenza del ruolo ex art. 12 DPR 602/1973; l'inesistenza/nullità degli atti consequenziali per carenza del titolo;
la mancata indicazione del responsabile del procedimento;
la difformità dal modello ministeriale;
il difetto di indicazione di termini e autorità di impugnazione (L.
241/1990; L. 212/2000).
Viene infine eccepita la prescrizione quinquennale della somma ingiunta comprensiva di sanzioni e interessi (art. 20, co. 3, D.Lgs. 472/1997) per l'inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. (assenza di giudicato) e la mancanza di atti interruttivi validi, con nullità degli atti successivi (preavviso di fermo) e illegittimità derivata di tutti gli atti della riscossione.
Il ricorrente conclude chiedendo annullarsi la cartella di pagamento contestata e declaratoria prescrizione e/o estinzione del diritto degli enti impositori e del concessionario alla riscossione delle somme ingiunte.
In giudizio si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che con atto di controdeduzioni ritualmente depositato ha contestando le avverse eccezioni e deduzioni e ha prodotto documentazione circa la pregressa notifica della cartella di pagamento;
l'Ufficio ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento a tutte le questioni attinenti al merito della pretesa tributaria chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 di
Roma, quale ente impositore e litisconsorte necessario.
Con successiva memoria il ricorrente ha depositato prova della data di notifica dell'atto impugnato.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo allegato a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente va dichiarata la tempestività del ricorso ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
L'atto impugnato è stato notificato in data 30 aprile 2024, come evidenzia la produzione documentale;
il termine per la proposizione del ricorso, pari a sessanta giorni, ha quindi iniziato a decorrere dal 1° maggio
2024, ai sensi dell'art. 155 c.p.c.
Il sessantesimo giorno cadeva in data 29 giugno 2024, giorno di sabato;
pertanto, in applicazione dell'art. 155, comma 5, c.p.c., applicabile al processo tributario ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, la scadenza del termine è stata prorogata di diritto al primo giorno non festivo successivo, ossia lunedì 1° luglio 2024.
Il ricorso, notificato in tale data, deve pertanto ritenersi ritualmente e tempestivamente proposto.
Sempre in via preliminare deve essere disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata da ER con riferimento all'Ufficio impositore non sussistendo nella fattispecie concreta una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Nel ricorso non viene contestata la fondatezza del tributo, l'an o il quantum dell'imposta e il presupposto impositivo ma solo vizi inerenti alla attività di riscossione quali inesistenza/nullità della notifica della cartella, prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione, difetto di titolo esecutivo (ruolo non sottoscritto), vizi formali della cartella (responsabile procedimento, modello, firma), inesistenza o nullità degli atti presupposti per difetto di notifica.
Quanto al merito delle eccezioni sollevate da parte ricorrente deve evidenziarsi che la documentazione prodotta dall'Ufficio resistente prova che la cartella di pagamento presupposta del 2014 è stata regolarmente notificata al contribuente ex art. 139 c.p.c. in data 23.09.2014; l'atto, che non è mai stato impugnato, ha cristallizzato la pretesa impositiva e non presenta vizi formali o sostanziali degni di censura, che in ogni caso sarebbero preclusi alla cognizione di questo collegio perché, nonostante la regolare notifica, non sono mai stati fatti oggetto di impugnazione dal contribuente con regolare e tempestivo ricorso.
La pretesa tributaria, inoltre, non appare prescritta in quanto la cartella è stata notificata nel settembre
2014 e l'intimazione oggi impugnata, con effetto interruttivo della prescrizione è stata notificata ad aprile
2024.
Deve rilevarsi sotto tale profilo che il termine di prescrizione IRPEF secondo l'orientamento oramai consolidato della Corte di Cassazione è di 10 anni ai sensi dell'art. 2946 Cod. Civ. (si vedano le sentenze della Cassazione n. 23215/2024; n. 15877/2024; n. 3827/2024; n. 33213/2023). Le sanzioni e gli interessi correlati all'imposta, di contro, si prescrivono sempre e comunque nel minor termine di 5 anni ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997 e, per gli interessi, dell'art. 2948 c.c..
In tal senso si veda l'ordinanza del 09/09/2025, n. 24900, della Corte di Cassazione – Sezione V.
Il ricorso va dunque accolto parzialmente con annullamento della intimazione oggi impugnata in relazione alla cartella di pagamento n. 097 2014 0050418433 000 solo in relazione alle somme richieste per sanzioni e interessi.
Le spese vanno compensate in ossequio al principio della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
DI GERONIMO DESIREE', Relatore
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12960/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140050418433000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140050418433000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1543/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impugnando l'intimazione di pagamento n. 09720239062877531000, notificata al contribuente in data 24.04.2024, limitatamente alla cartella di pagamento n. 097 2014 0050418433 000, dell'importo di € 33.785,69 per Irpef e addizionali 2010.
Da una valutazione complessiva del contenuto del ricorso, a tratti caratterizzato da contenuti contraddittori e poco comprensibili dei motivi di doglianza articolati, emerge che il contribuente lamenta di non aver mai ricevuto rituale notifica della cartella di pagamento presupposta che dall'atto impugnato risulterebbe notificata in data 23.09.2014.
Il ricorrente articola una serie di argomentazioni a sostegno della eccezione di nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento chiedendo l'esibizione dell'originale della cartella presupposta.
Con altri motivi di ricorso riferiti alla cartella di pagamento presupposta il contribuente deduce il difetto di sottoscrizione ed esistenza del ruolo ex art. 12 DPR 602/1973; l'inesistenza/nullità degli atti consequenziali per carenza del titolo;
la mancata indicazione del responsabile del procedimento;
la difformità dal modello ministeriale;
il difetto di indicazione di termini e autorità di impugnazione (L.
241/1990; L. 212/2000).
Viene infine eccepita la prescrizione quinquennale della somma ingiunta comprensiva di sanzioni e interessi (art. 20, co. 3, D.Lgs. 472/1997) per l'inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. (assenza di giudicato) e la mancanza di atti interruttivi validi, con nullità degli atti successivi (preavviso di fermo) e illegittimità derivata di tutti gli atti della riscossione.
Il ricorrente conclude chiedendo annullarsi la cartella di pagamento contestata e declaratoria prescrizione e/o estinzione del diritto degli enti impositori e del concessionario alla riscossione delle somme ingiunte.
In giudizio si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che con atto di controdeduzioni ritualmente depositato ha contestando le avverse eccezioni e deduzioni e ha prodotto documentazione circa la pregressa notifica della cartella di pagamento;
l'Ufficio ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento a tutte le questioni attinenti al merito della pretesa tributaria chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 di
Roma, quale ente impositore e litisconsorte necessario.
Con successiva memoria il ricorrente ha depositato prova della data di notifica dell'atto impugnato.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo allegato a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente va dichiarata la tempestività del ricorso ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
L'atto impugnato è stato notificato in data 30 aprile 2024, come evidenzia la produzione documentale;
il termine per la proposizione del ricorso, pari a sessanta giorni, ha quindi iniziato a decorrere dal 1° maggio
2024, ai sensi dell'art. 155 c.p.c.
Il sessantesimo giorno cadeva in data 29 giugno 2024, giorno di sabato;
pertanto, in applicazione dell'art. 155, comma 5, c.p.c., applicabile al processo tributario ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, la scadenza del termine è stata prorogata di diritto al primo giorno non festivo successivo, ossia lunedì 1° luglio 2024.
Il ricorso, notificato in tale data, deve pertanto ritenersi ritualmente e tempestivamente proposto.
Sempre in via preliminare deve essere disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata da ER con riferimento all'Ufficio impositore non sussistendo nella fattispecie concreta una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Nel ricorso non viene contestata la fondatezza del tributo, l'an o il quantum dell'imposta e il presupposto impositivo ma solo vizi inerenti alla attività di riscossione quali inesistenza/nullità della notifica della cartella, prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione, difetto di titolo esecutivo (ruolo non sottoscritto), vizi formali della cartella (responsabile procedimento, modello, firma), inesistenza o nullità degli atti presupposti per difetto di notifica.
Quanto al merito delle eccezioni sollevate da parte ricorrente deve evidenziarsi che la documentazione prodotta dall'Ufficio resistente prova che la cartella di pagamento presupposta del 2014 è stata regolarmente notificata al contribuente ex art. 139 c.p.c. in data 23.09.2014; l'atto, che non è mai stato impugnato, ha cristallizzato la pretesa impositiva e non presenta vizi formali o sostanziali degni di censura, che in ogni caso sarebbero preclusi alla cognizione di questo collegio perché, nonostante la regolare notifica, non sono mai stati fatti oggetto di impugnazione dal contribuente con regolare e tempestivo ricorso.
La pretesa tributaria, inoltre, non appare prescritta in quanto la cartella è stata notificata nel settembre
2014 e l'intimazione oggi impugnata, con effetto interruttivo della prescrizione è stata notificata ad aprile
2024.
Deve rilevarsi sotto tale profilo che il termine di prescrizione IRPEF secondo l'orientamento oramai consolidato della Corte di Cassazione è di 10 anni ai sensi dell'art. 2946 Cod. Civ. (si vedano le sentenze della Cassazione n. 23215/2024; n. 15877/2024; n. 3827/2024; n. 33213/2023). Le sanzioni e gli interessi correlati all'imposta, di contro, si prescrivono sempre e comunque nel minor termine di 5 anni ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997 e, per gli interessi, dell'art. 2948 c.c..
In tal senso si veda l'ordinanza del 09/09/2025, n. 24900, della Corte di Cassazione – Sezione V.
Il ricorso va dunque accolto parzialmente con annullamento della intimazione oggi impugnata in relazione alla cartella di pagamento n. 097 2014 0050418433 000 solo in relazione alle somme richieste per sanzioni e interessi.
Le spese vanno compensate in ossequio al principio della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.