Articolo 7 della Legge 13 marzo 1950, n. 120
Articolo 6Articolo 8
Versione
22 aprile 1950
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Versione
2 aprile 1952
Art. 7. ((Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale assistenza per i dipendenti da Enti locali, concernenti la concessione delle prestazioni sanitarie, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, che decide, in via definitiva, nei novanta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La mancata decisione in tale termine importato accettazione del ricorso))
Entrata in vigore il 2 aprile 1952