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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/09/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.6007\ 2015 introitata in decisione il 24 marzo 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
Il Dott. , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Messina, Via Felice C.F._1
Bisazza n. 20, presso lo studio legale dell'Avv. Fabrizio Donato (PEC
- fax 090/8967764) che lo rappresenta e difende, Email_1
giusta procura su foglio separato allegato all'atto introduttivo del giudizio
Attore
CONTRO
in persona del Controparte_1
Sindaco p.t. nato a [...] il giorno Controparte_2
01.03.1967, residente in [...], CP_1 CP_1
codice fiscale , con sede in CodiceFiscale_2 Controparte_1
Via Domenico Morabito – Partita IVA n. , che
[...] P.IVA_1 interviene nella qualità di Sindaco del in CP_1 Controparte_1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Gebbione n. CP_1
9-G, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Smiriglia Fava
[...]
giusta procura speciale conferita in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al fax n. 0965-622415 alla mail o all'indirizzo di Posta Elettronica Email_2
Certificata Email_3 Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , con
[...] P.IVA_2
sede in Via Domenico Morabito n. 25, 89057, Santo Stefano in Aspromonte
(RC), PEC protocollo. Email_4
Convenuto
E con sede in RO, Viale Cesare Controparte_3
Pavese n. 385, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di RO , in persona del procuratore del legale P.IVA_3
rappresentante Dott. elettivamente domiciliata in Messina, Via CP_4
Giovanni Grillo Is. 214/B n. 61, presso lo studio dell'Avv. Antonino Rizzo
– Codice Fiscale;
Fax 090669620; Pec C.F._4
- dal quale è rappresentata e difesa Email_5
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Chiamata in causa
Oggetto :risarcimento danni
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la
“esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1
il giudizio il chiedendo il Controparte_1
risarcimento dei danni patiti a causa dell'occorso il 27gennaio2013 nella località IE .
Premetteva l'istante di aver acquistato uno skipass giornaliero della locale stazione sciistica gestita dallo stesso e, recatosi sulle piste innevate, CP_1
utilizzando una tavola da snowboard alle ore 15:00 circa a causa delle pessime condizioni delle piste era caduto rovinosamente, sbattendo duramente con la spalla sinistra a causa del fondo dissestato e/o ghiacciato, peraltro, non segnalato in alcun modo.
Evidenziava altresì l'istante che i soccorsi erano giunti in loco dopo più di un'ora dall'evento e che, per il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'A.O.
“Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, ove diagnosticata una
“lussazione della spalla sinistra con distacco del trochide omerale”,si erano dovuti adoperare altri sciatori .
Richiesto accertamento tecnico preventivo il CTU del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. aveva riconosciuto: - giorni 30 (trenta) di invalidità temporanea parziale al 75%; - giorni 45 (quarantacinque) di invalidità temporanea parziale al 50%; - giorni 45 (quarantacinque) di invalidità temporanea parziale al 25%; - invalidità permanente pari al 7% Co Si costituiva in giudizio il Comune Santo Stefano d'Aspromonte contestando l'assunto formulato ex adverso.
Chiamata in causa la compagnia di assicurazioni con atto di CP_3
citazione notificato il 3/03/2016, tenuta a manlevare in garanzia il CP_1
convenuto , si costituiva contestando quanto dedotto da parte avversa chiedendo il rigetto della domanda .
Ammessi i mezzi istruttori, escussi i testi, il giudizio perveniva per la prima volta innanzi alla scrivente insediatasi nel mese di ottobre 2023, all'udienza del 19 dicembre 2023 che veniva tenuta in modalità cartolare;
ivi dichiarata parte convenuta decaduta dalla prova , il procedimento veniva differito per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 settembre 2024.
Successivamente la causa veniva differita per carico di ruolo per i medesimi incombenti fino all'udienza del 18 febbraio 2025, tenuta ai sensi dell'art
127ter c.p.c. ,indi assunta in decisione il 25 marzo 2025 con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
Dal compendio istruttorio è emersa la responsabilità del sinistro in capo al convenuto, circostanza confermata dalla dichiarazione resa nel corso dell'escussione anche dal teste il quale ha assistito al Testimone_1
sinistro de quo, riferendo che quel giorno diverse persone sarebbero cadute.
Quest'ultimo nel corso dell'udienza del 08/11/2018 ha infatti dichiarato che il fondo della pista sin dall'inizio non sembrava battuto e che al momento della caduta , la neve in quel punto era ghiacciata ,non vi erano cartelli di segnalazione e la pista era affollata.
Il teste ha altresì riferito di trovarsi a circa 10 metri di distanza dal Pt_1
il quale al momento della caduta stava scendendo lungo la pista in un tratto in pendenza in prossimità degli impianti di risalita rovinando con la faccia per terra.
Il ha poi puntualizzato che l'attore lamentava dolori alla spalla sx Tes_1
ed era come paralizzato a terra, che altre persone erano cadute quel giorno sulla pista e che non vi era personale per il soccorso.
Nel caso di specie non è stata dimostrata la messa in sicurezza della pista da parte del gestore , tantomeno la segnalazione di ostacoli e la manutenzione ordinaria e straordinaria per prevenire pericoli agli utenti.
Non può pertanto revocarsi in dubbio l'inadempimento del convenuto stante che il gestore non ha dimostrato di aver predisposto tutto il necessario affinché la pista potesse essere sicura.
Non è stata fornita prova da parte del convenuto di aver assolto agli obblighi di controllare lo stato di idoneità della pista , sicchè quest'ultimo risponde nei confronti dello sciatore degli infortuni a questo cagionati, posto che deve escludersi che quest'ultimo abbia accettato il rischio di una propria caduta determinata dalla colpa del gestore nell'aver predisposto una pista insidiosa ed insicura aldilà dell'apparenza, del normativamente garantito e del ragionevolmente prevedibile su cui aveva fatto affidamento.
La legge 24 dicembre 2003, n. 363 («Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo»), nel dettare (art. 1) le norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, si occupa anche di fissare i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili. Sono definite
«aree sciabili attrezzate» le superfici innevate, anche artificialmente, «aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento», abitualmente riservate alla pratica degli sport sulle neve, quali lo sci, nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve denominata snowboard, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali (art. 2, comma 1). Orbene, i gestori devono provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree sciabili attrezzate, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica (art. 7, comma 1, legge 363/2003).
Orbene, si può osservare come la presenza di neve ghiacciata su una pista da sci non rappresenti un caso fortuito, non trattandosi di un evento eccezionale ed imprevedibile.
In secondo luogo, con particolare riguardo al caso di specie, le risultanze istruttorie evidenziano l'irreprensibilità della condotta dell'attoreo così da far ritenere che la più probabile causa della sua caduta sia stato il malgoverno, da parte di chi aveva la gestione della pista, dei fattori naturali che potevano comprometterne la sicura percorribilità.
Or, i giudici di legittimità con recente sentenza n 25321 del 13 giugno 2023 hanno ribadito gli specifici obblighi di sicurezza gravanti sui gestori degli impianti sciistici tra cui l'apposizione di apposite segnaletiche in presenza di pericoli e garanzia di sicurezza delle piste , nascondendo la pista da sci un pericolo per lo sciatore.
“In tema di responsabilità civile, considerando la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività esercitata sulle piste da sci, nonché l'estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo del gestore , con conseguente obbligo del risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo invece sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con l'ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo” (Trib.Bolzano, Sez. II, Sent. 18/02/2020 n.193).
Dalle risultanze istruttorie è emerso che non erano stati apposti cartelli di segnalazione e che il fondo della pista sin dall'inizio sembrasse non battuto e che la neve si presentava ghiacciata nell'ultimo tratto di discesa ove cadde l'attore.
Giova inoltre osservare che anche a prescindere dal contratto atipico di skipass, il gestore dell'impianto sciistico può essere chiamato a risarcire il danno allo sciatore infortunatosi sulla pista da sci se viene data prova della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2049 e 2051 c.c.). La società che gestisce gli impianti sciistici, quindi, quale custode e/o proprietario della pista da sci (o da slittino o da snowboard) potrà rispondere dei danni subiti dal soggetto caduto con gli scii, salvo che provi il caso fortuito.
Alla luce di quanto argomentato può pertanto affermarsi la responsabilità del convenuto in ordine all'accadimento dei fatti.
Pertanto in applicazione delle tabelle micropermanenti aggiornate il danno così come accertato in sede di accertamento tecnico preventivo va liquidato complessivamente in euro 19.845,14 di cui euro3.160,13per danno biologico temporaneo ed euro 11.724,10 per danno permanente.
L'attore ha altresì diritto alla rifusione del pagamento delle spese di atp così come liquidate in sede di giudizio preventivo pari ad euro 290,00 ed euro
402,00 spese documentate sostenute per ctp ,complessivamente euro 692,00
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il GOP definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa, sulla domanda proposta dal dott Parte_1
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 10/11/2015
[...]
nei confronti del in persona Controparte_5
del Sindaco pro tempore così provvede: Dichiara la responsabilità del sinistro in capo al Comune di
[...]
gestore della società sciistica di IE Controparte_1
Condanna il convenuto in solido alla compagnia di assicurazione corrispondere all'attore Controparte_3
dott. la somma già rivalutata pari ad euro Parte_1
19.845,14 a titolo di danni non patrimoniale.
Condanna altresì i convenuti in solido al pagamento di euro 692,00 a titolo di spese sostenute.
Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese processuali che vanno liquidate in euro 1.340,16 per spese vive ed euro 2.552,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali e distratte in favore dell'avvocato
Fabrizio Donato procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Messina l'08 /09/2025
IL GOP
Dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG.6007\ 2015 introitata in decisione il 24 marzo 2025 a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
Il Dott. , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Messina, Via Felice C.F._1
Bisazza n. 20, presso lo studio legale dell'Avv. Fabrizio Donato (PEC
- fax 090/8967764) che lo rappresenta e difende, Email_1
giusta procura su foglio separato allegato all'atto introduttivo del giudizio
Attore
CONTRO
in persona del Controparte_1
Sindaco p.t. nato a [...] il giorno Controparte_2
01.03.1967, residente in [...], CP_1 CP_1
codice fiscale , con sede in CodiceFiscale_2 Controparte_1
Via Domenico Morabito – Partita IVA n. , che
[...] P.IVA_1 interviene nella qualità di Sindaco del in CP_1 Controparte_1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Gebbione n. CP_1
9-G, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Smiriglia Fava
[...]
giusta procura speciale conferita in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al fax n. 0965-622415 alla mail o all'indirizzo di Posta Elettronica Email_2
Certificata Email_3 Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , con
[...] P.IVA_2
sede in Via Domenico Morabito n. 25, 89057, Santo Stefano in Aspromonte
(RC), PEC protocollo. Email_4
Convenuto
E con sede in RO, Viale Cesare Controparte_3
Pavese n. 385, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di RO , in persona del procuratore del legale P.IVA_3
rappresentante Dott. elettivamente domiciliata in Messina, Via CP_4
Giovanni Grillo Is. 214/B n. 61, presso lo studio dell'Avv. Antonino Rizzo
– Codice Fiscale;
Fax 090669620; Pec C.F._4
- dal quale è rappresentata e difesa Email_5
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Chiamata in causa
Oggetto :risarcimento danni
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la
“esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1
il giudizio il chiedendo il Controparte_1
risarcimento dei danni patiti a causa dell'occorso il 27gennaio2013 nella località IE .
Premetteva l'istante di aver acquistato uno skipass giornaliero della locale stazione sciistica gestita dallo stesso e, recatosi sulle piste innevate, CP_1
utilizzando una tavola da snowboard alle ore 15:00 circa a causa delle pessime condizioni delle piste era caduto rovinosamente, sbattendo duramente con la spalla sinistra a causa del fondo dissestato e/o ghiacciato, peraltro, non segnalato in alcun modo.
Evidenziava altresì l'istante che i soccorsi erano giunti in loco dopo più di un'ora dall'evento e che, per il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'A.O.
“Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, ove diagnosticata una
“lussazione della spalla sinistra con distacco del trochide omerale”,si erano dovuti adoperare altri sciatori .
Richiesto accertamento tecnico preventivo il CTU del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. aveva riconosciuto: - giorni 30 (trenta) di invalidità temporanea parziale al 75%; - giorni 45 (quarantacinque) di invalidità temporanea parziale al 50%; - giorni 45 (quarantacinque) di invalidità temporanea parziale al 25%; - invalidità permanente pari al 7% Co Si costituiva in giudizio il Comune Santo Stefano d'Aspromonte contestando l'assunto formulato ex adverso.
Chiamata in causa la compagnia di assicurazioni con atto di CP_3
citazione notificato il 3/03/2016, tenuta a manlevare in garanzia il CP_1
convenuto , si costituiva contestando quanto dedotto da parte avversa chiedendo il rigetto della domanda .
Ammessi i mezzi istruttori, escussi i testi, il giudizio perveniva per la prima volta innanzi alla scrivente insediatasi nel mese di ottobre 2023, all'udienza del 19 dicembre 2023 che veniva tenuta in modalità cartolare;
ivi dichiarata parte convenuta decaduta dalla prova , il procedimento veniva differito per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 settembre 2024.
Successivamente la causa veniva differita per carico di ruolo per i medesimi incombenti fino all'udienza del 18 febbraio 2025, tenuta ai sensi dell'art
127ter c.p.c. ,indi assunta in decisione il 25 marzo 2025 con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
Dal compendio istruttorio è emersa la responsabilità del sinistro in capo al convenuto, circostanza confermata dalla dichiarazione resa nel corso dell'escussione anche dal teste il quale ha assistito al Testimone_1
sinistro de quo, riferendo che quel giorno diverse persone sarebbero cadute.
Quest'ultimo nel corso dell'udienza del 08/11/2018 ha infatti dichiarato che il fondo della pista sin dall'inizio non sembrava battuto e che al momento della caduta , la neve in quel punto era ghiacciata ,non vi erano cartelli di segnalazione e la pista era affollata.
Il teste ha altresì riferito di trovarsi a circa 10 metri di distanza dal Pt_1
il quale al momento della caduta stava scendendo lungo la pista in un tratto in pendenza in prossimità degli impianti di risalita rovinando con la faccia per terra.
Il ha poi puntualizzato che l'attore lamentava dolori alla spalla sx Tes_1
ed era come paralizzato a terra, che altre persone erano cadute quel giorno sulla pista e che non vi era personale per il soccorso.
Nel caso di specie non è stata dimostrata la messa in sicurezza della pista da parte del gestore , tantomeno la segnalazione di ostacoli e la manutenzione ordinaria e straordinaria per prevenire pericoli agli utenti.
Non può pertanto revocarsi in dubbio l'inadempimento del convenuto stante che il gestore non ha dimostrato di aver predisposto tutto il necessario affinché la pista potesse essere sicura.
Non è stata fornita prova da parte del convenuto di aver assolto agli obblighi di controllare lo stato di idoneità della pista , sicchè quest'ultimo risponde nei confronti dello sciatore degli infortuni a questo cagionati, posto che deve escludersi che quest'ultimo abbia accettato il rischio di una propria caduta determinata dalla colpa del gestore nell'aver predisposto una pista insidiosa ed insicura aldilà dell'apparenza, del normativamente garantito e del ragionevolmente prevedibile su cui aveva fatto affidamento.
La legge 24 dicembre 2003, n. 363 («Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo»), nel dettare (art. 1) le norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, si occupa anche di fissare i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili. Sono definite
«aree sciabili attrezzate» le superfici innevate, anche artificialmente, «aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento», abitualmente riservate alla pratica degli sport sulle neve, quali lo sci, nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve denominata snowboard, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali (art. 2, comma 1). Orbene, i gestori devono provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree sciabili attrezzate, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica (art. 7, comma 1, legge 363/2003).
Orbene, si può osservare come la presenza di neve ghiacciata su una pista da sci non rappresenti un caso fortuito, non trattandosi di un evento eccezionale ed imprevedibile.
In secondo luogo, con particolare riguardo al caso di specie, le risultanze istruttorie evidenziano l'irreprensibilità della condotta dell'attoreo così da far ritenere che la più probabile causa della sua caduta sia stato il malgoverno, da parte di chi aveva la gestione della pista, dei fattori naturali che potevano comprometterne la sicura percorribilità.
Or, i giudici di legittimità con recente sentenza n 25321 del 13 giugno 2023 hanno ribadito gli specifici obblighi di sicurezza gravanti sui gestori degli impianti sciistici tra cui l'apposizione di apposite segnaletiche in presenza di pericoli e garanzia di sicurezza delle piste , nascondendo la pista da sci un pericolo per lo sciatore.
“In tema di responsabilità civile, considerando la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività esercitata sulle piste da sci, nonché l'estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo del gestore , con conseguente obbligo del risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo invece sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con l'ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo” (Trib.Bolzano, Sez. II, Sent. 18/02/2020 n.193).
Dalle risultanze istruttorie è emerso che non erano stati apposti cartelli di segnalazione e che il fondo della pista sin dall'inizio sembrasse non battuto e che la neve si presentava ghiacciata nell'ultimo tratto di discesa ove cadde l'attore.
Giova inoltre osservare che anche a prescindere dal contratto atipico di skipass, il gestore dell'impianto sciistico può essere chiamato a risarcire il danno allo sciatore infortunatosi sulla pista da sci se viene data prova della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2049 e 2051 c.c.). La società che gestisce gli impianti sciistici, quindi, quale custode e/o proprietario della pista da sci (o da slittino o da snowboard) potrà rispondere dei danni subiti dal soggetto caduto con gli scii, salvo che provi il caso fortuito.
Alla luce di quanto argomentato può pertanto affermarsi la responsabilità del convenuto in ordine all'accadimento dei fatti.
Pertanto in applicazione delle tabelle micropermanenti aggiornate il danno così come accertato in sede di accertamento tecnico preventivo va liquidato complessivamente in euro 19.845,14 di cui euro3.160,13per danno biologico temporaneo ed euro 11.724,10 per danno permanente.
L'attore ha altresì diritto alla rifusione del pagamento delle spese di atp così come liquidate in sede di giudizio preventivo pari ad euro 290,00 ed euro
402,00 spese documentate sostenute per ctp ,complessivamente euro 692,00
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il GOP definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa, sulla domanda proposta dal dott Parte_1
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 10/11/2015
[...]
nei confronti del in persona Controparte_5
del Sindaco pro tempore così provvede: Dichiara la responsabilità del sinistro in capo al Comune di
[...]
gestore della società sciistica di IE Controparte_1
Condanna il convenuto in solido alla compagnia di assicurazione corrispondere all'attore Controparte_3
dott. la somma già rivalutata pari ad euro Parte_1
19.845,14 a titolo di danni non patrimoniale.
Condanna altresì i convenuti in solido al pagamento di euro 692,00 a titolo di spese sostenute.
Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese processuali che vanno liquidate in euro 1.340,16 per spese vive ed euro 2.552,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali e distratte in favore dell'avvocato
Fabrizio Donato procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Messina l'08 /09/2025
IL GOP
Dott.ssa Rosa Aricò