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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 1224/2023 R.G.L. promossa
DA in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro-tempore Parte_1
della società (già Controparte_1 CP_2 [...]
rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Vaccaro ed Controparte_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via La Farina, n. 3.
-RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore.
-RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione ad ordinanza- ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.04.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della società “
[...]
proponeva opposizione avverso l'ordinanza Controparte_1
1 ingiunzione n. OI-001386722- prot. 5500.20/02/2023.0121833 notificata il CP_4
28.02.2023, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
10.000,00, quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983 e succ.modif., per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori relative all'anno
2017.
In via preliminare, chiedeva la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c, in quanto il deposito del ricorso era stato effettuato tardivamente (06 aprile 2023), a causa di un errore tecnico che aveva impedito l'accettazione tempestiva dell'atto in data
29.03.2023 da parte della Cancelleria sulla piattaforma PCT.
A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità dell'ordinanza per la mancata allegazione degli atti prodromici in essa richiamati, la decadenza dal potere di emettere l'ordinanza ingiunzione ex art. 14 della L. 689/81 e la sproporzione tra la condotta illecita e la sanzione irrogata.
Concludeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, chiedendo di: “Preliminarmente Rimettere in termini parte ricorrente per i motivi indicati in parte motivata;
Autorizzare, qualora lo ritenesse necessario, parte ricorrente ad accedere in cancelleria al fine di chiedere la certificazione dell'avvenuto deposito in data 29/03/2023 Nel Merito Fissare l'udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti conclusioni: Ritenere e dichiarare per i motivi sopra descritti nulla e/o annullabile l'ordinanza ingiunzione n. OI-001386722-prot.
5500.20/02/2023.0121833 emessa da via Laurana, in persona del CP_4 CP_5
direttore pro-tempore e notificata in data 22/02/2023, e delle sanzioni accessorie. In subordine, in caso di soccombenza, rideterminare la sanzione in un'altra somma che il Giudice riterrà equa secondo giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari” (cfr. conclusioni ricorso).
L' non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato mediante la notifica CP_4
del ricorso e del decreto di fissazione udienza, sicché ne va dichiarata la contumacia
(cfr. nota di deposito del 19.04.2023).
2 A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 16 aprile 2025 per il deposito delle note scritte.
In via preliminare, va accolta l'istanza di rimessione in termini formulata dal ricorrente, per aver depositato tardivamente il ricorso introduttivo del giudizio, sebbene inoltrato tempestivamente in data 29.03.2023 e rifiutato dalla Cancelleria in data 31 marzo 2023 perché “Impossibile iscrivere il fascicolo del registro lavoro per la nuova ritualità Cartabia. Ridepositare modificando Dati Atto in maniera coerente.
Atti rifiutati il 31/03/2023” (cfr. ricevute pec e schermata gestionale).
In altri termini, l'opponente, nel periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo rito introdotto dalla cd. Riforma Cartabia, ha scelto una tipologia di rito errata al momento di procedere il 29.02.2023 al deposito dell'atto e la comunicazione della cancelleria di rifiuto del medesimo gli è pervenuta in data 31.03.2023, allorquando il termine per il deposito tempestivo era oramai scaduto.
In merito, è opportuno precisare che, a seguito dell'entrata in vigore della cd. riforma
Cartabia, sono state apportate alcune modifiche al deposito telematico degli atti processuali che hanno creato confusione nella loro applicazione pratica, facendo registrare dei malfunzionamenti nel Processo Civile Telematico;
ne consegue che non sussistono ragioni per ritenere la condotta della parte ricorrente inadempiente o negligente, atteso che il ritardo di che trattasi non è imputabile a sua negligenza o colpa, ma è stato determinato da cause tecniche che hanno comportato l'impossibilità di completare il deposito nei termini previsti.
L'opposizione deve considerarsi, pertanto, ammissibile.
Nel merito, essa è fondata.
Come noto, l'art. 14 L. 689/1981, dispone che “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento(…)
3 L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Le disposizioni di cui agli artt. 14 della legge n. 689/1981 e 13 del D.lgs. n. 124/2004
(come sostituito dall'art. 33 della L. 183/2010-collegato lavoro), tutelano il principio di ragionevolezza della durata dell'accertamento ispettivo, racchiudendo in un unico atto di natura provvedimentale, quale è il verbale di contestazione, la contestazione e la notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, affinché non venga leso il diritto di difesa del destinatario dei provvedimenti sanzionatori.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento,
l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge
n 689 del 1981” (cfr. Cass.
5.11.2009 n. 23608).
Nel caso in esame, le violazioni contestate si riferiscono all'annualità 2017, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 28.02.2023, ben oltre il termine di novanta giorni di cui al citato art. 14 (cfr. produzione ricorrente).
Di talché, ritenuto che il lungo lasso di tempo trascorso non appare giustificato dalla complessità delle indagini svolte dall' , di cui non è stata fornita alcuna prova, CP_4
l'obbligazione di pagare la somma richiesta va dichiarata estinta ex art. 14 L.
689/1981 e l'ordinanza-ingiunzione opposta annullata, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
4 Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001386722- prot. 5500.20/02/2023.0121833 emessa dall e notificata il 28.02.2023; CP_4 CP_4
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che CP_4
liquida in complessivi € 2.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Termini Imerese, il 17.04.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
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