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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/07/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5200/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, composto dai signori Magistrati dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 5200/2024 r.g. promosso con ricorso depositato in data 28.10.2024
da
, con l'avv. VALENTINA PORCELLATO, come da mandato Parte_1
in atti,
- ricorrente -
nei confronti di con l'avv. ENRICO CANOVESE, come da mandato in atti, CP_1
- convenuto -
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni conformi delle parti:
“ 1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Pt_1
, con autorizzazione dei coniugi a vivere separati, così come già avviene dal
[...]
18.02.2025, libero ciascuno di fissare la propria dimora e residenza dove meglio creda,
con l'obbligo di comunicazione di eventuali variazioni e del reciproco rispetto. 2
2. La casa coniugale, sita in Campodarsego (PD), via A. Moro n. 10, di esclusiva proprietà della sig.ra sarà a lei assegnata e nella stessa ella vi abiterà insieme Pt_1
ai figli. I mobili e gli arredi esistenti nella casa coniugale resteranno all'interno della predetta abitazione a disposizione della sig.ra ad eccezione dei beni Parte_1
strettamente personali del sig. e di quanto concordato tra le parti, che il Parte_2
marito ha già asportato al momento di trasferire la dimora altrove.
3. Relativamente alla citata abitazione adibita a casa familiare è stato acceso nel corso del matrimonio mutuo fondiario presso BNL Gruppo BNP Paribas, a tasso variabile, n. CF stipulato in data 18.10.2017, a nome del sig. , il P.IVA_1 Parte_2
cui residuo al 18.04.2025 ammonta ad € 26.791,69. La sig.ra e il sig. Parte_1
concordano, anche per il tramite di una scrittura provata separata, che le Parte_2
rate di mutuo a scadere al mese di aprile 2025 in poi verranno pagate dalla sig.ra quest'ultima con la firma del presente atto dichiara di volersi Parte_1
accollare le residue rate di mutuo fino alla sua totale estinzione, naturale o anticipata,
che verranno versate direttamente dalla sig.ra all'istituto di Credito. Il sig. Pt_1
dichiara di rinunciare, così come con la firma del presente atto in effetti Parte_2
rinuncia, a chiedere alla sig.ra la restituzione delle rate di mutuo Parte_1
finora dallo stesso corrisposte a partire dall'accensione del mutuo medesimo. La
presente pronuncia deve intendersi limitata ai soli ratei di mutuo finora corrisposti.
4. La sig.ra si impegna ed obbliga – previa richiesta alla Parte_1 [...]
– alla cancellazione entro e non oltre il 31.12.2026, Controparte_2
dell'ipoteca posta di comune accordo a garanzia del pagamento del mutuo di cui al punto 3 iscritta sull'immobile di proprietà del sig. , sito in San Giorgio Parte_2
delle Pertiche (PD), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 16/11, o iscrivendo nuova e
2 3
diversa ipoteca su altro bene proprio o di un garante ovvero estinguendo anticipatamente il mutuo in essere.
5. I figli ed , maggiorenne ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficiente il primo e minore il secondo, continueranno ad abitare nella casa familiare con la madre. Il minore viene affidato ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione prevalente presso la madre.
Il padre potrà far visita al figlio quando lo vorrà, compatibilmente con gli Per_2
impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultimo; resta inteso che il padre potrà
stare con i figli, con il loro gradimento, anche ospitandoli presso di sé, un fine settimana ogni due, a partire dalle ore 14 del sabato fino alle 22 della domenica.
In via residuale e preventiva, si ritiene comunque applicabile il seguente piano di visita,
salvo successive diverse intese tra i genitori:
- Il figlio pernotterà a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera dopo la cena, presso il padre;
- Nelle settimane di spettanza della madre, il padre potrà tenere con sé il figlio un giorno infrasettimanale, dal pomeriggio sino alla sera, prima o dopo la cena,
compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ricreativi del figlio,
previo accordo con la madre;
- Nelle settimane di spettanza del padre, quest'ultimo potrà tenere con sé il figlio anche un giorno infrasettimanale, dl pomeriggio fino alla sera, prima o dopo la cena, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ricreativi del figlio, previo accordo con la madre;
- Nel corso delle vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), il padre potrà tenere con sé la prole due o tre settimane,
3 4
anche non consecutive , in un periodo da concordare tra i genitori entro il 31
maggio di ogni anno;
- Il padre potrà tenere con sé il figlio una settimana consecutiva durante le festività Natalizie (dalla fine delle lezioni all'Epifania) o durante le festività
Pasquali (vacanze scolastiche comprendenti la festività) secondo il criterio dell'alternanza, e quindi un anno durante le festività Natalizie e quello successivo durante le festività Pasquali;
- Il padre potrà tenere con sé il figlio durante gli eventuali ponti del carnevale,
del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 15 agosto, del 1° novembre e dell'8 dicembre, secondo il criterio dell'alternanza, e quindi un ponte sarà
trascorso dal figlio con la madre e il successivo con il padre;
e così anche per compleanni, onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno.
6. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i figli, e di consentire ad di ricevere cura, Per_2
educazione ed istruzione da entrambi i genitori.
7. Con riferimento al concreto esercizio della responsabilità genitoriale, le scelte educative di particolare rilevanza attinenti l'istruzione, l'educazione, le attività
sportive e la salute del minore verranno assunte da entrambi i genitori. Per_2
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni quotidiane di ordinaria amministrazione.
8. I due coniugi, entrambi autosufficienti, dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento. Quanto al mantenimento dei due figli il sig. , si Parte_2
4 5
impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 300,00
per il figlio maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente e di €
400,00 per il figlio minore . Le somme verranno versate alla madre, Per_2
entro il giorno 5 di ciascun mese, a decorrere dal deposito della presente domanda di separazione consensuale.
Le parti concordano che a partire dal mese di maggio '25 l'assegno unico universale spetterà interamente alla sig.ra ; quest'ultima potrà Parte_1
richiedere all'INPS l'assegnazione dell'assegno posto che il sig. ha già Pt_2
provveduto a trasferire la residenza a decorrere dal 30.05.2025. Per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2025 le parti dichiarano di essersi già regolate con separato accordo.
Le spese straordinarie, intendendosi per tali quelle previste e regolamentate dal
Protocollo del Tribunale di Padova per le spese straordinarie del 17.01.2017,
saranno sostenute da entrambi i coniugi in egual misura.
Quanto alle spese straordinarie pregresse, sostenute da entrambi i coniugi sino al mese di aprile 2025, le stesse verranno regolate e dovranno conseguentemente essere corrisposte -effettuate previamente le opportune compensazioni, con scrittura privata a parte, entro e non oltre l'omologa della separazione.
9. Il sig. si impegna ed obbliga entro e non oltre il 03.08.2025, ad Parte_2
intestare al figlio maggiorenne il ciclomotore Vespa 125 di sua Per_1
proprietà tg. BM55773, intendendosi a carico dell'intestatario le spese di trasferimento.
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10. I coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato acceso presso banca agenzia di Padova, entro 7 giorni dall'omologa della CP_3
separazione consensuale e a suddividere al 50% il saldo residuo.
11. I coniugi si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio con l'iscrizione del figlio minore . Per_2
12. I coniugi chiedono l'omologazione della loro separazione alle condizioni di cui sopra e dichiarano che intendono avvalersi delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 473-bis.51 c.p.c.
13. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti, con istanza per la liquidazione del gratuito patrocinio pet la parte ammessa sig.ra Parte_1
a carico dello Stato (come da nota spese che si dimette All. B).”
[...]
Per il P.M.: “Visto, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dalla legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 29.10.2024 conveniva in giudizio Parte_1
allegando che avevano contratto matrimonio, in regime di comunione dei Parte_2
beni, in San Giorgio delle Pertiche (PD) in data 03.06.2000, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del suddetto Comune al n. 12, parte II, serie A, anno 2000;
- riferiva che dall'unione coniugale erano nati due figli: nato a [...]
Mirano (VE) il 31.01.2006 ed , nato a [...] il Persona_4
23.06.2010.
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- deduceva che in costanza di matrimonio la ricorrente aveva assunto un ruolo trainante nella conduzione familiare, gestendo la casa e prendendosi cura della prole e del coniuge, non raggiungendo la propria indipendenza economica in quanto dedita alla cura del nucleo familiare;
-rappresentava che la stessa percepiva un esiguo reddito mensile come assistente domestica mentre il convenuto lavorava presso la società Technos di Campodarsego
(PD), come impiegato, percependo un reddito mensile di € 2.300,00;
- riferiva che il primogenito attualmente maggiorenne, frequentava il 5° anno Per_1
del liceo artistico;
mentre il secondogenito frequentava il 1° anno del liceo Per_2
scientifico;
- riferiva che nel tempo era venuto meno l'affectio coniugalis a causa degli atteggiamenti aggressivi del convenuto nei confronti del coniuge;
per cui, attesa la profonda crisi coniugale, adiva il presente Tribunale formulando le seguenti conclusioni di merito:
“Tutto ciò premesso la ricorrente , rappresentata, difesa e Parte_1
domiciliata come in epigrafe,
EX ART. 473 bis 15 C.P.C. Controparte_4
Affinchè l'On. Tribunale adito disponga con decreto immediatamente esecutivo, anche eventualmente inaudita altera parte, l'immediato allontanamento dalla casa coniugale del sig. , assegnando la casa coniugale alla sig.ra Parte_2 Parte_1
perché ci abiti con il figlio minore ed il figlio maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente stabilendo il collocamento prevalente del Per_1
minore presso la madre;
Per_2
CHIEDE ALTRESI'
7 8
che l'Ill.mo Tribunale di Padova, previa convocazione dei coniugi per la personale comparizione, esperito il tentativo di conciliazione, nonché espletato ogni altro incombente di rito, rigettata ogni avversa richiesta, domanda e istanza, Voglia:
- nel merito: dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
(c.f. ), nata il [...] a [...] e C.F._1 [...]
(c.f. ), nato il [...] in [...], alle CP_1 C.F._2
seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito della stessa al marito sig. , in ragione delle condotte sopradescritte. Pt_2
• autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
• affidare il minore ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido Per_2
condiviso ai sensi dell'art. 155 c.c., con collocamento prevalente presso la madre. La
responsabilità genitoriale sarà, pertanto, esercitata da entrambi i genitori ed i medesimi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio, tenendo conto delle sue capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni.
• conseguentemente, assegnare la casa familiare, sita in Campodarsego via Aldo Moro
10 E, alla madre affinché vi abiti con il figlio minore e il Parte_1 Per_2
figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e, ordinando al Per_1
padre di rilasciarla entro un congruo termine dalla pronuncia dei Parte_2
provvedimenti provvisori. • regolare nel modo più ampio il diritto di visita del padre non collocatario, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del Pt_2
minore , e in via residuale e preventiva applicare il seguente piano di visita: Per_2
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- il figlio pernotterà a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera dopo la cena, presso il padre;
- nelle settimane di spettanza della madre, il padre potrà tenere con sé il figlio uno o due giorni infrasettimanali, dal pomeriggio fino alla sera, prima o dopo la cena,
compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ricreativi del figlio, previo accordo con la madre;
- nelle settimane di spettanza del padre, quest'ultimo potrà tenere con sé il figlio anche un giorno infrasettimanale, dal pomeriggio fino alla sera, prima o dopo la cena,
compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ricreativi del figlio, previo accordo con la madre;
- nel corso delle vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), il padre potrà tenere con sé la prole due o tre settimane, anche non consecutive, in un periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- il padre potrà tenere con sé il figlio una settimana continuativa durante le festività
Natalizie (dalla fine delle lezioni all'Epifania) o durante le festività Pasquali (vacanze scolastiche comprendenti la festività), secondo il criterio dell'alternanza, e quindi un anno durante le festività Natalizie e quello successivo durante le festività Pasquali;
- il padre potrà tenere con sé il figlio durante gli eventuali ponti del carnevale, del 25
aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 15 agosto, del 1° novembre e dell'8 dicembre,
secondo il criterio dell'alternanza, e quindi un ponte sarà trascorso dal figlio con la madre e il successivo con il padre;
e così anche per compleanni, onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno.
9 10
• porre a carico del padre l'obbligo di versare, a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento del figlio minore la somma di € 400,00 mensili, e del figlio Per_2
maggiorenne non economicamente autosufficiente la somma di € 400,00 Per_1
mensili salvo diversa somma che dovesse risultare di giustizia alla luce delle dichiarazioni dei redditi del padre non collocatario e salvo rivalutazione annuale in base alla variazione dell'indice I.S.T.A.T., da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese,
nonché il 50% delle spese straordinarie (spese mediche e sanitarie, sportive, ludiche e ricreative ed ogni altra spesa straordinaria) come da protocollo in uso presso questo
Tribunale.
• Disporre che l'Assegno Universale Unico sia percepito integralmente dalla Sig.ra senza diritto di rivalsa da parte del padre. Pt_1
• porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra un Parte_2 Pt_1
assegno di mantenimento pari ad € 250,00, salvo diversa somma che dovesse risultare di giustizia alla luce delle dichiarazioni dei redditi e salvo rivalutazione annuale in base alla variazione dell'indice I.S.T.A.T., da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
• ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., addebitare la separazione al Sig. , in Parte_2
considerazione dei suoi comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio e per tutte le ragioni esposte in narrativa.
• ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di Legge. Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva se dovuta e c.p.a., come per Legge.
- Il giudice delegato fissava l'udienza del 15.11.2024 per la sola trattazione dell'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. ed alla stessa compariva soltanto parte ricorrente, assistita dal
10 11
proprio difensore, la quale chiedeva la rimessione in termini per la rinotifica del ricorso introduttivo al convenuto;
il giudice delegato si riservava e con decreto emesso in pari data concedeva i termini per la rinotifica e rinviava all'udienza del 18.12.2024 per la trattazione dell'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. .
- Con memoria depositata in data 16.12.2024 si costituiva in giudizio Parte_2
contestando quanto ex adverso dedotto e, in merito all'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c.,
rigettava in toto le accuse mosse dal coniuge rappresentando che le stesse erano inventate e strumentali ad ottenere l'allontanamento dello stesso dalla casa coniugale;
- riferiva la non pendenza di procedimenti paralleli o in ambito penale relativi a presunti abusi o violenze e lamentava la condotta screditante posta in essere dalla ricorrente nei suoi confronti soprattutto dinnanzi ai figli che iniziavano a non rispettare la figura paterna;
- formulava, pertanto, in merito all'istanza ex 473-bis.15 c.p.c., le seguenti conclusioni:
“Respingere per tutti i motivi sopra esposti l'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. di allontanamento del sig. dalla casa coniugale con assegnazione della Parte_2
stessa alla sig.ra affinché ella ci abiti con i figli ed Parte_1 Per_1
, stabilendo il collocamento prevalente del figlio minorenne presso la Per_2 Per_2
madre;
Fissarsi l'udienza di comparizione personale dei coniugi nel procedimento per separazione giudiziale sopra emarginato nel rispetto del termine di almeno 60 giorni tra la fissazione e la data di udienza di cui all'art. 473-bis.14, comma 5 c.p.c. e con assegnazione al convenuto del termine di cui all'art. 473-bis.14, comma 2 c.p.c. per la costituzione.
11 12
Con vittoria delle spese del presente sub-procedimento da liquidarsi in esito al procedimento portante.”;
-All'udienza del 18.12.2024 innanzi al giudice delegato comparivano entrambe le parti e dopo discussione le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- Rinuncia alla richiesta di emissione di ordine di protezione da parte della ricorrente;
- Rilascio della casa familiare con asportazione dei propri effetti personali da parte del convenuto il prima possibile e comunque entro il 18.02.25” il giudice delegato, preso atto di quanto sopra, dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza formulata da parte ricorrente nel ricorso introduttivo e rinviava all'udienza del 23.05.2025, assegnando i termini al convenuto per la costituzione .
- In data 23.04.2025 le parti depositavano congiuntamente istanza per la trasformazione del procedimento di separazione da giudiziale a consensuale, con contestuale richiesta di anticipazione dell'udienza già fissata e formulavano conclusioni congiunte .
- All'udienza dell'11.07.2025, svoltasi in trattazione scritta, le parti depositavano note autorizzate formulando conclusioni congiunte come in epigrafe riportate ed il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * *
La domanda di separazione personale dei coniugi merita accoglimento.
Dalle allegazioni svolte dalle parti e dalle conclusioni congiunte rassegnate è
emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
All'udienza dell'11.07.2025 i coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare così come riportate in epigrafe.
12 13
Le condizioni proposte dalle parti, con riferimento ai punti 2, dal 5 all'8 (con esclusione della parte inerente all'accordo sull'attribuzione degli emolumenti statali) e
11 delle rassegnate conclusioni congiunte, sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole minorenne e maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. c.c., nonché
coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Con riferimento, invece, ai punti 3, 4, 8 (limitatamente alla parte inerente all'accordo sull'attribuzione degli emolumenti statali) 9 e 10 delle rassegnate conclusioni congiunte si evidenzia che gli stessi, pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Rilevato, poi, che non si è ritenuto di doversi applicare gli artt. 473bis.40 e ss.
c.p.c., alla luce della genericità delle allegazioni svolte da parte ricorrente e non avendo la stessa richiesto l'applicazione del rito speciale di cui al Titolo IVbis, Capo III, Sez. I
c.p.c., e rilevato che il Collegio ritiene in ogni caso di poter condividere le conclusioni a cui sono giunte le parti poiché pienamente rispondenti all'interesse della prole, il
Tribunale le fa proprie e provvede in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Attesa la natura del procedimento e l'esito dello stesso, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
respinta ogni altra domanda, così decide:
13 14
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, matrimonio contratto in data 03.06.2000 in San Giorgio delle CP_1
Pertiche (PD) e trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 12,
parte II, serie A, anno 2000;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto comune di annotare la presente pronuncia nel predetto atto;
3) dispone in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti con le precisazioni di cui alla parte motiva;
4) spese interamente compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 16.07.25
Il Giudice rel. dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
dott.ssa Barbara De Munari
14
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, composto dai signori Magistrati dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 5200/2024 r.g. promosso con ricorso depositato in data 28.10.2024
da
, con l'avv. VALENTINA PORCELLATO, come da mandato Parte_1
in atti,
- ricorrente -
nei confronti di con l'avv. ENRICO CANOVESE, come da mandato in atti, CP_1
- convenuto -
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni conformi delle parti:
“ 1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Pt_1
, con autorizzazione dei coniugi a vivere separati, così come già avviene dal
[...]
18.02.2025, libero ciascuno di fissare la propria dimora e residenza dove meglio creda,
con l'obbligo di comunicazione di eventuali variazioni e del reciproco rispetto. 2
2. La casa coniugale, sita in Campodarsego (PD), via A. Moro n. 10, di esclusiva proprietà della sig.ra sarà a lei assegnata e nella stessa ella vi abiterà insieme Pt_1
ai figli. I mobili e gli arredi esistenti nella casa coniugale resteranno all'interno della predetta abitazione a disposizione della sig.ra ad eccezione dei beni Parte_1
strettamente personali del sig. e di quanto concordato tra le parti, che il Parte_2
marito ha già asportato al momento di trasferire la dimora altrove.
3. Relativamente alla citata abitazione adibita a casa familiare è stato acceso nel corso del matrimonio mutuo fondiario presso BNL Gruppo BNP Paribas, a tasso variabile, n. CF stipulato in data 18.10.2017, a nome del sig. , il P.IVA_1 Parte_2
cui residuo al 18.04.2025 ammonta ad € 26.791,69. La sig.ra e il sig. Parte_1
concordano, anche per il tramite di una scrittura provata separata, che le Parte_2
rate di mutuo a scadere al mese di aprile 2025 in poi verranno pagate dalla sig.ra quest'ultima con la firma del presente atto dichiara di volersi Parte_1
accollare le residue rate di mutuo fino alla sua totale estinzione, naturale o anticipata,
che verranno versate direttamente dalla sig.ra all'istituto di Credito. Il sig. Pt_1
dichiara di rinunciare, così come con la firma del presente atto in effetti Parte_2
rinuncia, a chiedere alla sig.ra la restituzione delle rate di mutuo Parte_1
finora dallo stesso corrisposte a partire dall'accensione del mutuo medesimo. La
presente pronuncia deve intendersi limitata ai soli ratei di mutuo finora corrisposti.
4. La sig.ra si impegna ed obbliga – previa richiesta alla Parte_1 [...]
– alla cancellazione entro e non oltre il 31.12.2026, Controparte_2
dell'ipoteca posta di comune accordo a garanzia del pagamento del mutuo di cui al punto 3 iscritta sull'immobile di proprietà del sig. , sito in San Giorgio Parte_2
delle Pertiche (PD), Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 16/11, o iscrivendo nuova e
2 3
diversa ipoteca su altro bene proprio o di un garante ovvero estinguendo anticipatamente il mutuo in essere.
5. I figli ed , maggiorenne ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficiente il primo e minore il secondo, continueranno ad abitare nella casa familiare con la madre. Il minore viene affidato ad entrambi i genitori, con Per_2
collocazione prevalente presso la madre.
Il padre potrà far visita al figlio quando lo vorrà, compatibilmente con gli Per_2
impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultimo; resta inteso che il padre potrà
stare con i figli, con il loro gradimento, anche ospitandoli presso di sé, un fine settimana ogni due, a partire dalle ore 14 del sabato fino alle 22 della domenica.
In via residuale e preventiva, si ritiene comunque applicabile il seguente piano di visita,
salvo successive diverse intese tra i genitori:
- Il figlio pernotterà a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera dopo la cena, presso il padre;
- Nelle settimane di spettanza della madre, il padre potrà tenere con sé il figlio un giorno infrasettimanale, dal pomeriggio sino alla sera, prima o dopo la cena,
compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ricreativi del figlio,
previo accordo con la madre;
- Nelle settimane di spettanza del padre, quest'ultimo potrà tenere con sé il figlio anche un giorno infrasettimanale, dl pomeriggio fino alla sera, prima o dopo la cena, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ricreativi del figlio, previo accordo con la madre;
- Nel corso delle vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), il padre potrà tenere con sé la prole due o tre settimane,
3 4
anche non consecutive , in un periodo da concordare tra i genitori entro il 31
maggio di ogni anno;
- Il padre potrà tenere con sé il figlio una settimana consecutiva durante le festività Natalizie (dalla fine delle lezioni all'Epifania) o durante le festività
Pasquali (vacanze scolastiche comprendenti la festività) secondo il criterio dell'alternanza, e quindi un anno durante le festività Natalizie e quello successivo durante le festività Pasquali;
- Il padre potrà tenere con sé il figlio durante gli eventuali ponti del carnevale,
del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 15 agosto, del 1° novembre e dell'8 dicembre, secondo il criterio dell'alternanza, e quindi un ponte sarà
trascorso dal figlio con la madre e il successivo con il padre;
e così anche per compleanni, onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno.
6. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i figli, e di consentire ad di ricevere cura, Per_2
educazione ed istruzione da entrambi i genitori.
7. Con riferimento al concreto esercizio della responsabilità genitoriale, le scelte educative di particolare rilevanza attinenti l'istruzione, l'educazione, le attività
sportive e la salute del minore verranno assunte da entrambi i genitori. Per_2
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni quotidiane di ordinaria amministrazione.
8. I due coniugi, entrambi autosufficienti, dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento. Quanto al mantenimento dei due figli il sig. , si Parte_2
4 5
impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento la somma di € 300,00
per il figlio maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente e di €
400,00 per il figlio minore . Le somme verranno versate alla madre, Per_2
entro il giorno 5 di ciascun mese, a decorrere dal deposito della presente domanda di separazione consensuale.
Le parti concordano che a partire dal mese di maggio '25 l'assegno unico universale spetterà interamente alla sig.ra ; quest'ultima potrà Parte_1
richiedere all'INPS l'assegnazione dell'assegno posto che il sig. ha già Pt_2
provveduto a trasferire la residenza a decorrere dal 30.05.2025. Per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2025 le parti dichiarano di essersi già regolate con separato accordo.
Le spese straordinarie, intendendosi per tali quelle previste e regolamentate dal
Protocollo del Tribunale di Padova per le spese straordinarie del 17.01.2017,
saranno sostenute da entrambi i coniugi in egual misura.
Quanto alle spese straordinarie pregresse, sostenute da entrambi i coniugi sino al mese di aprile 2025, le stesse verranno regolate e dovranno conseguentemente essere corrisposte -effettuate previamente le opportune compensazioni, con scrittura privata a parte, entro e non oltre l'omologa della separazione.
9. Il sig. si impegna ed obbliga entro e non oltre il 03.08.2025, ad Parte_2
intestare al figlio maggiorenne il ciclomotore Vespa 125 di sua Per_1
proprietà tg. BM55773, intendendosi a carico dell'intestatario le spese di trasferimento.
5 6
10. I coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato acceso presso banca agenzia di Padova, entro 7 giorni dall'omologa della CP_3
separazione consensuale e a suddividere al 50% il saldo residuo.
11. I coniugi si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio con l'iscrizione del figlio minore . Per_2
12. I coniugi chiedono l'omologazione della loro separazione alle condizioni di cui sopra e dichiarano che intendono avvalersi delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 473-bis.51 c.p.c.
13. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti, con istanza per la liquidazione del gratuito patrocinio pet la parte ammessa sig.ra Parte_1
a carico dello Stato (come da nota spese che si dimette All. B).”
[...]
Per il P.M.: “Visto, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dalla legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 29.10.2024 conveniva in giudizio Parte_1
allegando che avevano contratto matrimonio, in regime di comunione dei Parte_2
beni, in San Giorgio delle Pertiche (PD) in data 03.06.2000, trascritto nel Registro dello
Stato Civile del suddetto Comune al n. 12, parte II, serie A, anno 2000;
- riferiva che dall'unione coniugale erano nati due figli: nato a [...]
Mirano (VE) il 31.01.2006 ed , nato a [...] il Persona_4
23.06.2010.
6 7
- deduceva che in costanza di matrimonio la ricorrente aveva assunto un ruolo trainante nella conduzione familiare, gestendo la casa e prendendosi cura della prole e del coniuge, non raggiungendo la propria indipendenza economica in quanto dedita alla cura del nucleo familiare;
-rappresentava che la stessa percepiva un esiguo reddito mensile come assistente domestica mentre il convenuto lavorava presso la società Technos di Campodarsego
(PD), come impiegato, percependo un reddito mensile di € 2.300,00;
- riferiva che il primogenito attualmente maggiorenne, frequentava il 5° anno Per_1
del liceo artistico;
mentre il secondogenito frequentava il 1° anno del liceo Per_2
scientifico;
- riferiva che nel tempo era venuto meno l'affectio coniugalis a causa degli atteggiamenti aggressivi del convenuto nei confronti del coniuge;
per cui, attesa la profonda crisi coniugale, adiva il presente Tribunale formulando le seguenti conclusioni di merito:
“Tutto ciò premesso la ricorrente , rappresentata, difesa e Parte_1
domiciliata come in epigrafe,
EX ART. 473 bis 15 C.P.C. Controparte_4
Affinchè l'On. Tribunale adito disponga con decreto immediatamente esecutivo, anche eventualmente inaudita altera parte, l'immediato allontanamento dalla casa coniugale del sig. , assegnando la casa coniugale alla sig.ra Parte_2 Parte_1
perché ci abiti con il figlio minore ed il figlio maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente stabilendo il collocamento prevalente del Per_1
minore presso la madre;
Per_2
CHIEDE ALTRESI'
7 8
che l'Ill.mo Tribunale di Padova, previa convocazione dei coniugi per la personale comparizione, esperito il tentativo di conciliazione, nonché espletato ogni altro incombente di rito, rigettata ogni avversa richiesta, domanda e istanza, Voglia:
- nel merito: dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
(c.f. ), nata il [...] a [...] e C.F._1 [...]
(c.f. ), nato il [...] in [...], alle CP_1 C.F._2
seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito della stessa al marito sig. , in ragione delle condotte sopradescritte. Pt_2
• autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
• affidare il minore ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido Per_2
condiviso ai sensi dell'art. 155 c.c., con collocamento prevalente presso la madre. La
responsabilità genitoriale sarà, pertanto, esercitata da entrambi i genitori ed i medesimi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio, tenendo conto delle sue capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni.
• conseguentemente, assegnare la casa familiare, sita in Campodarsego via Aldo Moro
10 E, alla madre affinché vi abiti con il figlio minore e il Parte_1 Per_2
figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e, ordinando al Per_1
padre di rilasciarla entro un congruo termine dalla pronuncia dei Parte_2
provvedimenti provvisori. • regolare nel modo più ampio il diritto di visita del padre non collocatario, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del Pt_2
minore , e in via residuale e preventiva applicare il seguente piano di visita: Per_2
8 9
- il figlio pernotterà a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera dopo la cena, presso il padre;
- nelle settimane di spettanza della madre, il padre potrà tenere con sé il figlio uno o due giorni infrasettimanali, dal pomeriggio fino alla sera, prima o dopo la cena,
compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ricreativi del figlio, previo accordo con la madre;
- nelle settimane di spettanza del padre, quest'ultimo potrà tenere con sé il figlio anche un giorno infrasettimanale, dal pomeriggio fino alla sera, prima o dopo la cena,
compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ricreativi del figlio, previo accordo con la madre;
- nel corso delle vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), il padre potrà tenere con sé la prole due o tre settimane, anche non consecutive, in un periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- il padre potrà tenere con sé il figlio una settimana continuativa durante le festività
Natalizie (dalla fine delle lezioni all'Epifania) o durante le festività Pasquali (vacanze scolastiche comprendenti la festività), secondo il criterio dell'alternanza, e quindi un anno durante le festività Natalizie e quello successivo durante le festività Pasquali;
- il padre potrà tenere con sé il figlio durante gli eventuali ponti del carnevale, del 25
aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 15 agosto, del 1° novembre e dell'8 dicembre,
secondo il criterio dell'alternanza, e quindi un ponte sarà trascorso dal figlio con la madre e il successivo con il padre;
e così anche per compleanni, onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno.
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• porre a carico del padre l'obbligo di versare, a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento del figlio minore la somma di € 400,00 mensili, e del figlio Per_2
maggiorenne non economicamente autosufficiente la somma di € 400,00 Per_1
mensili salvo diversa somma che dovesse risultare di giustizia alla luce delle dichiarazioni dei redditi del padre non collocatario e salvo rivalutazione annuale in base alla variazione dell'indice I.S.T.A.T., da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese,
nonché il 50% delle spese straordinarie (spese mediche e sanitarie, sportive, ludiche e ricreative ed ogni altra spesa straordinaria) come da protocollo in uso presso questo
Tribunale.
• Disporre che l'Assegno Universale Unico sia percepito integralmente dalla Sig.ra senza diritto di rivalsa da parte del padre. Pt_1
• porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra un Parte_2 Pt_1
assegno di mantenimento pari ad € 250,00, salvo diversa somma che dovesse risultare di giustizia alla luce delle dichiarazioni dei redditi e salvo rivalutazione annuale in base alla variazione dell'indice I.S.T.A.T., da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
• ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c., addebitare la separazione al Sig. , in Parte_2
considerazione dei suoi comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio e per tutte le ragioni esposte in narrativa.
• ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di Legge. Con vittoria di spese di lite, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva se dovuta e c.p.a., come per Legge.
- Il giudice delegato fissava l'udienza del 15.11.2024 per la sola trattazione dell'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. ed alla stessa compariva soltanto parte ricorrente, assistita dal
10 11
proprio difensore, la quale chiedeva la rimessione in termini per la rinotifica del ricorso introduttivo al convenuto;
il giudice delegato si riservava e con decreto emesso in pari data concedeva i termini per la rinotifica e rinviava all'udienza del 18.12.2024 per la trattazione dell'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. .
- Con memoria depositata in data 16.12.2024 si costituiva in giudizio Parte_2
contestando quanto ex adverso dedotto e, in merito all'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c.,
rigettava in toto le accuse mosse dal coniuge rappresentando che le stesse erano inventate e strumentali ad ottenere l'allontanamento dello stesso dalla casa coniugale;
- riferiva la non pendenza di procedimenti paralleli o in ambito penale relativi a presunti abusi o violenze e lamentava la condotta screditante posta in essere dalla ricorrente nei suoi confronti soprattutto dinnanzi ai figli che iniziavano a non rispettare la figura paterna;
- formulava, pertanto, in merito all'istanza ex 473-bis.15 c.p.c., le seguenti conclusioni:
“Respingere per tutti i motivi sopra esposti l'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. di allontanamento del sig. dalla casa coniugale con assegnazione della Parte_2
stessa alla sig.ra affinché ella ci abiti con i figli ed Parte_1 Per_1
, stabilendo il collocamento prevalente del figlio minorenne presso la Per_2 Per_2
madre;
Fissarsi l'udienza di comparizione personale dei coniugi nel procedimento per separazione giudiziale sopra emarginato nel rispetto del termine di almeno 60 giorni tra la fissazione e la data di udienza di cui all'art. 473-bis.14, comma 5 c.p.c. e con assegnazione al convenuto del termine di cui all'art. 473-bis.14, comma 2 c.p.c. per la costituzione.
11 12
Con vittoria delle spese del presente sub-procedimento da liquidarsi in esito al procedimento portante.”;
-All'udienza del 18.12.2024 innanzi al giudice delegato comparivano entrambe le parti e dopo discussione le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- Rinuncia alla richiesta di emissione di ordine di protezione da parte della ricorrente;
- Rilascio della casa familiare con asportazione dei propri effetti personali da parte del convenuto il prima possibile e comunque entro il 18.02.25” il giudice delegato, preso atto di quanto sopra, dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza formulata da parte ricorrente nel ricorso introduttivo e rinviava all'udienza del 23.05.2025, assegnando i termini al convenuto per la costituzione .
- In data 23.04.2025 le parti depositavano congiuntamente istanza per la trasformazione del procedimento di separazione da giudiziale a consensuale, con contestuale richiesta di anticipazione dell'udienza già fissata e formulavano conclusioni congiunte .
- All'udienza dell'11.07.2025, svoltasi in trattazione scritta, le parti depositavano note autorizzate formulando conclusioni congiunte come in epigrafe riportate ed il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * *
La domanda di separazione personale dei coniugi merita accoglimento.
Dalle allegazioni svolte dalle parti e dalle conclusioni congiunte rassegnate è
emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
All'udienza dell'11.07.2025 i coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare così come riportate in epigrafe.
12 13
Le condizioni proposte dalle parti, con riferimento ai punti 2, dal 5 all'8 (con esclusione della parte inerente all'accordo sull'attribuzione degli emolumenti statali) e
11 delle rassegnate conclusioni congiunte, sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole minorenne e maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. c.c., nonché
coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Con riferimento, invece, ai punti 3, 4, 8 (limitatamente alla parte inerente all'accordo sull'attribuzione degli emolumenti statali) 9 e 10 delle rassegnate conclusioni congiunte si evidenzia che gli stessi, pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal
Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Rilevato, poi, che non si è ritenuto di doversi applicare gli artt. 473bis.40 e ss.
c.p.c., alla luce della genericità delle allegazioni svolte da parte ricorrente e non avendo la stessa richiesto l'applicazione del rito speciale di cui al Titolo IVbis, Capo III, Sez. I
c.p.c., e rilevato che il Collegio ritiene in ogni caso di poter condividere le conclusioni a cui sono giunte le parti poiché pienamente rispondenti all'interesse della prole, il
Tribunale le fa proprie e provvede in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Attesa la natura del procedimento e l'esito dello stesso, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
respinta ogni altra domanda, così decide:
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1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, matrimonio contratto in data 03.06.2000 in San Giorgio delle CP_1
Pertiche (PD) e trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune al n. 12,
parte II, serie A, anno 2000;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto comune di annotare la presente pronuncia nel predetto atto;
3) dispone in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti con le precisazioni di cui alla parte motiva;
4) spese interamente compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 16.07.25
Il Giudice rel. dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
dott.ssa Barbara De Munari
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