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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 777/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4760/2022 depositato il 12/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 193/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 12 e pubblicata il 12/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYSCOD502006 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Per Ric._1, appellante:
-Annullare e/o revocare l'avviso di accertamento n. TYSCOD502006 /2010 relativo ad IVA/IRPEF anno
2005 per falsità e conseguente inesistenza della notifica, non avendo essa esplicato effetti giuridici nei confronti del destinatario, ed essendo maturati tutti i termini di decadenza e prescrizione dell'importo accertato, peri i motivi esposti nel I° punto del presente atto di appello;
- In subordine, annullare e/o revocare detto avviso di accertamento per i motivi esposti nel II° punto del presente atto di appello;
- Con vittoria di spese e compensi difensivi ex D.M. 55/2014 di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Per l'Agenzia delle Entrate:
-dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 21 del
D.lgs 546/92;
-rigettare, comunque, l'appello e condannare il ricorrente alle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.11.2010, Ricorrente_1 impugnava l'atto di contestazione specificato in epigrafe, avente ad oggetto Sanzioni comminate per violazioni IVA anno 2005.
Con detto atto l'Agenzia delle Entrate, sulla base di p.v.c. in data 19.3.2008, contestava al Ricorrente_1, titolare della ditta “Società_1” esercente attività di commercio di autoveicoli, di avere acquistato talune vetture usate presso soggetti comunitari, applicando ai fini IVA il c. d. regime del margine previsto dal D.L. 41/95, senza che ne sussistessero i presupposti, atteso che i venditori erano società specializzate nel leasing operativo di veicoli aziendali multimarca, nel noleggio a lungo termine e nella gestione di flotte auto aziendali, di talché, in tale veste, avevano potuto detrarre l'IVA a monte.
Gli acquisti delle vetture erano quindi soggetti agli obblighi di documentazione e registrazione previsti per gli acquisti intracomunitari che, nella specie, non erano stati assolti, mentre il modello INTRA-2 era stato presentato solo in data 15.2.2008, e quindi oltre il termine previsto dall'art. 6 del D.L. 16/93.
In ragione delle contestate violazioni, l'Agenzia applicava quindi al Ric._1 le sanzioni previste dalla legge.
Ricorrente_1 esponeva preliminarmente di avere ricevuto la notifica dell'atto impugnato in data 27.9.2010 e, nel merito, sosteneva di versare in buona fede quanto all'applicabilità del regime del margine atteso che, come poteva evincersi dalle fatture di acquisto, i soggetti presso cui aveva comprato i veicoli avevano a loro volta applicato detto regime, ed esso ricorrente non era in grado di verificare se sussistessero in capo a questi ultimi i relativi presupposti.
L'Agenzia delle Entrate preliminarmente eccepiva la tardività del ricorso per essere stato l'atto impugnato notificato al Ric._1 in data 23.9.2010, come poteva evincersi dalla relata di notifica attestante la consegna dell'atto a soggetto qualificatosi come il ricorrente. Ricorrente_1 proponeva querela di falso dinanzi al Tribunale di Catania avverso la relata di notifica e chiedeva sospendersi il giudizio.
La commissione decideva in conformità.
Con sentenza n. 3967/2020, pubblicata in data 26.11.2020, il Tribunale di Catania dichiarava la falsità materiale della sottoscrizione apparentemente apposta da Ricorrente_1 nella relata di notifica.
Il processo veniva quindi riassunto.
Con memorie illustrative in data 27.12.2021 il ricorrente, oltre ad insistere, in ragione dell'esito della querela di falso proposta, in ordine alla tempestività del ricorso, introduceva un motivo di impugnazione del tutto nuovo avente ad oggetto la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere impositivo ai sensi dell'art. 43
DPR 600/73 (in ragione della nullità della notifica) e comunque la prescrizione della pretesa tributaria.
Con memorie in data 30.12.2021 l'Agenzia delle Entrate insisteva nelle sue controdeduzioni.
All'udienza del 7.1.2022 la causa veniva trattenuta in decisione.
La CTP adita, con sentenza n. 193/2022 del 7.1.2022, rigettava il ricorso introduttivo e condannava altresì il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Egli, con atto notificato il 12.7.2022, proponeva quindi appello eccependo:
1) L'Omessa pronuncia ed errata e/o insufficiente e contraddittoria motivazione
2) L'erroneità, nel merito, di quanto affermato dal primo Giudice.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate contestando quanto avversariamente affermato.
Seguiva memoria illustrativa dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 25.11.2010, Ricorrente_1 impugnava l'atto di contestazione specificato in epigrafe, avente ad oggetto Sanzioni comminate per violazioni IVA anno 2005.
Con detto atto l'Agenzia delle Entrate, sulla base di p.v.c. in data 19.3.2008, contestava al Ricorrente_1, titolare della ditta “Società_1” esercente attività di commercio di autoveicoli, di avere acquistato talune vetture usate presso soggetti comunitari, applicando ai fini IVA il c. d. regime del margine previsto dal D.L. 41/95, senza che ne sussistessero i presupposti, atteso che i venditori erano società specializzate nel leasing operativo di veicoli aziendali multimarca, nel noleggio a lungo termine e nella gestione di flotte auto aziendali, di talché, in tale veste, avevano potuto detrarre l'IVA a monte.
Gli acquisti delle vetture erano quindi soggetti agli obblighi di documentazione e registrazione previsti per gli acquisti intracomunitari che, nella specie, non erano stati assolti, mentre il modello INTRA-2 era stato presentato solo in data 15.2.2008, e quindi oltre il termine previsto dall'art. 6 del D.L. 16/93. In ragione delle contestate violazioni, l'Agenzia applicava quindi al Ric._1 le sanzioni previste dalla legge.
Ricorrente_1 esponeva preliminarmente di avere ricevuto la notifica dell'atto impugnato in data 27.9.2010 e, nel merito, sosteneva di versare in buona fede quanto all'applicabilità del regime del margine atteso che, come poteva evincersi dalle fatture di acquisto, i soggetti presso cui aveva comprato i veicoli avevano a loro volta applicato detto regime, ed esso ricorrente non era in grado di verificare se sussistessero in capo a questi ultimi i relativi presupposti.
L'Agenzia delle Entrate preliminarmente eccepiva la tardività del ricorso per essere stato l'atto impugnato notificato al Ric._1 in data 23.9.2010, come poteva evincersi dalla relata di notifica attestante la consegna dell'atto a soggetto qualificatosi come il ricorrente.
Ricorrente_1 proponeva querela di falso dinanzi al Tribunale di Catania avverso la relata di notifica e chiedeva sospendersi il giudizio.
La commissione decideva in conformità.
Con sentenza n. 3967/2020, pubblicata in data 26.11.2020, il Tribunale di Catania dichiarava la falsità materiale della sottoscrizione apparentemente apposta da Ricorrente_1 nella relata di notifica.
Il processo veniva quindi riassunto.
Con memorie illustrative in data 27.12.2021 il ricorrente, oltre ad insistere, in ragione dell'esito della querela di falso proposta, in ordine alla tempestività del ricorso, introduceva un motivo di impugnazione del tutto nuovo avente ad oggetto la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere impositivo ai sensi dell'art. 43
DPR 600/73 (in ragione della nullità della notifica) e comunque la prescrizione della pretesa tributaria.
Con memorie in data 30.12.2021 l'Agenzia delle Entrate insisteva nelle sue controdeduzioni.
All'udienza del 7.1.2022 la causa veniva trattenuta in decisione.
La CTP adita, con sentenza n. 193/2022 del 7.1.2022, rigettava il ricorso introduttivo e condannava altresì il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Egli, con atto notificato il 12.7.2022, proponeva quindi appello eccependo:
1) L'Omessa pronuncia ed errata e/o insufficiente e contraddittoria motivazione
2) L'erroneità, nel merito, di quanto affermato dal primo Giudice.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate contestando quanto avversariamente affermato.
Seguiva memoria illustrativa dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, così provvede:
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 193/2022, pronunziata il 7.1.2022 dalla C. T. P. di Catania, Sezione 12;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del presente grado che liquida in € 2.500,00, oltre accessori di legge.
Catania 19.11.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4760/2022 depositato il 12/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 193/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 12 e pubblicata il 12/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYSCOD502006 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Per Ric._1, appellante:
-Annullare e/o revocare l'avviso di accertamento n. TYSCOD502006 /2010 relativo ad IVA/IRPEF anno
2005 per falsità e conseguente inesistenza della notifica, non avendo essa esplicato effetti giuridici nei confronti del destinatario, ed essendo maturati tutti i termini di decadenza e prescrizione dell'importo accertato, peri i motivi esposti nel I° punto del presente atto di appello;
- In subordine, annullare e/o revocare detto avviso di accertamento per i motivi esposti nel II° punto del presente atto di appello;
- Con vittoria di spese e compensi difensivi ex D.M. 55/2014 di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Per l'Agenzia delle Entrate:
-dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 21 del
D.lgs 546/92;
-rigettare, comunque, l'appello e condannare il ricorrente alle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.11.2010, Ricorrente_1 impugnava l'atto di contestazione specificato in epigrafe, avente ad oggetto Sanzioni comminate per violazioni IVA anno 2005.
Con detto atto l'Agenzia delle Entrate, sulla base di p.v.c. in data 19.3.2008, contestava al Ricorrente_1, titolare della ditta “Società_1” esercente attività di commercio di autoveicoli, di avere acquistato talune vetture usate presso soggetti comunitari, applicando ai fini IVA il c. d. regime del margine previsto dal D.L. 41/95, senza che ne sussistessero i presupposti, atteso che i venditori erano società specializzate nel leasing operativo di veicoli aziendali multimarca, nel noleggio a lungo termine e nella gestione di flotte auto aziendali, di talché, in tale veste, avevano potuto detrarre l'IVA a monte.
Gli acquisti delle vetture erano quindi soggetti agli obblighi di documentazione e registrazione previsti per gli acquisti intracomunitari che, nella specie, non erano stati assolti, mentre il modello INTRA-2 era stato presentato solo in data 15.2.2008, e quindi oltre il termine previsto dall'art. 6 del D.L. 16/93.
In ragione delle contestate violazioni, l'Agenzia applicava quindi al Ric._1 le sanzioni previste dalla legge.
Ricorrente_1 esponeva preliminarmente di avere ricevuto la notifica dell'atto impugnato in data 27.9.2010 e, nel merito, sosteneva di versare in buona fede quanto all'applicabilità del regime del margine atteso che, come poteva evincersi dalle fatture di acquisto, i soggetti presso cui aveva comprato i veicoli avevano a loro volta applicato detto regime, ed esso ricorrente non era in grado di verificare se sussistessero in capo a questi ultimi i relativi presupposti.
L'Agenzia delle Entrate preliminarmente eccepiva la tardività del ricorso per essere stato l'atto impugnato notificato al Ric._1 in data 23.9.2010, come poteva evincersi dalla relata di notifica attestante la consegna dell'atto a soggetto qualificatosi come il ricorrente. Ricorrente_1 proponeva querela di falso dinanzi al Tribunale di Catania avverso la relata di notifica e chiedeva sospendersi il giudizio.
La commissione decideva in conformità.
Con sentenza n. 3967/2020, pubblicata in data 26.11.2020, il Tribunale di Catania dichiarava la falsità materiale della sottoscrizione apparentemente apposta da Ricorrente_1 nella relata di notifica.
Il processo veniva quindi riassunto.
Con memorie illustrative in data 27.12.2021 il ricorrente, oltre ad insistere, in ragione dell'esito della querela di falso proposta, in ordine alla tempestività del ricorso, introduceva un motivo di impugnazione del tutto nuovo avente ad oggetto la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere impositivo ai sensi dell'art. 43
DPR 600/73 (in ragione della nullità della notifica) e comunque la prescrizione della pretesa tributaria.
Con memorie in data 30.12.2021 l'Agenzia delle Entrate insisteva nelle sue controdeduzioni.
All'udienza del 7.1.2022 la causa veniva trattenuta in decisione.
La CTP adita, con sentenza n. 193/2022 del 7.1.2022, rigettava il ricorso introduttivo e condannava altresì il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Egli, con atto notificato il 12.7.2022, proponeva quindi appello eccependo:
1) L'Omessa pronuncia ed errata e/o insufficiente e contraddittoria motivazione
2) L'erroneità, nel merito, di quanto affermato dal primo Giudice.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate contestando quanto avversariamente affermato.
Seguiva memoria illustrativa dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 25.11.2010, Ricorrente_1 impugnava l'atto di contestazione specificato in epigrafe, avente ad oggetto Sanzioni comminate per violazioni IVA anno 2005.
Con detto atto l'Agenzia delle Entrate, sulla base di p.v.c. in data 19.3.2008, contestava al Ricorrente_1, titolare della ditta “Società_1” esercente attività di commercio di autoveicoli, di avere acquistato talune vetture usate presso soggetti comunitari, applicando ai fini IVA il c. d. regime del margine previsto dal D.L. 41/95, senza che ne sussistessero i presupposti, atteso che i venditori erano società specializzate nel leasing operativo di veicoli aziendali multimarca, nel noleggio a lungo termine e nella gestione di flotte auto aziendali, di talché, in tale veste, avevano potuto detrarre l'IVA a monte.
Gli acquisti delle vetture erano quindi soggetti agli obblighi di documentazione e registrazione previsti per gli acquisti intracomunitari che, nella specie, non erano stati assolti, mentre il modello INTRA-2 era stato presentato solo in data 15.2.2008, e quindi oltre il termine previsto dall'art. 6 del D.L. 16/93. In ragione delle contestate violazioni, l'Agenzia applicava quindi al Ric._1 le sanzioni previste dalla legge.
Ricorrente_1 esponeva preliminarmente di avere ricevuto la notifica dell'atto impugnato in data 27.9.2010 e, nel merito, sosteneva di versare in buona fede quanto all'applicabilità del regime del margine atteso che, come poteva evincersi dalle fatture di acquisto, i soggetti presso cui aveva comprato i veicoli avevano a loro volta applicato detto regime, ed esso ricorrente non era in grado di verificare se sussistessero in capo a questi ultimi i relativi presupposti.
L'Agenzia delle Entrate preliminarmente eccepiva la tardività del ricorso per essere stato l'atto impugnato notificato al Ric._1 in data 23.9.2010, come poteva evincersi dalla relata di notifica attestante la consegna dell'atto a soggetto qualificatosi come il ricorrente.
Ricorrente_1 proponeva querela di falso dinanzi al Tribunale di Catania avverso la relata di notifica e chiedeva sospendersi il giudizio.
La commissione decideva in conformità.
Con sentenza n. 3967/2020, pubblicata in data 26.11.2020, il Tribunale di Catania dichiarava la falsità materiale della sottoscrizione apparentemente apposta da Ricorrente_1 nella relata di notifica.
Il processo veniva quindi riassunto.
Con memorie illustrative in data 27.12.2021 il ricorrente, oltre ad insistere, in ragione dell'esito della querela di falso proposta, in ordine alla tempestività del ricorso, introduceva un motivo di impugnazione del tutto nuovo avente ad oggetto la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere impositivo ai sensi dell'art. 43
DPR 600/73 (in ragione della nullità della notifica) e comunque la prescrizione della pretesa tributaria.
Con memorie in data 30.12.2021 l'Agenzia delle Entrate insisteva nelle sue controdeduzioni.
All'udienza del 7.1.2022 la causa veniva trattenuta in decisione.
La CTP adita, con sentenza n. 193/2022 del 7.1.2022, rigettava il ricorso introduttivo e condannava altresì il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Egli, con atto notificato il 12.7.2022, proponeva quindi appello eccependo:
1) L'Omessa pronuncia ed errata e/o insufficiente e contraddittoria motivazione
2) L'erroneità, nel merito, di quanto affermato dal primo Giudice.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate contestando quanto avversariamente affermato.
Seguiva memoria illustrativa dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, così provvede:
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 193/2022, pronunziata il 7.1.2022 dalla C. T. P. di Catania, Sezione 12;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del presente grado che liquida in € 2.500,00, oltre accessori di legge.
Catania 19.11.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato