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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 20932/2024 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Orzinuovi (BS) presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. CATTANEO EMANUELA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
( ), elettivamente domiciliata a Castelleone (CR) Parte_2 CodiceFiscale_2
presso lo studio dell'Avv. VEZZONI PAOLO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Quinzano d'Oglio (BS), Via Matteotti n. 4, di proprietà esclusiva del signor
, viene assegnata allo stesso unitamente alle relative pertinenze e all'arredo che la Parte_1
1 compone. La signora dichiara di aver già prelevato tutto quanto di sua proprietà e di non avere Parte_2
nulla più a che pretendere.
3) Essendo i coniugi economicamente autosufficienti nulla viene previsto per reciproci assegni di mantenimento.
4) Le parti danno reciprocamente atto di aver regolamentato ogni ulteriore aspetto patrimoniale ed economico e di non avere reciprocamente più nulla da pretendere. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza e chiedono di fissarsi udienza per lo scioglimento del matrimonio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Marocco in data 8.11.2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quinzano d'Oglio (BS) al n. 4, parte II, serie C, anno 2023, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma
1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
2 3) dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla
Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
4) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
5) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 20932/2024 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Orzinuovi (BS) presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. CATTANEO EMANUELA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
( ), elettivamente domiciliata a Castelleone (CR) Parte_2 CodiceFiscale_2
presso lo studio dell'Avv. VEZZONI PAOLO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Quinzano d'Oglio (BS), Via Matteotti n. 4, di proprietà esclusiva del signor
, viene assegnata allo stesso unitamente alle relative pertinenze e all'arredo che la Parte_1
1 compone. La signora dichiara di aver già prelevato tutto quanto di sua proprietà e di non avere Parte_2
nulla più a che pretendere.
3) Essendo i coniugi economicamente autosufficienti nulla viene previsto per reciproci assegni di mantenimento.
4) Le parti danno reciprocamente atto di aver regolamentato ogni ulteriore aspetto patrimoniale ed economico e di non avere reciprocamente più nulla da pretendere. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza e chiedono di fissarsi udienza per lo scioglimento del matrimonio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Marocco in data 8.11.2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quinzano d'Oglio (BS) al n. 4, parte II, serie C, anno 2023, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma
1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
2 3) dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla
Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
4) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
5) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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