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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/08/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5740 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. DE ROSIS MARCO
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
/con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
[...]
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.12.2022, parte ricorrente, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a tempo determinato in agricoltura per n. 106 giornate nell'anno 2020, lamentando la liquidazione parziale (per n. 20 giornate) dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno richiamato, ha adito l'intestato Tribunale, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'erogazione integrale della provvidenza richiesta in data 11.2.2021 per tutte le giornate lavorate.
Si è costituito l'CP_1 che ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità della promossa azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970,
l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per mancanza di domanda e ricorso amministrativo e la prescrizione estintiva annuale ai sensi dell'art. 6 della
I. 11 gennaio 1943 n. 138; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
***
Oggetto del ricorso è la riliquidazione delle prestazioni previdenziali di disoccupazione agricola e ANF riconosciute al ricorrente, in relazione alla attività lavorativa agricola svolta nell'anno 2020, con provvedimento dell'CP_1 del
19.6.2021. La riliquidazione in questione è stata richiesta sulla base del maggior numero di giornate lavorative espletate nell'anno 2020 ovvero delle complessive
106 giornate lavorative, rispetto alle 20, sulla base delle quali è avvenuto, in data 18.6.2021, il pagamento delle prestazioni previdenziali in questione.
Ciò premesso, in via preliminare e assorbente deve essere affermata la fondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità del proposto ricorso per maturata decadenza annuale ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970.
Ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, il termine di decadenza deve essere calcolato dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo, nelle ipotesi di adozione del provvedimento nei termini avverso ricorso amministrativo tempestivo e dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione, nei casi di silenzio rifiuto a seguito di ricorso amministrativo proposto nei termini.
In tutti gli altri casi, il termine di decadenza deve, invece, essere calcolato dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, configurandosi tale disposizione come norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica.
Infine, con l'art. 38, comma 1, numero 1), lettera d), del d.l. 6 luglio 2011, n.
98 all'art. 47 citato è stato aggiunto il comma 6, il quale prevede che "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte".
Pertanto, con la previsione di cui all'art. 38 cit. -inserita nel comma 6 dell'articolo sopra riportato- il legislatore ha esteso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47 anche ai casi in cui non si tratti del pagamento di una prestazione negata in sede amministrativa, ma di una prestazione riconosciuta ed erogata, di cui l'interessato ha inteso chiedere la riliquidazione, fissando due nuovi dies a quibus, rispettivamente nel momento del riconoscimento parziale della prestazione e in quello del pagamento della sorte capitale.
Inoltre, anche sulla scorta del tenore letterale della norma in questione che fa decorrere il termine annuale dal provvedimento di riconoscimento della prestazione ovvero dal pagamento della stessa, anziché a partire dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, come previsto invece dal comma 2 dello stesso art. 47 citato- si ritiene inidonea a spostare il termine di decadenza in questione la proposizione (o la mancata proposizione nei termini) del ricorso amministrativo. Si riprendono i principi applicabili così come espressi da Corte d'Appello di
Catanzaro, sentenza n. 110/2022: "(...) nell'ipotesi, oggetto del presente giudizio, di cui all'art. 47, comma 6, Dpr 639/70, il termine annuale di decadenza non risente dell'eventuale instaurazione del procedimento amministrativo ad opera dell'interessato.
12) Quanto affermato in sentenza è stato confermato, con riferimento alla decadenza triennale, ma con principio chiaramente estensibile a quella annuale, da Cass. 22820/20, secondo cui: "in tema di controversie in materia pensionistica, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma
1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla I. n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione)".
13) In particolare, al punto 14 della motivazione, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare: "Del resto, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto a pensione, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte, e non ad atti diversi del procedimento".
14) Tale orientamento giurisprudenziale è inoltre condiviso da autorevole dottrina per la quale, in coerenza con la tesi secondo cui non è necessaria una specifica istanza amministrativa ai fini della proponibilità delle domande di riliquidazione, deve ritenersi che dal dies a quo individuabile mediante l'art. 38
DL n° 98/2011 si devono calcolare soltanto l'anno, per le prestazioni temporanee, o i tre anni, per le pensioni, della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai conclusa e superata dal pagamento già avvenuto della prestazione temporanea dedotta in lite o in corso di erogazione, se periodica".
Applicando i principi esposti al caso di specie, è pacifico tra le parti, oltre che documentato (cfr. prospetto liquidazione in allegati CP_1 che la prestazione, della quale parte ricorrente lamenta la liquidazione per sole 20 giornate, anziché
106, sia stata corrisposta in data 18.6.2021.
In ragione dell'inidoneità dell'iter amministrativo a dilatare il termine decadenziale, la mancata proposizione del ricorso amministrativo non consente di introdurre tempi ulteriori nel calcolo dell'effetto preclusivo.
Pertanto, alla tardiva proposizione della domanda giudiziale, intervenuta in data
9.12.2022, oltre un anno dopo il pagamento della prestazione, non può che conseguire una pronuncia di inammissibilità della stessa.
La natura della pronuncia induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
-Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica nella persona del
Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- compensa le spese.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80
del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 05/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. DE ROSIS MARCO
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
/con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
[...]
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.12.2022, parte ricorrente, affermando di aver prestato attività lavorativa subordinata a tempo determinato in agricoltura per n. 106 giornate nell'anno 2020, lamentando la liquidazione parziale (per n. 20 giornate) dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno richiamato, ha adito l'intestato Tribunale, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'erogazione integrale della provvidenza richiesta in data 11.2.2021 per tutte le giornate lavorate.
Si è costituito l'CP_1 che ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità della promossa azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970,
l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per mancanza di domanda e ricorso amministrativo e la prescrizione estintiva annuale ai sensi dell'art. 6 della
I. 11 gennaio 1943 n. 138; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
***
Oggetto del ricorso è la riliquidazione delle prestazioni previdenziali di disoccupazione agricola e ANF riconosciute al ricorrente, in relazione alla attività lavorativa agricola svolta nell'anno 2020, con provvedimento dell'CP_1 del
19.6.2021. La riliquidazione in questione è stata richiesta sulla base del maggior numero di giornate lavorative espletate nell'anno 2020 ovvero delle complessive
106 giornate lavorative, rispetto alle 20, sulla base delle quali è avvenuto, in data 18.6.2021, il pagamento delle prestazioni previdenziali in questione.
Ciò premesso, in via preliminare e assorbente deve essere affermata la fondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità del proposto ricorso per maturata decadenza annuale ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970.
Ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639, il termine di decadenza deve essere calcolato dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo, nelle ipotesi di adozione del provvedimento nei termini avverso ricorso amministrativo tempestivo e dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione, nei casi di silenzio rifiuto a seguito di ricorso amministrativo proposto nei termini.
In tutti gli altri casi, il termine di decadenza deve, invece, essere calcolato dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, configurandosi tale disposizione come norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica.
Infine, con l'art. 38, comma 1, numero 1), lettera d), del d.l. 6 luglio 2011, n.
98 all'art. 47 citato è stato aggiunto il comma 6, il quale prevede che "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte".
Pertanto, con la previsione di cui all'art. 38 cit. -inserita nel comma 6 dell'articolo sopra riportato- il legislatore ha esteso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47 anche ai casi in cui non si tratti del pagamento di una prestazione negata in sede amministrativa, ma di una prestazione riconosciuta ed erogata, di cui l'interessato ha inteso chiedere la riliquidazione, fissando due nuovi dies a quibus, rispettivamente nel momento del riconoscimento parziale della prestazione e in quello del pagamento della sorte capitale.
Inoltre, anche sulla scorta del tenore letterale della norma in questione che fa decorrere il termine annuale dal provvedimento di riconoscimento della prestazione ovvero dal pagamento della stessa, anziché a partire dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, come previsto invece dal comma 2 dello stesso art. 47 citato- si ritiene inidonea a spostare il termine di decadenza in questione la proposizione (o la mancata proposizione nei termini) del ricorso amministrativo. Si riprendono i principi applicabili così come espressi da Corte d'Appello di
Catanzaro, sentenza n. 110/2022: "(...) nell'ipotesi, oggetto del presente giudizio, di cui all'art. 47, comma 6, Dpr 639/70, il termine annuale di decadenza non risente dell'eventuale instaurazione del procedimento amministrativo ad opera dell'interessato.
12) Quanto affermato in sentenza è stato confermato, con riferimento alla decadenza triennale, ma con principio chiaramente estensibile a quella annuale, da Cass. 22820/20, secondo cui: "in tema di controversie in materia pensionistica, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma
1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla I. n. 111 del 2011, è evitata non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto previsto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previsto termine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento in misura ridotta della pensione)".
13) In particolare, al punto 14 della motivazione, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare: "Del resto, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto a pensione, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte, e non ad atti diversi del procedimento".
14) Tale orientamento giurisprudenziale è inoltre condiviso da autorevole dottrina per la quale, in coerenza con la tesi secondo cui non è necessaria una specifica istanza amministrativa ai fini della proponibilità delle domande di riliquidazione, deve ritenersi che dal dies a quo individuabile mediante l'art. 38
DL n° 98/2011 si devono calcolare soltanto l'anno, per le prestazioni temporanee, o i tre anni, per le pensioni, della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai conclusa e superata dal pagamento già avvenuto della prestazione temporanea dedotta in lite o in corso di erogazione, se periodica".
Applicando i principi esposti al caso di specie, è pacifico tra le parti, oltre che documentato (cfr. prospetto liquidazione in allegati CP_1 che la prestazione, della quale parte ricorrente lamenta la liquidazione per sole 20 giornate, anziché
106, sia stata corrisposta in data 18.6.2021.
In ragione dell'inidoneità dell'iter amministrativo a dilatare il termine decadenziale, la mancata proposizione del ricorso amministrativo non consente di introdurre tempi ulteriori nel calcolo dell'effetto preclusivo.
Pertanto, alla tardiva proposizione della domanda giudiziale, intervenuta in data
9.12.2022, oltre un anno dopo il pagamento della prestazione, non può che conseguire una pronuncia di inammissibilità della stessa.
La natura della pronuncia induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
-Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica nella persona del
Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- compensa le spese.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80
del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 05/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO