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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/06/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 578/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, previo scambio di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 578/2022 promoSS da:
con il patrocinio dell'avv. Tommaso Millefiori e avv. Giovanni Parte_1
Giacomo Millefiori ricorrente e
on il patrocinio dell'avv. DIAMANTI RICCARDO CP_1 resistente con il patrocinio degli avv.ti Domenico Iara, Matteo Novelli e Controparte_2
Marta Iacopini resistente
CP_3 resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La DO.SS partecipava alla selezione indetta da con Parte_1 CP_1
Determinazione del Direttore p.t. n. 74 del 24.6.2021 per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale per la copertura del posto di Responsabile Affari Legali e Societari classificandosi prima dei non idonei. La figura professionale richiesta, alla luce della quale effettuare la valutazione dei titoli e delle esperienze pregresse, veniva definita all'art. 1 del bando avente “il compito di tutelare gli interessi di natura giuridica della orientandone l'azione in modo tale da Parte_2
calcolare, evitare e ridurre i rischi di natura legale, ma al tempo stesso identificare e favorire situazioni giuridiche da cui l'azienda poSS trarre benefici. Tradurre in termini giuridici le scelte di
1 politica dell'impresa, valutare le conseguenze legali delle decisioni gestionali e assicurare il rispetto delle disposizioni normative nazionali e di settore che coinvolgono le società a partecipazione pubblica. In particolar modo dovrà: - fornire assistenza e consulenza legale al CDA e alle varie funzioni aziendali, monitorando l'evoluzione normativa afferente materie di interesse per il business aziendale;
- garantire la compliance degli adempimenti societari connessi al funzionamento degli
Organi Sociali;
- seguire gli adempimenti e aggiornamenti del modello organizzativo 231 (Dlgs
231/2001) e la normativa in materia di privacy (GDPR); - definire e coordinare le attività di contenzioso stragiudiziale assegnate e curare il rapporto con i consulenti e legali esterni in tutte le fasi del contenzioso giudiziale;
- predisporre la contrattualistica societaria”.
è una società a partecipazione pubblica che si occupa della gestione del servizio idrico in CP_1 parte della Regione Toscana e, in quanto tale, soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 175/2016. Tale D.Lgs. prevede all'art. 19 che i rapporti di lavoro instaurati dalle società partecipate sono in regime di diritto privato e che tali società devono stabilire con propri provvedimenti criteri e modalità di reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché di quelli di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001. In mancanza di proprio regolamento, poi, è prevista l'applicazione diretta dell'art. 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001, e quindi il rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità, oggettività, trasparenza, pari opportunità, decentramento.
L'avviso stabiliva che la selezione avrebbe dovuto essere condotta con le modalità ed in osservanza del
Regolamento per il Reclutamento del Personale di Gaia da ultimo revisionato in data CP_1
20.04.2021, pubblicato sul sito internet aziendale www.gaia-spa.it nella sezione “Lavora con noi - selezioni dipendenti” e che per tutto ciò che non veniva regolamentato nell'avviso si rinviava al
Regolamento stesso.
Tale procedura selettiva era strutturata secondo varie fasi: preselezione per la valutazione dei requisiti di ammissione richiesti dal bando;
valutazione dei titoli;
prova scritta;
prova orale (ossia un colloquio tecnico volto ad accertare la conoscenza delle materie oggetto della prova pratica e un colloquio attitudinale volto a valutare la capacità del candidato alla copertura del posto oggetto della selezione).
L'avviso di selezione prevedeva tra i requisiti specifici quello di aver maturato una esperienza lavorativa certificabile in posizioni analoghe a quella del posto oggetto della selezione svolta in enti
2 pubblici o aziende strutturate private e/o pubbliche in rapporti di lavoro subordinato o per attività professionale specialistica in rapporti di lavoro autonomo.
L'avviso prevedeva poi, all'art. 6, lo svolgimento della prova scritta e orale il giorno 30.07.2021 (poi rinviata al 13.09.2021). La prova si svolgeva pertanto in un'unica giornata e i candidati venivano sottoposti prima alla prova pratica e subito dopo alla prova orale, che è consistita in un approfondimento sulle stesse materie oggetto dello scritto nonché nel colloquio psico attitudinale.
Il 06.09.2021 veniva pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova del 13.09.2021 ai quali veniva attribuito un punteggio per i relativi titoli.
La DO.SS , risultata prima dei non idonei, adiva il presente Giudice del Lavoro presso il Pt_1
Tribunale di Lucca con ricorso ex art. 414 c.p.c., ai sensi dell'art. 11 c.p.a., dopo aver già presentato ricorso il 23.11.2021 presso il il quale, con sentenza parziale del 17.1.2022 n. 32, CP_4
aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario in ordine all'impugnazione degli atti della procedura di selezione sul ricorso depositato presso lo stesso.
La DO.SS , inoltre, avanzava nei confronti della società istanza di accesso agli Pt_1 CP_1
atti della procedura selettiva ex art. 22 L.n. 241/1990, che veniva solo parzialmente accolta e, pertanto, nel medesimo ricorso al T.A.R. presentava domanda al fine di ottenere l'integrale ostensione degli atti richiesti, accolta con sentenza del 26.4.2022, n. 575 e condannando a permettere l'accesso della CP_1 ricorrente all'integralità della documentazione richiesta.
con pec del 5.5.2022, dava esecuzione all'ordine di esibizione e forniva alla ricorrente CP_1
copia integrale delle valutazioni psico attitudinali delle candidate DO.SS (prima CP_3
classificata) e DO.SS (seconda classificata), consegnando le schede Persona_1 nominative con i relativi punteggi e le “considerazioni conclusive e indicazioni” che i componenti della
Commissione, avevano annotato in calce ad ogni scheda di valutazione.
Parte ricorrente, ottenuta l'esibizione dell'integralità dei documenti richiesti, riproponeva con ricorso al
Giudice del Lavoro le medesime censure già sollevate dinanzi al TAR contestando: - la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità nello svolgimento e valutazione delle prove;
- la violazione del principio dell'anonimato relativamente alla prova scritta;
- che la convocazione alla prova orale sarebbe avvenuta senza previa comunicazione della votazione ottenuta nella prova scritta (come sarebbe stato
3 invece previsto dall'art. 20 del Regolamento interno); - la violazione della pubblicità nelle prove orali e il loro svolgimento “a porte chiuse”; - che la valutazione dei titoli sarebbe stata resa nota prima dell'effettuazione di tutte le prove (anziché prima dell'ultima prova come previsto dal Regolamento interno all'art. 9).
Dedotto quanto sopra, parte ricorrente concludeva di: “A) accertare e dichiarare - ex comb. disp. artt.
1418, co. 1, c.c. e 19, co. 4, d. lsg. n. 175/2016 - la nullità di tutti gli atti della selezione de qua meglio specificati in epigrafe;
B) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di nomina della dott.SS , della relativa accettazione della proposta di assunzione, del contratto di lavoro CP_3
stipulato tra le parti e della successiva assunzione della vincitrice della selezione svolta;
C) condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., all'esatto CP_1 adempimento dell'avviso di selezione de quo;
D) condannare le controparti al pagamento delle spese, diritti e competenze di causa in favore della ricorrente. Con espreSS riserva di proposizione di formale domanda risarcitoria”.
Parte resistente si costituiva regolarmente, eccependo la correttezza della procedura svolta, e chiedeva il rigetto del ricorso e di ogni domanda formulata da parte ricorrente;
si costituiva la d.SS chiedendo il rigetto del ricorso;
Persona_2
restava contumace la d.SS CP_3
La causa è stata istruita documentalmente, discuSS mediante deposito di note scritte e decisa con sentenza.
Il ricorso deve essere rigettato.
--------------------------------------------------------------------
Il tema preliminare è quello delle caratteristiche che la procedura di assunzione del personale delle società a partecipazione pubblica deve avere, tenuto conto dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n.
175/2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017.
Nello specifico, il comma 2 dell'articolo 19 prevede che le società a controllo pubblico devono adottare propri provvedimenti per definire i criteri e le modalità di reclutamento del personale, con l'obbligo di pubblicare tali provvedimenti sui rispettivi siti istituzionali, in ottemperanza alla prescrizione del comma 3. Le modalità di reclutamento devono rispettare i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, e i criteri di cui all'articolo 35, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/2001 per le procedure di selezione nelle pubbliche amministrazioni.
4 Da una lettura combinata dell'art. 19, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 con l'art. 1, comma 3 del medesimo decreto si ricava un'ulteriore conferma che le società a controllo pubblico non sono obbligate a indire concorsi pubblici e che sono dotate, anzi, di una propria autonomia nelle modalità di selezione del personale. L'art. 1, comma 3 stabilisce che, salvo esplicite deroghe, alle società partecipate si applicano le disposizioni del Codice civile e quelle generali di diritto privato. Questo implica che, pur dovendo rispettare i principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza, le società partecipate non sono vincolate a organizzare concorsi pubblici in senso stretto, ma possono adottare modalità selettive più flessibili, conformi alle proprie esigenze. Ad esempio, la pubblicazione dei profili professionali ricercati sul sito della società, la descrizione dei requisiti e delle modalità di selezione, nonché le valutazioni comparative effettuate da commissioni esaminatrici sono sufficienti a garantire il rispetto delle suddette norme. Una selezione basata sulla valutazione comparativa dei curriculum o su eventuali colloqui non deve essere considerata una procedura concorsuale in senso stretto, ma piuttosto una modalità di reclutamento che rientra nelle facoltà delle società a controllo pubblico come previsto dall'articolo 19, comma 2, del Decreto Legislativo n. 175/2016.
È opportuno, inoltre, riportare quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, Sez. I, 28.02.2022 n. 1371 dove vengono chiariti la natura e i requisiti che una procedura di selezione all'interno delle società a partecipazione pubblica deve rispettare, secondo cui “L'art. 19, comma 1, d. lgs 175/2016 – contenente il Testo Unico in materia di società partecipate - precisa che: “Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”. Il comma 2 affida ampia discrezionalità alle società pubbliche riguardo alle modalità di reclutamento del personale, stabilendo testualmente che: “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001” e, ancora, “In senso contrario a quanto auspicato da parte ricorrente, si oppone l'ampia discrezionalità di cui gode la società partecipata riguardo alle modalità di selezione del personale, discrezionalità che incontra il suo limite nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, i quali, nella specie, risultano ampiamente rispettati. L'elevato contenuto discrezionale di cui dispone la società partecipata nella scelta del personale si giustifica con la mutevolezza delle dinamiche imprenditoriali, tipiche anche di
5 un ente giuridico privato benché partecipato da un soggetto pubblico. Tali dinamiche non possono essere condizionate da parametri eccessivamente rigidi e precostituiti, i quali si rileverebbero inappropriati e non efficienti per intercettare il candidato più idoneo a ricoprire l'incarico di direttore generale, ciò in considerazione della complessità delle funzioni e dei compiti che sarà chiamato a svolgere all'interno della società”.
Oltre alla non soggezione delle società partecipate all'art. 97, comma 4 della Cost., emerge chiaramente come, riguardo alle modalità di selezione del personale, la società partecipata gode di un'ampia discrezionalità, che incontra il suo limite nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità (i quali, nella specie, risultano ampiamente rispettati). L'elevato contenuto discrezionale di cui dispone la società partecipata nella scelta del personale si giustifica con la mutevolezza delle dinamiche imprenditoriali, tipiche anche di un ente giuridico privato benché partecipato da un soggetto pubblico. Tali dinamiche, nel caso di specie, non possono essere condizionate da parametri eccessivamente rigidi e precostituiti, i quali si rileverebbero inappropriati e non efficienti per intercettare il candidato più idoneo a ricoprire l'incarico di direttore generale, ciò in considerazione della complessità delle funzioni e dei compiti che sarà chiamato a svolgere all'interno della società.
Da quanto esposto si evince, con riguardo alle società partecipate, che i principi relativi alla selezione pubblica dei candidati devono essere ricondotti al quadro entro il quale il regolamento interno della società stabilisce l'iter di assunzione in concreto. Al riguardo, ha assunto un proprio CP_1
Regolamento conforme ai principi di cui sopra, da ultimo revisionato in data 20.04.2021.
Nel rispetto dei principi del Regolamento, il quale prevede all'art. 8 che “il bando di volta in volta determinerà la tipologia delle prove”, all'art. 9 che quando la selezione è per titoli ed esami, “la valutazione dei titoli sarà effettuata immediatamente prima dell'ultima prova prevista ed interesserà i candidati ammessi alla steSS. Il risultato di detta votazione sarà reso noto agli intereSSti prima dell'effettuazione dell'ultima prova” e all'art. 20, comma 2 che “La convocazione alla prova orale dovrà riportare la votazione conseguita nella prova scritta o pratica se questa è prevista da bando e nel caso di selezione per titoli ed esami potrà altresì riportare il punteggio attribuito in esito alla valutazione dei titoli che, comunque, dovrà essere notificato ai candidati, anche con modalità diverse, prima dell'inizio del colloquio”, il bando di selezione prevedeva lo svolgimento di una prova, articolata in una prima valutazione scritta e una immediatamente successiva orale (relativa tanto a quanto richiesto nella prova scritta quanto ad un colloquio attitudinale), da svolgersi in una singola giornata;
si evince pertanto come i due momenti di valutazione, seppur leggermente differiti nel tempo (ma comunque all'interno della medesima giornata) si riferissero ad un'unica prova di valutazione senza soluzione di continuità. Questo, di conseguenza, legittimava la pubblicazione effettuata da CP_1
6 sulla valutazione dei titoli prima dell'unica prova indetta, rendendo pertanto non possibile la pubblicazione dei risultati nell'inframezzo delle due prove ed essendo, al contrario, legittima la pubblicazione antecedente alla prova unica;
in caso contrario (e cioè qualora le prove fossero state svolte a distanza di tempo l'una dall'altra e con contenuti non logicamente collegati l'uno all'altro), la procedura si sarebbe dovuta ritenere illegittima. A conferma del punto, nel verbale n. 3 del 13.09.2021
è riportato che “il candidato consegna a mani l'elaborato alla Commissione che ne prende immediatamente visione sottoponendo ai candidati, ove ritenuto neceSSrio, approfondimenti volti a verificare gli aspetti professionali da indagare”; ancora, l'avviso di selezione precisava, a conferma ulteriore dell'unicità e della valutazione complessiva dei due momenti quale unica prova, che la prova
“consisterà in un colloquio tecnico volto ad accertare la conoscenza delle materie oggetto della prova pratica….ed in un colloquio attitudinale….” e “saranno considerati idonei i candidati che nella prova pratica e orale a riportino un punteggio complessivo pari o superiore a 50/85”.
Sulla lamentata mancanza di trasparenza dei colloqui orali, non emerge alcuna allegazione di parte ricorrente che i suddetti colloqui fossero stati espreSSmente previsti “a porte chiuse” da CP_1
essendo anzi lasciata alla libertà dei partecipanti la richiesta di prendere parte ai colloqui altrui (ai quali poi i candidati terzi sarebbero potuti essere ammessi, stante la pubblicità dei colloqui): difatti, non risulta allegata da parte ricorrente alcuna richiesta o mancata autorizzazione a che la dott.SS Pt_1
o altri candidati assistessero ai colloqui di valutazione. Al contempo, a differenza di quanto contestato da parte ricorrente, non sussiste alcuna previsione secondo cui nella selezione all'interno delle società partecipate (e, si precisa, non in concorsi pubblici per assunzioni all'interno della P.A.) sia neceSSria la verbalizzazione dello svolgimento dei colloqui orali;
nello stesso senso, la verbalizzazione non veniva prevista quale neceSSria dal Regolamento di assunzione redatto da CP_1
In merito alla violazione dell'anonimato negli elaborati scritti, a niente rileva l'apposizione del nome sul test, stante l'unicità e l'immediata consequenzialità del momento valutativo orale rispetto a quello scritto, che avrebbe in ogni caso reso impossibile l'anonimato rispetto al testo appena consegnato.
Tale articolazione logica e temporale, in due momenti differiti all'interno della singola giornata, non lede in alcun modo i principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità neceSSriamente previsti per le procedure come quella in esame ma, anzi, rientra pienamente e legittimamente nella discrezionalità lasciata alla società con riguardo alle modalità della prova selettiva (secondo quanto sopra ribadito sulla disciplina e sulla discrezionalità nelle procedure di selezione nelle società a partecipazione pubblica).
7 Inoltre, in merito all'errata valutazione delle risposte all'interno del colloquio orale che parte ricorrente lamenta, emerge icto oculi come la prospettazione alternativa presentata dalla ricorrente consisterebbe in un'ingerenza abnorme nella discrezionalità che la legge riconosce alle società a partecipazione pubblica nelle procedure di selezione (e, nello specifico, alle Commissioni Esaminatrici nella valutazione dei titoli dei singoli candidati). Non emerge, difatti, alcuna grave difformità sindacabile, nel merito e nella legittimità, da parte del Giudice riguardo ai criteri utilizzati per la valutazione delle prove orali: una ricostruzione differente sarebbe un'ingiustificata sostituzione nella legittima discrezionalità lasciata alla Commissione Esaminatrice nella valutazione (avvenuta nel rispetto dei principi sopra richiamati).
Infine, è da precisare che parte ricorrente non fornisce una graduatoria alternativa fondata che dimostri un interesse concreto della ricorrente ad un nuovo esito della procedura selettiva, se non presentando una ricostruzione evidentemente parziale e discrezionale operata in modo totalmente soggettivo dalla ricorrente steSS, nonché ingiustificata rispetto alla discrezionalità legittimamente riconosciuta alle
Commissioni Esaminatrici: non emerge, come detto, alcun elemento di violazione rispetto all'imparzialità e alla trasparenza nella valutazione adoperata dalla Commissione Esaminatrice su cui il
Giudice poSS sindacare, tale da portare ad un differente esito della graduatoria senza che il Giudice si sostituisca indebitamente al potere discrezionale proprio delle società partecipate nel reclutamento del personale.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avendo riguardo alle cause di valore indeterminabile di baSS complessità, all'assenza di istruttoria con riduzione ex art. 4 comma 4.
Nulla sulle spese in ordine alla controintereSSta essendo rimasta contumace. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti costituitesi le spese di lite, che si liquidano in € 2685,00 (per ognuno dei resistenti costituiti) per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
8 Lucca, 17 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti intereSSti.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, previo scambio di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 578/2022 promoSS da:
con il patrocinio dell'avv. Tommaso Millefiori e avv. Giovanni Parte_1
Giacomo Millefiori ricorrente e
on il patrocinio dell'avv. DIAMANTI RICCARDO CP_1 resistente con il patrocinio degli avv.ti Domenico Iara, Matteo Novelli e Controparte_2
Marta Iacopini resistente
CP_3 resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La DO.SS partecipava alla selezione indetta da con Parte_1 CP_1
Determinazione del Direttore p.t. n. 74 del 24.6.2021 per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale per la copertura del posto di Responsabile Affari Legali e Societari classificandosi prima dei non idonei. La figura professionale richiesta, alla luce della quale effettuare la valutazione dei titoli e delle esperienze pregresse, veniva definita all'art. 1 del bando avente “il compito di tutelare gli interessi di natura giuridica della orientandone l'azione in modo tale da Parte_2
calcolare, evitare e ridurre i rischi di natura legale, ma al tempo stesso identificare e favorire situazioni giuridiche da cui l'azienda poSS trarre benefici. Tradurre in termini giuridici le scelte di
1 politica dell'impresa, valutare le conseguenze legali delle decisioni gestionali e assicurare il rispetto delle disposizioni normative nazionali e di settore che coinvolgono le società a partecipazione pubblica. In particolar modo dovrà: - fornire assistenza e consulenza legale al CDA e alle varie funzioni aziendali, monitorando l'evoluzione normativa afferente materie di interesse per il business aziendale;
- garantire la compliance degli adempimenti societari connessi al funzionamento degli
Organi Sociali;
- seguire gli adempimenti e aggiornamenti del modello organizzativo 231 (Dlgs
231/2001) e la normativa in materia di privacy (GDPR); - definire e coordinare le attività di contenzioso stragiudiziale assegnate e curare il rapporto con i consulenti e legali esterni in tutte le fasi del contenzioso giudiziale;
- predisporre la contrattualistica societaria”.
è una società a partecipazione pubblica che si occupa della gestione del servizio idrico in CP_1 parte della Regione Toscana e, in quanto tale, soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 175/2016. Tale D.Lgs. prevede all'art. 19 che i rapporti di lavoro instaurati dalle società partecipate sono in regime di diritto privato e che tali società devono stabilire con propri provvedimenti criteri e modalità di reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché di quelli di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001. In mancanza di proprio regolamento, poi, è prevista l'applicazione diretta dell'art. 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001, e quindi il rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità, oggettività, trasparenza, pari opportunità, decentramento.
L'avviso stabiliva che la selezione avrebbe dovuto essere condotta con le modalità ed in osservanza del
Regolamento per il Reclutamento del Personale di Gaia da ultimo revisionato in data CP_1
20.04.2021, pubblicato sul sito internet aziendale www.gaia-spa.it nella sezione “Lavora con noi - selezioni dipendenti” e che per tutto ciò che non veniva regolamentato nell'avviso si rinviava al
Regolamento stesso.
Tale procedura selettiva era strutturata secondo varie fasi: preselezione per la valutazione dei requisiti di ammissione richiesti dal bando;
valutazione dei titoli;
prova scritta;
prova orale (ossia un colloquio tecnico volto ad accertare la conoscenza delle materie oggetto della prova pratica e un colloquio attitudinale volto a valutare la capacità del candidato alla copertura del posto oggetto della selezione).
L'avviso di selezione prevedeva tra i requisiti specifici quello di aver maturato una esperienza lavorativa certificabile in posizioni analoghe a quella del posto oggetto della selezione svolta in enti
2 pubblici o aziende strutturate private e/o pubbliche in rapporti di lavoro subordinato o per attività professionale specialistica in rapporti di lavoro autonomo.
L'avviso prevedeva poi, all'art. 6, lo svolgimento della prova scritta e orale il giorno 30.07.2021 (poi rinviata al 13.09.2021). La prova si svolgeva pertanto in un'unica giornata e i candidati venivano sottoposti prima alla prova pratica e subito dopo alla prova orale, che è consistita in un approfondimento sulle stesse materie oggetto dello scritto nonché nel colloquio psico attitudinale.
Il 06.09.2021 veniva pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova del 13.09.2021 ai quali veniva attribuito un punteggio per i relativi titoli.
La DO.SS , risultata prima dei non idonei, adiva il presente Giudice del Lavoro presso il Pt_1
Tribunale di Lucca con ricorso ex art. 414 c.p.c., ai sensi dell'art. 11 c.p.a., dopo aver già presentato ricorso il 23.11.2021 presso il il quale, con sentenza parziale del 17.1.2022 n. 32, CP_4
aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario in ordine all'impugnazione degli atti della procedura di selezione sul ricorso depositato presso lo stesso.
La DO.SS , inoltre, avanzava nei confronti della società istanza di accesso agli Pt_1 CP_1
atti della procedura selettiva ex art. 22 L.n. 241/1990, che veniva solo parzialmente accolta e, pertanto, nel medesimo ricorso al T.A.R. presentava domanda al fine di ottenere l'integrale ostensione degli atti richiesti, accolta con sentenza del 26.4.2022, n. 575 e condannando a permettere l'accesso della CP_1 ricorrente all'integralità della documentazione richiesta.
con pec del 5.5.2022, dava esecuzione all'ordine di esibizione e forniva alla ricorrente CP_1
copia integrale delle valutazioni psico attitudinali delle candidate DO.SS (prima CP_3
classificata) e DO.SS (seconda classificata), consegnando le schede Persona_1 nominative con i relativi punteggi e le “considerazioni conclusive e indicazioni” che i componenti della
Commissione, avevano annotato in calce ad ogni scheda di valutazione.
Parte ricorrente, ottenuta l'esibizione dell'integralità dei documenti richiesti, riproponeva con ricorso al
Giudice del Lavoro le medesime censure già sollevate dinanzi al TAR contestando: - la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità nello svolgimento e valutazione delle prove;
- la violazione del principio dell'anonimato relativamente alla prova scritta;
- che la convocazione alla prova orale sarebbe avvenuta senza previa comunicazione della votazione ottenuta nella prova scritta (come sarebbe stato
3 invece previsto dall'art. 20 del Regolamento interno); - la violazione della pubblicità nelle prove orali e il loro svolgimento “a porte chiuse”; - che la valutazione dei titoli sarebbe stata resa nota prima dell'effettuazione di tutte le prove (anziché prima dell'ultima prova come previsto dal Regolamento interno all'art. 9).
Dedotto quanto sopra, parte ricorrente concludeva di: “A) accertare e dichiarare - ex comb. disp. artt.
1418, co. 1, c.c. e 19, co. 4, d. lsg. n. 175/2016 - la nullità di tutti gli atti della selezione de qua meglio specificati in epigrafe;
B) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di nomina della dott.SS , della relativa accettazione della proposta di assunzione, del contratto di lavoro CP_3
stipulato tra le parti e della successiva assunzione della vincitrice della selezione svolta;
C) condannare la convenuta in persona del legale rappresentante p.t., all'esatto CP_1 adempimento dell'avviso di selezione de quo;
D) condannare le controparti al pagamento delle spese, diritti e competenze di causa in favore della ricorrente. Con espreSS riserva di proposizione di formale domanda risarcitoria”.
Parte resistente si costituiva regolarmente, eccependo la correttezza della procedura svolta, e chiedeva il rigetto del ricorso e di ogni domanda formulata da parte ricorrente;
si costituiva la d.SS chiedendo il rigetto del ricorso;
Persona_2
restava contumace la d.SS CP_3
La causa è stata istruita documentalmente, discuSS mediante deposito di note scritte e decisa con sentenza.
Il ricorso deve essere rigettato.
--------------------------------------------------------------------
Il tema preliminare è quello delle caratteristiche che la procedura di assunzione del personale delle società a partecipazione pubblica deve avere, tenuto conto dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n.
175/2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017.
Nello specifico, il comma 2 dell'articolo 19 prevede che le società a controllo pubblico devono adottare propri provvedimenti per definire i criteri e le modalità di reclutamento del personale, con l'obbligo di pubblicare tali provvedimenti sui rispettivi siti istituzionali, in ottemperanza alla prescrizione del comma 3. Le modalità di reclutamento devono rispettare i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, e i criteri di cui all'articolo 35, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/2001 per le procedure di selezione nelle pubbliche amministrazioni.
4 Da una lettura combinata dell'art. 19, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 con l'art. 1, comma 3 del medesimo decreto si ricava un'ulteriore conferma che le società a controllo pubblico non sono obbligate a indire concorsi pubblici e che sono dotate, anzi, di una propria autonomia nelle modalità di selezione del personale. L'art. 1, comma 3 stabilisce che, salvo esplicite deroghe, alle società partecipate si applicano le disposizioni del Codice civile e quelle generali di diritto privato. Questo implica che, pur dovendo rispettare i principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza, le società partecipate non sono vincolate a organizzare concorsi pubblici in senso stretto, ma possono adottare modalità selettive più flessibili, conformi alle proprie esigenze. Ad esempio, la pubblicazione dei profili professionali ricercati sul sito della società, la descrizione dei requisiti e delle modalità di selezione, nonché le valutazioni comparative effettuate da commissioni esaminatrici sono sufficienti a garantire il rispetto delle suddette norme. Una selezione basata sulla valutazione comparativa dei curriculum o su eventuali colloqui non deve essere considerata una procedura concorsuale in senso stretto, ma piuttosto una modalità di reclutamento che rientra nelle facoltà delle società a controllo pubblico come previsto dall'articolo 19, comma 2, del Decreto Legislativo n. 175/2016.
È opportuno, inoltre, riportare quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, Sez. I, 28.02.2022 n. 1371 dove vengono chiariti la natura e i requisiti che una procedura di selezione all'interno delle società a partecipazione pubblica deve rispettare, secondo cui “L'art. 19, comma 1, d. lgs 175/2016 – contenente il Testo Unico in materia di società partecipate - precisa che: “Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”. Il comma 2 affida ampia discrezionalità alle società pubbliche riguardo alle modalità di reclutamento del personale, stabilendo testualmente che: “Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001” e, ancora, “In senso contrario a quanto auspicato da parte ricorrente, si oppone l'ampia discrezionalità di cui gode la società partecipata riguardo alle modalità di selezione del personale, discrezionalità che incontra il suo limite nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, i quali, nella specie, risultano ampiamente rispettati. L'elevato contenuto discrezionale di cui dispone la società partecipata nella scelta del personale si giustifica con la mutevolezza delle dinamiche imprenditoriali, tipiche anche di
5 un ente giuridico privato benché partecipato da un soggetto pubblico. Tali dinamiche non possono essere condizionate da parametri eccessivamente rigidi e precostituiti, i quali si rileverebbero inappropriati e non efficienti per intercettare il candidato più idoneo a ricoprire l'incarico di direttore generale, ciò in considerazione della complessità delle funzioni e dei compiti che sarà chiamato a svolgere all'interno della società”.
Oltre alla non soggezione delle società partecipate all'art. 97, comma 4 della Cost., emerge chiaramente come, riguardo alle modalità di selezione del personale, la società partecipata gode di un'ampia discrezionalità, che incontra il suo limite nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità (i quali, nella specie, risultano ampiamente rispettati). L'elevato contenuto discrezionale di cui dispone la società partecipata nella scelta del personale si giustifica con la mutevolezza delle dinamiche imprenditoriali, tipiche anche di un ente giuridico privato benché partecipato da un soggetto pubblico. Tali dinamiche, nel caso di specie, non possono essere condizionate da parametri eccessivamente rigidi e precostituiti, i quali si rileverebbero inappropriati e non efficienti per intercettare il candidato più idoneo a ricoprire l'incarico di direttore generale, ciò in considerazione della complessità delle funzioni e dei compiti che sarà chiamato a svolgere all'interno della società.
Da quanto esposto si evince, con riguardo alle società partecipate, che i principi relativi alla selezione pubblica dei candidati devono essere ricondotti al quadro entro il quale il regolamento interno della società stabilisce l'iter di assunzione in concreto. Al riguardo, ha assunto un proprio CP_1
Regolamento conforme ai principi di cui sopra, da ultimo revisionato in data 20.04.2021.
Nel rispetto dei principi del Regolamento, il quale prevede all'art. 8 che “il bando di volta in volta determinerà la tipologia delle prove”, all'art. 9 che quando la selezione è per titoli ed esami, “la valutazione dei titoli sarà effettuata immediatamente prima dell'ultima prova prevista ed interesserà i candidati ammessi alla steSS. Il risultato di detta votazione sarà reso noto agli intereSSti prima dell'effettuazione dell'ultima prova” e all'art. 20, comma 2 che “La convocazione alla prova orale dovrà riportare la votazione conseguita nella prova scritta o pratica se questa è prevista da bando e nel caso di selezione per titoli ed esami potrà altresì riportare il punteggio attribuito in esito alla valutazione dei titoli che, comunque, dovrà essere notificato ai candidati, anche con modalità diverse, prima dell'inizio del colloquio”, il bando di selezione prevedeva lo svolgimento di una prova, articolata in una prima valutazione scritta e una immediatamente successiva orale (relativa tanto a quanto richiesto nella prova scritta quanto ad un colloquio attitudinale), da svolgersi in una singola giornata;
si evince pertanto come i due momenti di valutazione, seppur leggermente differiti nel tempo (ma comunque all'interno della medesima giornata) si riferissero ad un'unica prova di valutazione senza soluzione di continuità. Questo, di conseguenza, legittimava la pubblicazione effettuata da CP_1
6 sulla valutazione dei titoli prima dell'unica prova indetta, rendendo pertanto non possibile la pubblicazione dei risultati nell'inframezzo delle due prove ed essendo, al contrario, legittima la pubblicazione antecedente alla prova unica;
in caso contrario (e cioè qualora le prove fossero state svolte a distanza di tempo l'una dall'altra e con contenuti non logicamente collegati l'uno all'altro), la procedura si sarebbe dovuta ritenere illegittima. A conferma del punto, nel verbale n. 3 del 13.09.2021
è riportato che “il candidato consegna a mani l'elaborato alla Commissione che ne prende immediatamente visione sottoponendo ai candidati, ove ritenuto neceSSrio, approfondimenti volti a verificare gli aspetti professionali da indagare”; ancora, l'avviso di selezione precisava, a conferma ulteriore dell'unicità e della valutazione complessiva dei due momenti quale unica prova, che la prova
“consisterà in un colloquio tecnico volto ad accertare la conoscenza delle materie oggetto della prova pratica….ed in un colloquio attitudinale….” e “saranno considerati idonei i candidati che nella prova pratica e orale a riportino un punteggio complessivo pari o superiore a 50/85”.
Sulla lamentata mancanza di trasparenza dei colloqui orali, non emerge alcuna allegazione di parte ricorrente che i suddetti colloqui fossero stati espreSSmente previsti “a porte chiuse” da CP_1
essendo anzi lasciata alla libertà dei partecipanti la richiesta di prendere parte ai colloqui altrui (ai quali poi i candidati terzi sarebbero potuti essere ammessi, stante la pubblicità dei colloqui): difatti, non risulta allegata da parte ricorrente alcuna richiesta o mancata autorizzazione a che la dott.SS Pt_1
o altri candidati assistessero ai colloqui di valutazione. Al contempo, a differenza di quanto contestato da parte ricorrente, non sussiste alcuna previsione secondo cui nella selezione all'interno delle società partecipate (e, si precisa, non in concorsi pubblici per assunzioni all'interno della P.A.) sia neceSSria la verbalizzazione dello svolgimento dei colloqui orali;
nello stesso senso, la verbalizzazione non veniva prevista quale neceSSria dal Regolamento di assunzione redatto da CP_1
In merito alla violazione dell'anonimato negli elaborati scritti, a niente rileva l'apposizione del nome sul test, stante l'unicità e l'immediata consequenzialità del momento valutativo orale rispetto a quello scritto, che avrebbe in ogni caso reso impossibile l'anonimato rispetto al testo appena consegnato.
Tale articolazione logica e temporale, in due momenti differiti all'interno della singola giornata, non lede in alcun modo i principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità neceSSriamente previsti per le procedure come quella in esame ma, anzi, rientra pienamente e legittimamente nella discrezionalità lasciata alla società con riguardo alle modalità della prova selettiva (secondo quanto sopra ribadito sulla disciplina e sulla discrezionalità nelle procedure di selezione nelle società a partecipazione pubblica).
7 Inoltre, in merito all'errata valutazione delle risposte all'interno del colloquio orale che parte ricorrente lamenta, emerge icto oculi come la prospettazione alternativa presentata dalla ricorrente consisterebbe in un'ingerenza abnorme nella discrezionalità che la legge riconosce alle società a partecipazione pubblica nelle procedure di selezione (e, nello specifico, alle Commissioni Esaminatrici nella valutazione dei titoli dei singoli candidati). Non emerge, difatti, alcuna grave difformità sindacabile, nel merito e nella legittimità, da parte del Giudice riguardo ai criteri utilizzati per la valutazione delle prove orali: una ricostruzione differente sarebbe un'ingiustificata sostituzione nella legittima discrezionalità lasciata alla Commissione Esaminatrice nella valutazione (avvenuta nel rispetto dei principi sopra richiamati).
Infine, è da precisare che parte ricorrente non fornisce una graduatoria alternativa fondata che dimostri un interesse concreto della ricorrente ad un nuovo esito della procedura selettiva, se non presentando una ricostruzione evidentemente parziale e discrezionale operata in modo totalmente soggettivo dalla ricorrente steSS, nonché ingiustificata rispetto alla discrezionalità legittimamente riconosciuta alle
Commissioni Esaminatrici: non emerge, come detto, alcun elemento di violazione rispetto all'imparzialità e alla trasparenza nella valutazione adoperata dalla Commissione Esaminatrice su cui il
Giudice poSS sindacare, tale da portare ad un differente esito della graduatoria senza che il Giudice si sostituisca indebitamente al potere discrezionale proprio delle società partecipate nel reclutamento del personale.
Il ricorso va quindi respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avendo riguardo alle cause di valore indeterminabile di baSS complessità, all'assenza di istruttoria con riduzione ex art. 4 comma 4.
Nulla sulle spese in ordine alla controintereSSta essendo rimasta contumace. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti costituitesi le spese di lite, che si liquidano in € 2685,00 (per ognuno dei resistenti costituiti) per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.
8 Lucca, 17 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti intereSSti.
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