Articolo 121 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 120Articolo 122
Versione
14 marzo 1965
Art. 121.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative connesse con l'eventuale comando, presso il Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia, di unita' di personale statale, compreso quello assunto dall'ex Governo militare alleato, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 .
Entrata in vigore il 14 marzo 1965