Art. 121.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative connesse con l'eventuale comando, presso il Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia, di unita' di personale statale, compreso quello assunto dall'ex Governo militare alleato, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative connesse con l'eventuale comando, presso il Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia, di unita' di personale statale, compreso quello assunto dall'ex Governo militare alleato, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 .