Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 895/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere estensore
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 20/3/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7215/2023, pubblicata il 21/09/2023, TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 281 80059 Torre Del Greco, con il patrocinio dell'Avv. Amalfitano Maria Sofia (C.F. ) e dell'Avv. C.F._2
Falanga Fabio ( ), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Corso C.F._3
Vittorio Emanuele 175 - Viale Villa Comunale 80059 Torre Del Greco, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Via Privata Grosio 10/4 20151 Milano, con il patrocinio dell'Avv. Saggini Serena (C.F. ) e dell'Avv. Asaad Jasmine ( ), C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Corso Magenta 56 Milano, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7215/2023, pubblicata il 21/09/2023, in materia di “Leasing”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
1
- “accertare e dichiarare, per i fatti di cui in narrativa, l'inesistenza e/o nullità del contratto comunicato dalla in data 4.8.2022 e l'assoluta non debenza da parte della Controparte_1 ditta individuale dell'importo di € 9.713,50 a titolo di penale di cui alla fattura elettronica n. Pt_1
20220703328V3 del 5.10.2022 emessa dalla , illegittima in ogni sua Controparte_1 apposizione e fondata su di un contratto di noleggio da essa mai visto, conosciuto e sottoscritto;
- Pt_1 con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA, e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”; 2) conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata innanzi al Tribunale, per i motivi esposti nel presente atto;
3) con vittoria di spese e onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
4) in subordine, nella non creduta ipotesi di ritenuta infondatezza nel merito del presente gravame, riformare in ogni caso la sentenza impugnata in un punto di spese, compensandole tra le parti, per le ragioni meglio esposte nel corpo del presente atto d'appello.
- In via istruttoria: si reitera la richiesta d'ammissione della prova testi articolata in memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c. n. 2, laddove ritenuta necessaria dalla Corte la sua assunzione ai fini del decidere, nonché valutarsi l'officio di una CTU grafologica attesa la richiesta di verificazione della scrittura reiterata dalla controparte anche in sede di costituzione nel presente giudizio
Per : Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE
- Accertare e dichiarare l'appello proposto e le domande tutte ivi avanzate inammissibili e/o improcedibili per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 7215/2023 emessa in data 21.9.2023 dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott. Claudio
Antonio Tranquillo - R.G. 2140/2023, pubblicata in pari data.
- Accertare e dichiarare l'appello proposto e le domande tutte ivi avanzate inammissibili e/o improcedibili per inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa e per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 7215/2023 emessa in data 21.9.2023 dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott. Claudio Antonio
Tranquillo - R.G. 2140/2023, pubblicata in pari data.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare l'appello proposto e le domande tutte ivi avanzate perché improcedibili e/o inammissibili e in ogni caso infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 7215/2023 emessa in data 21.9.2023 dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott. Claudio Antonio Tranquillo - R.G. 2140/2023, pubblicata in pari data.
IN SUBORDINE Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale e/o parziale dell'appello promosso e/o in caso di eventuale riforma della sentenza di primo grado, rigettare in ogni caso le domande tutte avanzate da parte appellante perché improcedibili e/o inammissibili e in ogni caso infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa e accogliere le domande di parte appellata rassegnate in primo grado che qui di seguito si ritrascrivono:
1. Accertare e dichiarare la violazione dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. con conseguente nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto fissare nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione ex art. 164 comma 3 c.p.c. e conseguente nuovo termine di costituzione per la convenuta contumace e sua rimessione in termini per le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., previa revoca della declaratoria di contumacia
2 2. Accertata e dichiarata la sussistenza delle condizioni per la riunione ex art. 40 c.p.c., disporre la riunione del procedimento in oggetto (ndr di primo grado) con il procedimento di cui al n. R.G. 241/2023 tra quest'ultimo pendente CP_2 Parte_2 avanti il Tribunale di Torre Annunziata invitando le parti alla riassunzione della causa accessoria e/o della causa introdotta successivamente avanti il Giudice dell'altra e/o disporre ogni altro diverso provvedimento ritenuto all'uopo opportuno;
3. Accertata e dichiarata la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti della Parte_2 in relazione alla domanda di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte da parte attrice in calce
[...] al contratto e dichiarate autentiche dalla stessa, disporre ogni provvedimento all'uopo Pt_2 ritenuto opportuno ivi compreso disporre l'integrazione del contraddittorio stesso;
4. Rigettare le domande attoree perché improcedibili e/o inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa;
In via istruttoria:
Laddove ritenuto ammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni di cui al documento n. 6 (rectius 12) di parte attrice, si insiste sin d'ora perché si proceda a giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c. integrando il contraddittorio con la che ha autenticato le sottoscrizioni, sulla base Controparte_3 delle scritture in atti o, in subordine, disponendo ctu calligrafica raccogliendo la sottoscrizione autografa dell'attore da parte del nominando ctu o, ancora, instando sin d'ora per ordinare ex art. 210 c.p.c. all'attrice l'esibizione in giudizio di documenti dalla stessa sottoscritti aventi data certa coeva alla data Contr dei contratti oggetto del giudizio, non avendo a sue mani alcun altro documento a firma della controparte.
In ogni caso ci si riserva di agire in via autonoma per il giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c.
Inoltre, si contestano sin d'ora i doc. 9 e 11 di parte attrice oltre ovviamente anche agli altri in termini di rilevanza e valore probatorio, ma nello specifico, il doc. 9 nulla prova e non si comprende l'attinenza e/o la rilevanza della sua produzione in giudizio e quindi si attendono chiarimenti in proposito;
il doc. 11 poi trattasi di uno screenshot di Whatsapp e come tale assolutamente privo di valore probatorio in ordine alla riferibilità dei soggetti e anche al suo contenuto tanto più che uno dei messaggi è un vocale e che non è avvalorato da alcuna testimonianza o dichiarazione confessoria del soggetto contro cui è prodotto.
Del doc. 17 si è già detto e quindi sulla sua erronea produzione in termini di contenuto.
Con ogni più ampia riserva di dedurre gli opportuni capitoli di prova, di indicare testi, nonché di produrre ulteriore documentazione nei termini all'uopo concessi, per i quali si insta sin d'ora. In ogni caso
Con vittoria di competenze professionali e spese oltre IVA e CPA, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
Con espressa riserva di ulteriormente integrare le proprie difese.
IN SUBORDINE, IN VIA INCIDENTALE Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale e/o parziale dell'appello promosso e/o in caso di eventuale riforma della sentenza di primo grado, rigettare in ogni caso le domande tutte avanzate da parte appellante perché improcedibili e/o inammissibili e in ogni caso infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa e accogliere l'appello incidentale promosso da e per l'effetto riformare in tutto o Controparte_1 in parte la sentenza di primo grado n. 7215/2023 emessa in data 21.9.2023 dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott. Claudio Antonio Tranquillo - R.G. 2140/2023, pubblicata in pari data e qui impugnata in via incidentale e per l'effetto così statuire:
1. Accertare e dichiarare la violazione dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. con conseguente nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto fissare nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione ex art. 164 comma 3 c.p.c. e conseguente nuovo termine di costituzione per la convenuta contumace e sua rimessione in termini per le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., previa revoca della declaratoria di contumacia
2. Accertata e dichiarata la sussistenza delle condizioni per la riunione ex art. 40 c.p.c., disporre la riunione del procedimento in oggetto (ndr di primo grado) con il procedimento di cui al n. R.G. 241/2023 tra quest'ultimo pendente Controparte_5 Parte_2 avanti il Tribunale di Torre Annunziata invitando le parti alla riassunzione della causa accessoria e/o
3 della causa introdotta successivamente avanti il Giudice dell'altra e/o disporre ogni altro diverso provvedimento ritenuto all'uopo opportuno;
3. Accertata e dichiarata la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti della Parte_2 in relazione alla domanda di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte da parte attrice in calce
[...] al contratto e dichiarate autentiche dalla stessa, disporre ogni provvedimento all'uopo Pt_2 ritenuto opportuno ivi compreso disporre l'integrazione del contraddittorio stesso ex art. 102 c.p.c.; 4. Rigettare le domande dell'appellante perché improcedibili e/o inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e/o che risulteranno in corso di causa;
In via istruttoria:
Laddove ritenuto ammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni di cui al documento 12 di parte attrice, si insiste sin d'ora perché si proceda a giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c. integrando il contraddittorio con la che ha autenticato le sottoscrizioni, sulla base delle scritture Controparte_3 in atti o, in subordine, disponendo ctu calligrafica raccogliendo la sottoscrizione autografa dell'attore da parte del nominando ctu o, ancora, instando sin d'ora per ordinare ex art. 210 c.p.c. all'attrice l'esibizione in giudizio di documenti dalla stessa sottoscritti aventi data certa coeva alla data dei contratti Contr oggetto del giudizio, non avendo a sue mani alcun altro documento a firma della controparte.
In ogni caso ci si riserva ci agire in via autonoma per il giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c. Inoltre, si contestano sin d'ora i doc. 9 e 11 di parte attrice oltre ovviamente anche agli altri in termini di rilevanza e valore probatorio, ma nello specifico, il doc. 9 nulla prova e non si comprende l'attinenza e/o la rilevanza della sua produzione in giudizio e quindi si attendono chiarimenti in proposito;
il doc. 11 poi trattasi di uno screenshot di Whatsapp e come tale assolutamente privo di valore probatorio in ordine alla riferibilità dei soggetti e anche al suo contenuto tanto più che uno dei messaggi è un vocale e che non è avvalorato da alcuna testimonianza o dichiarazione confessoria del soggetto contro cui è prodotto.
Del doc. 17 si è già detto e quindi sulla sua erronea produzione in termini di contenuto.
Con ogni più ampia riserva di dedurre gli opportuni capitoli di prova, di indicare testi, nonché di produrre ulteriore documentazione nei termini all'uopo concessi, per i quali si insta sin d'ora.
In ogni caso
Con vittoria di competenze professionali e spese oltre IVA e CPA, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Milano, con la pronuncia in epigrafe indicata, ha rigettato la domanda di accertamento negativo del credito proposta dall'impresa individuale Parte_1 ( ) nei confronti di in relazione all'importo di € Pt_1 Controparte_1
9.713,50 oggetto della fattura elettronica n. 20220703328V3 del 5/10/2022, emessa da CP_1
a titolo di penale per il mancato ritiro di un autoveicolo noleggiato da in virtù di contratto del Pt_1 noleggio n. 136325 del 10/3/2022.
a sostegno della propria domanda di accertamento negativo, ha dedotto l'inesistenza e/o la Pt_1 nullità del suddetto contratto di noleggio e delle condizioni generali di contratto ad esso allegate – le quali prevedevano l'applicazione di una penale in caso di mancato ritiro del veicolo nel termine fissato – sostenendo che le firme ivi apposte a nome del legale rappresentante non fossero a lui riconducibili. Ha quindi negato di essere debitrice della somma richiesta con la fattura inviatale da per non aver mai sottoscritto i citati documenti contrattuali. CP_1 Più nello specifico, l'attrice ha dedotto di avere in effetti concluso con il concessionario Parte_2 un contratto di noleggio di un autoveicolo in data 10/3/2022, ritenendo tale opzione
[...] CP_1 di noleggio più vantaggiosa rispetto alla proposta di acquisto dello stesso veicolo (versata in atti sub doc. 1 fasc. I grado . Ha sostenuto che tuttavia tale contratto di noleggio era stato da essa Pt_1 risolto unilateralmente con lettera trasmessa il 27.4.2022 a causa del mancato rispetto del termine essenziale per la consegna dell'auto.
4 Ha sostenuto che il contratto di noleggio n. 136325, datato anch'esso 10/3/2022 e posto dalla convenuta a fondamento della propria pretesa creditoria, trasmesso via e-mail da CP_1 quest'ultima in data 2/8/2022, era un diverso contratto, mai sottoscritto e quindi a lei non opponibile.
si è costituita tardivamente in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti operata da CP_1
chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti. CP_6
Il Tribunale di Milano, con la pronuncia gravata, ha rilevato che non aveva prodotto in atti il Pt_1 contratto di cui aveva contestato la sottoscrizione né comunque efficacemente provato – pur essendo gravata dal relativo onere - che la fattura n. 20220703328V3 fosse stata emessa in assenza di un contratto validamente sottoscritto. Ha ritenuto inammissibile l'unico capitolo di prova articolato da trattandosi di “una testimonianza de relato ex parte. Tale testimonianza riporta la questione al Pt_1 punto di partenza: tutto si baserebbe sulle dichiarazioni della parte, che in quanto pro se non hanno alcuna attendibilità”.
2. A sostegno dell'impugnazione proposta ha articolato tre motivi di censura: Pt_1
- con il primo motivo, lamenta che il giudice abbia mal valutato le risultanze processuali in atti, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, sia il contratto di noleggio n. 136325 sia le condizioni generali dello stesso, asseritamente recanti la falsa firma, erano stati prodotti in atti sub. doc. n. 12. Il Tribunale avrebbe dunque dovuto accertare la presenza di tali documenti e “vagliare l'efficacia del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. formulato da essa;
Pt_1
- con il secondo motivo, afferma che sarebbe stato onere di chiedere Pt_1 CP_1 tempestivamente la verificazione della sottoscrizione apposta sul contratto di noleggio n. 136325 da essa disconosciuta. Non essendo ciò avvenuto, secondo la tesi dell'appellante il giudice avrebbe dovuto prenderne atto e accogliere la domanda attorea;
- infine, con il terzo motivo, l'appellante chiede venga disposta la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, tenuto conto della condotta processuale assunta dalla , CP_1 costituitasi tardivamente.
3. si è costituita tempestivamente nel presente giudizio di appello, chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione proposta da e proponendo appello incidentale, articolato in tre motivi con Pt_1 cui ripropone – nel caso di accoglimento dell'impugnazione dell'attrice – le questioni proposte in via subordinata in primo grado e non esaminate dal Tribunale. L'appellata chiede in particolare dichiararsi la nullità dell'atto di citazione in primo grado per mancato rispetto dei termini a comparire, lamenta l'omessa pronuncia del giudice sulla domanda di riunione ex art. 40 c.p.c del procedimento in oggetto con il procedimento di cui al n. R.G. 241/2023 pendente davanti al Tribunale di Torre Annunziata tra e il concessionario ed Pt_1 Parte_2 infine deduce l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento e declaratoria di intervenuta violazione del litisconsorzio necessario nei confronti della società chiedendo – se Parte_2 ritenuto opportuno – di integrare il contraddittorio in questa fase.
4. All'udienza del 17/12/2024, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'appello è infondato. I primi due motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi.
Occorre preliminarmente rilevare che ha effettivamente prodotto in primo grado, sub doc. n. Pt_1
12, il contratto n. 136325 datato 10/3/2022, ovvero il contratto di noleggio sulla cui base è stata emessa la fattura n. 20220703328V3 del 5/10/2022 contestata dall'odierna appellante. L'errore in cui
è incorso in Tribunale, tuttavia, non porta ad una decisione diversa da quella oggetto di impugnazione.
5 ha invero asserito di aver concluso un diverso contratto di noleggio nella stessa data di quello Pt_1 prodotto sub doc. 12, ma tale contratto non è stato prodotto atti: sostenendo di aver aderito a diverse condizioni di noleggio, l'attrice ha sempre fatto riferimento al contenuto del doc. n. 1 prodotto in primo grado, che però consiste nella proposta d'acquisto di un veicolo che la stessa sostiene di Pt_1 non aver accettato, e che non risulta peraltro sottoscritta.
Inoltre, nella descrizione della causale del bonifico di anticipo noleggio prodotto in atti da (doc. Pt_1
2) si riscontra il medesimo codice cliente n. 716645 riportato nell'intestazione del contratto di noleggio prodotto sub doc. 12 (sulla cui base è stata emessa la fattura contestata). Tale codice cliente è invece assente nella proposta d'acquisto depositata sub doc.1. È dunque inverosimile che Pt_1 non abbia “mai visto” – come sostenuto - il contratto sub doc. 12, né la stessa ha mai allegato ancor prima che dimostrato che il diverso contratto asseritamente sottoscritto (e mai prodotto) recasse il medesimo codice cliente riportato nella causale del bonifico di anticipo noleggio. A tale carenza di allegazione e prova già evidenziata dal Tribunale, si aggiunge la seguente ulteriore considerazione: l'attrice ha chiesto in primo grado di “accertare e dichiarare, per i fatti di cui in narrativa, l'inesistenza e/o nullità del contratto comunicato dalla in Controparte_1 data 4.8.2022 e l'assoluta non debenza da parte della ditta individuale dell'importo di € Pt_1
9.713,50 a titolo di penale di cui alla fattura elettronica n. 20220703328V3 del 5.10.2022 emessa dalla , illegittima in ogni sua apposizione e fondata su di un contratto di Controparte_1 noleggio da essa mai visto, conosciuto e sottoscritto”; con l'azione esperita, quindi, l'attrice ha Pt_1 chiesto accertarsi la nullità per falsità della sottoscrizione di un contratto che essa stessa ha prodotto agli atti, assumendo che sia a sé non opponibile.
Alla luce di ciò, non risulta possibile ritenere che abbia effettuato un valido disconoscimento Pt_1 della sottoscrizione del contratto da essa prodotto in giudizio. Ed invero l'art. 214 comma 1 c.p.c. testualmente prescrive che “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”. Tale norma, per come interpretata dalla Suprema Corte da ultimo con sentenza n. 24539/2016, richiede, quale presupposto di efficacia del disconoscimento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura privata, la circostanza che la stessa sia stata prodotta dalla parte la quale abbia inteso valersene nei confronti dell'apparente sottoscrittore. A fronte di un documento apparentemente sottoscritto dalla parte stessa che lo produce in giudizio, grava invece su di essa l'onere di dimostrare la sua non autenticità, secondo l'ordinario criterio di riparto degli oneri probatori. La Corte di Cassazione si è così espressa con la citata pronuncia: “Dall'esame dell'impugnata sentenza (pagina 17) si evince che i bonifici in ordine quali la deduceva la falsità della firma, CP_7
e che non erano stati sottoposti all'esame del c.t.u. grafologo, erano stati prodotti dalla stessa CP_7
È evidente, pertanto, che - a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito - non trovano applicazione, al riguardo, gli articoli 214 e 215 c.p.c., che presuppongono, come del resto l'articolo 2702 c.c., che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore. Ne discende che la banca non aveva alcun onere di proporre l'istanza di verifica ex articolo 216 c.p.c., e che era la a dover provare - con gli CP_7 ordinari mezzi di prova, atteso che il mancato riconoscimento del documento rendeva non esperibile la querela di falso - la non autenticità della sottoscrizione da lei apparentemente apposta (Cass. 12471/2001; 974/2008).”. Se è infatti vero che chi assuma la falsità della firma apposta in proprio nome su un documento non
è tenuto ad attendere di essere convenuto in giudizio da chi vanti una pretesa sulla base del documento stesso per poi operarne il disconoscimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c., potendo invece assumere l'iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione, è altrettanto indubbio che, in tale eventualità, la domanda proposta resta regolata dalle norme ordinarie in materia di riparto degli oneri probatori. Non potrà dunque la parte limitarsi a disconoscere la sottoscrizione del documento da essa stessa prodotto e attendere l'eventuale domanda di verificazione
6 della controparte, ma dovrà fornire prova – quantomeno indiziaria – della falsità delle firme contestate. Il secondo motivo di impugnativa non può quindi essere accolto e va condivisa la decisione del giudice di primo grado laddove ha ritenuto non provata la domanda di accertamento della nullità del contratto di noleggio e delle condizioni generali ad esso allegate, avendo articolato un unico Pt_1 capitolo di prova testimoniale del seguente tenore “vero è che il sig. , nella sua Parte_1 qualità di titolare della apprendeva dell'esistenza del contratto di noleggio n. 136325 e CP_2 delle accluse condizioni generali di contratto (cfr. doc. n. 12), da lui mai personalmente sottoscritti, solo a seguito della missiva inoltrata dalla in data 4.8.2022 di cui i Controparte_1 suddetti documenti costituivano allegato”; capitolo di prova che correttamente il Tribunale non ha ammesso, consistendo in una testimonianza de relato actoris come tale non attendibile.
In definitiva, i primi due motivi di appello vanno rigettati non avendo assolto all'onere di Pt_1 provare i fatti costitutivi della propria domanda di nullità e di accertamento negativo del credito: come sopra esposto, il contratto di noleggio sulla cui base è stata emessa la fattura di cui è causa non è stato efficacemente contestato da la quale non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare la falsità Pt_1 delle firme ad esso apposte. A tale riguardo, si richiama la pronuncia della Suprema Corte n. 9201/2015: “In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda.”.
Anche il terzo motivo di appello va rigettato, in quanto le spese di lite, sia pure per la sola fase decisoria, sono state correttamente poste a carico integrale della soccombente non ravvisandosi Pt_1 elementi che possano giustificare la chiesta compensazione.
All'integrale rigetto dell'appello principale segue l'assorbimento dei motivi di appello incidentale formulati da che peraltro rappresentano la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle CP_1 stesse questioni proposte e non esaminate in primo grado.
6. Le spese processuali del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 tenendo conto, oltre al valore della controversia – euro € 9.713,50 – dei parametri medi per fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei parametri minimi per fase di trattazione. Le spese si liquidano quindi in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva,
€ 922,00 per fase di trattazione ed € 1.911,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. Ricorrono altresì le condizioni, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n.115/2002 (inserito dall'art.1, co.17, l. 228/2012), per la sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7215/2023, pubblicata il Parte_1
21/09/2023, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
7 2. CONDANNA l'appellante al pagamento in favore di Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Controparte_1 complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase di trattazione ed € 1.911,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Maria Grazia Federici
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