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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 10095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10095 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA-
I ^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr.ssa Elisabetta Capaccioli , ha pronunciato la seguente sentenza a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 13/10/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 6932 R.G. dell'anno 2025, e vertente
Tra
Parte_1
( Avv. N. Giannaccaro )
opponente
e
( Avv. A. Natale) Controparte_1
opposto Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 203/2025 (n. 45201/2024 R.G.), emesso il 10/1/2025 dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, e notificato il 17/1/2025 con cui le Controparte_1 ingiungeva il pagamento della somma di € 64 332,24 ,oltre accessori e spese a titolo di retribuzione di luglio , agosto, settembre 2024 , TFR e competenze di fine rapporto .
A sostegno dell'opposizione deduceva che il contratto del 30 marzo 2018 prodotto in sede monitoria “risulta manipolato ossia sono stati opportunamente eliminati gli importi corrispondenti alle voci retributive, sicchè è doveroso mettere in discussione la buona fede e correttezza del dipendente ” . Contestava le risultanze delle buste paga ,pur provenienti da essa opponente , esponendo che nel maggio 2024 era stato rimosso dall'incarico il precedente amministratore,
che aveva posto in essere operazioni economiche a danno della Controparte_2 società incluso il contratto di revisione delle condizioni economiche sottoscritto con l'opposto il 24/11/2023 . Deduceva che le somme rivendicate in sede monitoria non erano dovute perché eccessive rispetto a quanto eventualmente dovuto;
in particolare deduceva che “da aprile 2023 a dicembre 2023 il dipendente ha percepito€68.059,07 di cui, CP_1 probabilmente ,una parte più corposa per la campagna estiva 2023, a mente che per gli altri mesi NON ESTIVI avrebbe dovuto percepire una paga base lorda di € 1.800,00, sicchè anche a voler considerare che vi sono inserite eventuali spese,che però dovranno essere documentate ,non vi è chi non veda che il ricorrente ha percepito importi molto più elevati di quelli spettanti, come pure per l'anno 2024 risulta dagli estratti conto che fino a maggio 2024 sono stati percepiti € 44.468,00, dunque a mente che l'accordo del 24novembre 2023, che in questa sede espressamente si impugna di cui si chiede l'annullamento, prevedeva un corrispettivo di € 85.000,00 per campagna estiva da maggio a ottobre 2024,considerato che la campagna estiva dell'anno 2024 non si è svolta,considerato, altresì, che nel predetto contratto risulta la condizione riportata al terzo rigo “–minimo garantito € 100.000,00 netti in caso di attività AIB 12 mesi annui (campagna invernale e campagna estiva)….”è oltremodo palese che, in assenza di attività AIB, tali compensi non sono dovuti, al più è dovuta la paga base lorda prevista dal contratto madre sottoscritto nell'anno 2018!!! ” Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse : “preliminarmente annullare il contratto intervenuto il 24 novembre 2023, per essere lo stesso eccessivamente oneroso rispetto alla prestazione resa dal dipendente,
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto al Sig. , per aver percepito Controparte_1 tutto quanto ad esso spettante in dipendenza del cessato rapporto di lavoro,
- in subordine accertare che l'importo dovuto è notevolmente minore rispetto a quello portato nel ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso in danno della Parte_1
- accertare e dichiarare che ha percepito somme in eccedenza rispetto Controparte_1 al corrispettivo contrattualmente stabilito;
- all'esito di tali verifiche dichiarare la compensazione con eventuali somme dovute al ricorrente/opposto dall'odierna opponente;
- condannare al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_1 giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.” Si costituiva l 'opposto eccependo la tardività dell'opposizione e contestando diffusamente il ricorso in fatto e diritto . Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte alle spese di lite da distrarsi ed al risarcimento del danno per lite temeraria All'udienza dell'17/6/2025 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e la causa veniva rinviata per discussione con le modalità della trattazione scritta .
L'eccezione di tardività dell'opposizione è infondata essendo stato depositato il ricorso il 26/2/2025 e quindi entro il 40 giorno dalla notifica del d.i. opposto del 17/1/2025 .
Nel merito il ricorso non è meritevole di accoglimento .
Deve premettersi che sono evidentemente inopponibili in questa sede al lavoratore opposto i rapporti intercorsi tra la società opponente ed altri soggetti ( fisici o giuridici ) e le sottostanti situazioni giuridiche che oltre a non essere state accertate – a quanto consta in sede giudiziaria – certamente non rientrano nella competenza funzionale di questo Giudice. Ciò chiarito deve rilevarsi che irrilevante e del tutto indimostrato è l'assunto circa la manipolazione da parte dell'opposto del contratto del 30 marzo 2018 . Le confuse contestazioni mosse da parte ricorrente in ordine percezione da parte dell'opposto di retribuzioni eccedenti quanto spettante nel corso del rapporto di lavoro sono del tutto generiche , non essendo stato allegato alcunchè di specifico circa i titoli degli importi asseritamente non dovuti ed il mese di erogazione . Infondato è il richiamo all'eccessiva onerosità dei compensi rispetto alle prestazioni rese quale motivo di annullamento del contratto del 23/11/2023 atteso che nulla è stato dedotto circa avvenimenti straordinari e imprevedibili che avrebbero determinato tale sopravvenuta eccessiva onerosità ; oltretutto tale richiesta è avanzata a prestazione lavorativa già eseguita . La pretesa monitoria si fonda sulle busta paga emesse da parte datoriale prodotte fin dal giudizio monitorio nonché sui contratti versati in atti dalla stessa società opponente . Ad abundantiam si rileva che l' estratto conto corrente bancario è essere documento privo di valenza legale e di efficacia probatoria in quanto proveniente dalla stessa opponente , come pure privi di efficacia probatoria sono i prospetti contabili versati in atti dall'opponente . Pertanto non resta che addivenire al rigetto del ricorso . Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza Tenuto conto delle prove documentali offerte dall'opposto sin dalla fase monitoria e della indeterminatezza e palese infondatezza delle argomentazioni svolte nel presente giudizio di opposizione parte opponente deve essere condannata al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c . liquidato d'ufficio come da dispositivo .
PQM
respinge il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente idoneo all'esecuzione ;
condanna la società opponente al pagamento in favore del procuratore antistatario dell'opposto di € 7700,00 , oltre rimb forf iva e cpa , per compensi professionali nonché al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c . liquidato d'ufficio in € 1000,00. Roma , 13/10/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta. Capaccioli