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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/04/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 13600/2021, tra
(CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ANDREA PIANESE (CF:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._2 nell'atto introduttivo
PARTE ATTRICE
e
(CF: Controparte_1 C.F._3
CF: ), Parte_2 C.F._4 in proprio e nella qualità di eredi della sig.ra , Persona_1 rappresentati e difesi – come da procura in atti – dall'avv. PASQUALE PARISI (CF:
) e (CF: C.F._5 Controparte_2
, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._6 nella comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, il sig. PT
ha adito il Tribunale per sentire accolte le seguenti conclusioni:
[...]
1. sentir accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'operare della garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., ovvero il presentarsidegli ulteriori e successivi gravi difetti di costruzione, manifestatisi solo dopo la pubblicazione della sentenza n. 493/2019;
2. sentir accertare i vizi denunciati e che i detti lavori di apposizione delle tegole ardesiate sono stati eseguiti non a regola d'arte dalla Controparte_3 3. sentir accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno subito dal sig. ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, di riflesso, la responsabilità della soc. PT [...] ai sensi dello stesso articolo;
P_
4. per l'effetto, sentir condannare i sigg. , e Controparte_1 Persona_1 Pt_2 Contr
in qualità di soci della estinta soc. nei limiti delle quote di cui
[...] P_ sono rispettivamente titolari, a risarcire l'ulteriore danno causato al sig. PT
, che si quantifica mediamente in € 12.500,00, oltre iva,o a quella
[...] minore/maggiore somma che verrà accertata a mezzo di CTU,di cui sin d'ora si chiede la nomina, sempre defalcata la somma già liquidata per i distaccamenti già accertati nella sentenza n. 493/2019;
5. Sentir condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi professionali, con attribuzione.
2. In punto di fatto, parte attrice premette: a) di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in Giugliano in Campania al Corso Campano n. 733, identificata al Catasto al foglio 62, p.lla 391; b) che l'immobile fu realizzato nel giugno 2014 dalla società “in virtù di contratto informale con il proprio genitore, P_
, avente ad oggetto la realizzazione di una casa rurale, con Persona_2 annesse pertinenze agricole, successivamente donata all'istante”; c) che tra la suddetta società ed il sig. è già stata pronunciata una Persona_2 sentenza avente ad oggetto la pretesa creditoria vantata dalla prima nei confronti del secondo e che nell'ambito del giudizio l'acquirente deduceva “l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta costruttrice e, quindi, giustificava il mancato pagamento di eventuali saldi ancora spettanti all'impresa appaltatrice” e
“otteneva la decurtazione della somma necessaria per la riparazione dei vizi denunciati dalla somma da corrispondere alla società”; d) che in data 1.8.2016 l'odierno attore riceveva in donazione l'immobile in questione;
e) che nell'ambito del predetto giudizio il CTU verificava “una criticità legata al distaccamento degli elementi”, relativamente al manto di copertura del tetto al falde;
f) successivamente, e precisamente nel mese di ottobre 2020, a seguito della caduta di alcune tegole, parte attrice aveva modo di verificare che “i vizi di costruzione del manto di copertura del tetto erano (…) molto più gravi di quelli accertati dalla CTU nell'anteriore giudizio”; g) in sede di accertamento tecnico preventivo, intentato sempre dall'odierno attore, è emerso che la società convenuta è stata posta in liquidazione in data 18.7.2019 e cancellata dal Registro delle imprese in data 7.6.2021, donde la necessità di individuare i soci responsabili e le relative quote.
3. In punto di diritto, l'attore deduce la sussistenza di vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c. e l'operatività della relativa garanzia, nei limiti indicati – quanto all'attivo da distribuire ed alle relative quote in capo ai soci – nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
4. Si sono costituiti i sig.ri e quest'ultimo Controparte_1 Parte_2 anche in qualità di erede dalla sig.ra ) i quali hanno dedotto: a) Persona_3
l'assoluta infondatezza della domanda;
b) la sussistenza del giudicato;
c) la decadenza dall'azione; d) la prescrizione ex art. 1667 e 1669 c.c.
5. Con provvedimento del 21.3.2022, il GI formulava una proposta conciliativa, sul rilievo che: 1) dalla documentazione depositata dalla stessa parte attrice risulta che in ordine alla questione relativi ai vizi delle opere realizzate dalla società
[...]
(poi sciolta e di cui sono successori le parti convenute) in Giugliano in P_
Campania, (alla via Pozzolaniello-lato Qualiano) al Corso Campano 733 (attualmente di proprietà di ) è stata già pronunciata sentenza pacificamente Parte_1 passata in giudicato (n. 493/2019 pubblicata dal Tribunale di Napoli Nord il 19.02.2019); 2) in detta sentenza era stato anche accertato e riconosciuto un vizio avente ad oggetto il manto di copertura del tetto a falde per il distaccamento degli elementi rispetto al quale il CTU aveva anche individuato e stimato i lavori necessari per la rimozione del difetto;
3) che il giudicato della sentenza copre anche il dedotto e il deducibile e, dunque, l'ammissibilità della domanda volta ad accertare un ulteriore vizio delle opere realizzate dall'appaltatore postula la prova che tale vizio non solo non è stato dedotto (e non si era manifestato) ma anche che non era presente o individuabile.
6. Le parti non accettavano tale proposta e chiedevano l'ammissione dei mezzi istruttori;
si procedeva quindi dapprima all'assunzione della prova testimoniale e poi all'espletamento di una CTU in merito ai quesiti indicati nella ordinanza del 14.3.2023.
7. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.9.2024 e poi a quella del 18.11.2024; la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 7.1.2025; negli scritti conclusionali le parti si sono riportate ai rispettivi asserti difensivi e concluso in conformità.
8. La domanda è inammissibile, dovendo trovare accoglimento la preliminare eccezione di un precedente giudicato tra le parti.
9. Difatti, per quanto emerso nella presente sede, in base a quanto allegato e provato dalle parti, deve rilevarsi: a) che nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza n. 493/2019 fu rilevato un difetto inerente al manto di copertura a falde e dunque la questione relativa alle tegole aveva formato oggetto di giudicato tra le parti (circostanza rilevata anche nel presente giudizio, come sopra ricordato, ai fini della formulazione di una proposta conciliativa, come dettagliatamente indicato al par. 5); b) che l'appello presentato avverso la predetta decisione si è concluso, come documentato, con la reiezione dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale con la riduzione dell'importo corrispondente ai ponteggi;
c) che l'impugnazione incidentale proposta (allegata in atti) non riguardava i vizi relativi al tetto, con la conseguenza che sul punto deve ritenersi intervenuto il giudicato;
d) che, per quanto possa rilevare, in sede di ATP (proposta per l'accertamento preventivo dei danni di cui si chiede il ristoro nella presente sede), il Tribunale aveva modo di chiarire che “il presente giudizio sembra una riproposizione delle medesime questioni già analizzate dal CTU e non accolte rispetto agli interventi di risanamento che la parte interessata riteneva necessari ed aventi un valore superiore rispetto a quanto accertato nella sentenza citata e nel presupposto accertamento eseguito in sede di CTU”, donde la necessità di dover prendere atto “in via pregiudiziale dell'avvenuto giudicato e della conseguente improponibilità inammissibilità della domanda sempre relativa alle tegole, per evidente violazione del principio del ne bis in idem”.
10. Alla luce di quanto detto appare quindi conferente rispetto alla fattispecie il principio, affermato dalla giurisprudenza, secondo cui “il giudicato 'copre il dedotto e il deducibile', ossia riguarda l'azione quale è stata concretamente esercitata sul fondamento dei fatti costitutivi allegati e di tutti quei fatti che, sia perché semplici o secondari, sia perché convergenti nel costituire un unico diritto o nel produrre il medesimo effetto giuridico, devono intendersi implicitamente inclusi nella medesima causa petendi;
pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (Cass. 27.12.2024, n. 10418).
11. Non sono emersi, dalla prospettazione di parte attrice, elementi utili a far ritenere che il danno lamentato in questa sede fosse distinto da quello dedotto o deducibile in via di eccezione nel pregresso giudizio (e non fatto oggetto di appello incidentale) né che il suo manifestarsi (o aggravarsi) sia legato all'inadempimento del costruttore e non (o semmai e non anche) all'omesso espletamento degli interventi manutentivi indicati dal CTU del primo giudizio (aspetto, anche quest'ultimo, già rilevato dal Giudice in sede di ATP).
12. In definitiva, per le ragioni dette, la domanda proposta è inammissibile.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, avuto riguardo allo scaglione di riferimento ed applicata la riduzione del 40% in ragione dell'applicazione del principio della ragione più liquida, le stesse sono liquidate in complessivi euro 3.046,20.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 13600/2021, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la domanda introduttiva inammissibile;
2. CONDANNA l'attore alla refusione in favore dei convenuti delle spese di lite, quantificate in complessivi euro 3.046,20, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
3. PONE definitivamente a carico di parte attrice i compensi per la CTU, come liquidati con decreto del 24.10.2023.
Così deciso in Aversa, il 23.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 13600/2021, tra
(CF: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ANDREA PIANESE (CF:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._2 nell'atto introduttivo
PARTE ATTRICE
e
(CF: Controparte_1 C.F._3
CF: ), Parte_2 C.F._4 in proprio e nella qualità di eredi della sig.ra , Persona_1 rappresentati e difesi – come da procura in atti – dall'avv. PASQUALE PARISI (CF:
) e (CF: C.F._5 Controparte_2
, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._6 nella comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, il sig. PT
ha adito il Tribunale per sentire accolte le seguenti conclusioni:
[...]
1. sentir accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'operare della garanzia prevista dall'art. 1669 c.c., ovvero il presentarsidegli ulteriori e successivi gravi difetti di costruzione, manifestatisi solo dopo la pubblicazione della sentenza n. 493/2019;
2. sentir accertare i vizi denunciati e che i detti lavori di apposizione delle tegole ardesiate sono stati eseguiti non a regola d'arte dalla Controparte_3 3. sentir accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno subito dal sig. ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, di riflesso, la responsabilità della soc. PT [...] ai sensi dello stesso articolo;
P_
4. per l'effetto, sentir condannare i sigg. , e Controparte_1 Persona_1 Pt_2 Contr
in qualità di soci della estinta soc. nei limiti delle quote di cui
[...] P_ sono rispettivamente titolari, a risarcire l'ulteriore danno causato al sig. PT
, che si quantifica mediamente in € 12.500,00, oltre iva,o a quella
[...] minore/maggiore somma che verrà accertata a mezzo di CTU,di cui sin d'ora si chiede la nomina, sempre defalcata la somma già liquidata per i distaccamenti già accertati nella sentenza n. 493/2019;
5. Sentir condannare i convenuti al pagamento delle spese e dei compensi professionali, con attribuzione.
2. In punto di fatto, parte attrice premette: a) di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in Giugliano in Campania al Corso Campano n. 733, identificata al Catasto al foglio 62, p.lla 391; b) che l'immobile fu realizzato nel giugno 2014 dalla società “in virtù di contratto informale con il proprio genitore, P_
, avente ad oggetto la realizzazione di una casa rurale, con Persona_2 annesse pertinenze agricole, successivamente donata all'istante”; c) che tra la suddetta società ed il sig. è già stata pronunciata una Persona_2 sentenza avente ad oggetto la pretesa creditoria vantata dalla prima nei confronti del secondo e che nell'ambito del giudizio l'acquirente deduceva “l'inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta costruttrice e, quindi, giustificava il mancato pagamento di eventuali saldi ancora spettanti all'impresa appaltatrice” e
“otteneva la decurtazione della somma necessaria per la riparazione dei vizi denunciati dalla somma da corrispondere alla società”; d) che in data 1.8.2016 l'odierno attore riceveva in donazione l'immobile in questione;
e) che nell'ambito del predetto giudizio il CTU verificava “una criticità legata al distaccamento degli elementi”, relativamente al manto di copertura del tetto al falde;
f) successivamente, e precisamente nel mese di ottobre 2020, a seguito della caduta di alcune tegole, parte attrice aveva modo di verificare che “i vizi di costruzione del manto di copertura del tetto erano (…) molto più gravi di quelli accertati dalla CTU nell'anteriore giudizio”; g) in sede di accertamento tecnico preventivo, intentato sempre dall'odierno attore, è emerso che la società convenuta è stata posta in liquidazione in data 18.7.2019 e cancellata dal Registro delle imprese in data 7.6.2021, donde la necessità di individuare i soci responsabili e le relative quote.
3. In punto di diritto, l'attore deduce la sussistenza di vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c. e l'operatività della relativa garanzia, nei limiti indicati – quanto all'attivo da distribuire ed alle relative quote in capo ai soci – nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
4. Si sono costituiti i sig.ri e quest'ultimo Controparte_1 Parte_2 anche in qualità di erede dalla sig.ra ) i quali hanno dedotto: a) Persona_3
l'assoluta infondatezza della domanda;
b) la sussistenza del giudicato;
c) la decadenza dall'azione; d) la prescrizione ex art. 1667 e 1669 c.c.
5. Con provvedimento del 21.3.2022, il GI formulava una proposta conciliativa, sul rilievo che: 1) dalla documentazione depositata dalla stessa parte attrice risulta che in ordine alla questione relativi ai vizi delle opere realizzate dalla società
[...]
(poi sciolta e di cui sono successori le parti convenute) in Giugliano in P_
Campania, (alla via Pozzolaniello-lato Qualiano) al Corso Campano 733 (attualmente di proprietà di ) è stata già pronunciata sentenza pacificamente Parte_1 passata in giudicato (n. 493/2019 pubblicata dal Tribunale di Napoli Nord il 19.02.2019); 2) in detta sentenza era stato anche accertato e riconosciuto un vizio avente ad oggetto il manto di copertura del tetto a falde per il distaccamento degli elementi rispetto al quale il CTU aveva anche individuato e stimato i lavori necessari per la rimozione del difetto;
3) che il giudicato della sentenza copre anche il dedotto e il deducibile e, dunque, l'ammissibilità della domanda volta ad accertare un ulteriore vizio delle opere realizzate dall'appaltatore postula la prova che tale vizio non solo non è stato dedotto (e non si era manifestato) ma anche che non era presente o individuabile.
6. Le parti non accettavano tale proposta e chiedevano l'ammissione dei mezzi istruttori;
si procedeva quindi dapprima all'assunzione della prova testimoniale e poi all'espletamento di una CTU in merito ai quesiti indicati nella ordinanza del 14.3.2023.
7. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.9.2024 e poi a quella del 18.11.2024; la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 7.1.2025; negli scritti conclusionali le parti si sono riportate ai rispettivi asserti difensivi e concluso in conformità.
8. La domanda è inammissibile, dovendo trovare accoglimento la preliminare eccezione di un precedente giudicato tra le parti.
9. Difatti, per quanto emerso nella presente sede, in base a quanto allegato e provato dalle parti, deve rilevarsi: a) che nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza n. 493/2019 fu rilevato un difetto inerente al manto di copertura a falde e dunque la questione relativa alle tegole aveva formato oggetto di giudicato tra le parti (circostanza rilevata anche nel presente giudizio, come sopra ricordato, ai fini della formulazione di una proposta conciliativa, come dettagliatamente indicato al par. 5); b) che l'appello presentato avverso la predetta decisione si è concluso, come documentato, con la reiezione dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale con la riduzione dell'importo corrispondente ai ponteggi;
c) che l'impugnazione incidentale proposta (allegata in atti) non riguardava i vizi relativi al tetto, con la conseguenza che sul punto deve ritenersi intervenuto il giudicato;
d) che, per quanto possa rilevare, in sede di ATP (proposta per l'accertamento preventivo dei danni di cui si chiede il ristoro nella presente sede), il Tribunale aveva modo di chiarire che “il presente giudizio sembra una riproposizione delle medesime questioni già analizzate dal CTU e non accolte rispetto agli interventi di risanamento che la parte interessata riteneva necessari ed aventi un valore superiore rispetto a quanto accertato nella sentenza citata e nel presupposto accertamento eseguito in sede di CTU”, donde la necessità di dover prendere atto “in via pregiudiziale dell'avvenuto giudicato e della conseguente improponibilità inammissibilità della domanda sempre relativa alle tegole, per evidente violazione del principio del ne bis in idem”.
10. Alla luce di quanto detto appare quindi conferente rispetto alla fattispecie il principio, affermato dalla giurisprudenza, secondo cui “il giudicato 'copre il dedotto e il deducibile', ossia riguarda l'azione quale è stata concretamente esercitata sul fondamento dei fatti costitutivi allegati e di tutti quei fatti che, sia perché semplici o secondari, sia perché convergenti nel costituire un unico diritto o nel produrre il medesimo effetto giuridico, devono intendersi implicitamente inclusi nella medesima causa petendi;
pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (Cass. 27.12.2024, n. 10418).
11. Non sono emersi, dalla prospettazione di parte attrice, elementi utili a far ritenere che il danno lamentato in questa sede fosse distinto da quello dedotto o deducibile in via di eccezione nel pregresso giudizio (e non fatto oggetto di appello incidentale) né che il suo manifestarsi (o aggravarsi) sia legato all'inadempimento del costruttore e non (o semmai e non anche) all'omesso espletamento degli interventi manutentivi indicati dal CTU del primo giudizio (aspetto, anche quest'ultimo, già rilevato dal Giudice in sede di ATP).
12. In definitiva, per le ragioni dette, la domanda proposta è inammissibile.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, avuto riguardo allo scaglione di riferimento ed applicata la riduzione del 40% in ragione dell'applicazione del principio della ragione più liquida, le stesse sono liquidate in complessivi euro 3.046,20.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al RG n. 13600/2021, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la domanda introduttiva inammissibile;
2. CONDANNA l'attore alla refusione in favore dei convenuti delle spese di lite, quantificate in complessivi euro 3.046,20, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
3. PONE definitivamente a carico di parte attrice i compensi per la CTU, come liquidati con decreto del 24.10.2023.
Così deciso in Aversa, il 23.4.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta