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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione ex art.281sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8993 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
, in proprio e in qualità di genitore esercente la patria Parte_1
podestà del minore , Persona_1 Parte_2
solo in qualità di genitore esercente la patria podestà del minore
[...]
, , , in Persona_1 Parte_3 Controparte_1
proprio e in qualità di genitore esercente la patria podestà dei minori
[...]
, e , Persona_2 Persona_3 Controparte_2 [...]
, solo in qualità di genitore esercente la patria podestà dei minori Persona_4
, e , e Persona_2 Persona_3 Controparte_2
, CP_3
con il proc. dom. avv. Eduardo Dromi
- attori -
e
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova Controparte_4
1 - convenuto -
e con l'intervento del P.M. sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti convenivano in giudizio il esponendo Controparte_4
- di essere tutti discendenti (diffusamente delineando la linea di discendenza in ricorso) di - cittadina italiana nata a [...] il Persona_5
20.7.1850 - che, pur essendo emigrata in Argentina, non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
- di avere conseguentemente tutti diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
- di non aver potuto ottenere per via consolare a cagione della perdita della cittadinanza italiana patita dalla comune ascendente sopra menzionata1 a cagione di norme che, tuttavia, la Corte Costituzionale aveva notoriamente dichiarato illegittime nel corso degli anni2.
Su detti presupposti in fatto, e con la produzione di documentazione a sostegno delle proprie allegazioni, i ricorrenti domandavano riconoscersi in proprio favore la cittadinanza italiana, con l'ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle conseguenti dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. 1 Gli odierni ricorrenti non possono conseguire la cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare a causa della vigenza della L. 555/1912, che prevedeva la perdita automatica della cittadinanza per la donna italiana sposata con straniero, impedendo la trasmissione ai figli nati prima del 1948; la via amministrativa sarebbe stata comunque preclusa, come confermato dalla giurisprudenza e dalla prassi consolare.
2 Il si costituiva in giudizio Controparte_4
- domandando di ordinare ai ricorrenti la produzione del certificato di non naturalizzazione dell'avo, essendo insufficiente a dimostrare il mantenimento della cittadinanza italiana la sola documentazione, operata dai ricorrenti, della omessa menzione del nominativo del proprio avo nei registri elettorali argentini;
- rimettendosi, comunque, al prudente apprezzamento del Tribunale in ordine alla fondatezza della domanda svolta dai ricorrenti.
* * * * *
Considerato che
- è corretta l'individuazione del Giudice territorialmente competente;
posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, e che il dante causa è nato a [...]
UR (GE), facente parte del Distretto di Corte d'Appello di Genova, il Foro
competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Genova, Sezione
specializzata in materia di immigrazione;
- non ricorrono contestazioni in ordine al contenuto, estensione e validità delle procure alle liti in atti, che in ogni caso risultano valide ed efficaci ai fini di causa;
- non è contestata in giudizio (e risulta adeguatamente rappresentata e provata in forza della documentazione prodotta (costituita da atti di nascita, matrimonio e morte che attestano la discendenza diretta dall'avo italiano fino agli attuali ricorrenti) la linea di discendenza invocata dai ricorrenti a fondamento della propria domanda di acquisto della cittadinanza iure sanguinis;
3 - non risultano contestati (e sono provati in modo idoneo le vicende e il meccanismo di trasmissione del diritto iure sanguinis dei ricorrenti;
ciò anche con particolare riferimento alla trasmissione per linea femminile per tramite di soggetto, , che in forza di norma dichiarata Persona_5
incostituzionale aveva illo tempore perso automaticamente la propria cittadinanza italiana, pacificamente posseduta (Corte Cost., 9 aprile 1975, n.
87; Corte Cost., 9 febbraio 1983, n. 30; Cass. civ., Sez. Un., 25 febbraio 2009,
n. 4466);
- al riguardo, si rileva in particolare che
▪ la signora , nata a [...] il [...] (doc.1 di Persona_5
parte ricorrente), era cittadina italiana nell'allora Regno di Sardegna,
essendosi solo successivamente, il 17 marzo 1861, costituito il Regno d'Italia,
e deve ritenersi aver acquisito la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario;
▪ nessun elemento, neppure indiziario o indiretto, consente di ipotizzare che la menzionata abbia in seguito rinunciato alla cittadinanza italiana, che dunque ha trasmesso iure sanguinis;
▪ in particolare, non può ritenersi che la abbia perso la Per_5
cittadinanza per essersi coniugata prima del 1948 (doc.2 di parte ricorrente)
con cittadino argentino (cfr. Corte Costituzionale n.87/1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno
1912, n.555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana
4 indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero);
▪ di conseguenza, va affermato che i discendenti della menzionata hanno regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadina italiana, e ciò anche per effetto della sentenza della
Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (com'è noto, tale legge è stata costantemente disapplicata con effetto retroattivo solo dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con prassi amministrativa implicante l'esclusione del riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli di madre cittadina italiana nati prima della suddetta data;
sul punto, tuttavia, la Corte di
Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale);
▪ le suddette sentenze, dunque, hanno stabilito il principio di diritto secondo cui la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'ha perduta per essersi coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della
5 norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi;
per lo stesso principio,
riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L.
555/1912, determinando il rapporto di filiazione la trasmissione all'interessato dello stato di cittadino che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
▪ dunque, nel caso in esame lo status civitatis, per rapporto di filiazione, si è
trasmesso ai discendenti odierni ricorrenti secondo la linea di discendenza riportata in ricorso e comprovata dalla documentazione allegata;
- la documentazione in atti consente quindi di ritenere adeguatamente provato,
sia il possesso per nascita della cittadinanza italiana in capo al comune capostipite (risultante dal doc.1 di parte ricorrente), sia Persona_5
l'assenza di elementi anche indirettamente indicativi della successiva perdita della cittadinanza da parte della predetta o dei suoi discendenti;
- va in particolare osservato che a) in termini generali va ricordato che l'intera disciplina sulla cittadinanza si è da sempre fondata nel nostro ordinamento sul concetto della trasmissione iure sanguinis (a partire dal Codice Albertino del 1837, passando per gli artt. 4 e 7
del cod. civ. de 1865, alla legge n. 555/1912 e la legge n. 91/1992);
conseguentemente, l'onere della prova è incentrato sulla dimostrazione della linea - continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass. Sez. Un. n. 4466/2009). Pertanto, ove la cittadinanza
6 sia rivendicata da un discendente: 1) spetta al discendente dimostrare soltanto di essere tale, quindi di essere discendente di un cittadino italiano;
2) incombe invece su parte resistente (controparte statale), che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (così
Sez. Un nelle sentenze gemelle del 24/08/2022 n. 25317 e 25318; v. pure, da ultimo, Cass.n.14194/243);
b) la predetta regola di ripartizione dell'onere della prova non risulta modificata con riferimento ai giudizi già pendenti al momento dell'entrata in vigore del d.l.n.36/2025 che ha introdotto modifiche, appunto, in ordine alla ripartizione di detto onere tra le parti del giudizio prevedendo che “Nelle controversie in
materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento
della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di
mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge” (art.19-
bis co.
2-ter del d.lgs.n.150/2011 come modificato dal d.l.n.36/2025); ciò in quanto la norma in questione, che incide direttamente sul diritto sostanziale fatto valere nel processo di riconoscimento della cittadinanza, non ha natura meramente processuale, con conseguente impossibilità di far valere il principio del tempus regit actum e necessità di applicare la previgente disciplina ai giudizi già in corso;
7 c) con specifico riferimento al caso in esame, il pacifico e consolidato principio di diritto secondo cui la cittadinanza italiana si perde solo per rinuncia espressa o integrazione di espressa previsione di legge (Cass. civ., Sez. Un.,
25 febbraio 2009, n. 4466; Cass. civ., Sez. I, 11 febbraio 2020, n. 3175; Cass.
civ., Sez. Un., 24 agosto 2022, n. 25317), in difetto di qualsiasi elemento anche solo indiziario in tale senso nel caso in esame, conduce a ritenere provato in modo adeguato il possesso della cittadinanza italiana dell'avo al momento della nascita dei discendenti, con ogni positiva conseguenza in punto trasmissione della cittadinanza e del diritto alla stessa;
la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara che i ricorrenti , , Parte_1 Persona_1 [...]
, , , Parte_3 Controparte_1 Persona_2
, , , in Persona_3 Controparte_2 CP_3
epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
8 - ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro Controparte_4
tempore e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente - in particolare,
l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casarza UR, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile,
della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 29.12.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il diritto alla cittadinanza iure sanguinis costituisce uno status permanente e imprescrittibile, con trasmissione anche per linea materna in virtù delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983 e delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4466/2009. In particolare, la normativa previgente è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui escludeva la trasmissione per linea materna o prevedeva la perdita automatica per matrimonio con straniero;
il diritto alla cittadinanza può essere riconosciuto anche per fatti anteriori al 1948, se la privazione è dipesa da una norma dichiarata incostituzionale. 3 “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.