Art. 5. (Stato di previsione del Ministero del bilancio e
della programmazione economica e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1989, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali suc- cessive variazioni, delle disponibilita' in conto residui e di cassa sul capitolo n. 7507 e dei fondi scritti in conto residui e in termini di competenza e da cassa sul capitolo n. 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.
4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e' altresi' autorizzato ad effettuare la ripartizione, con propri decreti, tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti per competenza e cassa al capitolo n. 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela di beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria. (( 4-bis. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, alle amministrazioni statali interessate, secondo la procedura di cui all' articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , le disponibilita' in conto residui e cassa esistenti sul capitolo n. 7500 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ))
della programmazione economica e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1989, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali suc- cessive variazioni, delle disponibilita' in conto residui e di cassa sul capitolo n. 7507 e dei fondi scritti in conto residui e in termini di competenza e da cassa sul capitolo n. 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.
4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e' altresi' autorizzato ad effettuare la ripartizione, con propri decreti, tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti per competenza e cassa al capitolo n. 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela di beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria. (( 4-bis. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, alle amministrazioni statali interessate, secondo la procedura di cui all' articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219 , le disponibilita' in conto residui e cassa esistenti sul capitolo n. 7500 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ))