TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/06/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1835/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Dante Alighieri presso lo Parte_1 studio dell'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria E Grandizio (PEC: ; Email_2
t) dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti Email_4 in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/11/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di vedersi riconoscere l'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/84; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 15.11.21) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova
1 consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “… A) Accertare e Dichiarare che la ricorrente SI.ra , in riforma dell'accertamento tecnico preventivo, Parte_1 sempre a causa delle predette minorazioni congenite o acquisite, abbia subito la riduzione permanente della sua capacità di lavoro in maniera superiore ai due terzi in occupazioni confacenti alle sue attitudini sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
B) Condannare l in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, legale rappresentante, alla corresponsione in favore della ricorrente, SI.ra dell'assegno d'invalidità ordinario a far data dalla domanda Parte_1 amministrativa con interessi e rivalutazione sui ratei scaduti;
C) Emettere ogni altro provvedimento consequenziale di legge;
D) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello dell'accertamento tecnico preventivo, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, ex art.93 c.p.c., con clausola di provvisoria esecuzione, dichiarando di aver anticipato le prime e non aver riscosse le seconde;
”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Ai fini del conseguimento del beneficio invocato ex art. 1 L. 222/84 occorre ex lege la sussistenza, oltre alla riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale, del requisito contributivo pari ad almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Invero, la domanda è stata presentata il 23 maggio 2019 e dal 23/05/2014 al 23/05/2019 risultano sett.119 anzichè156, per come risulta dalla documentazione allegata.
3. La ricorrente non è in possesso dei contributi richiesti per beneficiare - ove fosse reputato sussistente (come avvenuto in fase di A.T.P.) il requisito sanitario - della prestazione assistenziale agognata. I versamenti volontari prospettati dalla lavoratrice - alla luce della documentazione versata al procedimento – non documentano la loro sufficienza a colmare le lacune contributive denunciate dall . CP_1
4. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
5. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
2 Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 26/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 26/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Dante Alighieri presso lo Parte_1 studio dell'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria E Grandizio (PEC: ; Email_2
t) dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti Email_4 in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/11/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di vedersi riconoscere l'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/84; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 15.11.21) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova
1 consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “… A) Accertare e Dichiarare che la ricorrente SI.ra , in riforma dell'accertamento tecnico preventivo, Parte_1 sempre a causa delle predette minorazioni congenite o acquisite, abbia subito la riduzione permanente della sua capacità di lavoro in maniera superiore ai due terzi in occupazioni confacenti alle sue attitudini sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
B) Condannare l in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, legale rappresentante, alla corresponsione in favore della ricorrente, SI.ra dell'assegno d'invalidità ordinario a far data dalla domanda Parte_1 amministrativa con interessi e rivalutazione sui ratei scaduti;
C) Emettere ogni altro provvedimento consequenziale di legge;
D) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello dell'accertamento tecnico preventivo, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, ex art.93 c.p.c., con clausola di provvisoria esecuzione, dichiarando di aver anticipato le prime e non aver riscosse le seconde;
”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Ai fini del conseguimento del beneficio invocato ex art. 1 L. 222/84 occorre ex lege la sussistenza, oltre alla riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale, del requisito contributivo pari ad almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Invero, la domanda è stata presentata il 23 maggio 2019 e dal 23/05/2014 al 23/05/2019 risultano sett.119 anzichè156, per come risulta dalla documentazione allegata.
3. La ricorrente non è in possesso dei contributi richiesti per beneficiare - ove fosse reputato sussistente (come avvenuto in fase di A.T.P.) il requisito sanitario - della prestazione assistenziale agognata. I versamenti volontari prospettati dalla lavoratrice - alla luce della documentazione versata al procedimento – non documentano la loro sufficienza a colmare le lacune contributive denunciate dall . CP_1
4. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
5. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
2 Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 26/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3