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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. RE AL Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4182 R.G. V.G. dell'anno 2025, sulla domanda congiunta proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ; CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mafalda Manuela Carino;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio, successivamente interrotta, e che dalla predetta unione è nata il [...], chiedevano il recepimento Persona_1 dell'accordo in tema di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore di cui al ricorso.
Le condizioni pattuite dalle parti e riportate nel ricorso introduttivo, concernenti l'affido condiviso della minore e l'esercizio della responsabilità genitoriale, il collocamento prevalente della stessa presso la madre, le frequentazioni con il padre, il contributo di quest'ultimo al mantenimento nella misura di euro 100,00 da rivalutarsi annualmente, il riparto delle spese straordinarie, la percezione
1 dell'assegno unico per intero da parte della sig.ra , devono essere recepite non Parte_1
ravvisandosi ragioni ostative avuto riguardo agli interessi della minore.
Deve prendersi atto, inoltre, dell'impegno del sig. a sostenere la spesa di fornitura del CP_1 servizio elettrico dell'abitazione in cui risiederà la figlia minore.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali trattandosi di procedimento promosso sulla base di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo delle parti;
- non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. RE AL
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. RE AL Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4182 R.G. V.G. dell'anno 2025, sulla domanda congiunta proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ; CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mafalda Manuela Carino;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio, successivamente interrotta, e che dalla predetta unione è nata il [...], chiedevano il recepimento Persona_1 dell'accordo in tema di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore di cui al ricorso.
Le condizioni pattuite dalle parti e riportate nel ricorso introduttivo, concernenti l'affido condiviso della minore e l'esercizio della responsabilità genitoriale, il collocamento prevalente della stessa presso la madre, le frequentazioni con il padre, il contributo di quest'ultimo al mantenimento nella misura di euro 100,00 da rivalutarsi annualmente, il riparto delle spese straordinarie, la percezione
1 dell'assegno unico per intero da parte della sig.ra , devono essere recepite non Parte_1
ravvisandosi ragioni ostative avuto riguardo agli interessi della minore.
Deve prendersi atto, inoltre, dell'impegno del sig. a sostenere la spesa di fornitura del CP_1 servizio elettrico dell'abitazione in cui risiederà la figlia minore.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali trattandosi di procedimento promosso sulla base di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- recepisce l'accordo delle parti;
- non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. RE AL
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