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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 22/12/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
3010 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 17 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 4 novembre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. In particolare, parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali “Richiamando per relationem tutti gli atti, i verbali e i documenti presenti nel seguente fascicolo si specifica quanto segue: Il ricorrente ha subito un infortunio durante una crociera ed è stato il medico di bordo ad intervenire immediatamente visitandolo. Il medico di bordo è un ufficiale di bordo ed ha riscontrato gonfiore della gamba, proprio nel punto oggetto del contendere. Inoltre il lavoratore ha subito effettuato un rx. Per tutti questi motivi si chiede l'ammissione della ctu così come indicata in ricorso. Si insiste nei motivi indicati in ricorso e si chiede all'Ill.mo Giudice l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel ricorso che ha instaurato il presente procedimento. Parte resistente ha depositato note di trattazione scritta con le quali “ richiama ed insiste nella memoria difensiva, e chiede un rinvio per decisione.” Il g.l. Esaminate le note su richiamate, esaminate le difese articolate dalle parti, rigetta la chiesta ctu. rilevato che la causa è di pronta soluzione si ritira in camera di consiglio. Sciolta la camera di consiglio il giudice, ha depositato la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3010 /2025 R.G.
OGGETTO: infortunio sul lavoro vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. TUMBIOLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
Controparte_1
(cf ) - - Sede di Palermo - Trapani in persona del dott.
[...] P.IVA_1 CP_2 Parte_2
nato in [...] il [...] n.q. di Direttore Regionale della Sicilia e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento presso l'Avv. Giovanni Battista Di Vincenzo in Trapani via Vito Sorba 18 dal quale è altresì rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti in notaio dott. di Palermo del 19.1.2023 rep. 2536 racc. 115 registrato a Palermo il Persona_1
26.1.2023 nr. 2748/ 1T e depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte d'Appello di Palermo in data 30.1.2023 n.1,
-resistente-
Conclusioni delle parti: Ricorrente: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare che il ricorrente in data 13 Maggio 2023 subiva infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio ha diritto all'intera indennità temporanea assoluta e indennità permanente;
che ha diritto al rimborso delle spese sostenute durante il predetto infortunio;
vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare l'avversa domanda, condannando l'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso in data 30 ottobre 2025 lamenta di aver subito, in data 13 maggio Parte_1
2025, un infortunio sul lavoro.
Nello specifico asserisce che “ a causa del maltempo e del dondolamento della nave gli veniva a mancare un supporto lesionandosi nella zona della caviglia”.
Sbarcato presso il porto di Olbia ed aperto l'infortunio presso l' , l'Istituto avrebbe negato ogni CP_2
indennizzo ritenendo l'insussistenza dell'infortunio per mancanza di causa violenta.
Medesimo esito avrebbe avuto anche il ricorso in via amministrativa.
Pertanto, ritenendo erronea la valutazione dell' ha chiesto, previo accertamento peritale d'ufficio, CP_2
la condanna dell' al pagamento dell'indennità temporanea, dell'indennità permanente e delle spese CP_1
sostenute.
L' costituendosi ha confermato il giudizio precedentemente espresso e la non indennizzabilità CP_2
dell'evento poiché rientrante nelle ipotesi di malattia comune (tanto da aver trasmesso l'intera pratica all' , in mancanza di causa violenta. CP_3
A tal uopo ha richiamato quanto risultante dall'estratto del giornale nautico.
Nel merito ha infine eccepito l'inammissibilità della richiesta di rimborso spese non rientrando tra le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare ai sensi dell'art.66 DPR 1124/65.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso. Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti, stante la superfluità ai fini del decidere del chiesto accertamento peritale.
********
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
In materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro CP_2
da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2).
È noto come la causa “violenta” che perciò, possa dirsi determinante un infortunio lavorativo indennizzabile, può riguardare uno sforzo lavorativo che non deve necessariamente esulare dalle condizioni abituali delle prestazioni alle quali l'infortunato è addetto (Cass. 13982/00), così come una predisposizione morbosa non esclude il nesso causale tra sforzo ed evento infortunistico (Cass.
17286/12).
Nel caso specifico, l' ha contestato la sussistenza della causa violenta, richiamando a tal uopo CP_1
quanto risultante dall'estratto del giornale nautico.
Per come eccepito, infatti, dal suddetto documento (non contestato da parte ricorrente) risulta testualmente:
Anche la denuncia di infortunio riporta testualmente: “dichiara di aver avuto una distorsione verso le ore
09.30 circa e di avvertire un forte dolore al piede dx
Dunque, non vi è contestazione in ordine all'evento lesivo, bensì alla sua qualificazione. Su tale contestazione parti ricorrente non ha formulato alcuna istanza probatoria, limitandosi a sostenere labialmente che si tratta di infortunio sul lavoro.
La giurisprudenza di legittimità, quanto alla definizione di “causa violenta”, ha avuto modo di precisare più volte che “Con riguardo agli infortuni sul lavoro disciplinati dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'azione violenta che può determinare una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità
e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino concausa nell'affaticamento che costituisce normale conseguenza del lavoro” (Cass. 14119/2006, ma conformi, ex plurimis, Cass. n. 17649/2010, n. 15788/2010,
n. 19682/2003, n. 13982/2000, n. 12746/2003).
Inoltre, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte la condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio.
Incombe sul ricorrente l'onere di provare l'imprescindibile nesso causale.
Concludendo, in mancanza di prova in ordine alla sussistenza della causa violenta, tenuto conto che la documentazione riversata in atti non contiene alcun elemento utile a corroborare la tesi di parte ricorrente, il ricorso non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 3010 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per CP_2
compensi di procuratore;
oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
Così deciso in Marsala in data 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
3010 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta: 17 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 4 novembre 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; entrambe le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. In particolare, parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali “Richiamando per relationem tutti gli atti, i verbali e i documenti presenti nel seguente fascicolo si specifica quanto segue: Il ricorrente ha subito un infortunio durante una crociera ed è stato il medico di bordo ad intervenire immediatamente visitandolo. Il medico di bordo è un ufficiale di bordo ed ha riscontrato gonfiore della gamba, proprio nel punto oggetto del contendere. Inoltre il lavoratore ha subito effettuato un rx. Per tutti questi motivi si chiede l'ammissione della ctu così come indicata in ricorso. Si insiste nei motivi indicati in ricorso e si chiede all'Ill.mo Giudice l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel ricorso che ha instaurato il presente procedimento. Parte resistente ha depositato note di trattazione scritta con le quali “ richiama ed insiste nella memoria difensiva, e chiede un rinvio per decisione.” Il g.l. Esaminate le note su richiamate, esaminate le difese articolate dalle parti, rigetta la chiesta ctu. rilevato che la causa è di pronta soluzione si ritira in camera di consiglio. Sciolta la camera di consiglio il giudice, ha depositato la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3010 /2025 R.G.
OGGETTO: infortunio sul lavoro vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. TUMBIOLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
Controparte_1
(cf ) - - Sede di Palermo - Trapani in persona del dott.
[...] P.IVA_1 CP_2 Parte_2
nato in [...] il [...] n.q. di Direttore Regionale della Sicilia e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento presso l'Avv. Giovanni Battista Di Vincenzo in Trapani via Vito Sorba 18 dal quale è altresì rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti in notaio dott. di Palermo del 19.1.2023 rep. 2536 racc. 115 registrato a Palermo il Persona_1
26.1.2023 nr. 2748/ 1T e depositata presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile della Corte d'Appello di Palermo in data 30.1.2023 n.1,
-resistente-
Conclusioni delle parti: Ricorrente: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare che il ricorrente in data 13 Maggio 2023 subiva infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio ha diritto all'intera indennità temporanea assoluta e indennità permanente;
che ha diritto al rimborso delle spese sostenute durante il predetto infortunio;
vinte le spese.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare l'avversa domanda, condannando l'attore alla rifusione di spese, diritti ed onorari.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso in data 30 ottobre 2025 lamenta di aver subito, in data 13 maggio Parte_1
2025, un infortunio sul lavoro.
Nello specifico asserisce che “ a causa del maltempo e del dondolamento della nave gli veniva a mancare un supporto lesionandosi nella zona della caviglia”.
Sbarcato presso il porto di Olbia ed aperto l'infortunio presso l' , l'Istituto avrebbe negato ogni CP_2
indennizzo ritenendo l'insussistenza dell'infortunio per mancanza di causa violenta.
Medesimo esito avrebbe avuto anche il ricorso in via amministrativa.
Pertanto, ritenendo erronea la valutazione dell' ha chiesto, previo accertamento peritale d'ufficio, CP_2
la condanna dell' al pagamento dell'indennità temporanea, dell'indennità permanente e delle spese CP_1
sostenute.
L' costituendosi ha confermato il giudizio precedentemente espresso e la non indennizzabilità CP_2
dell'evento poiché rientrante nelle ipotesi di malattia comune (tanto da aver trasmesso l'intera pratica all' , in mancanza di causa violenta. CP_3
A tal uopo ha richiamato quanto risultante dall'estratto del giornale nautico.
Nel merito ha infine eccepito l'inammissibilità della richiesta di rimborso spese non rientrando tra le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare ai sensi dell'art.66 DPR 1124/65.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso. Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti, stante la superfluità ai fini del decidere del chiesto accertamento peritale.
********
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
In materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro CP_2
da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2).
È noto come la causa “violenta” che perciò, possa dirsi determinante un infortunio lavorativo indennizzabile, può riguardare uno sforzo lavorativo che non deve necessariamente esulare dalle condizioni abituali delle prestazioni alle quali l'infortunato è addetto (Cass. 13982/00), così come una predisposizione morbosa non esclude il nesso causale tra sforzo ed evento infortunistico (Cass.
17286/12).
Nel caso specifico, l' ha contestato la sussistenza della causa violenta, richiamando a tal uopo CP_1
quanto risultante dall'estratto del giornale nautico.
Per come eccepito, infatti, dal suddetto documento (non contestato da parte ricorrente) risulta testualmente:
Anche la denuncia di infortunio riporta testualmente: “dichiara di aver avuto una distorsione verso le ore
09.30 circa e di avvertire un forte dolore al piede dx
Dunque, non vi è contestazione in ordine all'evento lesivo, bensì alla sua qualificazione. Su tale contestazione parti ricorrente non ha formulato alcuna istanza probatoria, limitandosi a sostenere labialmente che si tratta di infortunio sul lavoro.
La giurisprudenza di legittimità, quanto alla definizione di “causa violenta”, ha avuto modo di precisare più volte che “Con riguardo agli infortuni sul lavoro disciplinati dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'azione violenta che può determinare una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità
e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino concausa nell'affaticamento che costituisce normale conseguenza del lavoro” (Cass. 14119/2006, ma conformi, ex plurimis, Cass. n. 17649/2010, n. 15788/2010,
n. 19682/2003, n. 13982/2000, n. 12746/2003).
Inoltre, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte la condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio.
Incombe sul ricorrente l'onere di provare l'imprescindibile nesso causale.
Concludendo, in mancanza di prova in ordine alla sussistenza della causa violenta, tenuto conto che la documentazione riversata in atti non contiene alcun elemento utile a corroborare la tesi di parte ricorrente, il ricorso non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 3010 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 per CP_2
compensi di procuratore;
oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
Così deciso in Marsala in data 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.